Legge regionale 24 settembre 2019, n. 15 - Testo storico

Legge regionale 24 settembre 2019, n. 15

Disposizioni urgenti per il finanziamento dell'intervento di costruzione della nuova scuola primaria del Villair in Comune di Quart.

Art. 1

(Finanziamento dell'intervento di costruzione della nuova scuola primaria del Villair in Comune di Quart)

1. Al fine di consentire l'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'intervento di costruzione con ampliamento della scuola primaria del Villair, in Comune di Quart, in sostituzione di quella esistente, inserito nell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 (Finanziamento di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici a valere sulle economie dei mutui BEI 2015), la Regione assicura, in deroga alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), un contributo straordinario al Comune di Quart per un importo massimo di euro 5.555.044,11.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 č subordinata al rispetto, da parte del Comune, del termine per provvedere alla proposta di aggiudicazione dell'intervento, stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca.

3. Il contributo di cui al comma 1 č destinato alla copertura delle eventuali spese, fino a un massimo di euro 5.555.044,11, non rendicontabili da parte del Comune al Ministero dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca entro il termine del 15 ottobre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca 2/2019. L'autorizzazione di spesa decade nel caso in cui il predetto termine per l'ultimazione dei lavori e la rendicontazione delle relative spese sia prorogato o differito oltre il 15 ottobre 2020.

4. Le modalitą di erogazione del contributo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 2

(Disposizione finanziaria)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge č determinato in euro 3.000.000,00 per l'anno 2022, in euro 2.500.000,00 per l'anno 2023 e in euro 55.044,11 per l'anno 2024.

2. L'onere di cui al comma 1 farą carico nello stato di previsione della spesa dei futuri bilanci di previsione della Regione per i trienni 2020/2022, 2021/2023 e 2022/2024 nella missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 2 (Spese di investimento) per euro 3.000.000,00 per l'anno 2022, euro 2.500.000,00 per l'anno 2023 e euro 55.044,11 per l'anno 2024, mediante utilizzo di risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura per gli anni 2022, 2023 e 2024 nell'ambito della quota consolidata del margine corrente, come quantificata nella nota integrativa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), della legge regionale 30 luglio 2019, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e relative variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019/2021), ai sensi del punto 5.3.6. dell'allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilitą finanziaria) al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.