Legge regionale 9 aprile 2010, n. 14 - Testo vigente

Legge regionale 9 aprile 2010, n. 14

Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta).

(B.U. 13 aprile 2010, n. 15)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1)

1. (1)

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 3)

1. (2)

2. (3)

3. (4)

Art. 3

(Modificazione all'articolo 4)

1. (5)

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 5)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998, le parole: "delle sedi di segreteria" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti locali".

3. (6)

4. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998, le parole: "nell'ambito dei principi di cui all'art. 51 della l.r. 45/1995" sono sostituite dalla seguenti: "in conformità a quanto previsto per i dirigenti del comparto unico dalla normativa regionale vigente".

5. Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998, le parole: ", nell'ambito dei principi di cui all'art. 24 della l.r. 45/1995" sono soppresse.

Art. 5

(Modificazione all'articolo 8)

1. (7)

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 9)

1. (8)

2. (9)

3. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 46/1998, dopo le parole: "degli uffici e dei servizi" sono inserite le seguenti: "o dei dirigenti".

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. I segretari già iscritti alla parte prima dell'Albo regionale dei segretari alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono l'iscrizione all'Albo e lo status conseguente; a tali soggetti si applicano le disposizioni riferite a coloro che accedono all'Albo con le modalità di cui all'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

2. I soggetti già iscritti alla parte seconda dell'Albo regionale dei segretari alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 3, mantengono l'iscrizione all'Albo subordinatamente alla frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 1, commi 7 e 8, della l.r. 46/1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, con superamento del relativo esame finale entro la data stabilita con deliberazione della Giunta regionale adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, su proposta dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta. I soggetti che non superano l'esame finale cessano dall'eventuale incarico alla scadenza naturale dello stesso. (10)

3. (11)

4. I soggetti che nell'anno 2010 hanno superato l'esame finale del corso di formazione organizzato dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta mantengono l'iscrizione o sono iscritti d'ufficio all'Albo regionale dei segretari. Il superamento dell'esame finale del predetto corso, di cui è data esplicita menzione nell'ambito dell'Albo, è requisito utile per la partecipazione ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

5. Ai fini della retribuzione di posizione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 46/1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, trova applicazione dalla tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, con salvaguardia della posizione economica derivante dalla classificazione dell'ente locale nelle tre fasce previste alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998;

b) il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta)).

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Sostituisce l'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46.

(2) Sostituisce il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 46/1998.

(3) Inserisce il comma 1bis dell'articolo 3 della l.r. 46/1998.

(4) Sostituisce il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 46/1998.

(5) Sostituisce il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 46/1998.

(6) Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998.

(7) Sostituisce il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 46/1998.

(8) Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 46/1998.

(9) Sostituisce il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 46/1998.

(10) Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 7 recitava:

"2. I soggetti già iscritti alla parte seconda dell'Albo regionale dei segretari alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 3, mantengono l'iscrizione all'Albo subordinatamente alla frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 1, commi 7 e 8, della l.r. 46/1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, con superamento del relativo esame finale entro il 30 aprile 2015. I soggetti che non superano l'esame finale cessano dall'eventuale incarico alla scadenza naturale dello stesso.".

(11) Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 8 maggio 2015, n. 10.

Il comma 3 dell'articolo 7 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 8, comma 10, della L.R. 21 novembre 2012, n. 31:

"3. I soggetti già iscritti alla parte seconda dell'Albo regionale dei segretari alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che siano in quiescenza sono cancellati d'ufficio dal predetto Albo dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se incaricati delle funzioni di segretario alla data di entrata in vigore della presente legge, dal 30 aprile 2015 o dalla data di scadenza naturale dell'incarico, se successiva.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 7 recitava:

"3. I soggetti già iscritti alla parte seconda dell'Albo regionale dei segretari alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che siano in quiescenza sono cancellati d'ufficio dal predetto Albo dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se incaricati delle funzioni di segretario alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla data di scadenza naturale dell'incarico.".