Legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 - Testo storico

Legge regionale 18 giugno 1999, n. 14

Bollettino Ufficiale regionale 22 06 1999 n. 28

Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale).

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizione e procedura

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Comitato tecnico per l'ambiente

Art. 5 - Funzionamento del Comitato

CAPO II

PROCEDURA DI VIA PER

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

Art. 6 - Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica

Art. 7 - Studio di impatto ambientale sugli strumenti di pianificazione

Art. 8 - Adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica

Art. 9 - Informazione e consultazione sugli strumenti di pianificazione

CAPO III

PROCEDURA DI VIA

PER PROGETTI DI INTERVENTI E DI OPERE

Art. 10 - Progetti di interventi e di opere

Art. 11 - Studio di impatto ambientale su progetti

Art. 12 - Richiesta di VIA

Art. 13 - Forme e finalità della partecipazione

Art. 14 - Istruttoria

Art. 15 - VIA sui progetti

Art. 16 - Opposizione

Art. 17 - Efficacia temporale della VIA

Art. 18 - Procedura semplificata

Art. 19 - Vigilanza

Art. 20 - Sanzioni

Art. 21 - Aggiornamento della VIA

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Abrogazioni

Art. 23 - Dichiarazione di urgenza

ALLEGATO A Progetti ed opere soggetti a procedura ordinaria di valutazione di impatto ambientale

ALLEGATO B Progetti ed opere soggetti a procedura semplificata

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

  1. Con la presente legge la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lettera q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), disciplina, in conformità alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), quale strumento di tutela preventiva dell'ambiente al fine di:

a) concorrere alla tutela ed al miglioramento della qualità della vita, alla protezione della natura, alla conservazione delle risorse umane e naturali;

b) garantire e promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali;

c) realizzare il coordinamento delle procedure amministrative inerenti a piani e progetti.

Art. 2

(Definizione e procedura)

1. Per impatto ambientale si intende l'insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che piani e progetti hanno sull'ambiente, inteso come sistema complesso delle risorse naturali ed umane e delle loro interazioni.

2. La procedura di VIA individua, descrive e giudica tali effetti e si realizza in quattro momenti:

a) elaborazione, a cura del proponente, di uno studio tecnico-scientifico degli effetti che il piano o il progetto proposto produrrebbero sull'ambiente;

b) attivazione, da parte degli enti competenti, dell'informazione e della consultazione delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni e dei cittadini interessati;

c) formulazione del parere da parte del Comitato tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 4;

d) decisione, da parte della Giunta regionale, in merito alla compatibilità ambientale del piano o progetto.

3. L'attuazione delle disposizioni della presente legge è affidata alla struttura regionale competente in materia di VIA che, annualmente, predispone una relazione circa la verifica globale dei risultati conseguiti. Tale relazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. La procedura di VIA si applica:

a) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui al Capo II;

b) ai progetti di interventi e di opere di cui al Capo III.

Art. 4

(Comitato tecnico per l'ambiente)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di VIA, è istituito un Comitato tecnico per l'ambiente, di seguito denominato Comitato, composto:

a) dal dirigente, con funzione di Presidente, della struttura regionale competente in materia di VIA, o suo delegato;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), o suo delegato;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del vincolo idrogeologico ai sensi del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), o suo delegato;

d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, o suo delegato;

e) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di assetto idrogeologico, o suo delegato;

f) dai rappresentanti di altre strutture o enti strumentali regionali, di volta in volta identificati dalla struttura competente in materia di VIA, direttamente interessati all'esame dei progetti all'ordine del giorno.

2. Il Comitato esercita le seguenti competenze:

a) formula pareri in ordine agli indirizzi tecnici, scientifici ed amministrativi per l'applicazione degli strumenti di VIA;

  1. esamina la documentazione concernente la VIA e accerta la veridicità ed attendibilità dello studio relativo;
  2. valuta ogni altro aspetto rilevante ai fini della VIA;
  3. formula il parere di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

Art. 5

(Funzionamento del Comitato)

1. Il Comitato di cui all'articolo 4 è convocato dal Presidente ogni volta che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è necessario che esprima un proprio parere.

2. Il Comitato di cui all'articolo 4 è legalmente riunito quando è presente la maggioranza dei convocati. Gli assenti per comprovati motivi, qualora impossibilitati ad essere sostituiti da un proprio delegato, devono far pervenire un parere scritto entro il giorno precedente la riunione del Comitato. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio palese.

3. Le funzioni di segretario del Comitato, senza diritto di voto, sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di VIA, che redige il verbale di ciascuna riunione, nel quale è riportato l'esito delle votazioni.

4. Alle riunioni del Comitato possono partecipare il promotore dell'intervento ed il progettista, al fine di illustrare e giustificare le scelte progettuali.

5. Alle riunioni del Comitato possono inoltre intervenire, a titolo consultivo, per l'esame di progetti particolari, esperti esterni, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), convocati dalla struttura regionale competente in materia di VIA.

CAPO II

PROCEDURA DI VIA PER

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

Art. 6

(Strumenti di pianificazione

territoriale ed urbanistica)

1. I seguenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, e le loro varianti, devono contenere come loro parte integrante uno studio di impatto ambientale:

a) piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP);

b) piani regolatori generali comunali ed intercomunali;

c) piani urbanistici di dettaglio;

d) piano energetico regionale;

e) piano regionale dei trasporti;

f) piano regionale delle attività estrattive;

g) piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti;

h) piano regionale di utilizzo delle acque.

2. Le varianti sostanziali ai piani regolatori generali comunali ed intercomunali sono sottoposte a VIA secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

3. Le varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali ed intercomunali non sono sottoposte a VIA.

Art. 7

(Studio di impatto ambientale sugli strumenti

di pianificazione)

1. Lo studio di impatto ambientale sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistici contiene:

a) la descrizione dell'ambiente interessato;

b) la descrizione delle scelte previste, delle loro motivazioni e delle modalità di attuazione, anche in rapporto a possibili alternative;

c) la descrizione delle modificazioni qualitative e quantitative indotte sull'ambiente dalle scelte previste;

d) la descrizione e la quantificazione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare eventuali effetti negativi sull'ambiente;

e) un rapporto di sintesi con il riassunto, in linguaggio non tecnico, dei punti precedenti.

Art. 8

(Adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica)

1. Prima dell'adozione dei piani di cui all'articolo 6, comma 1, l'ente competente deve acquisire il parere del Comitato di cui all'articolo 4. Per i piani urbanistici di dettaglio di iniziativa di privati, spetta al privato proponente provvedere all'acquisizione del parere del Comitato prima dell'esame da parte dell'organo competente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, copia della bozza di piano, con relativo studio di impatto ambientale, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di VIA, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15 della l.r. 11/1998.

3. Il motivato parere sulla bozza di piano deve essere espresso, in forma scritta, dal Comitato di cui all'articolo 4, entro sessanta giorni dal deposito della documentazione presso la struttura regionale competente in materia di VIA.

Art. 9

(Informazione e consultazione sugli strumenti di pianificazione)

1. Contestualmente alla pubblicazione prevista per i rispettivi strumenti di pianificazione ai sensi della legislazione vigente, gli enti competenti provvedono a rendere pubblico lo studio di impatto ambientale.

2. Lo studio di impatto ambientale relativo ai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 49 della l.r. 11/1998, è reso pubblico mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, da parte della struttura regionale competente in materia di VIA, entro trenta giorni dalla sua ricezione.

3. Tutti i cittadini possono prendere visione dello studio di impatto ambientale presso la struttura regionale competente in materia di VIA.

CAPO III

PROCEDURA DI VIA PER PROGETTI DI INTERVENTI E DI OPERE

Art. 10

(Progetti di interventi e di opere)

1. Ferme restando le competenze dello Stato, sono soggetti alla procedura di VIA, secondo le disposizioni della presente legge, tutti i progetti e loro varianti per la realizzazione o per la modificazione di interventi e di opere, di iniziativa pubblica o privata, di cui agli allegati A e B, anche se previsti da strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica.

2. Gli importi monetari indicati negli allegati A e B sono aggiornati, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le volumetrie dei fabbricati indicati negli allegati si riferiscono alle volumetrie fuori terra.

3. I limiti quantitativi riportati negli allegati A e B hanno validità per la generalità del territorio. Nelle aree protette, parchi o riserve naturali nazionali o regionali, nonché nelle aree tutelate ai sensi della l. 1497/1939 e nelle aree di tutela paesaggistica, ambientale, naturalistica e archeologica individuate dal PTP, i valori sono ridotti del venti per cento.

4. Gli allegati A e B possono essere integrati con deliberazione della Giunta regionale.

5. I progetti di interventi e di opere non compresi negli allegati A e B sono sottoposti alla procedura di VIA, su esplicita richiesta rivolta dal proponente o dal Comune o dai Comuni territorialmente interessati dal progetto alla struttura regionale competente in materia di VIA.

6. Non sono sottoposti alle procedure di VIA i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di adeguamento funzionale e le varianti non sostanziali, qualunque siano le opere e gli impianti ai quali essi si riferiscono. Non sono altresì sottoposti alla procedura di VIA i lavori di somma urgenza e le opere urgenti e indifferibili ai sensi della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche).

7. Nel caso in cui l'intervento, o l'opera, siano o possano configurarsi come parte di un programma più ampio, funzionalmente unitario, deve essere sottoposto alla procedura di VIA il programma generale.

Art. 11

(Studio di impatto ambientale su progetti)

1. Tutti i progetti di cui all'articolo 10 sono integrati, a cura del proponente, da uno studio di impatto ambientale.

2. Lo studio di impatto ambientale, che ha carattere interdisciplinare, redatto e firmato da uno o più esperti in materia ambientale, deve contenere:

a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, biologico ed antropico;

b) la descrizione delle opere e degli interventi proposti, delle modalità e dei tempi di attuazione;

  1. la descrizione delle componenti dell'ambiente soggette ad impatto ambientale nelle fasi di attuazione, di gestione e di eventuale abbandono delle opere e degli interventi con particolare riferimento:
  1. alla popolazione;
  2. alla fauna e alla flora;
  3. al suolo, all'acqua e all'aria;
  4. ai fattori climatici;
  5. ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico;
  6. al paesaggio;
  7. agli aspetti socio-economici;
  8. all'interazione tra questi vari fattori;

d) la descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto proposto, dovuti:

1) all'esistenza del progetto;

2) all'utilizzazione delle risorse naturali;

3) all'emissione di agenti inquinanti, alla creazione di sostanze nocive o allo smaltimento dei rifiuti;

4) agli effetti derivanti da possibili incidenti;

5) all'impatto cumulativo dei vari fattori;

e) l'illustrazione della coerenza degli interventi e delle opere proposti con le norme in materia ambientale e con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

f) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta, anche con eventuale riferimento alle alternative di localizzazione di intervento, ivi compresa l'opzione zero;

g) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli effetti negativi sull'ambiente sia durante la realizzazione, sia durante la gestione degli interventi o delle opere;

h) l'analisi costi-benefici dell'opera;

i) un rapporto di sintesi con il riassunto, in linguaggio non tecnico, dei punti precedenti.

3. Per ragioni di segreto di impresa il proponente può richiedere, fornendone adeguata motivazione, che non sia reso pubblico in tutto o in parte il progetto ed il relativo studio di impatto ambientale limitatamente a quanto previsto al comma 2, lettera b). In tal caso il proponente allega una specifica illustrazione sintetica delle caratteristiche dell'intervento o dell'opera destinata a essere resa pubblica.

Art. 12

(Richiesta di VIA)

1. Chiunque intenda realizzare un progetto soggetto a VIA deve presentare apposita richiesta alla struttura regionale competente in materia di VIA allegando, in duplice copia, il progetto preliminare ed il relativo studio di cui all'articolo 11. Copia del rapporto di sintesi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera i), deve essere depositato contestualmente presso tutti i Comuni territorialmente interessati al progetto.

2. I Comuni devono dare notizia dell'avvenuto deposito del rapporto di sintesi tramite comunicati da affiggere entro sette giorni, e per la durata di trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio.

3. Dell'avvenuto deposito dello studio, presso la struttura regionale competente in materia di VIA, deve essere dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, entro quindici giorni decorrenti dal momento in cui lo studio stesso è completo della documentazione richiesta dall'articolo 11. Il procedimento s'intende avviato a tutti gli effetti dalla data di pubblicazione di tale avviso.

4. Chiunque può prendere visione dello studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, proprie osservazioni scritte alla struttura regionale competente in materia di VIA.

5. E' data facoltà al committente che presenti richiesta scritta prima dell'avvio della procedura di VIA, di richiedere alla struttura regionale competente le informazioni che devono essere fornite nello studio di impatto ambientale e/o negli elaborati progettuali, in ragione delle caratteristiche specifiche dell'intervento e dei presumibili impatti provocati dal suo inserimento in un ben definito contesto ambientale. La richiesta deve essere corredata da un minimo di documentazione sufficiente per individuare la localizzazione, le caratteristiche progettuali e le possibili implicazioni ambientali dell'intervento proposto. La struttura regionale competente in materia di VIA, deve fornire risposta scritta entro un termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, sentito, ove ritenuto necessario, il parere del Comitato di cui all'articolo 4.

6. La definizione dei casi di dubbia interpretazione in merito agli interventi di cui all'articolo 10, comma 6, nonché l'analisi dei casi specifici previsti nel paragrafo "Gestione dei rifiuti" dell'allegato A, segue la procedura e i tempi fissati dal comma 5. Nel caso di esclusione dal procedimento di VIA, possono essere individuate eventuali indicazioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio delle opere o degli impianti.

Art. 13

(Forme e finalità della partecipazione)

1. La partecipazione della collettività è momento essenziale della procedura di VIA.

2. L'Assessore competente in materia di VIA può promuovere consultazioni e udienze conoscitive con i soggetti, le istituzioni e le associazioni interessate al fine di:

a) informare e rendere partecipi i cittadini delle iniziative e degli interventi proposti che interessino il loro territorio e le loro condizioni di vita;

b) favorire l'effettivo esercizio della facoltà prevista dall'articolo 12, comma 4;

c) acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione finale di impatto ambientale;

d) indicare ulteriori garanzie e misure di mitigazione e controllo degli effetti negativi dell'impatto ambientale.

3. Delle consultazioni ed udienze di cui al comma 2, è data adeguata pubblicità mediante gli organi di informazione.

4. Nel corso della procedura di VIA, il Sindaco, ciascun Assessore comunale e ciascun Consigliere comunale dei Comuni interessati può chiedere alla struttura regionale competente in materia di VIA l'illustrazione dello studio di impatto ambientale in una pubblica riunione, alla quale deve essere invitato il proponente.

Art. 14

(Istruttoria)

1. L'istruttoria sullo studio dell'impatto ambientale è condotta dalla struttura regionale competente in materia di VIA, che dispone gli accertamenti necessari. La struttura richiede alle strutture regionali e alle altre competenti amministrazioni pubbliche i pareri che sono obbligatori per l'approvazione del progetto ai sensi delle vigenti leggi ed eventuali ulteriori pareri che l'ufficio ritenga opportuno acquisire per l'assunzione della decisione sulla VIA.

2. I pareri richiesti ai sensi del comma 1, devono essere resi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Decorso inutilmente tale termine si può prescindere dal parere richiesto, tranne nel caso di pareri obbligatori e vincolanti.

3. La struttura regionale competente in materia di VIA può richiedere per iscritto, entro il termine di venti giorni dall'inizio del procedimento, che lo studio di impatto ambientale sia integrato, a cura e spese del richiedente, con gli elementi informativi e valutativi mancanti o carenti, la cui acquisizione sia ritenuta necessaria ai fini della decisione. Nel corso dell'istruttoria il proponente ha sempre diritto di conoscere gli sviluppi istruttori e di acquisire copia degli atti e dei pareri resi e può presentare proprie osservazioni in merito.

4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA deve regolare lo svolgimento della partecipazione e dell'istruttoria in modo da assicurare la conclusione dell'istruttoria con trasmissione degli atti al Comitato di cui all'articolo 4, entro novanta giorni dall'inizio del procedimento.

5. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti o indagini di particolare complessità, la Giunta regionale, su richiesta del Comitato di cui all'articolo 4, può autorizzare la struttura regionale competente in materia di VIA a prolungare lo svolgimento dell'istruttoria fino ad un periodo massimo complessivo di centottanta giorni.

6. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nei casi in cui il proponente ne faccia motivata richiesta.

Art. 15

(VIA sui progetti)

1. Il parere, positivo o negativo, del Comitato di cui all'articolo 4, è reso, in forma scritta, sulla base dello studio di impatto ambientale, degli elementi acquisiti con la partecipazione pubblica, nonché di quelli acquisiti con l'istruttoria. Esso deve essere reso entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria, in relazione alle finalità generali della presente legge ed in particolare alla tutela igienico-sanitaria, alla tutela dell'aria, delle acque, delle foreste, dei suoli e degli specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici, architettonico-paesaggistici e storico antropici, avuto altresì riguardo al rispetto delle disposizioni di legge già in vigore, concernenti la protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico o storico, il vincolo idrogeologico, la tutela delle acque, del suolo e dell'atmosfera.

2. La decisione, positiva o negativa, sulla compatibilità ambientale dell'opera è adottata, con motivata deliberazione, dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dall'acquisizione del parere del Comitato di cui all'articolo 4. Entro i venti giorni successivi alla ricezione del parere del Comitato, la Giunta regionale può richiedere al Comitato medesimo, indicando specificatamente le ragioni, un riesame del progetto da effettuare entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. La Giunta regionale esprime una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, avuto riguardo, in via prioritaria, alle esigenze di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di salvaguardia delle aree che presentino particolare fragilità geologica ed idrogeologica;

b) siano stati espressi, in seno al Comitato di cui all'articolo 4, pareri positivi vincolanti in merito alle disposizioni vigenti in materia di protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico o storico, di vincolo idrogeologico, di tutela delle acque, del suolo e dell'atmosfera.

4. Con la deliberazione di valutazione positiva sulla compatibilità ambientale, la Giunta regionale può prescrivere particolari cautele o condizioni cui sottoporre la realizzazione del progetto, nonché i controlli sulla sua attuazione.

5. La deliberazione della Giunta regionale di valutazione positiva sulla compatibilità ambientale contiene anche gli eventuali provvedimenti autorizzativi di competenza regionale ai sensi delle disposizioni in materia di protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico o storico, di vincolo idrogeologico, di tutela delle acque e dell'atmosfera ed ha effetto ai fini di tali autorizzazioni, ove queste siano state espresse in via definitiva durante la fase istruttoria.

6. La valutazione negativa sulla compatibilità ambientale comporta il divieto di realizzazione dell'opera.

Art. 16

(Opposizione)

1. Contro la deliberazione sulla compatibilità ambientale della Giunta regionale è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta stessa, da parte del proponente, entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il ricorso deve essere presentato per iscritto, indirizzato al Presidente della Giunta regionale e depositato presso la struttura regionale competente in materia di VIA.

3. La Giunta regionale si pronuncia sul ricorso entro sessanta giorni dal deposito, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, che deve esprimersi entro trenta giorni dal deposito stesso. In attesa della decisione della Giunta regionale sui ricorsi, gli enti competenti non possono rilasciare autorizzazione per la realizzazione dell'opera.

Art. 17

(Efficacia temporale della VIA)

1. La valutazione positiva sulla compatibilità ambientale ha efficacia per un periodo di tempo limitato, stabilito, di volta in volta, dalla deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4, in relazione alle caratteristiche del progetto. Per motivate ragioni ed a richiesta del proponente, la Giunta regionale, sentito il Comitato, può prorogare il predetto termine.

2. Scaduto il termine di efficacia della VIA senza che il progetto sia stato realizzato, la decisione sulla VIA cessa di avere efficacia.

Art. 18

(Procedura semplificata)

1. I progetti per la realizzazione e per la modificazione di interventi e di opere, di iniziativa pubblica o privata, di cui all'allegato B, sono soggetti ad una procedura semplificata di VIA.

2. Lo studio di impatto ambientale per i progetti a procedura semplificata si limita ad una relazione tecnica da parte del progettista dell'opera, che contiene i seguenti elementi:

a) la descrizione dell'opera e degli interventi proposti, delle modalità e dei tempi di attuazione e la stima dei costi;

b) l'illustrazione della coerenza delle opere e degli interventi proposti con le norme in materia ambientale e con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

c) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli effetti negativi sull'ambiente, sia durante la realizzazione, sia durante la gestione delle opere o degli interventi.

3. Per i progetti ed opere dell'allegato B i termini per la presentazione delle osservazioni di cui all'articolo 12, comma 4, sono ridotti a trenta giorni ed i termini per la conclusione dell'istruttoria di cui all'articolo 14, comma 4, sono ridotti a sessanta giorni.

Art. 19

(Vigilanza)

1. La struttura regionale competente in materia di VIA, qualora rilevi inosservanza delle prescrizioni contenute nella delibera di valutazione positiva della compatibilità ambientale, diffida ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale propone alla Giunta regionale la revoca della deliberazione di valutazione positiva.

Art. 20

(Sanzioni)

1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto senza aver ottenuto la valutazione positiva dell'impatto ambientale, prescritta dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 6.000.000 (Euro 3.098,74) a lire 18.000.000 (Euro 9.296,22).

2. Chiunque, con un'azione o omissione, non rispetti le prescrizioni particolari imposte con la valutazione positiva dell'impatto ambientale, ovvero si discosti nella realizzazione dalle caratteristiche essenziali del progetto descritte nello studio di impatto ambientale, soggiace alle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti, ove dal fatto derivi una violazione delle medesime.

3. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 2 e le leggi vigenti non prevedano alcuna sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4.000.000 (Euro 2.065,83) a lire 12.000.000 (Euro 6.197,48).

4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 3, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). In tali casi, l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della l. 689/1981 spetta al Presidente della Giunta regionale.

5. I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio della Regione.

6. In ogni caso l'irrogazione delle sanzioni amministrative comporta l'obbligo di immediata sospensione dei lavori realizzati. Le autorità competenti al controllo, nell'ambito delle materie concernenti l'uso del territorio e la tutela dell'ambiente, procedono all'emanazione dei provvedimenti di adeguamento e di ripristino, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente. In caso di inerzia provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale, il quale, prefissato un breve termine per l'adempimento, dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a spese del contravventore. Al recupero delle spese si provvede con l'osservanza del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

7. All'accertamento delle infrazioni alla presente legge provvedono gli organi a cui compete, in base alla legislazione vigente, la vigilanza nelle materie concernenti l'uso del territorio, la tutela dell'ambiente, la protezione delle bellezze naturali e dei beni culturali.

Art. 21

(Aggiornamento della VIA)

1. Nel caso di modificazioni non sostanziali degli elementi oggetto dello studio di impatto ambientale, la struttura regionale competente in materia di VIA può richiedere al responsabile della gestione dell'intervento o dell'opera un aggiornamento dello studio stesso.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la legge regionale 4 marzo 1991, n. 6;

b) la legge regionale 1° luglio 1994, n. 34;

c) l'articolo 7 della legge regionale 2 agosto 1994, n. 39;

d) i commi 2 e 3 dell'articolo 96 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

Art. 23

(Dichiarazione di urgenza)

  1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A al disegno di legge regionale n. 23

Progetti ed opere soggetti a procedura ordinaria di valutazione di impatto ambientale (Articolo 10)

Agricoltura e zootecnia:

a)

progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva

oltre 20 ha.

b)

dissodamenti

oltre 20 ha.

c)

impianti per volatili da cortile

oltre 50.000 capi

d)

impianti per suini

oltre 100 capi

e)

impianti per bovini

oltre 150 U.B.A.

f)

impianti per conigli

oltre 10.000 capi

g)

pescicolture

oltre 5 ha.

h)

serre

oltre 6.000 mq.

i)

iniziale forestazione

oltre 200 ha.

l)

progetti di ricomposizione fondiaria

oltre 200 ha.

Industria estrattiva:

a)

estrazione della torba

oltre 50.000 mc.

b)

estrazione da cave di materiale da costruzione

oltre 50.000 mc.

c)

estrazione da cave di materiali refrattari e per ceramica

oltre 50.000 mc.

d)

estrazione di combustibili solidi, petrolio e gas naturale

tutti i progetti

e)

estrazione di minerali metalliferi e non metalliferi

tutti i progetti

f)

distillazione a secco del carbone e delle scisti bitumose

tutti i progetti

g)

impianti produttivi per cemento calce, gesso e refrattari

tutti i progetti

h)

raffinerie di petrolio greggio

tutti i progetti

Industria energetica:

a)

impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda

oltre 10 Mw.

b)

trasporto di energia elettrica mediante linee aeree

oltre 100 Kw.

c)

stoccaggio di combustibili liquidi e gassosi

oltre 10.000 mc.

d)

stoccaggio di combustibili gassosi liquefatti

oltre 500 mc.

e)

stoccaggio di combustibili solidi

oltre 10.000 mc.

f)

impianto di ricerca, produzione e trasformazione di materiali fissili e fertili

tutti i progetti

g)

impianti di produzione, arricchimento e trattamento di combustibili nucleari

tutti i progetti

h)

impianti di raccolta, stoccaggio e trattamento di residui radioattivi

tutti i progetti

i)

impianti geotermici, eolici e solari per la produzione di energia

oltre 3 Mw.

l)

impianti per la produzione di energia idroelettrica

oltre 220 Kw.

m)

impianti per la produzione di energia elettronucleare

tutti i progetti

Industria siderurgica e metallurgica:

a)

acciaierie di prima fusione di ghisa ed acciaio

tutti i progetti

b)

stabilimenti siderurgici e fonderie

tutti i progetti

c)

fucine, trafilerie e laminatoi

tutti i progetti

d)

stabilimenti metalmeccanici

oltre 10.000 mc.

e)

impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi

oltre 10.000 mc.

f)

impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume

oltre 30 mc.

g)

impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile

oltre 10.000 mc.

h)

imbutitura di fondo con esplosivi

tutti i progetti

Industria del vetro:

a)

produzione di vetro

tutti i progetti

b)

produzione di lana di vetro e lana di silicati

tutti i progetti

Industria chimica:

a)

impianti chimici integrati

tutti i progetti

b)

trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici

tutti i progetti

c)

produzione di antiparassitari, prodotti farmaceutici, elastomeri e perossidi

tutti i progetti

d)

produzione di mastici, pitture, vernici ed inchiostri

tutti i progetti

e)

produzione di saponi, detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e profumi

oltre 10.000 mc.

f)

stoccaggio di petrolio e derivati

oltre 10.000 mc.

g)

stoccaggio di altri prodotti chimici e petrolchimici

oltre 1.000 mc.

h)

produzione di fibre artificiali e sintetiche

oltre 10.000 mc.

Industria alimentare:

a)

produzione di grassi, olii vegetali ed animali

oltre 10.000 mc.

b)

produzione di conserve

oltre 10.000 mc.

c)

fabbricazione di prodotti lattiero-caseari

oltre 10.000 mc.

d)

produzione di vino, di acquavite, di birra, di liquori, di sciroppi, di dolciumi, di cioccolato, di gelato, di amidacei

oltre 10.000 mc.

e)

macellazione di animali grossi

oltre 5.000 capi annui

f)

macellazione di animali da bassa corte

oltre 50.000 capi annui

g)

preparazione del caffè, di succedanei del caffè e del thè

oltre 10.000 mc.

h)

lavorazione e conservazione del pesce e prodotti ittici

oltre 10.000 mc.

i)

conservazione, lavorazione e trasformazione di frutti, ortaggi e funghi

oltre 10.000 mc.

l)

zuccherifici

oltre 10.000 mc.

m)

impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di

oltre 10 t/giorno

Industria dei tessili, del cuoio, della carta:

a)

concia e tintura pelli, cuoio e tessuti

tutti i progetti

b)

produzione di pasta per carta, carta, cartone e cellulosa

tutti i progetti

c)

trattamento chimico di fibre tessili

tutti i progetti

d)

impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità di materie lavorate

oltre 50.000 t/anno

e)

impianti per il pretrattamento

(operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana

tutti i progetti

Industria della gomma e della plastica:

a)

industria della gomma e degli elastomeri

tutti i progetti

b)

costruzione e trattamento dei pneumatici

tutti i progetti

c)

industria delle materie plastiche

tutti i progetti

Altre industrie:

a)

trattamento e trasformazione dell'amianto e derivati

tutti i progetti

b)

produzione di mole ed abrasivi

tutti i progetti

c)

produzione industriale di ceramica

tutti i progetti

d)

produzione e trattamento di materiali da costruzione

oltre 10.000 mc.

e)

servizi industriali di lavanderia, tintoria ed affini

oltre 10.000 mc.

f)

sviluppo e stampa di prodotti cinematografici e fotografici

oltre 10.000 mc.

g)

produzione e trattamento di cemento, calce e gesso

oltre 10.000 mc.

h)

impianti di verniciatura

oltre 10.000 mc.

Gestione dei rifiuti:

a)

attività di smaltimento:

  1. deposito sul suolo

(operazione D1 di smaltimento - rif. all. B, d.lgs. 22/1997)

  • impianti di discarica di rifiuti speciali inerti
  1. messa a discarica specialmente allestita

(operazione D5 di smaltimento - rif. all. B, d.lgs. 22/1997):

  • impianti di discarica specialmente allestiti per lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti
  1. incenerimento a terra

(operazione D10 di smaltimento - rif. all. B, d.lgs. 22/1997):

  • impianti per l'incenerimento dei rifiuti urbani e speciali
  1. deposito preliminare prima di una delle operazioni di smaltimento

(operazione D15 di smaltimento - rif. all. B, d.lgs. 22/1997):

  • impianti per lo stoccaggio intermedio dei RSU
  • impianti per lo stoccaggio intermedio di rifiuti speciali anche pericolosi prodotti da terzi

tutti i progetti

oltre 50.000 mc.

tutti i progetti

tutti i progetti

tutti i progetti

procedura di cui all'articolo 12, comma 6

b)

attività di recupero:

  1. utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

(operazione R1 di recupero - rif. all. C, d.lgs. 22/1997):

  • impianto di produzione di energia con utilizzo di CDR
  1. rigenerazione-recupero di solventi

(operazione R2 di recupero - rif. all. C, d.lgs. 22/1997)

  • riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi

(comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

(operazione R3 di recupero - rif. all. C, d.lgs. 22/1997) mediante impianti con potenzialità

  • riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici

(operazione R4 - rif. all. C, d.lgs. 22/1997)

  • riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

(operazione R5 di recupero - rif. all. C, d.lgs. 22/1997) mediante impianti con potenzialità

  • rigenerazione degli acidi o delle basi

(operazione R6 di recupero - rif. all. C, d.lgs. 22/1997)

  • recupero di prodotti che servono a captare gli inquinanti

(operazione R7 di recupero - rif. all. C, d.lgs. 22/1997)

  • recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

(operazione R8 di recupero - rif. all. C, d.lgs. 22/1997)

  • rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

(operazione R9 di recupero - rif. all. C, d.lgs. 22/1997)

  • messa in riserva di rifiuti da avviare al recupero

(operazione R13 di recupero - rif. all. C, d.lgs. 22/1997):

  • impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi da avviare al riutilizzo

tutti i progetti

tutti i progetti

oltre 1 t/giorno

tutti i progetti

oltre 10 t/giorno

tutti i progetti

tutti i progetti

tutti i progetti

tutti i progetti

procedura di cui all'articolo 12, comma 6

Progetti di infrastrutture:

a)

lavori per l'attrezzamento di zone industriali

oltre 3 ha.

b)

impianti funiviari bifuni e/o ad ammorsamento automatico

tutti i progetti

c)

strade poderali, interpoderali, forestali, comunali, regionali e statali

oltre 2 Kml.

d)

consolidamento dei versanti

oltre 4 miliardi

e)

gallerie stradali, gallerie paravalanghe, gallerie paramassi, ponti e viadotti

oltre 4 miliardi

f)

costruzione e ampliamento aeroporti e altiporti

tutti i progetti

g)

sistemazioni idrauliche

oltre 4 miliardi

h)

dighe ed impianti di trattenimento acque

oltre 50.000 mc. di capacità

i)

tronchi ferroviari, tram, ferrovie sopraelevate e sotterranee

tutti i progetti

l)

funicolari

tutti i progetti

m)

oleodotti, gasdotti ed impianti industriali per il trasporto di acqua calda e vapore

oltre 250 mm. di diame-tro della condotta o 40 kml.

n)

acquedotti (nuove derivazioni)

oltre 200 l/sec. (portata massima derivabile)

o)

collettori fognari di nuova realizzazione al servizio di impianti di potenzialità

oltre 30.000 abitanti equivalenti

Altri progetti:

a)

grandi opere urbane (ospedali, fiere, centri commerciali, interporti, mercati, parcheggi, centri direzionali, strutture sportive e culturali, edifici di culto, edifici di abitazione ecc.)

oltre 3 ha. o 10.000 mc.

b)

centri turistici e residenziali

tutti i progetti

c)

complessi alberghieri

oltre 10.000 mc.

d)

campeggi

oltre 5 ha.

e)

piste permanenti per corse automobilistiche e motociclistiche

tutti i progetti

f)

piste di prova per autoveicoli

tutti i progetti

g)

impianti di depurazione delle acque e smaltimento dei fanghi

oltre 30.000 abitanti equivalenti

h)

piste di sci da discesa

oltre 2 Km.

i)

fabbricazione e trattamento di fibre minerali artificiali

tutti i progetti

l)

fabbricazione e trattamento di polveri ed esplosivi

tutti i progetti

m)

banchi di prova per motori, turbine e reattori

tutti i progetti

n)

capannoni industriali e commerciali

oltre 10.000 mc.

ALLEGATO B al disegno di legge regionale n. 23

Progetti ed opere soggetti a procedura semplificata (Articoli 10 e 18)

Agricoltura e zootecnia:

a)

progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva

da 5 a 20 ha.

b)

progetti di idraulica agraria ed irrigazione

oltre 125 l/s o 500 ha.

c)

dissodamenti

da 5 a 20 ha.

d)

impianti per volatili da cortile

da 5.000 a 50.000 capi

e)

impianti per suini

da 50 a100 capi

f)

impianti per bovini

da 80 a 150 U.B.A.

g)

impianti per conigli

da 5.000 a 10.000 capi

h)

pescicolture

da 1 a 5 ha.

i)

serre

da 2.000 mq. a 6.000 mq.

l)

alpeggi

oltre 150 U.B.A.

Industria estrattiva:

a)

estrazione della torba

da 10.000 a 50.000 mc.

b)

estrazione da cave di materiale da costruzione

da 10.000 a 50.000 mc.

c)

estrazione da cave di materiali refrattari e per ceramica

da 10.000 a 50.000 mc.

d)

trivellazioni in profondità con esclusione di quelle intese a studiare la stabilità del suolo

oltre 30 m.

Industria energetica:

a)

impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda

da 1 a 10 Mw.

b)

trasporto di energia elettrica mediante linee aeree

da 20 a 100 Kv.

c)

stoccaggio di combustibili liquidi e gassosi

da 1.000 a 10.000 mc.

d)

stoccaggio di combustibili gassosi liquefatti

da 50 a 500 mc.

e)

stoccaggio di combustibili solidi

da 1.000 a 10.000 t.

f)

impianti geotermici, eolici e solari per la produzione di energia

da 1 a 3 Mw.

Industria chimica:

a)

produzione di saponi, detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e profumi

da 1.000 a 10.000 mc.

b)

stoccaggio di petrolio e derivati

da 1.000 a 10.000 mc.

c)

stoccaggio di altri prodotti chimici e petrolchimici

da 100 a 1.000 mc.

d)

produzione di fibre artificiali e sintetiche

da 1.000 a 10.000 mc.

Industria alimentare:

a)

macellazione di animali grossi

da 1.000 a 5.000 capi annui

b)

macellazione di animali da bassa corte

da 20.000 a 50.000 capi annui

Altre industrie:

a)

produzione e trattamento di materiali da costruzione

da 5.000 a 10.000 mc.

b)

servizi industriali di lavanderia, tintoria ed affini

fino a 10.000 mc.

c)

sviluppo e stampa di prodotti cinematografici e fotografici

fino a 10.000 mc.

d)

produzione e trattamento di cemento, calce e gesso

fino a 10.000 mc.

e)

impianti di verniciatura

fino a 10.000 mc.

f)

tipografie

oltre 5.000 mc.

Progetti di infrastrutture:

a)

lavori per l'attrezzamento di aree industriali

da 1 a 3 ha.

b)

impianti meccanici monofune di risalita

oltre 500 ml.

c)

strade poderali, interpoderali, forestali, comunali, regionali e statali

da 500 ml. a 2 Kml.

d)

gallerie stradali, gallerie paravalanghe, gallerie paramassi, ponti e viadotti

da 1 a 4 miliardi

e)

sistemazioni idrauliche

da 1 a 4 miliardi

f)

dighe ed impianti di trattenimento delle acque

fino a 50.000 mc. di capacità

g)

oleodotti, gasdotti ed impianti industriali per il trasporto di acqua calda e vapore

da 2 a 40 kml.

h)

acquedotti (nuove derivazioni)

oltre 100 l/sec. (portata massima derivabile)

i)

collettori fognari di nuova realizzazione al servizio di impianti di potenzialità

da 3.000 a 30.000 abitanti equivalenti

l)

opere di difesa attiva di protezione da valanghe

oltre 1 miliardo

Altri progetti:

a)

grandi opere urbane (ospedali, fiere, centri commerciali, interporti, mercati, parcheggi, centri direzionali, strutture sportive e culturali, edifici di culto, edifici di abitazione ecc.)

da 1 a 3 ha. oppure da 5.000 a 10.000 mc.

b)

campeggi

da 1 a 5 ha.

c)

impianti di depurazione delle acque e smaltimento fanghi

da 3.000 a 30.000 abitanti equivalenti

d)

piste di sci da discesa

da 500 ml. a 2 Kml.

e)

rifugi alpini, bivacchi, rifugi di tappa

tutti i progetti