Legge regionale 14 aprile 1998, n. 14 - Testo storico

Legge regionale 14 aprile 1998, n. 14

Istituzione della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis.

(B.U. 21 aprile 1998, n. 17)

Art. 1

(Denominazione e scopo)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta promuove, in accordo con la Comunità montana Grand Paradis, sentiti l'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e i Comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco, la costituzione, ai sensi degli art. 12 e 14 del codice civile, della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis, di seguito denominata fondazione, con sede nell'ambito della comunità montana Grand Paradis.

2. L'attività della fondazione si coordina con le analoghe iniziative promosse dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dalla Comunità montana Orco e Soana e dai Comuni piemontesi territorialmente interessati dal Parco nazionale del Gran Paradiso.

Art. 2

(Finalità e compiti)

1. La fondazione persegue, nei comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco nazionale del Gran Paradiso, le seguenti finalità:

a) promozione del turismo naturalistico;

b) promozione, sviluppo, coordinamento e gestione dell'insieme dei centri visitatori del Parco nazionale del Gran Paradiso;

c) promozione, sviluppo, coordinamento e gestione di giardini alpini, di arboreti, di musei locali, di esposizioni temporanee e di quant'altro ritenuto opportuno al fine della valorizzazione del territorio interessato;

d) informazione, offerta di servizi, diffusione di materiali e di pubblicazioni a carattere turistico;

e) coordinamento e gestione di centri di educazione ambientale.

Art. 3

(Atto costitutivo e statuto)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli accordi e a compiere gli atti necessari per la costituzione della fondazione.

2. Le norme sulla struttura, sull'organizzazione e sul funzionamento della fondazione sono stabilite dallo statuto di cui all'allegato A.

Art. 4

(Patrimonio)

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della fondazione attraverso il conferimento in comodato, per la durata della fondazione, degli immobili o delle parti di immobili di proprietà regionale siti nell'area del villaggio dei minatori in comune di Cogne, interessati dall'attività della fondazione medesima, con le relative pertinenze, gli arredi e gli allestimenti.

Art. 5

(Contributi)

1. La Regione eroga, a favore della fondazione, un contributo annuo a titolo di concorso per il finanziamento delle attività della fondazione medesima, per le finalità ed i compiti di cui all'art. 2 e comunque in modo paritario ai conferimenti effettuati complessivamente dagli altri soggetti aderenti.

2. Il contributo di cui al comma 1 è stabilito, per l'anno 1998, in lire 150 milioni e, a decorrere dall'anno 1999, in lire 100 milioni annue.

3. La Giunta regionale, nell'ambito dei fondi assegnati per interventi nelle aree naturali protette, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente, può deliberare assegnazioni straordinarie per iniziative specifiche e non ripetitive.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 e di lire 100 milioni a decorrere dall'anno 1999, che graverà sull'apposito capitolo da istituire nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e successivi, con la seguente denominazione "Contributo per il funzionamento della fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis".

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per il corrispondente importo annuo, dello specifico accantonamento, sul capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), previsto al punto C.1. (Attuazione del piano territoriale paesistico) dell'allegato 1 del bilancio pluriennale 1998/2000 della Regione.

3. All'eventuale rideterminazione dell'ammontare complessivo dell'onere di cui al comma 1 si provvede con legge finanziaria.

Art. 7

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998/2000 sono apportate, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 1998: lire 150 milioni

anno 1999: lire 100 milioni

anno 2000: lire 100 milioni;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.1.08

codificazione 1.1.1.6.2.2.10.29

cap. 39620 (di nuova istituzione)

"Contributo per il funzionamento della fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis"

anno 1998: lire 150 milioni

anno 1999: lire 100 milioni

anno 2000: lire 100 milioni.

Disegno di legge n. 273

Allegato A

STATUTO DELLA FONDAZIONE GRAN PARADISO - GRAND PARADIS (Art. 3)

Art. 1

(Denominazione)

1. E' costituita la Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis, di seguito denominata fondazione.

Art. 2

(Sede)

1. La fondazione ha sede presso il villaggio dei minatori di Cogne, di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta.

2. L'eventuale trasferimento in altra sede, purché nell'ambito della comunità montana Grand Paradis, può essere deliberato dal consiglio di amministrazione senza obbligo di modifica statutaria.

Art. 3

(Finalità)

1. La fondazione persegue, nei comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco nazionale del Gran Paradiso, le seguenti finalità:

a) promozione del turismo naturalistico;

b) promozione, sviluppo, coordinamento e gestione dell'insieme dei centri visitatori del Parco nazionale del Gran Paradiso;

c) promozione, sviluppo, coordinamento e gestione di giardini alpini, di arboreti, di musei locali, di esposizioni temporanee e di quant'altro ritenuto opportuno al fine della valorizzazione delle caratteristiche naturalistiche e culturali del territorio interessato;

d) informazione, offerta di servizi, diffusione di materiali e di pubblicazioni a carattere turistico;

e) coordinamento e gestione di centri di educazione ambientale.

2. La fondazione può gestire in proprio, o tramite personale dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, o affidare in gestione controllata le strutture di proprietà, o ricevute in comodato, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, perseguendo finalità di qualità ed efficienza gestionale.

3. La fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 4

(Soci)

1. Sono soci gli enti che partecipano all'atto costitutivo della fondazione oppure aderiscono alla fondazione successivamente alla sua costituzione.

2. Possono essere soci della fondazione, oltre alla Regione autonoma Valle d'Aosta e alla Comunità montana Grand Paradis, i comuni di Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche, Villeneuve e l'ente Parco nazionale del Gran Paradiso.

Art. 5

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dal contributo annuo versato dai soci della fondazione, nonché dai conferimenti in comodato di immobili regionali o di altri enti locali o di privati, ritenuti opportuni per lo svolgimento delle sue finalità e dei suoi compiti.

2. Il patrimonio può essere alimentato, oltre che con i proventi della propria attività, con elargizioni, donazioni, eredità, legati mobiliari e immobiliari di quanti, approvando i fini e l'operato della fondazione, abbiano la volontà di contribuire alla sua attività.

3. La fondazione può stipulare contratti e convenzioni e compiere quanto necessario per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6

(Organi)

1. Sono organi della fondazione:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il comitato esecutivo;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è così composto:

a) dall'assessore regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato;

c) dal coordinatore delle risorse naturali dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali, o suo delegato;

d) dal presidente della Comunità montana Grand Paradis, o suo delegato;

e) dai Sindaci dei Comuni che hanno dato la loro adesione, o loro delegati;

f) dal presidente e dal direttore dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso, qualora questo abbia dato la sua adesione, o loro delegati.

2. I membri del consiglio sono nominati con decreto del presidente della Giunta regionale.

3. Al consiglio compete l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo della fondazione.

4. Al consiglio spetta altresì un compito di orientamento generale e di raccordo tra la fondazione ed i soci fondatori.

5. Al consiglio spetta il compito di proporre modificazioni dello statuto e di nominare il direttore e fissare il suo trattamento economico.

6. Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno; esso si riunisce, inoltre, in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal collegio dei revisori dei conti.

7. Il consiglio si riunisce di norma presso la sede della fondazione.

8. Il consiglio è convocato dal presidente, con lettera raccomandata inviata ai componenti almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

9. Le riunioni del consiglio sono valide se risulta presente la maggioranza dei consiglieri.

10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, le proposte di variazione dello statuto e le spese che vincolano il bilancio della fondazione per oltre un triennio sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

11. Nell'avviso di convocazione è indicato l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione ed è inoltre specificato se la seduta è ordinaria o straordinaria.

12. Delle sedute del consiglio è redatto un verbale cui si affiancano gli atti deliberativi propriamente detti; i verbali e gli atti deliberativi devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della seduta.

Art. 8

(Direttore)

1. Il direttore dirige gli uffici della fondazione e adotta le decisioni necessarie per il loro migliore funzionamento; è incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione; attua le deliberazioni del comitato esecutivo.

2. Il direttore può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario per la gestione della fondazione, salvo ratifica da parte del comitato esecutivo nella prima riunione successiva.

3. La legale rappresentanza della fondazione di fronte a terzi o in giudizio spetta al direttore.

4. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Art. 9

(Comitato esecutivo)

1. Il comitato esecutivo è composto:

a) dal direttore della fondazione, con funzioni di presidente;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato, che presiede il comitato finché non sia nominato il direttore della fondazione o in caso di sua assenza;

c) dal presidente della Comunità montana Grand Paradis, o suo delegato;

d) dal presidente del consiglio di amministrazione dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e dal direttore dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, qualora il parco abbia aderito alla fondazione, o loro delegati.

2. Al comitato esecutivo spettano i seguenti compiti:

a) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) gestione ordinaria e straordinaria della fondazione;

c) autorizzazione al direttore ad effettuare spese di importo complessivo superiore a lire 5.000.000; nel caso di spese inferiori a tale cifra vi è l'obbligo di rendicontazione da parte del direttore in occasione della successiva riunione del comitato.

3. Il comitato esecutivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi; esso si riunisce inoltre ogni qualvolta il direttore lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due membri del comitato stesso.

4. Il comitato esecutivo è convocato dal direttore, con lettera raccomandata inviata ai componenti almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso d'urgenza, con telegramma o fax inviato almeno ventiquattro ore prima.

5. Le riunioni del comitato esecutivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei membri.

6. Nell'avviso di convocazione sono indicati l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno e il luogo, la data e l'ora della convocazione.

7. Delle sedute del comitato è redatto un verbale cui si affiancano le delibere del comitato esecutivo propriamente dette; i verbali e gli atti deliberativi devono essere sottoscritti dal direttore e dal segretario della seduta.

Art. 10

(Collegio dei revisori dei conti)

1. La gestione della fondazione è controllata da un collegio di tre revisori dei conti di cui due nominati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), e uno dalla Comunità montana. I revisori durano in carica per cinque anni.

2. Al parere del collegio devono essere preventivamente sottoposti il bilancio preventivo e consuntivo della fondazione.

3. I membri del collegio partecipano di diritto al consiglio di amministrazione della fondazione senza diritto di voto.

4. Il collegio nomina nel proprio seno un presidente con funzione di coordinatore dell'attività.

Art. 11

(Emolumenti)

1. Ai revisori dei conti spetta per ogni giornata di seduta un gettone di presenza che non può superare la diaria giornaliera dei consiglieri regionali.

Art. 12

(Personale della fondazione)

1. L'organico del personale della fondazione destinato ad operare nei settori museale, della didattica ambientale, dell'informazione e della promozione turistica viene definito con deliberazione del consiglio di amministrazione, sulla base delle necessità e compatibilmente con l'entrata in funzione delle diverse attività.

Art. 13

(Bilancio ed esercizio finanziario)

1. Il bilancio preventivo della fondazione deve essere approvato dal consiglio di amministrazione entro il mese di ottobre di ogni anno per l'anno successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di maggio dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce.

3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il primo esercizio finanziario ha termine il 31 dicembre dell'anno di costituzione della fondazione.

Art. 14

(Estinzione e devoluzione del patrimonio)

1. Qualora le finalità di cui all'art. 3 non potessero più essere conseguite o divenissero di scarsa utilità, il patrimonio non fosse più sufficiente, ovvero i fondatori deliberassero lo scioglimento, la fondazione si estingue.

2. La devoluzione del patrimonio avviene in conformità a quanto disposto dall'art. 31 del codice civile.

3. Per quanto non previsto dal presente statuto, si richiamano i principi generali del diritto a norma del codice civile.