Legge regionale 7 aprile 1992, n. 14 - Testo storico

Legge regionale n. 14 del 07 04 1992

Bollettino ufficiale 14 4 1992 n. 16

Promozione della direttrice ferroviaria del Gran Bernardo.

Art. 1

(Oggetto e scopi)

1. La Regione Valle d’Aosta è autorizzata a finanziare interventi, progetti, iniziative, partecipazioni per la promozione della progettata Direttrice ferroviaria del Gran San Bernardo, trasversale alpina ad alta velocità Santhià-Aosta-Martigny.

2. Al fine della realizzazione dell’opera indicata al comma 1, la Regione è autorizzata a compiere le azioni e le procedure necessarie, effettuando le spese relative, per le autorizzazioni e le concessioni delle autorità competenti, per i finanziamenti relativi, per la costituzione di una società mista con la partecipazione dell’ente Ferrovie dello Stato ai sensi della legge 25 marzo 1991, n. 98, " Conversione in legge, con modificazione, del decreto - legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell’articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell’ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie ", per le altre procedure necessarie da effettuarsi presso il Ministero dei Trasporti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), gli organi della programmazione nazionale del Piano generale trasporti e di quella di settore dell’ente Ferrovie dello Stato e il Governo, con l’autorizzazione del quale e per il suo tramite di partecipare al perfezionamento delle procedure previste presso le autorità statali e locali dei Paesi interessati alla realizzazione dell’opera e presso gli organi delle Comunità europee.

Art. 2

(Azioni)

1. Il finanziamento autorizzato delle spese, di cui all’art. 1, concerne anche le azioni correlate, finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) la connessione, con la trasversale ferroviaria alpina e traforo del Gran San Bernardo, di linee adeguatamente ristrutturate da Aosta per l’Alta Valle d’Aosta, da Ivrea per Biella, da Ivrea per Torino - Orbassano, da Ivrea per Chivasso - Asti;

b) la realizzazione, in connessione con l’attuale autoporto con dogana di confine di Pollein, di un interporto;

c) la partecipazione a società miste, consorzi, organismi concernenti l’alta velocità ferroviaria e le altre grandi infrastrutture di trasporto italiane e comunitarie connesse;

d) le procedure applicative per accordi di cooperazione e concertazione transfrontaliera di cui alla legge 19 novembre 1984, n. 948, " Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980 ";

e) le procedure di inserimento definitivo del progetto nella " Rete europea ad alta velocità " della " Communauté des chemins de fer européens " e della " Union internationale des chemins de fer "( UIC)

2. oggetti del finanziamento di spesa sono inoltre progetti, studi e consulenze, l’istituzione e il funzionamento di comitati d’iniziativa, consorzi tecnico - finanziari, commissioni di studio, l’acquisto di spazi pubblicitari, audiovisivi, attrezzature, impianti e infrastrutture, l’effettuazione di iniziative promozionali, informative e di pubbliche relazioni, la redazione e la stampa di pubblicazioni, l’organizzazione di seminari e convegni e la partecipazione ad organismi associativi di interesse per la promozione dell’opera.

Art. 3

(entità degli investimenti)

1. Ai fini di cui agli artt. 1 e 2 viene stanziata la somma di lire 900 milioni ripartita secondo il piano finanziario seguente:

a) lire 200 milioni a carico dell’esercizio finanziario 1992;

b) lire 200 milioni a carico dell’esercizio finanziario 1993;

c) lire 500 milioni a carico dell’esercizio finanziario 1994.

Art. 4

(Procedure di attuazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti e gli atti amministrativi e tecnici necessari alla progettazione e alla attuazione degli interventi e delle iniziative di cui agli artt. 1 e 2 e, in particolare, a conferire gli incarichi per studi e progetti, a predisporre e definire convenzioni, accordi di collaborazione e società miste con l’ente Ferrovie dello Stato e altri enti pubblici, società e imprese, ad espletare le gare di appalto o di licitazione, ad assegnare gli incarichi, le forniture, i lavori relativi, scegliendo la formula di aggiudicazione meglio rispondente all’amministrazione e alle esigenze del settore secondo quanto consentito dalle leggi vigenti in materia di infrastrutture di trasporto ferroviario e iniziative e interventi correlati.

2. Il Servizio della comunicazione e trasporti dell’Assessore dell’ambiente, territorio e trasporti provvede agli impedimenti attuativi degli interventi, delle iniziative e delle azioni di cui alla presente legge controllandone e dirigendone il corretto svolgimento verso le finalità previste.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valuto in complessive lire 900 milioni e ripartito secondo il piano finanziario di cui all’articolo 3, grava sull’istituendo capitolo 68110 (Spese per interventi di promozione del progetto per il traforo ferroviario del Gran San Bernardo e collegamenti connessi) del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede:

a) per l’anno 1992 mediante utilizzo della somma di lire 200 milioni dallo stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull’apposito accantonamento (cod. B. 1.1.) previsto all’allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992;

b) per gli anni 1993- 1994, mediante utilizzo, per lire 700 milioni delle risorse disponibili iscritte al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1992- 1994.

3. Per gli anni 1993 e 1994 l’iscrizione delle quote di spesa, eventualmente rimodulate in base alle effettive necessità, sarà disposta con legge di bilancio ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 " Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta ".

Art. 6

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

Parte spesa

a) in diminuzione:

Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziario di spese correnti " Lire 200.000.000

b) in aumento:

Programma regionale: 2.2.2.14.

Codificazione: 2.1.1.4.2.2.10.24.10.

Cap. 68110 (Di nuova istituzione) " Spese per interventi di promozione del progetto per il traforo ferroviario del Gran San Bernardo e collegamenti connessi. Legge regionale 7 aprile 1992, n. 14 ". Lire 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.