Legge regionale 3 aprile 1991, n. 14 - Testo storico

Legge regionale n. 14 del 03 04 1991

Bollettino ufficiale 9 4 1991 n. 16

Erogazione di un contributo annuo all’Aero Club Valle d’Aosta per l’esercizio di attività turistico - sportive di interesse regionale.

Art. 1

(Finalità )

1. È autorizzata l’erogazione a favore dell’Aero Club Valle d’Aosta di un contributo ordinario annuo a titolo di concorso nelle spese sostenute per lo svolgimento, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, di attività connesse alla pratica del volo a motore e a vela, del volo libero, dell’aeromodellismo e del paracadutismo sportivo, tenuto conto della rilevanza turistica e sportiva assunta da tali attività in ambito regionale, ed allo scopo di favorire lo sviluppo della cultura e della formazione aeronautica in Valle d’Aosta.

2. Il contributo di cui al comma uno viene erogato in aggiunta ai contributi che l’Aero Club Valle d’Aosta percepisce, unitamente alle altre società sportive operanti in Valle d’Aosta, per lo svolgimento dell’attività agonistica, così come previsto dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85, recante norme in materia di " Interventi a favore dello sport ".

3. L’erogazione del contributo è subordinata alla stipulazione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di una convenzione tra l’Aero Club e la Giunta regionale che definisca le caratteristiche e le modalità di presentazione dei piani annuali di attività e di sviluppo dell’Aero Club, i volumi e l’utilizzo degli immobili aeroportuali di competenza, i rapporti con gli altri utilizzatori delle strutture e con l’ente gestore.

Art. 2

(Modalità di erogazione)

1. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alla concessione e alla liquidazione del contributo, per ogni singolo esercizio finanziario, previa presentazione da parte dell’Aero Club Valle d’Aosta di una domanda corredata dal bilancio consuntivo dell’anno precedente e preventivo dell’anno cui la stessa si riferisce nonché da una relazione riassuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente e di quella programmata nell’anno cui il contributo si riferisce.

2. Il contributo è liquidato entro il 31 marzo di ogni anno finanziario.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, stabilito in lire 250 milioni, graverà sul capitolo 66570, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede: per lire 125 milioni mediante riduzione al capitolo 67000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " a valere sull’apposito accantonamento iscritto all’allegato n. 8 del Bilancio di previsione per l’anno in corso (Area attività produttive. Settore turismo D2. 11 Lettera b); per le restanti lire 125 milioni mediante riduzione dal capitolo 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " a valere sull’accantonamento concernente: " Campo regionale di golf in Comune di Fénis " (Area attività produttive. Settore turismo D2. 10); su detto accantonamento risulta quindi la minor somma di lire 675 milioni.

3. A decorrere dall’esercizio 1992, l’entità del finanziamento sarà determinata annualmente con la legge di approvazione dei relativi bilanci, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Valle d’Aosta).

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1991, sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 67000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " lire 125.000.000

Cap. 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " lire 125.000.000

Totale in diminuzione lire 250.000.000

in aumento:

Cap. 66570 (di nuova istituzione)

Codifica regionale 2.2.4.10

Codificazione 1.1.1.6.2.2.08.09.09

" Contributo annuo all’Aero Club Valle d’Aosta per l’esercizio di attività turistico - sportive di interesse regionale ". lire 250.000.000

Art. 5

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.