Legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14 - Testo vigente

Legge regionale n. 14 del 21 dicembre 2020

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

(B.U. del 30 dicembre 2020, n. 73)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO

Art. 1 - Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA, INTERVENTI EDILIZI E TUTELA PAESAGGISTICA

Art. 2 - Semplificazioni in materia urbanistica. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

Art. 3 - Disposizioni in materia di tutela del paesaggio. Modificazione alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8

Art. 4 - Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio. Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 5 - Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazione alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27

Art. 6 - Disposizioni in materia di cave, miniere e acque minerali naturali, di sorgente e termali. Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 7 - Disposizioni in materia di attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

Art. 8 - Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 24 aprile 2019, n. 5

Art. 9 - Disposizioni in materia di esercizi di vicinato. Modificazioni alla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1

CAPO V

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 10 - Disposizioni in materia di regime dei beni della Regione e di contratti pubblici. Modificazioni alle leggi regionali 10 aprile 1997, n. 12, e 8/2020

Art. 11 - Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29

Art. 11bis - Disposizioni in materia di certificazione energetica. Legge regionale 25 maggio 2015, n. 13

Art. 12 - Proroga di termini. Modificazione alla legge regionale 21 luglio 2016, n. 11

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Clausola di invarianza finanziaria

Art. 14 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO

Art. 1

(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), dopo la parola: "dieci", sono aggiunte le seguenti: ", se presentano progetti individuali, e le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a cinque ciascuna, se presentano progetti in collaborazione fra loro".

2. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 8 della l.r. 84/1993 è soppresso.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA, INTERVENTI EDILIZI E TUTELA PAESAGGISTICA

Art. 2

(Semplificazioni in materia urbanistica. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. Al comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) gli interventi di ristrutturazione edilizia su edifici non classificati monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale; tali interventi:

1) devono essere tesi al mantenimento degli elementi di pregio, all'eliminazione di quelli in contrasto e all'adeguamento dei caratteri tipologici del fabbricato con quelli del contesto storico;

2) possono consistere anche nella totale demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime;

3) possono consistere anche nella totale demolizione e ricostruzione su diverso sedime, alle condizioni stabilite dall'articolo 88bis, limitatamente ai fabbricati classificati nelle categorie E2 e E4 e ubicati al di fuori delle aree classificate nelle categorie F1 e F2 ai sensi dell'articolo 52quater, comma 2;";

b) al secondo periodo della lettera e), dopo le parole: "fabbricati diroccati" sono inserite le seguenti: "assimilabili a edifici documento o di pregio".

c) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o, previa motivata deliberazione del Consiglio comunale, per consentire l'accesso e la fruizione degli spazi di vita esterni di un immobile in cui è residente una persona disabile".

2. All'articolo 59 della l.r. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, è inserito il seguente:

"01. Per trasformazioni urbanistiche o edilizie di cui al presente capo, si intendono le attività che producono una trasformazione del territorio, attraverso la modifica dello stato dei suoli o dei manufatti edilizi esistenti, attuabili attraverso un titolo abilitativo, una comunicazione oppure senza titolo abilitativo né comunicazione, nel solo caso di attività di edilizia libera. Gli interventi implicanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio devono in ogni caso essere conformi alle prescrizioni delle norme cogenti e prevalenti del PTP, degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004.";

b) al comma 3, dopo le parole: "Le attività", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1";

c) al comma 4, dopo le parole: "le caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie", sono inserite le seguenti: ", ivi comprese quelle riconducibili all'edilizia libera ai sensi del comma 01,".

3. Dopo l'articolo 59 della l.r. 11/1998, come modificato dal comma 2, è inserito il seguente:

"Art. 59bis

(Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili)

1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, le amministrazioni competenti sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle amministrazioni stesse e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

2. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.".

4. Al secondo periodo del comma 21 dell'articolo 60bis della l.r. 11/1998, dopo le parole "il responsabile del procedimento rilascia", sono inserite le seguenti: "entro quindici giorni, anche in via telematica,".

5. Al comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) opere di manutenzione straordinaria, che non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 74, comma 3;";

b) dopo la lettera a), come sostituita dalla lettera a) del presente comma, sono inserite le seguenti:

"abis) opere di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

ater) opere di restauro e risanamento conservativo, che non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 74, comma 3;

aquater) interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 74, comma 3, né modifiche del sedime e della volumetria complessiva degli edifici;";

c) la lettera e) è abrogata.

6. Il comma 5 dell'articolo 63bis della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"5. L'agibilità può essere riferita anche in assenza di opere a costruzioni esistenti prive del certificato di agibilità o abitabilità, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 95. Per le costruzioni esistenti o assentite alla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione) sono fatte salve le dimensioni legittimamente acquisite.".

7. Il comma 2 dell'articolo 64 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Sono altresì soggetti a contributo di onerosità i mutamenti della destinazione d'uso, anche privi di opere edilizie con essi connesse, ove comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti incremento del carico urbanistico, valutato secondo i valori delle apposite tabelle sugli oneri di urbanizzazione; in tali casi, il contributo è costituito dai soli oneri di urbanizzazione.".

8. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 74 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: "Il mutamento della destinazione d'uso si configura come urbanisticamente rilevante qualora lo stesso implichi incremento del carico urbanistico inteso come necessità di dotazioni aggiuntive di servizi e spazi pubblici; tale mutamento costituisce trasformazione urbanistica ed è soggetto a permesso di costruire;".

9. All'articolo 78 della l.r. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: "il mutamento della destinazione d'uso" sono inserite le seguenti: "urbanisticamente rilevante, ai sensi dell'articolo 74, comma 3,";

b) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: "il mutamento della destinazione d'uso" sono inserite le seguenti: "urbanisticamente rilevante, ai sensi dell'articolo 74, comma 3,".

10. Il comma 3bis dell'articolo 80 della l.r. 11/1998 è abrogato.

11. Dopo l'articolo 80 della l.r. 11/1998, come modificato dal comma 10, è inserito il seguente:

"Art. 80bis

(Tolleranze costruttive)

1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente ai fabbricati non classificati dai PRG come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, costituiscono, inoltre, tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

3. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge, nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nei limiti e condizioni ivi previste.

4. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.".

12. Dopo l'articolo 88 della l.r. 11/1998, è inserito il seguente:

"Art. 88bis

(Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati)

1. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone territoriali di tipo A, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti in assenza di strumento attuativo nei limiti stabiliti dall'articolo 52, comma 2.".

13. Al primo periodo del comma 3bis dell'articolo 95 della l.r. 11/1998, le parole: "manutenzione e di risanamento conservativo" sono sostituite dalla seguente: "ristrutturazione".

Art. 3

(Disposizioni in materia di tutela del paesaggio. Modificazione alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8)

1. Al comma 8 dell'articolo 50 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'eventuale restituzione del contributo può essere rateizzata in 24 mesi senza interessi.".

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 78 della l.r. 8/2020 è sostituita dalla seguente:

"c) devono rispettare le discipline vigenti, se riguardanti edifici classificati monumento o documento dai PRG;".

3. L'articolo 79 della l.r. 8/2020 è sostituito dal seguente:

"Art. 79

(Proroga di termini in materia urbanistica)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 5, della l.r. 11/1998, per i permessi di costruire rilasciati o in corso di validità nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2021, il termine per l'inizio dei lavori è di tre anni e quello per la conclusione dei lavori è di cinque anni dall'inizio dei lavori, indipendentemente dalla quota altimetrica. È sempre fatta salva la proroga dei permessi di costruire per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ai sensi dell'articolo 60, comma 6, della l.r. 11/1998. Sopra i 1500 metri di quota il termine per la conclusione dei lavori è di 7 anni.

2. Per tutte le SCIA presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge al 30 giugno 2021, le autorizzazioni, i pareri o gli atti di assenso dovuti ai sensi dell'articolo 61, comma 7, lettera a), della l.r. 11/1998 sono rilasciati entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 8, della l.r. 11/1998, per tutte le SCIA presentate o in corso di validità nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2021, l'ultimazione dei lavori deve avvenire nel termine di quattro anni dalla data di presentazione.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2021, il termine di cui all'articolo 63ter, comma 1, della l.r. 11/1998 è di centoventi giorni decorrente dalla data di ultimazione dei lavori.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, della l.r. 11/1998, i piani urbanistici di dettaglio (PUD) di iniziativa privata e pubblica di cui agli articoli 49 e 50 della medesima legge, i cui termini di validità siano in scadenza nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2021, sono automaticamente prorogati di un anno.".

Art. 4

(Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio. Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), è inserita la seguente:

"bbis) gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);".

2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto dall'allegato B del d.P.R. 31/2017".

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/1994, le parole: "L'autorizzazione di cui" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, e dall'allegato A del d.P.R. 31/2017, l'autorizzazione di cui";

4. Dopo l'articolo 4 della l.r. 18/1994, è inserito il seguente:

"Art. 4bis

(Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche)

1. Alle istanze di rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche relative agli interventi di cui all'articolo 3 si applica quanto previsto dall'articolo 7 del d.P.R. 31/2017.".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 11ter della l.r. 18/1994, è aggiunto il seguente:

"1bis. Nelle more della revisione organica della disciplina regionale in materia, trovano applicazione, per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, nonché in presenza di norme di ulteriore o maggiore semplificazione, le disposizioni di cui agli allegati A e B del d.P.R. 31/2017 e ogni altra disposizione statale in materia di esclusioni dall'autorizzazione paesaggistica e di procedura autorizzatoria semplificata.".

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 5

(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazione alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27)

1. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), la parola: "fissa" è sostituita dalla seguente: "variabile".

Art. 6

(Disposizioni in materia di cave, miniere e acque minerali naturali, di sorgente e termali. Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5)

1. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), le parole: "entro trenta giorni dalla data di svincolo della garanzia finanziaria costituita a favore della Regione a fini autorizzativi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Consorzio stesso, sulla base dei quantitativi indicati dalla struttura regionale competente in materia di demanio idrico".

2. L'articolo 61bis della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 61bis

(Procedimento per l'asportazione dei materiali litoidi dagli alvei)

1. All'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei si applica la presente legge, in armonia con quanto previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), fatta eccezione per gli interventi necessari a tutelare l'incolumità pubblica e a garantire la sicurezza di beni e persone, nonché per gli interventi di costruzione di nuove opere di difesa idraulica, di manutenzione di quelle esistenti o di sistemazione idraulica, realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di opere idrauliche e di sistemazioni idrogeologiche.

2. Le aree oggetto di interventi di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei non sono inserite nel PRAE. I quantitativi annuali di materiale inerte asportati dagli alvei dei corsi d'acqua regionali, tuttavia, concorrono alla valutazione del volume annuo complessivo estratto sul territorio regionale.

3. L'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei è consentita, previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato, esclusivamente nei tratti d'alveo che necessitano di interventi di ripristino delle sezioni di deflusso idraulico espressamente individuati dalla struttura regionale competente in materia di demanio idrico. Tale attività, inoltre, è autorizzata qualora finalizzata al ripristino delle sezioni di deflusso, al mantenimento della funzionalità delle opere di presa o al ripristino dei volumi originari dei bacini di accumulo posti a servizio di derivazioni.

4. La struttura regionale competente in materia di demanio idrico:

a) verifica la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda;

b) effettua i sopralluoghi necessari;

c) acquisisce le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 62;

d) provvede in merito alla domanda di autorizzazione di cui al comma 3 entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa;

e) comunica alla struttura regionale competente in materia di miniere e cave, entro il 31 gennaio di ogni anno, il quantitativo totale di materiale inerte asportato dagli alvei dei corsi d'acqua regionali nel corso dell'anno precedente.

5. L'autorizzazione all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei è rilasciata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di demanio idrico e contiene:

a) le prescrizioni e le indicazioni relative alle modalità di svolgimento dell'attività;

b) le prescrizioni e le indicazioni da adottare per la salvaguardia della situazione geologica, idrogeologica e ambientale;

c) le prescrizioni e le indicazioni relative alle attività finalizzate al ripristino dei luoghi e all'eventuale recupero ambientale dell'area interessata dall'attività di asportazione dei materiali litoidi.

6. Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato, entro quindici giorni dal suo rilascio, al richiedente, al Comune o ai Comuni interessati dall'esecuzione dell'intervento, alla stazione forestale territorialmente competente, al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta e alla struttura regionale competente in materia di sistemazione idraulica in relazione al corso d'acqua oggetto d'intervento.

7. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo è soggetto al pagamento del contributo di cui all'articolo 13.".

3. Al comma 1 dell'articolo 75 della l.r. 5/2008, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla medesima sanzione è soggetto chiunque prelevi materiali litoidi dagli alvei in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 61bis.".

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di presentazione delle domande, nonché le norme tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei di cui all'articolo 61bis della l.r. 5/2008, come sostituito dal comma 2.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 61bis della l.r. 5/2008, come sostituito dal comma 2, si applicano alle istanze presentate a far data dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 7

(Disposizioni in materia di attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), le parole: ", anche attraverso la cessione di quote societarie," sono soppresse.

2. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001, le parole: "ai sensi dell'articolo 7bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere)" sono soppresse.

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 19/2001, le parole ", anche attraverso la cessione di quote societarie," sono soppresse.

Art. 8

(1)

Art. 9

(Disposizioni in materia di esercizi di vicinato. Modificazione alla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1)

1. L'articolo 29 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è sostituito dal seguente:

"Art. 29

(Contributi straordinari a favore degli esercizi di vicinato)

1. Al fine di sostenere la nuova apertura di esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, la Giunta regionale è autorizzata a concedere in via sperimentale, per il triennio 2021/2023, contributi a fondo perduto per l'avvio dell'attività fino a un massimo di euro 15.000. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, sentite la commissione consiliare competente e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese interessate, i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari, le iniziative agevolabili, l'intensità, le condizioni e le modalità per la concessione e la revoca dei contributi, nonché la disciplina di ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, ai fini dell'attuazione del presente comma.

2. Al fine di garantire il mantenimento degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, la Giunta regionale è autorizzata a concedere in via sperimentale, per il triennio 2021/2023, contributi a fondo perduto fino a un massimo di euro 6.000 annui. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente comma gli esercizi di vicinato con un volume di affari medio annuo dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), negli ultimi tre anni, non superiore a euro 120.000 e che impiegano non più di 2,5 unità lavorative annue (ULA). La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, sentite la commissione consiliare competente e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese interessate, gli ulteriori criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari, le iniziative agevolabili, l'intensità, le condizioni e le modalità per la concessione e la revoca dei contributi, nonché la disciplina di ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, ai fini dell'attuazione del presente comma.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti in regime de minimis. Al termine del triennio 2021/2023, la Giunta regionale informa la commissione consiliare competente degli effetti derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo, al fine di consentire l'assunzione delle conseguenti determinazioni in ordine alla conferma o alla modificazione della disciplina diretta a sostenere la nuova apertura e il mantenimento degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 500.000 a decorrere dal 2020 (Programma 14.2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori).".

CAPO V

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 10

(Disposizioni in materia di regime dei beni della Regione e di contratti pubblici. Modificazioni alle leggi regionali 10 aprile 1997, n. 12, e 8/2020)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente:

"7bis. Il presente articolo non si applica al trasferimento in proprietà di beni immobili realizzati, nell'interesse della Regione, con risorse in tutto o in parte a carico di soggetti privati sulla base di opzioni di acquisto previste sin dall'avvio delle procedure di affidamento e nel relativo contratto. In tale caso, all'acquisto dei beni immobili provvede la Giunta regionale, previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'articolo 18, tenuto conto di quanto previsto, ai fini della determinazione del prezzo di trasferimento in proprietà, nella determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio della procedura di affidamento e nel relativo contratto.".

2. I commi 1, 2 e 5 dell'articolo 77 della l.r. 8/2020 sono abrogati.

Art. 11

(Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è inserita la seguente:

"cbis) minore non udente;".

Art. 11bis

(Disposizioni in materia di certificazione energetica. Legge regionale 25 maggio 2015, n. 13) (2)

1. Per il solo periodo transitorio intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, il certificatore energetico che rilascia l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 39 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), non corretto dal punto di vista formale o sostanziale è tenuto, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, della l.r. 13/2015, a redigere un nuovo documento entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, e comunque, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 62, comma 2, della l.r. 13/2015, al quarto attestato di prestazione energetica non corretto dal punto di vista sostanziale, il certificatore energetico è punito con la sanzione amministrativa di cui al medesimo articolo 62, comma 2, della l.r. 13/2015. Al primo gennaio 2022, il conteggio di tutti gli attestati di prestazione energetica non corretti dal punto di vista sostanziale e che non comportano l'applicazione della sanzione è azzerato.

Art. 12

(Proroga di termini. Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2016, n. 11)

1. All'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1)), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

___________________________

(1) Articolo abrogato dalla lettera a) del comma 6 dell'articolo 6 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Nella formulazione originaria, l'articolo 8 recitava:

Art. 8

(Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 24 aprile 2019, n. 5)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di cui all'articolo 6, comma 6, lettere a) e b), della legge regionale 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), sono differiti di dodici mesi.".

(2) Articolo inserito dal comma 1 dell'articolo 24 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.