Legge regionale 7 giugno 1999, n. 13 - Testo vigente

Legge regionale 7 giugno 1999, n. 13

Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent).

(B.U. 9 giugno 1999, n. 26).

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 88/1993). (1)

Art. 2.

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 88/1993). (2)

Art. 3.

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 88/1993). (3)

Art. 4.

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 88/1993). (4)

Art. 5.

(Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 88/1993). (5)

Art. 6.

(Inserimento dell'articolo 5 ter nella l.r. 88/1993). (6)

Art. 7.

(Inserimento dell'articolo 5 quater nella l.r. 88/1993). (7)

Art. 8.

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 88/1993). (8)

Art. 9.

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 88/1993). (9)

Art. 10.

(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 88/1993). (10)

Art. 11.

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 88/1993). (11)

Art. 12.

(Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 88/1993).

1. L'articolo 10 della l.r. 88/1993 č abrogato.

Art. 13.

(Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 88/1993). (12)

Art. 14.

(Disposizioni transitorie).

1. Nelle more della costituzione degli organi e di tutti gli adempimenti previsti dalla presente legge, fino al 30 giugno 1999 la Gestione straordinaria regionale continua ad essere amministrata alle condizioni e con le modalitą di cui alla l.r. 88/1993.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, l'esercizio finanziario della Gestione straordinaria regionale ha durata dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

Art. 15.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell'art. 1 della L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

(2) Sostituisce l'art. 3 della L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

(3) Sostituisce l'art. 4 della L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

(4) Sostituisce l'art. 5 della L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

(5) Inserisce l'art. 5 bis nella L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

(6) Inserisce l'art. 5 ter nella L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

(7) Inserisce l'art. 5 quater nella L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

(8) Sostituisce l'art. 6 della L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

(9) Sostituisce l'art. 7 della L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

(10) Sostituisce l'art. 8 della L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

(11) Sostituisce l'art. 9 della L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.

(12) Inserisce l'art. 11 bis nella L.R. 21 dicembre 1993, n. 88.