Legge regionale 7 giugno 1999, n. 13 - Testo storico

Legge regionale 07 giugno 1999, n. 13

Bollettino Ufficiale regionale 09 06 1999 n. 26

Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent).

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 88/1993)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent), è inserito il seguente:

"1bis. La Gestione straordinaria regionale può altresì svolgere ogni altra attività complementare ed accessoria alla gestione della Casa da gioco."

2. Dopo il comma 1bis dell’articolo 1 della l.r. 88/1993, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"1ter. La liquidazione della Gestione straordinaria regionale è effettuata secondo le modalità determinate dal Consiglio regionale al momento del verificarsi della causa di scioglimento della Gestione stessa."

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 88/1993)

1. L'articolo 3 della l.r. 88/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Comitato di gestione)

1. La Gestione straordinaria regionale è amministrata da un Comitato di gestione composto da tre membri.

2. Il Comitato di gestione ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione pertinenti all'esercizio della Casa da gioco e alle attività complementari di cui all'articolo 1, comma 1bis, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto, approvato con deliberazione del Consiglio regionale."

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 88/1993)

1. L'articolo 4 della l.r. 88/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Nomina del Comitato di gestione)

  1. I componenti del Comitato di gestione sono nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

2. Il compenso dei componenti del Comitato di gestione è stabilito dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il compenso non può essere comunque superiore all'ottanta per cento dell'indennità lorda corrisposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), agli Assessori regionali che non fanno parte del Consiglio regionale.

3. I componenti del Comitato di gestione possono in qualsiasi momento essere revocati dal Consiglio regionale, collettivamente od individualmente, su proposta della Giunta, con provvedimento motivato.

4. Il Comitato di gestione può delegare, nel rispetto dello statuto, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega, che in ogni caso non può comprendere la redazione del bilancio annuale di esercizio."

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 88/1993)

1. L'articolo 5 della l.r. 88/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Presidente)

1. Nella sua prima riunione, il Comitato di gestione nomina al suo interno il Presidente e ne definisce l'ulteriore emolumento specificamente connesso alla carica. L'emolumento complessivo corrisposto al Presidente non può in ogni caso essere superiore all'indennità lorda corrisposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della l.r. 33/1995, agli Assessori regionali che non fanno parte del Consiglio regionale.

2. Al Presidente spettano i poteri di firma e di rappresentanza, anche in giudizio, della Gestione straordinaria regionale."

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 5bis nella l.r. 88/1993)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 88/1993 è inserito il seguente:

"Art. 5bis

(Requisiti di professionalità dei componenti del Comitato di gestione e del Presidente)

  1. I componenti del Comitato di gestione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio nell'esercizio di:

a) attività di amministratore o dirigente presso società di capitali, ovvero di dirigente presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni con incarichi aventi attinenza con i settori economico o giuridico;

b) attività libero professionali in campo economico o giuridico;

c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche od economiche.

2. Le cause di esclusione o incompatibilità dei componenti del Comitato di gestione e del Presidente sono quelle individuate dagli articoli 5 e 6 della l.r. 11/1997."

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 5ter nella l.r. 88/1993)

1. Dopo l'articolo 5bis della l.r. 88/1993, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 5ter

(Collegio dei revisori)

1. E' istituito un Collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. I componenti del Collegio dei revisori sono nominati dal Presidente del Tribunale di Aosta, scegliendoli nel registro dei revisori contabili. Nella sua prima riunione, il Collegio dei revisori nomina il proprio Presidente.

3. Le cause di esclusione o incompatibilità dei componenti del Collegio dei revisori e del Presidente sono quelle individuate dagli articoli 5 e 6 della l.r. 11/1997.

4. Il Collegio dei revisori vigila:

a) sull'osservanza della legge;

b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

c) sull'adeguatezza della struttura amministrativa della Gestione straordinaria, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

5. I membri del Collegio dei revisori assistono alle riunioni del Comitato di gestione.

6. Il Comitato di gestione riferisce almeno trimestralmente al Collegio dei revisori sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Gestione straordinaria regionale.

  1. I poteri del Collegio dei revisori e dei suoi membri sono quelli stabiliti dall'articolo 151 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).

8. Il compenso dei componenti del Collegio dei revisori è determinato dal Presidente del Tribunale di Aosta all'atto della nomina, con riferimento alla tariffa professionale vigente dei dottori commercialisti."

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 5quater

nella l.r. 88/1993)

1. Dopo l'articolo 5ter della l.r. 88/1993, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 5quater

(Revisione contabile)

1. La Gestione straordinaria regionale è soggetta a revisione contabile da parte di una società di revisione individuata dal Comitato di gestione tra quelle iscritte all'albo di cui all'articolo 161 del d.lgs. 58/1998.

2. La società di revisione svolge la propria attività in conformità alle previsioni degli articoli 155, 156, 159 e 160 del d.lgs. 58/1998, in quanto compatibili."

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 88/1993)

1. L'articolo 6 della l.r. 88/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Modalità di gestione)

1. La Gestione straordinaria regionale assume la gestione della Casa da gioco costituita dai beni materiali e immateriali di proprietà regionale, nonché dall'arredamento e dal materiale da gioco che sono stati rilevati dalla Regione all'inizio della Gestione straordinaria stessa e che si sono aggiunti successivamente, e la esercita, anche attraverso l'utilizzo di beni propri, secondo le modalità specificate da apposito disciplinare sottoscritto dal Presidente della Gestione straordinaria regionale e dal Presidente della Giunta regionale, a ciò autorizzato dal Consiglio regionale."

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 88/1993)

1. L'articolo 7 della l.r. 88/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Personale)

1. La Gestione straordinaria regionale assume il personale dipendente della Casa da gioco, garantendo il mantenimento del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto e comunque assicurando il rispetto dei contratti di lavoro vigenti.

2. La successiva convenzione per l'affidamento della nuova concessione della Casa da gioco deve contenere una disposizione che garantisca l'assunzione di tutto il personale dipendente da parte del nuovo concessionario."

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 88/1993)

1. L'articolo 8 della l.r. 88/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Esercizio finanziario, bilancio e versamento

degli introiti)

1. L'esercizio finanziario della Gestione straordinaria regionale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La Gestione straordinaria regionale versa alla tesoreria della Regione gli introiti della Casa da gioco secondo le percentuali e modalità specificate nel disciplinare di cui all'articolo 6.

3. La Gestione straordinaria regionale presenta trimestralmente alla Giunta regionale la rendicontazione economico-finanziaria, accompagnata da una relazione sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate.

4. La Gestione straordinaria regionale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro trenta giorni dall'affidamento della nuova gestione, presenta all'approvazione del Consiglio regionale il bilancio annuale di esercizio, comprensivo della relazione del Collegio dei revisori e della relazione della società di revisione.

5. Il Consiglio regionale delibera sull'approvazione del bilancio entro i due mesi successivi dalla sua presentazione."

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 88/1993)

1. L'articolo 9 della l.r. 88/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Controllo regionale)

1. L'applicazione da parte della Gestione straordinaria regionale del disciplinare di cui all'articolo 6 è sottoposta al controllo della Giunta regionale, la quale in qualsiasi momento può fare effettuare controlli amministrativi e contabili e richiedere la comunicazione di notizie e di documentazione al fine di verificare l'andamento della Gestione straordinaria regionale. La Giunta regionale può altresì assumere notizie ed informazioni dai componenti del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori, dalle società di revisione di cui all'articolo 5quater ed eseguire ispezioni presso la sede sociale."

Art. 12

(Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 88/1993)

1. L'articolo 10 della l.r. 88/1993 è abrogato.

Art. 13

(Inserimento dell'articolo 11bis nella l.r. 88/1993)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 88/1993 è inserito il seguente:

"Art. 11bis

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale, la Gestione straordinaria regionale è disciplinata dalle norme dello statuto della Gestione stessa, approvato dal Consiglio regionale."

Art. 14

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more della costituzione degli organi e di tutti gli adempimenti previsti dalla presente legge, fino al 30 giugno 1999 la Gestione straordinaria regionale continua ad essere amministrata alle condizioni e con le modalità di cui alla l.r. 88/1993.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, l'esercizio finanziario della Gestione straordinaria regionale ha durata dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

Art. 15

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.