Legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 17 02 1989

Bollettino ufficiale 28 2 1989 n. 10

Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all’occupazione

TITOLO I

Finalità, oggetto e programmazione degli interventi

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione autonoma Valle d’Aosta, nell’esercizio delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale in materia di collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro posta dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, attua interventi di politica del lavoro al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro ed all’elevazione professionale dei cittadini, ai sensi degli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione.

2. La politica del lavoro si colloca nell’ambito della politica regionale di sviluppo economico - sociale e di riequilibrio del territorio.

3. Gli obiettivi di tale politica sono perseguiti, oltre che attraverso le attività di osservazione del mercato del lavoro, di orientamento professionale e di formazione professionale disciplinate dalla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 e successive modificazioni, anche attraverso interventi di sostegno volti a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’accesso al lavoro di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai giovani, alle donne, ai disoccupati di lungo periodo, ai disabili ed alle persone soggette ad emarginazione sociale.

4. Nell’attuazione delle finalità sopra indicate la Regione ricerca e valorizza la partecipazione delle forze sociali.

Art. 2

(Oggetto degli interventi)

1. Al fine di promuovere l’accesso al lavoro dei cittadini, ed in particolare dei soggetti più deboli, la Regione può svolgere ogni attività utile al fine di:

a) incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ivi comprese attività di informazione ed orientamento professionale, fatte salve le competenze statali in materia di collocamento;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l’occupazione, anche mediante la concessione di contributi e l’erogazione di servizi alle imprese ed ai lavoratori per la promozione di nuova imprenditorialità;

c) favorire l’impiego dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro, ivi compresa la promozione di attività per l’impiego temporaneo di lavoratori in opere o servizi di pubblica utilità;

d) realizzare attività di formazione professionale o di alternanza tra studio e lavoro volte ad agevolare il primo inserimento nel mondo del lavoro od il reinserimento di disoccupati e di lavoratori ammessi all'intervento della cassa integrazione guadagni;

e) assumere ogni altra iniziativa idonea ad orientare il mercato del lavoro ed a favorire l’occupazione e l’accesso al lavoro;

f) avviare all’occupazione i soggetti portatori di handicaps secondo le norme della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 recante interventi per favorire l’inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps.

2. Al fine di concorrere alla pura attuazione dei principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, la Regione promuove la progettazione di azioni positive volte ad eliminare la disparità di cui le donne sono oggetto nella vita lavorativa.

Art. 3

(Programmazione degli interventi)

1. In coerenza con le indicazioni del piano di sviluppo regionale di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione adotta un piano triennale degli interventi di politica del lavoro, in cui sono specificati i soggetti destinatari degli interventi, le tipologie di intervento, i criteri di ripartizione e l’entità dei contributi eventualmente previsti, nonché le procedure e le modalità per l’attivazione delle diverse iniziative e per l’erogazione dei contributi e dei servizi. Il piano è aggiornato annualmente preferibilmente in correlazione con l’approvazione del bilancio annuale di previsione.

2. Il piano triennale è approvato secondo le seguenti procedure:

a) la Giunta regionale delibera gli indirizzi del piano triennale di politica del lavoro e affida l’elaborazione dello stesso all’Agenzia del lavoro di cui all’art. 12 della presente legge;

b) l’Agenzia del lavoro redige il piano e la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione regionale per l’impiego, approva la proposta di piano da sottoporre all’esame del Consiglio regionale;

c) il Consiglio regionale approva con legge il piano triennale di politica del lavoro e la relativa spesa complessiva per il triennio;

d) la Giunta regionale determina la quota annuale di spesa impegnandola sugli esercizi di competenza e affida l’esecuzione del piano all’Agenzia del lavoro;

e) la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 45 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 è autorizzata a disporre contestualmente alla deliberazione di cui alla lettera d) del presente articolo, su proposta dell’Assessore alle Finanze, il trasferimento delle disponibilità finanziarie iscritte al " Fondo per il finanziamento triennale di politica del lavoro " in favore di pertinenti capitoli appositamente istituiti in relazione al piano d’intervento approvato dal Consiglio regionale.

3. Gli aggiornamenti annuali del piano previsti dal primo comma del presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, preferibilmente in correlazione con l’approvazione del bilancio annuale di previsione, sullo stato di attuazione del piano triennale di politica del lavoro.

TITOLO II

Tipologia degli interventi

CAPO I

Informazione, orientamento e formazione professionale

Art. 4

(Interventi specifici di informazione ed orientamento professionale)

1. Al fine di favorire la rapida e puntuale segnalazione dei posti di lavoro vacanti la Regione può realizzare specifiche iniziative di informazione ed orientamento professionale in favore dei giovani, delle donne, dei disoccupati e dei lavoratori ammessi all’intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, anche ricorrendo ai mezzi di comunicazione di massa.

Art. 5

(Formazione e lavoro)

1. La Regione attua, anche ricorrendo all’intervento del Fondo Sociale Europeo, specifiche iniziative di formazione professionale volte ad agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata e dei cassintegrati e promuove forme di integrazione e di alternanza fra studio e lavoro, in particolare qualificando le attività formative connesse al contratto di formazione e lavoro.

Art. 6

(Formazione professionale per l’apprendistato artigiano)

1. La formazione professionale degli apprendisti assunti da imprese iscritte all’Albo delle Imprese artigiane istituito presso l’Assessorato regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti, si attua in due momenti:

a) addestramento pratico, durante il quale l’apprendista svolge anche un’attività produttiva;

b) attività didattiche complementari, durante le quali l’apprendista svolge attività culturale tecnico-scientifica;

2. Le attività didattiche complementari sono organizzate in corsi sulla base di progetti formativi predisposti per categorie professionali.

3. I corsi sono gratuiti e obbligatori, possono essere istituiti in presenza di almeno cinque apprendisti e sono svolti presso i centri di formazione di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, recante disciplina della formazione professionale in Valle d’Aosta, o presso apposite strutture attivate dall’Amministrazione regionale.

4. Le imprese artigiane o loro consorzi, purché dispongano di capacità organizzativa, di strutture e attrezzature idonee, possono essere autorizzate dalla Giunta regionale a gestire direttamente l’intero processo di formazione professionale degli apprendisti, a condizione che:

a) il numero degli apprendisti non sia inferiore a tre unità;

b) concordino il progetto formativo con l’Amministrazione regionale;

c) accettino il controllo della Regione.

5. Le spese sostenute dalle imprese per lo svolgimento delle attività didattiche complementari sono rimborsate per intero dall’Amministrazione regionale, su presentazione di rendiconto documentato e relazione sui risultati formativi conseguiti.

6. Le spese per la predisposizione dei progetti formativi sono a carico dell’Amministrazione regionale.

7. La formazione professionale degli apprendisti può essere attuata anche nelle botteghe - scuola artigiane, con modalità e condizioni stabilite dal piano di politica del lavoro.

Art. 7

(Acquisizione della qualifica professionale nell’apprendistato artigiano)

1. Gli apprendisti al termine del periodo di apprendistato sono ammessi a sostenere le prove di idoneità all’esercizio del mestiere per il quale hanno frequentato il corso delle attività didattiche complementari.

2. La Commissione giudicatrice nominata dalla Giunta regionale è composta come segue:

a) rappresentante dell’Amministrazione regionale designato dall’Assessore regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti, che funge da Presidente;

b) insegnanti delle attività didattiche complementari;

c) esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;

d) esperto designato dalle Associazioni regionali delle imprese artigiane;

e) rappresentante dell’Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione per la Valle d’Aosta.

3. Il contenuto delle prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabiliti nei contratti collettivi di lavoro o, in mancanza di norme contrattuali, dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti, sentite le Associazioni regionali delle imprese artigiane e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

4. La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato è iscritta sul libretto personale di lavoro dell’apprendista.

5. Ai componenti la commissione giudicatrice, esclusi gli insegnanti e i dipendenti regionali, è corrisposto un gettone di presenza la cui entità è stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore ai compensi spettanti ai commissari d’esame delle scuole secondarie statali. A coloro che risiedono in Comuni diversi da quello nel quale si svolgeranno le prove spetta, inoltre, il trattamento di missione previsto per il personale regionale.

CAPO II

Interventi per la promozione e la creazione di nuova occupazione

Art. 8

(Contributi alle imprese per l’assunzione di lavoratori appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro)

1. La Regione può sostenere l’occupazione dei soggetti che presentano maggiori difficoltà nell’accesso al lavoro anche attraverso la concessione di contributi ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato giovani, donne, disoccupati di lunga durata, lavoratori ammessi all’Intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell’attività produttiva, lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni, disabili e persone soggette ad emarginazione sociale, fatte salve le provvidenze previste dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54.

2. I contributi hanno lo scopo di alleggerire i costi di inserimento ed adattamento professionale; essi possono essere concessi anche per assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale.

3. La Regione può altresì concedere contributi alle imprese iscritte all’Albo regionale delle imprese artigiane che assumano apprendisti, nonché ai datori di lavoro che applichino i commi 11 e 12 dell’articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

4. L’entità, le condizioni di ammissibilità e la durata dei contributi, in relazione alle diverse categorie di soggetti considerati, sono fissate dal piano di politica del lavoro.

Art. 9

(Sostegno alle nuove imprenditorialità )

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo di nuova imprenditorialità mediante la concessione di contributi alle spese di avviamento dell’attività e l’erogazione di servizi reali a progetti volti alla creazione di piccole imprese, di tipo individuale o associato, ad opera d giovani disoccupati, di lavoratori ammessi all’intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, di lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell’attività produttiva e di lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al fine di beneficiare dei contributi e dei servizi reali previsti dal comma precedente i lavoratori interessati devono presentare specifici progetti.

3. I contributi sono ammessi " una tantum " e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore delle categorie dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, recante costituzione di fondi di rotazione per l’artigianato, il commercio e la cooperazione e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dei benefici di cui alla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 e successive modificazioni, recante provvidenze a favore dell’artigianato.

4. Ai lavoratori che godevano in precedenza del trattamento di integrazione salariale o del trattamento di disoccupazione speciale può essere concesso, per il primo anno di attività, un ulteriore contributo di sostegno al reddito.

5. Il piano di politica del lavoro stabilisce l’entità, le condizioni di ammissibilità e la durata dei contributi, nonché i tempi e le modalità di erogazione degli stessi.

6. Tale piano specifica inoltre le modalità di presentazione e di approvazione dei progetti e le spese di avvio dell’attività ammesse a contributo.

Art. 10

(Sostegno alla costituzione ed all’avvio di cooperativa)

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di cooperative di produzione e lavoro, di servizio ed agricole, che coinvolgano in misura rilevante, in qualità di soci lavoratori, i soggetti indicati al precedente articolo 8, mediante la concessione di contributi alle spese di avvio dell’attività e l’erogazione di servizi reali.

2. I contributi sono ammessi " una tantum " e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore della cooperazione dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni, recante costituzione di fondi di rotazione per l’artigianato, il commercio e la cooperazione, con l’esclusione dei benefici di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, recante interventi a favore della cooperazione.

3. Ai lavoratori che godevano in precedenza del trattamento di integrazione salariale o del trattamento di disoccupazione speciale può essere concesso, per il primo anno di attività, un ulteriore contributo di sostegno al reddito.

4. Il piano di politica del lavoro, stabilisce l’entità, le condizioni di ammissibilità e la durata dei contributi, nonché i tempi e le modalità di erogazione degli stessi. Tale piano specifica inoltre le modalità di presentazione ed approvazione dei progetti e le spese di avvio delle attività ammesse a contributo.

Art. 11

(Impiego temporaneo di lavoratori in opere o servizi di pubblica utilità )

1. La Regione può concedere contributi agli enti locali per progetti finalizzati all’impiego temporaneo di lavoratori disoccupati o di lavoratori ammessi all’intervento straordinario della cassa integrazione guadagni o di lavoratori che, senza soluzione di continuità con l’intervento straordinario di cassa integrazione guadagni, sono ammessi al trattamento di cui all’articolo 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni in opere o servizi di pubblica utilità. Tali interventi possono essere attuati anche tramite la realizzazione di cantieri di lavoro e di cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

2. L’ammontare dei contributi è determinato dal piano di politica del lavoro, in relazione alle spese per l’organizzazione delle attività, per il vitto e per il trasporto dei lavoratori.

3. Sono altresì integralmente rimborsate, agli Enti locali le spese assunte per l’applicazione dell’articolo 1 bis della legge 24 luglio 1981, n. 390 e della legge 27 febbraio 1984, n. 18.

4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni fino ad un massimo del 50 percento della spesa prevista dal progetto. Il saldo sarà effettuato su presentazione del rendiconto finale e della relazione conclusiva sui risultati conseguiti.

TITOLO III

Attuazione degli interventi

Art. 12

(Agenzia del Lavoro)

1. L’Agenzia del Lavoro della Valle d’Aosta, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 1987, n. 2488, è la struttura operativa per l’attuazione della politica regionale del lavoro, in attuazione delle finalità e nel rispetto delle modalità stabilite dall’articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. L’Agenzia del lavoro si configura quale servizio della Regione facente capo alla segreteria generale secondo le modalità di cui alla presente legge.

3. A tal fine l’Agenzia:

a) elabora la proposta di piano triennale di politica del lavoro e le relative proposte di aggiornamento annuale;

b) attua gli interventi previsti dal piano triennale di politica del lavoro;

c) promuove iniziative di job - creation;

d) collabora con il Servizio studi e programmi e progetti di cui alla legge regionale 1° aprile 1986, n. 12, per l’osservazione sul mercato del lavoro e per la realizzazione di specifiche iniziative di orientamento e formazione professionale;

e) fornisce alla Commissione regionale per l’impiego ed alle commissioni circoscrizionali per l’impiego l’assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni ad esse demandate;

f) effettua studi, ricerche e rilevazioni sui problemi connessi con la politica del lavoro e dell’occupazione e ne cura la diffusione, anche attraverso pubblicazioni periodiche;

g) organizza seminari e convegni volti alla conoscenza ed all’approfondimento delle tematiche di cui alla presente legge;

h) attua ogni altro intervento di politica del lavoro ad essa affidato dalla Giunta regionale, nell’ambito della normativa regionale in materia;

i) attua in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale i programmi occupazionali di cui alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54.

Art. 13

(Il comitato di gestione)

1. Al fine di favorire la partecipazione delle forze sociali alla programmazione ed all’attuazione degli interventi previsti dal piano triennale di politica del lavoro è istituito il Comitato di gestione dell’Agenzia del Lavoro, così composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore suo delegato, che lo presiede;

b) da quattro rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;

c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano regionale;

d) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.

2. I rappresentanti delle parti sociali sono designati dalle rispettive organizzazioni preferibilmente tra i componenti della Commissione regionale per l’impiego.

3. Partecipa alle sedute del Comitato con voto consultivo, il Direttore dell’Agenzia del lavoro, di cui al successivo articolo 15.

4. Il Comitato di gestione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

5. Ai componenti il Comitato di gestione è corrisposto per ogni seduta valida un gettone di presenza pari alla diaria giornaliera dei Consiglieri regionali.

Art. 14

(Compiti del comitato di gestione)

1. Il comitato di gestione dell’Agenzia del Lavoro sovraintende all’attività dell’Agenzia stessa, verifica le condizioni di ammissibilità dei progetti valutandone la congruenza con gli obiettivi del piano di politica del lavoro e formula proposte alla Giunta regionale ed alla Commissione regionale per l’impiego.

Art. 15

(Il Direttore dell’Agenzia del Lavoro)

1. All’Agenzia del Lavoro è preposto un Direttore, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra il personale della Regione in possesso di elevata professionalità e di pluriennale e comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro oppure tra personale estraneo alla Regione in possesso di analoghi requisiti; in tal caso può essere assunto con contratto di diritto privato di durata triennale e rinnovabile ed il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale tenuto conto dell’assetto retributivo della dirigenza regionale e del trattamento previsto per i Direttori delle Agenzie statali per l’Impiego di cui all’articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Art. 16

(Personale dell’Agenzia del Lavoro)

1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato di gestione stabilisce l’organico dell’Agenzia del Lavoro. La Giunta precisa inoltre le figure professionali ed il contingente di personale che può essere assunto con contratto di diritto privato a termine e rinnovabile, anche a tempo parziale stabilendone il relativo trattamento economico.

2. Il ricorso a tali figure è ammesso in caso di accertata carenza delle competenze necessarie tra il personale dipendente della Regione.

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 17

(Incarichi di consulenza)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire comitati tecnici e ad affidare incarichi di consulenza, per un numero complessivo di esperti non superiore a venti unità, per attività connesse con l’applicazione della presente legge.

2. Il trattamento economico è stabilito dalla Giunta regionale tenendo conto della qualità e quantità del lavoro richiesto, della professionalità necessaria e dell’assetto retributivo della dirigenza regionale.

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, sono così determinati:

a) per quanto concerne i finanziamenti del piano triennale di politica del lavoro in complessive L.

6.400.000.000 per il triennio 1989/ 91 di cui L. 400.000.000 per l’anno 1989.

La ripartizione a carico degli esercizi successivi al 1989 anche in relazione agli aggiornamento annuali previsti al precedente articolo 3, nonché la determinazione dei finanziamenti dei successivi piani saranno effettuate ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) annue L. 100.000.000 a decorrere dall’anno 1989 per gli interventi previsti dagli artt.: 7, 12, 13 e 17 rideterminabili annualmente in base alle effettive necessità con legge di bilancio.

2. Gli oneri di cui ai commi precedenti graveranno sui seguenti capitoli che vengono all’uopo istituiti nel Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci: n. 23980 " Fondo per il finanziamento del piano triennale di politica del lavoro.Lr 17 febbraio 1989, n. 13 ".n. 23985 " Spese per il funzionamento dell’Agenzia del Lavoro, del relativo comitato di gestione, di comitati tecnici e spese per commissioni d’esame. Lr 17 febbraio 1989, n. 13 artt. 7, 12 13 e 17 ".

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede:

- per l’anno 1989 mediante riduzione per lire 500 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " del bilancio di previsione della regione per l’esercizio finanziario 1989, a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso concernente: " Interventi straordinari per lo sviluppo e ammodernamento del sistema economico e produttivo ". - per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per lire 6.200 milioni delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. " altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1989/ 1991.

Art. 19

(Variazione di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 500.000.000

in aumento

Cap. 23890 (di nuova istituzione)

Programma regionale 2.1.2.

Codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.2.05.

" Fondo per il finanziamento del piano triennale di politica del lavoro " Lr 17 febbraio 1989, n. 13. L. 400.000.000

Cap. 23895 (di nuova istituzione)

Programma regionale: 2.1.2.

Codificazione: 2.1.1.4.2.2.10.2.05.

" Spese per il funzionamento dell’Agenzia del lavoro, del relativo comitato di gestione, di comitati tecnici e spese per commissioni d’esame ". Lr 17 febbraio 1989, n. 13 L. 100.000.000

Totale in aumento L. 500.000.000

Art. 20

(Abrogazioni di leggi regionali)

1. Alla data del 1o settembre 1989 sono abrogate le seguenti leggi regionali, fatti salvi gli impegni di spesa assunti in attuazione delle medesime:

a) legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 recante interventi a sostegno dell’occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e successive modificazioni e integrazioni;

b) legge regionale 18 agosto 1986, n. 50 recante azioni finalizzate a qualificare l’apprendistato e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 21

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale della Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.