Legge regionale 19 febbraio 1988, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 19 02 1988

Bollettino ufficiale 04 03 1988 n. 4, 3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 4 del 25 febbraio 1988.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, concernente ordinamento dei servizi regionali e stato giuridico del personale. Disciplina dell'archivio storico regionale.

Art. 1

(Attribuzioni e compiti)

1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, è inserito il seguente articolo 30 bis:

" Articolo 30 bis:

1. Nell'ambito dei servizi dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, L'Archivio Storico Regionale svolge una sua specifica attività volta alla conservazione ed alla valorizzazione del materiale storico e documentario relativo alla Regione autonoma Valle d'Aosta.

2. Questa attività si contraddistingue per il suo carattere scientifico, si esplica nel campo della storia medioevale, moderna e contemporanea e si articola come segue:

a) acquisizione, conservazione ed inventariazione del materiale storico-documentario;

b) consultazione ed informazione in materia di storia locale per studiosi, studenti, istituti di ricerca locali e stranieri, ed enti dell'Amministrazione regionale;

c) diffusione e approfondimento della cultura storica locale attraverso la Scuola di Paleografia e Diplomatica e relativo Seminario di Storia Valdostana, annessi all'Archivio Storico Regionale;

d) ricerca scientifica esplicantesi in eventuali pubblicazioni archivistiche;

e) supporto tecnico - scientifico al lavoro d'inventariazione e di controllo di archivi pubblici e privati d'interesse storico, in collaborazione con la Sovrintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Art. 2

(Servizi ed uffici)

1. L'Archivio storico regionale è scorporato dai Servizi culturali dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, e ripartito nei seguenti servizi ed uffici:

- Ufficio del Direttore;

- Servizio di ricerca scientifica;

- Ufficio archivistico;

- Ufficio microfilm e copia.

2. La ripartizione dei servizi e degli uffici dell'Assessorato della Pubblica Istruzione di cui all'allegato B alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, è soppressa e sostituita da quella risultante dall'allegato B alla presente legge.

Art. 3

(Istituzione di posti)

1. Sono istituiti nell'ambito dell'Archivio storico regionale:

a) n. 1 posto di Direttore dell'Archivio storico regionale (qualifica dirigenziale - ruolo del personale amministrativo);

b) n. 2 posti di Archivista paleografo ricercatore (qualifica vice dirigenziale - ruolo del personale d'archivio e di biblioteca);

c) n. 3 posti di Archivista (settimo livello - ruolo del personale d'archivio e di biblioteca);

d) n. 1 posto di coadiutore (quinto livello - ruolo del personale amministrativo).

2. Sono soppressi i seguenti posti:

a) n. 1 posto di Archivista paleografo direttore dell'Archivio storico regionale (qualifica vice dirigenziale - ruolo del personale d'archivio e di biblioteca);

b) n. 3 posti di Archivista ricercatore (settimo livello - ruolo del personale d'archivio e di biblioteca).

3. Il personale titolare dei posti di cui al secondo comma è inquadrato d'ufficio alla data di entrata in vigore della presente legge nei corrispondenti posti di nuova istituzione di cui al primo comma del presente articolo e conserva, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata nel posto di titolarità soppresso.

Art. 4

(Trasferimento di posti)

1. Sono trasferiti dai Servizi culturali all'Archivio storico regionale:

a) n. 1 posto di coadiutore tecnico - operatore microfilmatore (sesto livello - ruolo del personale tecnico);

b) n. 1 posto di coadiutore operatore microfilmatore (quinto livello - ruolo del personale tecnico).

Art. 5

(Pianta organica e ruoli)

1. La pianta organica dei posti e del personale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, nonché i relativi ruoli, di cui agli allegati A e C alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, sono sostituiti dalla pianta organica e dai ruoli di cui agli allegati A e C alla presente legge.

Art. 6

(Titoli di accesso)

1. Il punto 13) del secondo comma dell'articolo 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come segue:

" 13) diploma di laurea in lettere o in filosofia o in materie letterarie o in pedagogia o in lingue e letterature straniere moderne o in giurisprudenza o in scienze politiche o in sociologia;

Direttore dell'Archivio storico regionale Bibliotecario Capo Servizio

- Bibliotecario direttore - Archivista paleografo ricercatore

- Capo dell'Ufficio regionale per l'etnologia e la linguistica. "

2. " Al punto 8) del 9o comma dell'articolo 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, la qualifica di " Archivista paleografo " è sostituita con quella di " Archivista paleografo ricercatore " ed è aggiunta la qualifica di " Direttore dell'Archivio storico regionale. "

3. Al punto 9) del nono comma dell'articolo 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, la qualifica di " Archivista ricercatore " è sostituita con quella di " Archivista ".

4. Per la nomina al posto di " Archivista " (settimo livello - ruolo del personale d'archivio e di biblioteca) è richiesto, oltre ai requisiti di cui al punto 9 dal nono comma dell'articolo 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, il titolo di studio di scuola media secondaria di secondo grado.

Art. 7

(Collaborazione e consulenze)

1. L'Archivio storico regionale può avvalersi della collaborazione di associazioni culturali e di ricerca, nonché di consulenze con terzi estranei all'Amministrazione. Dette collaborazioni e consulenze sono regolate da apposite convenzioni.

Art. 8

(Incarichi a tempo determinato)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere a) e e) del precedente articolo 1, su richiesta dell'Archivio storico regionale, L'Amministrazione regionale può provvedere mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

2. Per le assunzioni di cui al comma precedente l'Amministrazione regionale, utilizza proprie graduatorie fatte, per prove e/ o titoli, o provvede mediante graduatorie degli uffici di collocamento.

3. Al personale assunto ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.

4. Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo di 13a mensilità, l'aggiunta di famiglia, se dovuta, e alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

Art. 9

(Norme finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lorde Lire 105 milioni a decorrere dal 1988, graverà sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi " L. 76.000.000

Cap. 20910 " Spese per il personale addetto ai servizi Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi " L. 24.000.000

Cap. 47165 " Spese per documentazioni, studi e consulenze nel settore della valorizzazione dei beni culturali " L. 5.000.000

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1988 mediante riduzione per Lire 105 milioni dallo stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 a valere sull'accantonamento iscritto all'allegato n. 8 al bilancio stesso concernente " Istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei Vigili del Fuoco ". Su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di Lire 3.520.000.000;

- per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo, per Lire 210.000.000 delle disponibilità relative al programma 1.2. personale regionale del bilancio pluriennale 1988/1990.

3. A decorrere dal 1989 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 10

(Variazioni di bilancio)

Alla Parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono approvate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " L. 105.000.000

in aumento

Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi " L. 76.000.000

Cap. 20910 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi " L. 24.000.000

Cap. 47165 " Spese per documentazioni, studi e consulenze nel settore della valorizzazione dei beni culturali " L. 5.000.000

Totale in aumento L. 105.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 19 febbraio 1988, n. 13.

" Pianta organica dei posti e del personale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione - Articolo 5 " ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

1. Servizi scolastici

Sovraintendente 1, dirigenziale

Primo segretario capo servizio 2, vice dirigenziale Primo segretario capo servizio ufficio legislativo, contenzioso ed organi collegiali 1, vice dirigenziale Direttore di ragioneria 1, vice dirigenziale Istruttore amministrativo 3, ottavo livello

Istruttore contabile 1, ottavo livello

Segretario 14, settimo livello

Ragioniere 12, settimo livello

Coadiutore 20, quinto livello

Usciere 2, secondo livello

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

2. Servizi culturali

Dirigente dei servizi culturali 1, dirigenziale Bibliotecario capo servizio 1, vice dirigenziale Bibliotecario direttore della biblioteca di Aosta 1, vice dirigenziale

Primo segretario capo servizio 1, vice dirigenziale Primo segretario capo servizio delle attività culturali e di animazione 1, vice dirigenziale Capo dell'ufficio regionale per l'etnologia

e la linguistica 1, vice dirigenziale

Ricercatore 1, vice dirigenziale

Istruttore amministrativo 2, ottavo livello Segretario 10, settimo livello

Ragioniere 1, settimo livello

Catalogatore 10, settimo livello

Animatore 3, settimo livello

Assistente di biblioteca 19, settimo livello Coadiutore tecnico 1, sesto livello

Coadiutore 13, quinto livello

Magazziniere 5, quarta livello

Usciere 2, secondo livello

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

3. Archivio storico regionale

Direttore dell'Archivio storico regionale 1, dirigenziale Archivista paleografo ricercatore 2, vice dirigenziale Archivista 3, settimo livello

Coadiutore tecnico - operatore microfilmatore

1, sesto livello

Coadiutore operatore microfilmatore 1, quinto livello Coadiutore 1, quinto livello

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

4. Personale assegnato all'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la

Valle d'Aosta( IRRSAE)

Segretario 1, settimo livello

Ragioniere 1, settimo livello

Coadiutore 3, quinto livello

Usciere 1, secondo livello

Allegato B alla legge regionale 19 febbraio 1988,

n. 13.

" Elenco dei servizi e degli uffici dell'Assessorato della Pubblica Istruzione - articolo 2 ".

ATTO ALLEGATO

1) Servizi scolastici:

- Segreteria particolare del Sovraintendente

agli studi

- Ufficio ispettori tecnici periferici

- Archivio di settore

- Servizio organizzazione, attività promozionali

e istituzioni scolastiche

- Ufficio legislativo, contenzioso e organi collegiali

- Servizio amministrazione del personale

scolastico

- Ragioneria e contabilità

2) Servizi culturali:

- Ufficio di segreteria

- Servizio attività culturali

- Servizio biblioteche

- Biblioteca regionale

- Ufficio regionale per l'etnologia e la linguistica 3) Archivio storico regionale:

- Ufficio del direttore

- Servizio di ricerca scientifica

- Ufficio archivistico

- Ufficio microfilm e copia

Allegato C alla legge regionale 19 febbraio 1988,

n. 13.

Ruoli del personale regionale relativi al personale amministrativo delle qualifiche dirigenziali

e della seconda fascia funzionale, al personale

d'archivio e di biblioteca delle qualifiche vice dirigenziali e della terza fascia funzionale. (Articolo 5)

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

QUALIFICHE DIRIGENZIALI

Ruolo del personale amministrativo

Segretario Generale. Dirigente del Servizio Affari Generali della Presidenza

del Consiglio. Dirigente del Servizio Affari legislativi della Presidenza del

Consiglio. Dirigente dei Servizi di Segreteria della Giunta regionale. Dirigente

del Servizio rapporti con gli enti

locali, gestione segretari comunali e affari di culto. Dirigente del Servizio elaborazione dati. Dirigente del Servizio

del Personale. Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali. Dirigente del servizio studi, programmi e progetti. Dirigente del Servizio del Commercio,

zona franca e contingentamento. Dirigente del Servizio dell'Industria, Artigianato e Energia. Dirigente del Servizio

della comunicazione e trasporti. Sovraintendente agli Studi. Dirigente dei servizi culturali dell'Assessorato della Pubblica Istruzione. Direttore

dell'Archivio storico regionale. Dirigente amministrativo Assessorato Sanità

ed Assistenza Sociale. Dirigente

del Servizio della Sanità e Tutela Sanitaria dell'ambiente. Dirigente dell'

Ufficio regionale per il turismo, 18

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

QUALIFICHE

VICE DIRIGENZIALI

Ruolo del personale d'archivio e di biblioteca Archivista paleografo ricercatore 2 Bibliotecario capo servizio 1

Bibliotecario direttore della Biblioteca di Aosta 1

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3 PERSONALE APPARTENENTE

ALLA SECONDA FASCIA FUNZIONALE

Ruolo del personale amministrativo

Qualifica Coadiutore, livello quinto, posti 280 ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

PERSONALE APPARTENENTE

ALLA TERZA FASCIA FUNZIONALE

Ruolo del personale d'archivio e di biblioteca Animatore settimo, 3

Archivista settimo, 3

Assistente di biblioteca settimo, 19

Catalogatore settimo, 11