Legge regionale 2 aprile 1986, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 02 04 1986

Bollettino ufficiale 30 04 1986 n. 4, 2° S.S. al n. 10 del 24 04 1986

Disciplina degli orari di apertura, delle ferie, dei turni di servizio e della chiusura settimanale delle farmacie della Regione Valle d'Aosta.

Art. 1

(Finalità )

1. L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta è disciplinata dalle norme contenute nella presente legge, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio e di pronta disponibilità nonché della chiusura per festività, per riposo infrasettimanale e per ferie annuali.

Art. 2

(Orario di apertura)

1. Le farmacie sono tenute ad osservare un orario di apertura non inferiore a quaranta ore settimanali, distribuite in non meno di cinque giorni.

Art. 3

(Chiusura festiva e infrasettimanale)

1. Le farmacie, non in servizio per turno, possono rimanere chiuse nei giorni di domenica e delle festività infrasettimanali.

2. Oltre a quanto previsto al comma precedente, tutte le farmacie possono usufruire di una giornata intera di chiusura per riposo infrasettimanale.

3. Non è ammessa, nel caso di festività infrasettimanale, la giornata di chiusura facoltativa.

4. Le farmacie ubicate in comuni ad alta intensità turistica possono rimanere ininterrottamente aperte per un periodo annuale non superiore a otto settimane.

Art. 4

(Ferie annuali)

1. Tutte le farmacie della Regione possono usufruire di quattro settimane di chiusura per ferie all'anno.

Art. 5

(Continuità di servizio)

1. Il servizio farmaceutico, al di fuori dei turni ordinari, è assicurato nell'arco delle 24 ore da:

- una farmacia nel capoluogo della Regione - distretto socio - sanitario n. 5 - aperta al pubblico, a battenti aperti, sino alle ore 22.00 e a battenti chiusi dalle ore 22.00 alle ore 8.00;

- una farmacia, a battenti chiusi, in ognuno dei seguenti distretti socio - sanitari: n. 1 (esclusa la farmacia di La Thuile), n. 7, n. 10 e n. 14;

- una farmacia, a battenti chiusi, nei seguenti abbinamenti di distretti socio - sanitari: n. 8 e 9; 11, 12 e 13;

- la pronta disponibilità dei titolari o esercenti le farmacie di La Thuile e dei distretti n.ri 2, 3, 4 e 6. Per pronta disponibilità si intende la consegna del prodotto all'utente da parte del farmacista entro 15 minuti dalla chiamata.

2. In caso di cessazione di farmacie esistenti o di apertura di nuove farmacie, la Giunta regionale è autorizzata ad adeguare le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 6

(Determinazione orari e turni)

1. Gli orari di apertura, il calendario delle ferie e i turni per la continuità del servizio delle farmacie sono fissati, a validità annuale, entro il 15 dicembre dell'anno precedente, dal comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, sentiti i sindaci dei comuni della Valle d'Aosta, su proposta dell'ordine dei farmacisti.

2. I pareri non forniti dai comuni, entro trenta giorni dalla richiesta, si intendono formulati positivamente.

Art. 7

(Prescrizioni urgenti)

1. Le farmacie, nei casi in cui espletino il servizio a battenti chiusi o di pronta disponibilità, ono tenute a spedire all'Unità sanitaria locale soltanto quelle ricette sulle quali il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere di urgenza della prescrizione nonché tutte quelle ricette o richieste per le quali il farmacista rilevi il carattere d'urgenza.

Art. 8

(Segnaletica obbligatoria)

1. All'esterno di ogni farmacia, in posizione ben visibile e leggibile anche nelle ore notturne, deve essere installato, a cura dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, un sistema di informazione della località e dell'indirizzo delle farmacie del capoluogo della Regione o dei distretti socio - sanitari in servizio di turno o di pronta disponibilità.

Art. 9

(Competenze del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, sentito il presidente del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale e il presidente dell'Ordine dei farmacisti della Valle d'Aosta, per assicurare la regolarità del servizio farmaceutico alla popolazione.

Art. 10

(Norma transitoria)

1. Per l'anno 1986, gli orari di apertura, il calendario delle ferie e i turni per la continuità del servizio delle farmacie sono stabiliti, secondo la procedura di cui al precedente articolo 6, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.