Legge regionale 31 luglio 1965, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 31 07 1965

Bollettino ufficiale 31 7 1965 n. 0

AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LA ELABORAZIONE DEGLI STUDI TECNICI PREPARATORI NECESSARI PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO REGIONALE. - INCARICO ALLA SpA SORIS, CON SEDE IN TORINO. - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO DELLA REGIONE PER L’ANNO 1965.-

Art. 1

È autorizzata la spesa di Lire 35.000.000 (trentacinquemilioni) per la elaborazione di studi tecnici preparatori necessari per la redazione di un successivo piano di sviluppo economico-sociale regionale per il quinquennio 1965-1969.

Tale piano sarà elaborato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale di ricerche economiche e sociali, in relazione alle finalità pubbliche della programmazione, per le materie e gli interventi di competenza regionale, in coordinamento con il Piano quinquennale Nazionale di sviluppo economico 1965-1969, e sarà approvato dal Consiglio Regionale.

Art. 2

L’incarico della elaborazione degli studi tecnici preparatori di cui al primo comma del precedente articolo sarà affidato alla Società SORIS - SpA (ricerche di mercato - studi economici), con sede in Torino, ed a gruppi di ricerca e di studio ad essa collegati; tale incarico sarà approvato con deliberazione della Giunta Regionale, alle condizioni e con le modalità da stabilire dalla Giunta stessa, ad avvenuta promulgazione della presente legge.

Art. 3

Al finanziamento della spesa di Lire trentacinquemilioni, di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte ENTRATE ed allo stato di previsione della parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1965:

A) variazione allo stato di previsione della parte ENTRATE:

lo stanziamento del capitolo 6 ("Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle Entrate erariali previste dall’articolo 2 della legge 29-11-1955 n. 1179"), è aumentato della somma di Lire 30.000.000 (trentamilioni);

B) variazione allo stato di previsione della parte SPESE: lo stanziamento del capitolo 55 ("Compensi ad estranei alla Amministrazione Regionale per speciali incarichi, perizie e studi nell’interesse della Regione, ecc ...") è aumentato della somma di Lire 30.000.000 (trentamilioni).

Art. 4

All’approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione della spesa autorizzata con la presente legge, provvederà la Giunta Regionale con motivate deliberazioni, con imputazione della spesa stessa sul sopracitato capitolo 55 del bilancio preventivo per l’anno 1965.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.