Legge regionale 2 maggio 1995, n. 12 - Testo storico

Legge regionale 2 maggio 1995, n. 12

Norme di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche).

(B.U. 16 maggio 1995, n. 22).

Art. 1

(Oggetto)

1. L'esercizio del commercio su area pubblica nella regione Valle d'Aosta è regolato dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche), dal suo regolamento di attuazione emanato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, nonché dalla presente legge.

Art. 2

(Somministrazione di alimenti e bevande effettuata da esercenti attività di commercio di generi alimentari)

1. I soggetti che sono subentrati nella gestione o nel possesso di un'autorizzazione relativa a generi alimentari fino al 7 agosto 1993, data di entrata in vigore del D.M. 248/1993, sono assimilati a coloro che erano titolari di analoga autorizzazione al 23 aprile 1991 e possono continuare tale tipo di attività purché provvisti dell'abilitazione al commercio, in relazione ai generi autorizzati, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).

Art. 3

(Ampliamento merceologico)

1. Gli operatori già titolari di una autorizzazione per il commercio su area pubblica che intendano porre in vendita altri prodotti in aggiunta a quelli già autorizzati, devono chiedere l'autorizzazione corrispondente ed hanno diritto ad ottenerla purché in regola con le abilitazioni commerciali di cui alla l. 426/1971, per l'esercizio sui posteggi di cui sono assegnatari o in forma itinerante, in relazione alla tipologia dell'autorizzazione originaria.

Art. 4

(Mercati stagionali)

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della l. 112/1991 ottenute per conversione di cui all'articolo 19 del D.M. 248/1993 con annotati solo posteggi stagionali che consentono l'esercizio dell'attività per un numero di giornate, nell'arco dell'anno, inferiore al numero delle giornate di attività possibili su un mercato annuale, cioè cinquantadue giornate, danno diritto, su domanda dell'interessato, al rilascio anche di un'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, della l. 112/1991.

Art. 5

(Circolazione domenicale)

1. Gli operatori muniti di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggi assegnati su un mercato domenicale hanno facoltà di circolare sul territorio regionale per il percorso necessario allo svolgimento della loro attività, anche con automezzo di portata superiore ai 75 quintali.

Art. 6

(Posteggi concomitanti)

1. Gli operatori già assegnatari alla data di entrata in vigore della l. 112/1991 di posteggi su mercati diversi aventi svolgimento nello stesso giorno della settimana hanno diritto a conservarli e ad utilizzarli anche contemporaneamente.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai subentranti.

Art. 7

(Assegnazione di posteggi)

1. I posteggi saranno assegnati dalla Regione entro quindici giorni dalla comunicazione di vacanza del Comune interessato.

2. Le domande ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.M. 248/1993 dovranno essere presentate entro il 14 gennaio, 14 maggio, 14 settembre di ogni anno e, per ciascuna scadenza, sarà formata una graduatoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 9, del D.M. 248/1993. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano.

3. A parità di data di spedizione delle domande, la graduatoria sarà predisposta dando la priorità a chi è assegnatario di un numero inferiore di posteggi e, in caso ancora di parità, a chi ha iniziato prima l'attività. La data di inizio dell'attività è comprovata dall'iscrizione al registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa).

4. La graduatoria, con validità quadrimestrale, sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8

(Tasse di concessione regionale)

1. In applicazione dell'articolo 1, lettera b) della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta) sono istituite, a decorrere dall'anno 1995, le seguenti tasse di concessione regionale: Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991, n. 112, articolo 2, comma 3 e 4):

- tassa di rilascio £. 150.000

- tassa di rinnovo annuale £. 75.000

2. La tassa per il rinnovo annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce.

3. L'obbligo del pagamento della tassa di concessione regionale insorge nel momento del rilascio di nuova autorizzazione. Per le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398 (Disciplina del commercio ambulante), convertite d'ufficio, la tassa annuale di concessione regionale è dovuta dall'anno successivo a quello in cui la Regione avrà provveduto alla conversione.

4. Le somme versate di cui al comma 1 saranno introitate su apposito capitolo da istituire nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 e per gli anni successivi "Tasse di concessione regionale per il rilascio ed il rinnovo di autorizzazioni per il commercio su area pubblica".

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.