Legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 - Testo storico

Legge regionale n. 12 del 08 03 1993

Bollettino ufficiale 16 3 1993 n. 12

Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione.

Art. 1

1. L'accertamento preliminare della piena conoscenza della lingua francese, previsto dalle vigenti norme per l'accesso, mediante concorso o per trasferimento, ai ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla regione, per le assegnazioni provvisorie a posti appartenenti ai predetti ruoli e per il conferimento degli incarichi e delle supplenze di insegnamento nelle istituzioni medesime, si effettua secondo i programmi stabiliti con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, sentito il Consiglio scolastico regionale, ed è inteso a dimostrare nel candidato la piena conoscenza della lingua francese e la sua capacità di insegnare nella lingua medesima in scuole funzionanti in ambiente bilingue, in conformità degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

2. Si procede all'accertamento:

a) in occasione dell'effettuazione dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti della Regione, in conformità all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861;

b) ai fini indicati nell'articolo 4, mediante apposita sessione d'esame indetta annualmente dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione.

3. L'accertamento consiste in una prova scritta su argomenti attinenti alla società contemporanea, con particolare riferimento ai problemi relativi alla scuola ed all'educazione, ed una prova orale nel corso della quale saranno sollecitati gli opportuni collegamenti con le caratteristiche culturali della comunità valdostana, il suo particolarismo linguistico, la sua storia e la configurazione geografica della regione. Superano l'esame i candidati che, sulla base delle due prove valutate complessivamente, otterranno un giudizio positivo.

4. Sono dispensati dall'accertamento coloro che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie; sono altresì dispensati i capi di istituto, gli insegnanti ed il personale educativo che appartengano ai ruoli regionali.

Art. 2

1. Il superamento dell'esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, di cui all'articolo 1, è valido anche agli effetti della corresponsione dell'indennità di bilinguismo, di cui alla legge regionale 22 novembre 1988, n. 63, al personale nominato in servizio.

Art. 3

1. Per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti della Regione, gli aspiranti che non siano in possesso dell'attestato rilasciato in conformità dell'articolo 4, comma 4, nè siano dispensati dall'accertamento per i motivi indicati nell'articolo 1, comma 4, sono tenuti a sostenere apposita prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese, in conformità all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861. A tal fine le commissioni di concorso saranno formate, di norma, da personale che abbia conoscenza di entrambe le lingue, italiana e francese, e saranno integrate da un docente ordinario di lingua francese.

2. Per ciascun concorso le operazioni di revisione degli elaborati della prova scritta avranno inizio dopo la conclusione della prova di accertamento linguistico di cui al comma 1 nei confronti di tutti i candidati, presenti alla prova scritta del concorso, tenuti a tale accertamento.

3. Il mancato superamento della prova preliminare di accertamento linguistico, di cui al presente articolo, non esclude il candidato dalla partecipazione alle prove del concorso ai fini del conseguimento, ove previsto, dell'abilitazione all'insegnamento o del titolo di ammissione ai successivi concorsi per soli titoli, indicato nell'articolo 2, comma 10, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n 417.

Art. 4

1. L'accertamento linguistico sostenuto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), è valido ai seguenti effetti:

a) trasferimenti ed assegnazioni provvisorie a posti dei ruoli regionali di personale direttivo, ispettivo, docente ed educativo appartenente ai corrispondenti ruoli statali, in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861;

b) inclusione nelle graduatorie permanenti regionali e nelle graduatorie di circolo e di istituto degli aspiranti ad incarichi di insegnamento nelle istituzioni scolastiche della regione, in applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988. m. 63;

c) conferimento degli incarichi e delle supplenze di insegnamento della religione cattolica nelle predette istituzioni scolastiche;

d) conferimento, da parte dei capi d'istituto, delle supplenze ad aspiranti non inclusi nelle graduatorie di cui alla lettera b) o muniti di titoli di studio inferiori a quelli richiesti, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni.

2. L'accertamento è valido, inoltre, per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo ed ai concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli regionali del personale docente ed educativo.

3. Possono partecipare all'apposita sessione d'esami coloro che siano in possesso del diploma di maturità o di altro titolo finale di studio rilasciato da un istituto di istruzione secondaria di secondo grado o artistica, oppure di titoli professionali e artistici accertati dall'apposita commissione di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure di attestato comprovante il compimento inferiore di un corso decennale di conservatorio statale.

4. Ai candidati che superano l'esame sarà rilasciato un attestato comprovante il superamento della prova di accertamento linguistico.

Art. 5

1. L'effettuazione di prove suppletive della sessione annuale degli esami di accertamento della piena conoscenza della lingua francese, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sarà disposta dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, nel corso dell'anno scolastico, unicamente nei seguenti casi:

a) in presenza di domande di partecipazione a concorsi per soli titoli per posti di ruoli regionali del personale docente ed educativo, prodotte da aspiranti sprovvisti del titolo attestante la piena conoscenza della lingua francese ai sensi della presente legge, che non siano dispensati dall'accertamento per i motivi indicati nell'articolo 1, comma 4, nè abbiano superato la prova di accertamento linguistico in occasione di un concorso per titoli ed esami svoltosi in precedenza per lo stesso ordine di scuole del concorso al quale intendono partecipare;

b) in presenza di domande di assegnazione provvisoria a scuole ed istituti dipendenti dalla Regione, prodotte da personale non appartenente ai ruoli regionali, sprovvisto di titolo attestante la piena conoscenza della lingua francese ai sensi della presente legge, per giustificati motivi sopravvenuti dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione alla normale sessione d'esami.

2. In entrambi i casi la partecipazione alle prove suppletive è consentita esclusivamente a coloro che non hanno partecipato alla normale sessione d'esami per l'anno scolastico in corso.

Art. 6

1. La commissione esaminatrice, unica, delle prove di cui all'articolo 1, comma 2. lettera b), è nominata dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione ed è composta di un presidente, scelto tra il personale ispettivo, direttivo ed universitario esperto di lingua francese, e di due membri scelti tra il personale delle scuole secondarie della regione, docente di lingua francese o abilitato a tale insegnamento, di ruolo o collocato a riposo da non più di tre anni.

2. In relazione al numero dei candidati è facoltà dell'Assessore alla pubblica istruzione costituire due o più sottocommissioni d'esame, ciascuna composta di tre membri in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, di cui uno con funzioni di vicepresidente. In tal caso alle predette sottocommissioni è preposto il presidente della commissione originaria la quale, integrata da un altro componente, si trasforma a sua volta in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le commissioni così costituite.

3. Al presidente ed a ciascuno dei componenti della commissione esaminatrice o delle singole sottocommissioni sono corrisposti l'indennità di missione, ove competa, ed un compenso loro fisso di lire 100.000, oltre a lire 7.000 per ogni elaborato della prova scritta esaminato dalla commissione o rispettiva sottocommissione; il compenso spettante al presidente è determinato con riferimento alla sottocommissione che ha esaminato il maggior numero di elaborati.

Art. 7

1. Ai fini indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera a), sono dispensati dall'esame di cui all'articolo 1, comma 2, lett b), coloro che abbiano sostenuto in precedenza, con esito positivo, la prova di accertamento linguistico prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861.

2. Ai fini indicati nell'articolo 4 comma 1, lettere b), c) e d), sono dispensati dall'esame di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), coloro che abbiano superato la prova di accertamento linguistico in occasione di un precedente concorso per titoli ed esami, relativo ad insegnamenti dello stesso ordine scolastico; sono altresì dispensati dall'esame coloro che, negli anni 1989, 1990, 1991 e 1992, abbiano sostenuto con esito positivo la prova di accertamento linguistico prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63.

Art. 8

1. Indipendentemente dal titolo di accertamento della conoscenza della lingua francese in loro possesso, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, figurano nelle graduatorie permanenti regionali e nelle graduatorie di circolo o di istituto degli aspiranti a supplenze di insegnamento nelle scuole dipendenti dalla Regione, compilate ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, con le integrazioni di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57, mantengono titolo a permanere o ad essere inclusi nelle graduatorie medesime, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

2. Analogamente conservano titolo, salvo quanto previsto dal comma 3, al conferimento dell'incarico o supplenza per l'insegnamento della religione cattolica i docenti ai quali è affidato tale insegnamento, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di supplenza annuale conferita dal Sovraintendente agli studi, se insegnanti di scuola materna o elementare. o di incarico annuale conferito dal capo l'istituto, se insegnanti di scuola secondaria.

3. Il superamento della sessione straordinaria d'esami, prevista dall'articolo 3 della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63 ai soli fini della corresponsione dell'indennità di bilinguismo, ed il superamento dell'esame finale del corso di addestramento linguistico previsto agli stessi fini dell'articolo 4 della medesima legge regionale 22 novembre 1988, n. 63, non costituiscono requisito di conoscenza linguistica valido e sufficiente per beneficiare di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Nei casi di assoluta, comprovata necessità e limitatamente al perdurare di tale situazione, il Sovrintendente agli studi, esperiti gli opportuni accertamenti, può autorizzare l'assunzione di supplenti sprovvisti del requisito della piena conoscenza della lingua francese, purché in possesso del titolo di studio prescritto per l'insegnamento, dando priorità ai diplomati presso una scuola secondaria della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 9

1. I programmi annuali ed i piani periodici di aggiornamento del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione sono definiti dai competenti organi regionali nel rispetto dei principi di insegnamento bilingue contenuti negli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale, secondo le disposizioni integrative di quelle statali, impartite dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, tenuto conto delle proposte delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale.

2. Nell'ambito di tali programmi e piani sono previste specifiche attività di aggiornamento in lingua francese rivolte al personale insegnante non di ruolo, in possesso dei requisiti di piena conoscenza della lingua francese contemplati nella presente legge, che non abbia, nell'arco di un quinquennio, insegnato - per almeno 180 giorni in scuole della Regione o partecipato a corsi di aggiornamento in lingua francese organizzati o riconosciuti dall'Amministrazione scolastica regionale.

3. La frequenza a tali specifiche attività di aggiornamento in lingua francese costituisce, per gli insegnanti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, requisito indispensabile per il mantenimento della validità dell'attestato di cui all'articolo 4, comma 4.

Art. 10

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge regionale con essa comunque incompatibili. In particolare sono abrogate le norme non compatibili, contenute nei seguenti articoli di legge:

a) articoli 5, 6 e 9 della legge regionale 26 aprile 1977, n 23, recante norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861.

b) articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 54, recante modificazione dell'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23;

c) articolo 2 e 3 della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 2, recante modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 e abrogazione della legge regionale 15 maggio 1978, n. 13;

d) articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1980, n. 47, recante attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 16 maggio 1978, n. 196;

e) articoli 7 e 8 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57, recante norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnamenti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche;

f) articoli 5 e 6 della legge regionale 22 novembre 1988, n 63, recante disciplina dell'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale ispettivo, direttivo e docente delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione autonoma Valle d'Aosta;

g) articolo 3 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 14, concernente il ruolo regionale degli ispettori tecnici e norme in materia di reclutamento del personale direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche regionali.

Art. 11

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 25.000.000, si provvede, per l'esercizio 1993, con lo stanziamento iscritto al capitolo 54820 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993.

2. A decorrere dall'esercizio 1994 gli stanziamenti necessari saranno iscritti con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.