Legge regionale 26 aprile 1984, n. 12 - Testo storico

Legge regionale n. 12 del 26 04 1984

Bollettino ufficiale 9 5 1984 n. 4

Modificazioni delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. 1

I punti 2) e 3) dell’articolo 88, primo comma, della l. r. 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall'articolo 1 della l. r. 10 novembre 1966, n. 13, sono, rispettivamente, così modificati:

" 2) da due Consiglieri, membri effettivi, di cui uno della minoranza consiliare, e da due Consiglieri, membri supplenti, di cui uno della minoranza consiliare, designati dal Consiglio o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza di nomina; 3) dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale della Regione o da un altro dirigente regionale, oppure da un Segretario Generale o Vice Segretario Generale o dirigente di altra Regione o di Provincia ";

Art. 2

L’articolo 129 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall’articolo 35 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 e dagli artt. 1 e 2 della legge regionale 5 novembre 1981, n. 68, è così ulteriormente modificato:

" Le supplenze del personale e le reggenze di posti di ruolo, in caso di assenza o di impedimento dei titolari o di vacanza dei posti, sono affidate a personale che esercita le funzioni dello stesso ruolo.

L’incarico di supplenza o reggenza può essere affidato esclusivamente a personale appartenente alla stessa qualifica o fascia retributiva o a quella immediatamente inferiore, purché il personale stesso sia in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione ai concorsi per il posto per il quale l’incarico è conferito.

Le supplenze e le reggenze sono affidate dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio del personale, se costituito.

Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a due mesi, al personale incaricato della supplenza o reggenza di posti di qualifica o di livello superiore, è corrisposta, a decorrere dal terzo mese, una indennità mensile di incarico commisurata ad un quinto dello stipendio iniziale della qualifica o del livello per il quale è conferito l’incarico.

L’indennità mensile d’incarico di cui al comma precedente non potrà essere conteggiata nella liquidazione dei premi di anzianità, dell’indennità di cessazione del servizio ed in qualsiasi altra liquidazione che sia riferita al trattamento economico fruito dal dipendente, nonché nella determinazione del nuovo trattamento economico in caso di avanzamento di carriera per promozione, per concorso o per qualsiasi altra causa.

I compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nella misura prevista per il posto per il quale l’incarico è conferito ".

Art. 3

L’articolo 16 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32 è abrogato.

Art. 4

Il terzo comma dell’articolo 160 e il quarto comma dell’articolo 161 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 sono sostituiti dal seguente nuovo comma: " All’impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà degli emolumenti, con esclusione di quelli corrisposti in relazione all’effettiva presenza in servizio, oltre gli assegni per carichi di famiglia se dovuti ". Al quinto comma, sesto rigo, dell’articolo 161 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 sono soppresse le parole "... alla di lui famiglia... ".

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.