Legge regionale 2 agosto 2023, n. 12 - Testo vigente

Legge regionale 2 agosto 2023, n. 12

Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025.

(B.U. del 16 agosto 2023, n. 38)

INDICE

TITOLO I

SECONDO ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2023

CAPO I

NORME DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO

Art. 1 - Applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'esercizio 2022

Art. 2 - Aggiornamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità

Art. 3 - Equilibri di bilancio

Art. 4 - Reiscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata

TITOLO II

INTERVENTI FINANZIATI CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022

CAPO I

FINANZA LOCALE - INTERVENTI DI INVESTIMENTO

Art. 5 - Interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali

Art. 6 - Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria condotti dall'ARER su alloggi sfitti da rendere assegnabili nell'ambito dei bandi di edilizia residenziale pubblica

Art. 7 - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico

Art. 8 - Interventi di riqualificazione di siti di discarica per rifiuti inerti e di realizzazione di aree attrezzate per deposito temporaneo di rifiuti speciali di competenza degli enti locali. Rifinanziamento della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18

Art. 9 - Interventi nel settore acquedottistico per fare fronte a criticità di rifornimento idropotabile

Art. 10 - Interventi nel settore selvicolturale

Art. 11 - Intervento per la realizzazione dei maggiori lavori di miglioramento strutturale e idraulico del Ponte di Chanavey nel Comune di Rhêmes-Notre-Dame

Art. 12 - Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e con disabilità di cui alla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80. Ulteriore finanziamento

Art. 13 - Interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità

CAPO II

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA E DI ISTRUZIONE

Art. 14 - Finanziamento di interventi di investimento prioritari su edifici scolatici di proprietà regionale

Art. 15 - Interventi di edilizia universitaria

Art. 16 - Interventi di digitalizzazione del sistema scolastico

CAPO III

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 17 - Finanziamento di interventi di investimento su beni di interesse storico di proprietà regionale

Art. 18 - Contributi per il restauro del patrimonio edilizio di interesse storico

CAPO IV

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEL TURISMO E DELLO SPORT

Art. 19 - Contributo per la realizzazione della "Maison de la Montagne"

Art. 20 - Finanziamento di interventi di investimento su infrastrutture sportive regionali o di interesse regionale

CAPO V

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E EDILIZIA ABITATIVA

Art. 21 - Interventi volti a mitigare i rischi di natura idrogeologica a valere sulla l.r. 5/2001

Art. 22 - Interventi nel settore della difesa del suolo

Art. 23 - Finanziamento del Fondo di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia di cui al titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3

CAPO VI

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AMBIENTE E ENERGIA

Art. 24 - Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico

Art. 25 - Finanziamento del Fondo di rotazione per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico nel settore dell'edilizia residenziale di cui al titolo III, capo III, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13

CAPO VII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI VIABILITÀ, INFRASTRUTTURE STRADALI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ REGIONALE

Art. 26 - Interventi prioritari sulla rete viaria regionale

Art. 27 - Finanziamento di interventi di investimento su beni di proprietà regionale

Art. 28 - Rimborso a Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure s.r.l. degli oneri sostenuti per manutenzioni presso il compendio industriale ex ILSSA-VIOLA

CAPO VIII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 29 - Interventi nel settore dei servizi antincendi

Art. 30 - Contributi a privati per danni subiti in conseguenza di eventi calamitosi

CAPO IX

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Art. 31 - Acquisto di attrezzature per i laboratori del settore agroalimentare

Art. 32 - Interventi di manutenzione straordinaria del Centro di recupero della fauna selvatica

Art. 33 - Rifinanziamento di interventi di investimento ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17

CAPO X

INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DEI TRASPORTI

Art. 34 - Autorizzazione all'acquisto del Castello di Introd e alla realizzazione dei primi interventi relativi alla sua fruizione

Art. 35 - Sistema informativo regionale

Art. 36 - Interventi per acquisto di macchinari e attrezzature per la funivia e la teleferica Buisson-Chamois

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIATE DA ALTRE ENTRATE

CAPO I

MAGGIORI ENTRATE

Art. 37 - Variazioni di parte entrata

CAPO II

FINANZA LOCALE

Art. 38 - Trasferimento straordinario corrente a favore dei Comuni, delle Unités des Communes valdôtaines e del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta

Art. 39 - Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 8

Art. 40 - Interventi ai sensi della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16

Art. 41 - Intervento di completamento della struttura di nuova realizzazione inserita nell'area denominata "Maison Caravex" di Gignod

CAPO III

TURISMO E CULTURA

Art. 42 - Interventi di promozione turistica

Art. 43 - Trasferimenti correnti ad associazioni per manifestazioni a carattere sociale

Art. 44 - Disposizioni per la riapertura al pubblico dell'Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans in Aosta

Art. 45 - Trasferimenti correnti alla fondazione Film Commission Vallée d'Aoste per il funzionamento ordinario

CAPO IV

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 46 - Disposizioni a sostegno dei maggiori oneri derivanti dall'attività di protezione civile per la gestione delle emergenze

Art. 47 - Servizio di soccorso sulle piste da sci

CAPO V

TRASPORTI

Art. 48 - Servizio di trasporto ferroviario pubblico

Art. 49 - Servizio di trasporto pubblico di linea

Art. 50 - Aeroporto "Corrado Gex"

CAPO VI

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 51 - Interventi in ambito sanitario di parte corrente

Art. 52 - Trasferimento corrente straordinario a favore del gestore del canile regionale

Art. 53 - Trasferimento corrente straordinario a favore di AREV per l'attività di rilevazione di dati sanitari per il 2023 relativi all'igiene per la produzione del latte in alpeggio

Art. 54 - Contributo straordinario agli istituti di patronato e assistenza sociale

CAPO VII

ISTRUZIONE

Art. 55 - Riconoscimento dell'importo di euro 500 per la formazione ai docenti assunti a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023

Art. 56 - Interventi in ambito di istruzione e diritto allo studio

Art. 57 - Contributo straordinario alla Fondazione "Institut agricole régional"

Art. 58 - Rifinanziamento del progetto "Sci...volare a scuola"

CAPO VIII

INTERVENTI DIVERSI

Art. 59 - Trasferimento straordinario all'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition

Art. 60 - Interventi per lo sviluppo della mobilità sostenibile

Art. 61 - Interventi di allestimento e promozione del Museo regionale di scienze naturali Efisio Noussan

Art. 62 - Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo

CAPO IX

INTERVENTI NELL'AMBITO DELL'AGRICOLTURA

Art. 63 - Aiuto integrativo regionale straordinario a sostegno del settore zootecnico

Art. 64 - Costituzione di un fondo presso l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Valle d'Aosta per la gestione di contenziosi

CAPO X

INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Art. 65 - Emolumento accessorio una tantum per il miglioramento economico del personale del comparto unico regionale

Art. 66 - Contributo straordinario alla gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint Vincent in liquidazione

Art. 67 - Sistema informativo, tecnologico e di telecomunicazione regionale

Art. 68 - Finanziamento di ulteriore spesa per la manutenzione ordinaria di immobili di proprietà regionale

Art. 69 - Variazioni compensative entrata - spesa

TITOLO IV

VARIAZIONI COMPENSATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

CAPO I

FINANZA LOCALE

Art. 70 - Misure per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Art. 71 - Disposizioni in materia di previdenza complementare e integrativa e di iniziative di natura assistenziale

CAPO II

NUOVE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 72 - Ristoro degli oneri legali derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 90/2022

Art. 73 - Disposizioni in materia di reclutamento di personale negli enti del comparto pubblico regionale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Art. 74 - Rifinanziamento delle agevolazioni per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale

Art. 75 - Celebrazione del centenario della proclamazione di San Bernardo d'Aosta a patrono dei montanari e degli alpinisti

Art. 76 - Disposizioni in materia di Piano triennale degli interventi di politica del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7

Art. 77 - Finanziamento di interventi di investimento su beni di interesse storico di proprietà regionale e su beni di terzi

Art. 78 - Trasferimento straordinario alla Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis

Art. 79 - Politiche regionali di sviluppo rurale

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 80 - Variazioni compensative

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE, MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 81 - Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle capacità amministrative del Comune di Arvier per l'attuazione del progetto "Agile Arvier. La cultura del cambiamento"

Art. 82 - Scioglimento ed estinzione del Fondo di previdenza per la corresponsione di un trattamento integrativo di previdenza al personale insegnante di ruolo delle scuole elementari della Valle d'Aosta

Art. 83 - Riconoscimento di debiti fuori bilancio della Regione

CAPO II

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 84 - Modificazioni delle risorse finanziarie destinate alla finanza locale per l'anno 2023 di cui all'Allegato 2 della l.r. 32/2022

Art. 85 - Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente

Art. 86 - Aggiornamento delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Art. 88 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 89 - Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura

Art. 90 - Allegati

Art. 91 - Disposizioni in materia di sostegno alle imprese titolari di mutui agevolati

Art. 92 - Disposizioni in materia di aiuti per la valorizzazione e promozione del settore agricolo

Art. 93 - Dichiarazione d'urgenza

TITOLO I

SECONDO ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2023

CAPO I

NORME DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO

Art. 1

(Applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'esercizio 2022)

1. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022, determinata in euro 242.132.676,65 dal rendiconto per l'esercizio 2022, è applicata alla competenza 2023 del bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 per euro 172.400.000 dalla legge regionale 25 maggio 2023, n. 7 (Primo assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025). Con la presente legge è applicata alla competenza 2023 del bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 la quota residua disponibile, pari a euro 69.732.676,65.

Art. 2

(Aggiornamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. A seguito delle risultanze della verifica di congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità, l'importo accantonato nel bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 pari a euro 5.294.066,31 per l'anno 2023 è ridotto di euro 180.955,78 e trova compensazione nell'ambito delle variazioni disposte nel titolo IV, come meglio indicato nell'Allegato C.

Art. 3

(Equilibri di bilancio)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dal principio della competenza finanziaria n. 16 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto legislativo, sono rispettati gli equilibri di bilancio per la gestione di competenza per ciascuna delle annualità del bilancio 2023/2025 e per la gestione di cassa per l'anno 2023, come risulta rispettivamente dal prospetto degli equilibri e dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese, di cui agli Allegati H e I.

Art. 4

(Reiscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata)

1. I fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee o statali, comprese le quote di cofinanziamento regionale, e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata, stanziati nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2022 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, pari a euro 89.281.373,79, sono reiscritti nell'annualità 2023 del bilancio di previsione per il triennio 2023/2025:

a) per euro 17.187.117,44, mediante l'applicazione dell'avanzo presunto al bilancio di previsione 2023/2025 e successivamente confermati con deliberazione della Giunta regionale n. 50 del 24 gennaio 2023;

b) per euro 72.094.256,35 con deliberazione della Giunta regionale n. 499 del 15 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 42, comma 11, del d.lgs. 118/2011.

TITOLO II

INTERVENTI FINANZIATI CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022

CAPO I

FINANZA LOCALE - INTERVENTI DI INVESTIMENTO

Art. 5

(Interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali)

1. Per l'anno 2023, la Regione è autorizzata a effettuare trasferimenti agli enti locali per finanziare spese tecniche e lavori correlati a interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali, per un importo complessivo di euro 4.000.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 4.000.000, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'Allegato A.

Art. 6

(Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria condotti dall'ARER su alloggi sfitti da rendere assegnabili nell'ambito dei bandi di edilizia residenziale pubblica)

1. La Regione, nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, condotti dall'Azienda regionale edilizia residenziale (ARER), su alloggi di edilizia residenziale pubblica, attualmente sfitti e da rendere assegnabili, al fine di dare copertura finanziaria alle risorse necessarie per la sottoscrizione da parte dell'ARER di accordi quadro finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui sopra, autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.160.000 a valere sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 7

(Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)

1. Per l'anno 2023, la Regione è autorizzata a finanziare nell'ambito della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), contributi agli investimenti a favore degli enti locali, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico a seguito di eventi calamitosi, specificamente finalizzati, in deroga alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), alla messa in sicurezza della frana di Theilly in Comune di Fontainemore, nonché per la sistemazione idraulica dei torrenti Evançon in Comune di Ayas e Fornolle in Comune di Brusson, per un importo complessivo di euro 4.456.651.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati con i criteri e le modalità di cui alla l.r. 5/2001.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 4.456.651, per l'anno 2023, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 8

(Interventi di riqualificazione di siti di discarica per rifiuti inerti e di realizzazione di aree attrezzate per deposito temporaneo di rifiuti speciali di competenza degli enti locali. Rifinanziamento della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18)

1. Per l'anno 2023, la Regione è autorizzata a concedere agli enti locali contributi straordinari per il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024), riguardanti la copertura delle spese connesse all'adeguamento, alla predisposizione alla riqualificazione di siti di discarica per rifiuti inerti e la realizzazione di aree attrezzate per il deposito temporaneo di rifiuti speciali.

2. Le modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi di cui al comma 1 e di verifica sull'utilizzo delle risorse, da effettuarsi da parte della struttura regionale competente in materia di rifiuti, sono stabilite in continuità con la deliberazione della Giunta regionale n. 1576 del 12 dicembre 2022.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 4.000.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 9

(Interventi nel settore acquedottistico per fare fronte a criticità di rifornimento idropotabile)

1. Al fine di ridurre le criticità di approvvigionamento potabile derivanti dalla crisi idrica, la Regione è autorizzata, per l'anno 2023, a finanziare contributi agli investimenti a favore del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), in qualità di Ente di governo dell'ambito (EGA) per l'intera Regione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), per un importo complessivo di euro 5.500.000 per la programmazione e la realizzazione, da parte dei Comuni, della progettazione o realizzazione di interventi di captazione, anche provvisoria, di manutenzione straordinaria, potenziamento e ristrutturazione delle opere di captazione e di accumulo di risorse idriche da destinare al consumo umano e di riduzione delle perdite di rete.

2. Il Bim predispone, nei limiti delle risorse disponibili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, un piano degli interventi urgenti da approvare da parte della Giunta regionale con propria deliberazione, unitamente alla definizione delle modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi, previa verifica della congruità degli interventi con le finalità stabilite al comma 1 da parte del dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse idriche.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 5.500.000, per l'anno 2023, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 10

(Interventi nel settore selvicolturale)

1. Per l'anno 2023, la Regione è autorizzata ad aumentare la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste), a difesa della stabilità ecologica, fitosanitaria e idrogeologica dei popolamenti forestali.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 185.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 11

(Intervento per la realizzazione dei maggiori lavori di miglioramento strutturale e idraulico del Ponte di Chanavey nel Comune di Rhêmes-Notre-Dame)

1. Per l'anno 2023, è autorizzato, in deroga alla l.r. 48/1995, l'intervento per la realizzazione di maggiori opere relative ai lavori di miglioramento strutturale e idraulico del Ponte di Chanavey di proprietà del Comune di Rhêmes-Notre-Dame per un importo complessivo di euro 80.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 12

(Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e con disabilità di cui alla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80. Ulteriore finanziamento)

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi finanziari a favore degli enti locali, previsti dalla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate), finalizzati all'acquisto e alla fornitura di arredi e attrezzature, alla progettazione, alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione, all'ampliamento e alla costruzione di stabili, compresa l'acquisizione di aree, destinati all'assistenza delle persone anziane, inabili e con disabilità, è incrementata per l'anno 2023 di euro 4.060.000.

2. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 13

(Interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023), è incrementata, per l'anno 2023, per un importo complessivo di euro 6.300.000, di cui euro 175.000 per il Comune di Aosta, euro 125.000 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 2.000 abitanti, euro 100.000 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 1.000 abitanti e inferiore ai 2.000 abitanti, euro 75.000 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 400 abitanti e inferiore ai 1.000 abitanti ed euro 50.000 per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 400 abitanti. La popolazione è determinata sulla base di quella residente nel Comune al 31 dicembre 2021.

2. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO II

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA E DI ISTRUZIONE

Art. 14

(Finanziamento di interventi di investimento prioritari su edifici scolatici di proprietà regionale)

1. Per l'anno 2023, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi di investimento su immobili di proprietà regionale:

a) realizzazione presso la sede dell'Institut agricole régional situato in Frazione La Rochère, nel comune di Aosta, dell'impianto di spegnimento nell'archivio e dell'intervento di consolidamento di un solaio, per un importo di 150.000 euro;

b) realizzazione presso la sede scolastica situata in Via Frères Gilles, nel comune di Verrès, di lavori correlati all'impianto antincendio e alla centrale termica per un importo di 250.000 euro;

c) realizzazione presso la sede scolastica situata in Via Chambery, nel comune di Aosta, di nuovi laboratori e adeguamento dell'archivio, per un importo di 120.000 euro;

d) lavori funzionali all'ampliamento dell'ala ovest dell'edificio scolastico sito in via Chavanne, nel comune di Aosta per un importo di 50.000 euro;

e) lavori funzionali alla realizzazione di una nuova palestra scolastica per le scuole secondarie di secondo grado nel comune di Aosta per un importo di 2.000.000 euro.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 2.570.000 per l'anno 2023 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 15

(Interventi di edilizia universitaria)

1. Per l'anno 2023, sono autorizzati i seguenti interventi di edilizia universitaria:

1) la sostituzione di una parte dei serramenti esterni dell'edificio, di proprietà di terzi, sede dell'Università della Valle d'Aosta, sito in viale dei Cappuccini 2 nel comune di Aosta e concesso in locazione alla Regione, per un importo di euro 200.000;

2) spese connesse alla realizzazione, al collaudo e alla consegna del primo lotto del nuovo Polo universitario della Valle d'Aosta, per un importo di 200.000 euro.

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per l'anno 2023, in euro 400.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 16

(Interventi di digitalizzazione del sistema scolastico)

1. Al fine di acquisire nuovi software per la prosecuzione dell'iter di digitalizzazione delle procedure in capo alla Sovraintendenza agli Studi e per consentirne l'interoperabilità con la piattaforma nazionale SIDI, è autorizzata una maggiore spesa ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta), di euro 100.000.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 04, (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO III

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 17

(Finanziamento di interventi di investimento su beni di interesse storico di proprietà regionale)

1. Al fine di procedere alla manutenzione straordinaria degli ascensori del complesso monumentale del Forte di Bard, indispensabile per garantire la sicurezza dei visitatori, per l'anno 2023 è autorizzato un trasferimento straordinario all'Associazione Forte di Bard di euro 410.000.

2. Per la manutenzione straordinaria dell'edificio, di proprietà regionale, ubicato nel comune di Saint-Nicolas e adibito a sede del Centre d'études francoprovençales "René Willien", ai fini del suo adeguamento per la fruizione in sicurezza da parte del personale e degli utenti, è autorizzato un trasferimento straordinario di euro 150.000 al Comune di Saint-Nicolas che si fa carico della realizzazione degli interventi sulla base di una apposita convenzione.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 560.000 per l'anno 2023, a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale) trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 18

(Contributi per il restauro del patrimonio edilizio di interesse storico)

1. Al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico e storico-artistico di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche, nonché di soggetti privati, per l'anno 2023 il finanziamento della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 (Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale), è incrementato di euro 240.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO IV

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEL TURISMO E DELLO SPORT

Art. 19

(Contributo per la realizzazione della "Maison de la Montagne")

1. Per l'anno 2023, la Regione concede all'Associazione valdostana maestri di sci (AVMS) un contributo in conto capitale, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile e fino a un massimo di euro 3.000.000, per la realizzazione di un immobile nel territorio regionale denominato "Maison de la Montagne" da destinarsi a sede congiunta dell'AVMS e dell'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM) esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui, rispettivamente, all'articolo 27 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), e all'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta), con esclusione, in ogni caso, di qualsiasi attività di natura commerciale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, su presentazione di apposita domanda corredata del cronoprogramma di realizzazione nonché del livello minimo di progettazione e dell'ulteriore documentazione prevista dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, a copertura di tutte le spese per la realizzazione e per l'arredamento dell'immobile, ivi compresi gli oneri per la gestione del ciclo dei relativi appalti, le spese di progettazione, di direzione lavori e collaudi di lavori e opere edili e impianti tecnici, delle spese relative agli adempimenti degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, gli eventuali oneri derivanti dall'acquisizione di diritti di superficie, gli oneri di urbanizzazione nonché gli oneri IVA, ove non recuperabili dal beneficiario.

3. Su richiesta del beneficiario, il contributo può essere liquidato a titolo di anticipazione, nei limiti del trenta per cento delle somme concesse, previa presentazione di apposita e idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione.

4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto, compreso il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità e i termini procedimentali per la presentazione della domanda, per la concessione, la rendicontazione e la liquidazione del contributo, anche in più soluzioni, per le variazioni soggettive del beneficiario nonché per i casi di revoca, cessione, decadenza, rinuncia e restituzione dell'agevolazione percepita.

5. Il beneficiario del contributo è obbligato a non alienare o cedere a terzi e a non distogliere dalla destinazione prevista dal comma 1 i beni finanziati per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione:

a) sessanta anni, per i beni immobili;

b) dieci anni, per i beni mobili.

6. I vincoli di cui al comma 5, lettera a), sono resi pubblici, a spese del beneficiario del contributo, mediante trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.

7. Alla scadenza del termine di cui al comma 5, lettera a), qualora il beneficiario intenda alienare o cedere l'immobile, la Regione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione di acquisto a titolo gratuito dello stesso da esercitarsi entro sessanta giorni dalla notifica della volontà di alienazione o cessione.

8. La violazione dei vincoli di cui al comma 5 comporta la revoca del contributo e la restituzione dell'intero ammontare del contributo in conto capitale, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione. La revoca dell'agevolazione può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

9. L'alienazione o la cessione dell'immobile a terzi o il mutamento della destinazione d'uso dello stesso prima della scadenza del termine di cui al comma 5, lettera a) possono essere autorizzati, con deliberazione della Giunta regionale, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità per gli enti di cui al comma 1 di mantenere la destinazione dell'immobile, sulla base di apposita istanza da presentare alla struttura regionale competente in materia di turismo. L'autorizzazione è subordinata alla cancellazione del vincolo a spese del soggetto beneficiario del contributo e alla restituzione del contributo, con i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, tenuto conto del periodo di mancato rispetto del vincolo e comunque in misura non inferiore al trenta per cento dell'ammontare del contributo concesso. L'ammontare del contributo da restituire è maggiorato degli interessi, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

10. Le modalità di restituzione del contributo possono essere stabilite anche in deroga a quanto previsto dal comma 9:

a) in caso di autorizzazione alla cessione dell'immobile a titolo gratuito a un ente locale territoriale con destinazione a finalità istituzionali;

b) qualora la Regione, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, eserciti il diritto di opzione di acquisto a titolo gratuito del bene.

11. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 3.000.000, a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 7.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 20

(Finanziamento di interventi di investimento su infrastrutture sportive regionali o di interesse regionale)

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), sono autorizzate per l'anno 2023 le seguenti maggiori spese per interventi in corso su infrastrutture sportive classificate di interesse regionale in quanto esigenze sopravvenute hanno evidenziato un aumento dei costi di realizzazione:

a) euro 400.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), destinate al finanziamento dei contributi previsti per gli investimenti degli enti locali per la manutenzione straordinaria e per l'adeguamento delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale di proprietà degli stessi;

b) euro 15.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per la realizzazione della segnaletica verticale da porre sugli itinerari ciclabili classificati di interesse regionale.

2. Per il completamento degli interventi di miglioramento architettonico, energetico e strutturale sulla Piscina di proprietà regionale di Pré-Saint-Didier è autorizzata, per l'anno 2023, la maggiore spesa di euro 400.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

3. L'onere derivante dal presente articolo, determinato complessivamente in euro 815.000 per l'anno 2023, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO V

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E EDILIZIA ABITATIVA

Art. 21

(Interventi volti a mitigare i rischi di natura idrogeologica a valere sulla l.r. 5/2001)

1. Per gli interventi di cui alla l.r. 5/2001, sono autorizzate maggiori spese per euro 9.705.000, finalizzate a interventi diretti di mitigazione dei rischi di natura idrogeologica, di messa in sicurezza dei versanti e di sistemazioni idrauliche sui torrenti regionali.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 9.705.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 22

(Interventi nel settore della difesa del suolo)

1. Per l'anno 2023, sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), finalizzate alla protezione del territorio da frane, alluvioni e valanghe nonché alla regimazione delle aste torrentizie.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 100.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 23

(Finanziamento del Fondo di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia di cui al titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3)

1. Per gli interventi per la ripresa dell'industria edilizia previsti dal titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), è autorizzato un trasferimento al Fondo di rotazione regionale istituito presso la finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. di euro 6.506.069,85 per l'anno 2023.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) e trova copertura:

a) per euro 5.625.025,65 con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A;

b) per euro 881.044,20 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

CAPO VI

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AMBIENTE E ENERGIA

Art. 24

(Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico)

1. Per l'anno 2023, la dotazione finanziaria della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65 (Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico, e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati), è incrementata di euro 1.058.000 per il finanziamento dei seguenti interventi per la cura e la protezione del verde pubblico:

a) sistemazione del parco adiacente al castello di Aymavilles sia della parte a prevalente funzione pubblica (lotto 2), sia della parte a destinazione agricola (lotto 3) per un importo complessivo di euro 1.008.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) acquisto e posa di attrezzatura ludica nei giardini regionali pubblici di Aosta per un importo di euro 50.000 a valere sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere di 1.058.000 euro derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 25

(Finanziamento del Fondo di rotazione per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico nel settore dell'edilizia residenziale di cui al titolo III, capo III, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13)

1. Per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico nel settore dell'edilizia residenziale, di cui al titolo III, capo III, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.700.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche), Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO VII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI VIABILITÀ, INFRASTRUTTURE STRADALI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ REGIONALE

Art. 26

(Interventi prioritari sulla rete viaria regionale)

1. Per l'anno 2023, è autorizzata la spesa per la realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza della rete viaria di competenza dell'amministrazione regionale per un importo complessivo di euro 4.250.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 27

(Finanziamento di interventi di investimento su beni di proprietà regionale)

1. Per l'anno 2023, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi di investimento su immobili di proprietà regionale:

a) lavori di manutenzione straordinaria relativi alla sostituzione dei serramenti esterni presso la sede dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente in Aosta per un importo di euro 2.020.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio tecnico), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) ulteriori incarichi professionali, con specifico riferimento agli aspetti geologici e l'esecuzione delle relative prove, nell'ambito degli interventi di efficientamento energetico e di consolidamento strutturale della Biblioteca regionale di Aosta, per un importo di euro 35.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

c) manutenzioni straordinarie su immobili adibiti a sedi di uffici e aree attigue per un importo di euro 400.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio tecnico), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

d) incarichi di progettazione e analisi di vulnerabilità sismica per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e consolidamento strutturale presso la Caserma dei Vigili del Fuoco "Erik Mortara" di Aosta per un importo di euro 300.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dal presente articolo, determinato complessivamente in euro 2.755.000 per l'anno 2023, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 28

(Rimborso a Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure s.r.l. degli oneri sostenuti per manutenzioni presso il compendio industriale ex ILSSA-VIOLA)

1. Per l'anno 2023, la Regione è autorizzata a rimborsare a Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure s.r.l., le spese sostenute per l'intervento di manutenzione straordinaria del canale demaniale prospicente il compendio industriale ex ILSSA-VIOLA di Pont-Saint-Martin, ai fini del suo conferimento alla suddetta società, previa riclassificazione a patrimonio regionale.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti mediante convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1553 del 29 novembre 2021.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 50.000, per l'anno 2023, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO VIII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 29

(Interventi nel settore dei servizi antincendi)

1. Per l'anno 2023, è autorizzata la spesa per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 10 novembre 2009 n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), per l'organizzazione del servizio di prevenzione degli incendi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 163.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 30

(Contributi a privati per danni subiti in conseguenza di eventi calamitosi)

1. Al fine di procedere alla concessione di contributi agli investimenti a famiglie per interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguente ad eventi calamitosi, è autorizzata, per l'anno 2023, una maggiore spesa, ai sensi della l.r. 5/2001, di euro 900.000.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO IX

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Art. 31

(Acquisto di attrezzature per i laboratori del settore agroalimentare)

1. Per l'anno 2023, è autorizzata la spesa per l'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche da assegnare ai laboratori di analisi nel settore agroalimentare per un importo di euro 230.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 230.000, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 32

(Interventi di manutenzione straordinaria del Centro di recupero della fauna selvatica)

1. Per l'anno 2023, è autorizzata la maggior spesa per la manutenzione straordinaria delle strutture adibite a uso esclusivo del Centro di recupero della fauna selvatica (CRAS), sito in località Epilaz, nel Comune di Quart, di proprietà del Comitato regionale per la gestione venatoria, e concesso in comodato gratuito alla Regione per la cura e la riabilitazione degli animali selvatici, e nel dettaglio consistente nella manutenzione dell'impianto elettrico.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 45.000, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 02 (Caccia e pesca), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 33

(Rifinanziamento di interventi di investimento ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17)

1. Al fine del rifinanziamento di interventi di investimento nel settore agricolo di cui alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è autorizzata, per l'anno 2023, una maggiore spesa di euro 600.000, così ripartita:

a) euro 500.000 per contributi agli investimenti comprensoriali dei consorzi di miglioramento fondiario per sistemazione terreni, opere irrigue, viabilità rurale e riordino fondiario;

b) euro 100.000 per il completamento degli interventi realizzati presso il Centro genetico bovino, di proprietà regionale, sito nel comune di Gressan.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 600.000, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO X

INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DEI TRASPORTI

Art. 34

(Autorizzazione all'acquisto del Castello di Introd e alla realizzazione dei primi interventi relativi alla sua fruizione)

1. Per l'anno 2023, è autorizzato l'acquisto del Castello di Introd, bene culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per l'importo di 3.650.000 euro oltre agli oneri connessi nella misura massima di 365.000 euro a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Per gli interventi di prima sistemazione e adeguamento del Castello di Introd, finalizzati alla sua fruibilità pubblica, è autorizzata una spesa di euro 85.000 per l'anno 2023 e di euro 1.100.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura:

a) per euro 4.015.000 nel 2023 con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A;

b) per euro 85.000 nel 2023 e per euro 1.100.000 nel 2024 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

Art. 35

(Sistema informativo regionale)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), la Regione è autorizzata, per l'anno 2023, alla realizzazione di ulteriori interventi finalizzati allo sviluppo e all'evoluzione dei sistemi informativi a supporto delle strutture dell'Amministrazione regionale.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 100.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 36

(Interventi per acquisto di macchinari e attrezzature per la funivia e la teleferica Buisson-Chamois)

1. La Regione è autorizzata ad aumentare la dotazione finanziaria della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), per l'acquisto di macchinari e attrezzature per la funivia e la teleferica Buisson-Chamois, come previsto dal piano delle attività presentato nel 2023 dalla società incaricata della gestione degli impianti.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 10.000 per l'anno 2023 e in euro 70.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. L'onere di cui al comma 2 trova copertura per euro 10.000 nel 2023 con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A, e per euro 70.000 nel 2024 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'Allegato C.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIATE DA ALTRE ENTRATE

CAPO I

MAGGIORI ENTRATE

Art. 37

(Variazioni di parte entrata)

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2023/2025 è introitata, per l'anno 2023, la maggiore entrata di euro 28.000.000 nel Titolo 01 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati).

2. Al bilancio di previsione finanziario della Regione sono introitate nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), le disponibilità del Fondo in gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A., di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), per complessivi euro 47.500.000, di cui:

a) per il triennio 2023/2025:

1) per l'anno 2024 euro 21.294.216,68;

2) per l'anno 2025 euro 23.220.704,86;

b) per il periodo 2026/2043 per complessivi euro 2.985.078,46, ripartiti annualmente come indicato nell'Allegato B2.

CAPO II

FINANZA LOCALE

Art. 38

(Trasferimento straordinario corrente a favore dei Comuni, delle Unités des Communes valdôtaines e del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, la Regione è autorizzata a effettuare un trasferimento straordinario corrente senza vincolo settoriale di destinazione a favore dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines a copertura dell'incremento delle spese correnti, ivi comprese quella di personale, per un importo di euro 30.000.000 per i Comuni e di euro 2.500.000 per le Unités des Communes valdôtaines.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato, per i Comuni, in euro 6.000.000 per l'anno 2023 e in annui euro 12.000.000 per gli anni 2024 e 2025, e per le Unités des Communes valdôtaines, in euro 1.500.000 per l'anno 2023 e in annui euro 500.000 per gli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

3. Le risorse di cui al comma 2 destinate ai Comuni sono ripartite tra gli stessi con le seguenti modalità:

a) per gli anni 2023 e 2024 con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza locale:

1) in misura pari al 16 per cento dell'importo complessivo a favore del Comune di Aosta;

2) in misura pari all'84 per cento dell'importo complessivo a favore dei restanti Comuni, applicando i valori percentuali definiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 48/1995, nell'allegato 3 alla deliberazione della Giunta regionale n. 300 in data 3 aprile 2023, per la determinazione della spesa di riferimento necessaria a quantificare i trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione da attribuire ai Comuni per l'anno 2023;

b) per l'anno 2025 secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

4. Le risorse di cui al comma 2 destinate alle Unités des Communes valdôtaines sono ripartite tra le stesse con le seguenti modalità:

a) per gli anni 2023 e 2024 con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza locale, applicando i valori percentuali definiti, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della l.r. 48/1995, nell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 299 in data 3 aprile 2023, per la determinazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione da attribuire alle Unités des Communes valdôtaines per l'anno 2023;

b) per l'anno 2025 secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

5. La liquidazione delle risorse di cui al comma 2 per gli anni 2023 e 2024 è disposta a favore dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione:

a) per l'anno 2023 entro il 30 settembre 2023;

b) per l'anno 2024 entro il 30 aprile 2024.

6. Al fine di supportare i Comuni nell'attuazione, sul proprio territorio, delle attività di cattura e custodia di cani e gatti vaganti, previste e definite dalla normativa vigente di cui agli articoli 25 e 27 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 (Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14), interamente finanziata dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), la Regione concede, in deroga alla l.r. 48/1995, al CELVA, per l'anno 2023, un trasferimento corrente straordinario di euro 15.000 a titolo di rimborso a ristoro dei maggiori costi per l'aumento dei prezzi energetici.

7. L'onere derivante dall'applicazione del comma 6 fa carico sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

Art. 39

(Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 8)

1. Le autorizzazioni di spesa per il finanziamento degli interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), sono rideterminate per il triennio 2023/2025 come segue:

a) l'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è incrementata di euro 46.017,40 annui a decorrere dal 2023 fino al 2042;

b) l'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), è incrementata di euro 12.435,83 per l'anno 2023 e euro 110.198,00 per l'anno 2024;

c) l'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è incrementata di euro 91.133,89 per l'anno 2023.

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 8/2022, è aggiunta la seguente:

"fbis) al finanziamento degli oneri a copertura dei costi della cessione dei crediti di imposta, per un importo complessivo massimo di euro 2.441.455,21 per il periodo dal 2024 al 2043, di cui euro 81.958,97 per l'anno 2024 ed euro 156.713,58 per l'anno 2025. A decorrere dal 2026, le quote annuali sono definite con legge di stabilità regionale nei limiti dell'autorizzazione complessiva.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 8/2022, è inserito il seguente:

"3bis. Al fine di consentire all'ARER di rispettare gli obblighi derivanti dai lavori garantiti con contratto bancario di cessione dei crediti di imposta, in considerazione dell'incremento dei tassi di mercato, la Regione concede all'ARER, a valere sulle risorse di finanza locale, in deroga alla l.r. 48/1995, contributi straordinari finalizzati alla copertura degli oneri relativi ai costi extra sulla fideiussione bancaria per euro 308.768,68 per l'anno 2023 ed euro 57.942,31 per l'anno 2024.".

4. Dopo il comma 3bis dell'articolo 2 della l.r. 8/2022, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:

"3ter. Al fine di consentire la realizzazione dei previsti interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sul territorio regionale, ai sensi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA), la Regione è autorizzata a concedere all'ARER, a valere sulle risorse di finanza locale, in deroga alla l.r. 48/1995, contributi straordinari per euro 200.000 per l'anno 2023.".

5. L'onere complessivo derivante dal presente articolo è determinato in euro 658.355,80 per l'anno 2023, in euro 296.116,68 per l'anno 2024, e in euro 202.730,98 per l'anno 2025, a valere sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), di cui:

a) Titolo 1 (Spese correnti): euro 412.338,40 nel 2023, euro 250.099,28 nel 2024 ed euro 156.713,58 nel 2025;

b) Titolo 2 (Spese in conto capitale): euro 246.017,40 nel 2023 e annui euro 46.017,40 nel 2024 e nel 2025.

6. L'onere di cui al comma 5 trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

7. A partire dal 2026 e fino al 2043 l'onere derivante dal comma 1, lettera a), e dal comma 2 è determinato complessivamente in euro 2.985.078,46 e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B2.

Art. 40

(Interventi ai sensi della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), è autorizzata una maggiore spesa di euro 120.000 per ciascun anno del triennio 2023/2025 a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti).

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

Art. 41

(Intervento di completamento della struttura di nuova realizzazione inserita nell'area denominata "Maison Caravex" di Gignod)

1. La Regione, in accordo con il Comune di Gignod, proprietario dell'immobile, assicura il completamento della struttura di nuova realizzazione inserita nell'area denominata "Maison Caravex", compresi il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e il relativo coordinamento della sicurezza, al fine di destinarla a deposito visitabile per la conservazione e la valorizzazione delle collezioni regionali della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 210.000 nel 2023, euro 270.000 nel 2024 e euro 3.900.000 nel 2025 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e al suo finanziamento si provvede:

a) per euro 100.000 nel 2024 e euro 3.900.000 nel 2025 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1;

b) per euro 210.000 per l'anno 2023 e euro 170.000 per l'anno 2024 mediante la riduzione di spese per i medesimi importi, come indicato nell'Allegato C.

CAPO III

TURISMO E CULTURA

Art. 42

(Interventi di promozione turistica)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1, e 28 luglio 1994, n. 35), è autorizzata una maggiore spesa nel 2023 di euro 1.450.000 per rafforzare la comunicazione dell'offerta turistica della Valle d'Aosta.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede:

a) per euro 450.000 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1;

b) per euro 1.000.000 mediante la riduzione di spese per i medesimi importi, come indicato nell'Allegato C.

Art. 43

(Trasferimenti correnti ad associazioni per manifestazioni a carattere sociale)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 61 (Concessione di contributi per attività, iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale), è autorizzata una maggiore spesa di euro 70.000 per l'anno 2023.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

Art. 44

(Disposizioni per la riapertura al pubblico dell'Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans in Aosta)

1. Per la valorizzazione dell'Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans in Aosta (lotti I e II area nord) e per i maggiori costi derivanti dai servizi ausiliari di pulizia in occasione della sua riapertura al pubblico a seguito della realizzazione del secondo lotto di allestimento della parte nord, è autorizzata una maggiore spesa di euro 70.000 per l'anno 2023, di euro 50.000 per l'anno 2024 e di euro 50.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 1 (Spese correnti).

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

Art. 45

(Trasferimenti correnti alla fondazione Film Commission Vallée d'Aoste per il funzionamento ordinario)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 2010, n. 36 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste), l'autorizzazione di spesa per l'anno 2023, già determinata in euro 930.000 nell'Allegato 1 alla legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025), è incrementata di euro 100.000 per garantire il regolare funzionamento della Fondazione.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

CAPO IV

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 46

(Disposizioni a sostegno dei maggiori oneri derivanti dall'attività di protezione civile per la gestione delle emergenze)

1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attività di protezione civile per la gestione delle emergenze, le autorizzazioni di spesa delle seguenti leggi sono incrementate, per il triennio 2023/2025, per gli importi di seguito indicati:

a) legge regionale 5 settembre 1991, n. 54 (Finanziamento dell'intervento di potenziamento ed ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di Protezione Civile, istituito con legge regionale 24 agosto 1982, n. 42, nonché delle spese di organizzazione e manutenzione della rete medesima), a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 18.000 nel 2023;

b) legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35 (Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri), a valere sulla Missione 11, Programma 01, Titolo 1 (Spese correnti) per:

1) anno 2023 925.000;

2) anno 2024 1.345.000;

3) anno 2025 570.000;

c) l.r. 5/2001 a valere:

1) sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 200.000 per l'anno 2023;

2) sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.050.000 per l'anno 2023 e annui euro 112.000 per il 2024 e 2025;

3) sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 800.000 per l'anno 2023;

d) legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 (Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso alpino valdostano), a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 109.800 per ciascun anno del triennio 2023/2025;

e) legge regionale 2 aprile 2008, n. 7 (Organizzazione della centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso), a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 55.000 per l'anno 2024;

f) l.r. 37/2009, a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile):

1) nel Titolo 1 (Spese correnti) per 950.000 euro nel 2023, 50.000 euro nel 2024 e 50.000 euro nel 2025;

2) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale) per annui euro 50.000 nel 2023 e 2024 e 200.000 euro nel 2025.

2. Al fine di procedere all'affido di un incarico per servizi tecnico-specialistici di supporto alla redazione del capitolato della Centrale unica del soccorso è autorizzata, per l'anno 2023, una maggiore spesa di euro 10.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti).

3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, determinati complessivamente in euro 4.112.800 per l'anno 2023, euro 1.721.800 per l'anno 2024 ed euro 1.041.800 per l'anno 2025, trovano copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

Art. 47

(Servizio di soccorso sulle piste da sci)

1. La spesa destinata al finanziamento del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa, disciplinato dalla legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), è incrementata per l'anno 2023 di euro 1.460.000.

2. La spesa destinata al finanziamento del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo, disciplinato dalla legge regionale 19 maggio 2005, n. 9 (Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo), è incrementata per l'anno 2023 di euro 200.000.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente per l'anno 2023 in euro 1.660.000, fa carico alla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

CAPO V

TRASPORTI

Art. 48

(Servizio di trasporto ferroviario pubblico)

1. Per il triennio 2023/2025 è autorizzato l'incremento della dotazione finanziaria per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal servizio di trasporto ferroviario pubblico a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 01 (Trasporto ferroviario), Titolo 1 (Spese correnti) come di seguito annualmente ripartito:

a) anno 2023 euro 560.000;

b) anno 2024 euro 1.910.000;

c) anno 2025 euro 1.910.000.

2. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

Art. 49

(Servizio di trasporto pubblico di linea)

1. Per il triennio 2023/2025 è autorizzato l'incremento della dotazione finanziaria della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di trasporto pubblico di linea), per far fronte ai maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio di trasporto pubblico su gomma a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spese correnti), come di seguito annualmente ripartito:

a) anno 2023 euro 1.300.000;

b) anno 2024 euro 700.000;

c) anno 2025 euro 700.000.

2. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

Art. 50

(Aeroporto "Corrado Gex")

1. Per la realizzazione di interventi di adeguamento dell'aeroporto Corrado Gex di cui alla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 78 (Infrastrutture aeroportuali e piano di radioassistenze per l'aeroporto "Corrado Gex" della Valle d'Aosta), è autorizzata, per l'anno 2023, la maggiore spesa di euro 30.000.

2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 04 (Altre modalità di trasporto), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

CAPO VI

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 51

(Interventi in ambito sanitario di parte corrente)

1. Per l'anno 2023 la spesa per far fronte al saldo degli oneri di mobilità sanitaria è incrementata di euro 2.500.000 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

2. Nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) è istituito un fondo speciale per il finanziamento di un disegno di legge recante disposizioni organizzative straordinarie, urgenti e temporanee per assicurare i livelli essenziali di assistenza (LEA) nel Sistema sanitario regionale, con una dotazione di euro 2.700.000 per ciascun anno del triennio 2023/2025.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 trova copertura:

a) per euro 2.700.000 nell'anno 2023 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all'Allegato C;

b) per annui euro 2.700.000 nel 2024 e nel 2025 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

Art. 52

(Trasferimento corrente straordinario a favore del gestore del canile regionale)

1. Al fine di garantire la copertura dei maggiori oneri per la spesa in materia di energia e riscaldamento sostenuti nel 2022, sopravvenuti per lo straordinario aumento dei prezzi di energia e riscaldamento, è autorizzato un trasferimento corrente straordinario di euro 20.000 per l'anno 2023 a favore del gestore del canile regionale, di cui alla l.r. 37/2010.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

Art. 53

(Trasferimento corrente straordinario a favore di AREV per l'attività di rilevazione di dati sanitari per il 2023 relativi all'igiene per la produzione del latte in alpeggio)

1. Al fine di attivare per il 2023 una attività di rilevazione di dati sanitari relativi all'igiene per la produzione del latte crudo bovino negli alpeggi della Regione, è previsto il trasferimento straordinario di euro 36.000 all'Associazione regionale allevatori valdostani (AREV), quale associazione di categoria che supporta gli allevatori valdostani nella loro attività.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 16 (Agricoltura, Politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

Art. 54

(Contributo straordinario agli istituti di patronato e assistenza sociale)

1. Agli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), operanti in Valle d'Aosta, è riconosciuto, per l'anno 2023, un contributo straordinario per le maggiori attività di supporto e informazione svolte per garantire ai cittadini l'accesso alle indennità e a ogni altra misura prevista per far fronte agli effetti della pandemia da COVID-19 e delle tensioni geopolitiche caratterizzanti l'attuale contesto europeo.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'ammontare, le modalità e i criteri per la ripartizione del contributo di cui al presente articolo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, relativo alla concessione del medesimo.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 90.000, per l'anno 2023, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

CAPO VII

ISTRUZIONE

Art. 55

(Riconoscimento dell'importo di euro 500 per la formazione ai docenti assunti a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023)

1. Ai docenti che, durante gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023 compreso, sono stati assunti con contratto a tempo determinato di supplenza annuale fino al termine dell'anno scolastico di riferimento o di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ed educative e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento dell'importo di euro 500 di cui all'articolo 16, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta), è riconosciuta, su istanza dell'interessato, una somma pari a quella prevista, in applicazione del predetto articolo, sulla base degli anni effettivi di supplenza annuale o di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ed educative, al netto di interessi e rivalutazione monetaria, e, in ogni caso, nei limiti dell'importo non ancora prescritto secondo la normativa statale vigente e di quanto non ancora corrisposto dall'Amministrazione regionale, anche in esecuzione di sentenze, nonché subordinatamente alla rinuncia a spese compensate all'azione fatta valere e a qualsivoglia ulteriore e futura pretesa avente medesimo titolo, in correlazione alla rinuncia della Regione a eventuali impugnazioni di sentenze nel frattempo emesse.

2. Ai docenti che, durante gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023 compresi, sono stati assunti con contratto a tempo determinato di supplenza annuale fino al termine dell'anno scolastico di riferimento o di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ed educative e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato domanda giudiziale, è riconosciuta, su istanza dell'interessato, per la formazione nelle suddette annualità, la medesima somma di cui al comma 1, subordinatamente alla rinuncia a qualsivoglia ulteriore e futura pretesa avente medesimo titolo.

3. L'istanza di cui ai commi 1 e 2 è presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 31 ottobre 2023. Le modalità per la presentazione dell'istanza, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, per l'applicazione del presente articolo, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 2.100.000 per l'anno 2023, fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

Art. 56

(Interventi in ambito di istruzione e diritto allo studio)

1. Al fine di garantire il servizio di assistenza e sostegno, anche educativo, agli studenti con disabilità in situazione di gravità frequentanti le istituzioni scolastiche ed educative della regione, è autorizzata per l'anno 2023 la maggiore spesa di euro 400.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 1 (Spese correnti).

2. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), autorizza per l'anno 2023 una maggiore spesa a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti) di euro 150.000 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici scolastici sedi di istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado e di 16.300 per l'organizzazione di attività sportive destinate alle istituzioni scolastiche regionali secondarie.

3. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 42 (Interventi a sostegno della spesa delle famiglie svantaggiate per favorire il percorso educativo degli studenti delle scuole statali, regionali e paritarie), autorizza per l'anno 2023 una maggiore spesa di euro 10.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 07 (Diritto allo studio), Titolo 1 (Spese correnti) al fine di erogare a tutti gli studenti utilmente collocati in graduatoria la borsa di studio a sostegno della spesa delle famiglie.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 576.300, trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

Art. 57

(Contributo straordinario alla Fondazione "Institut agricole régional")

1. Per l'anno 2023, la Regione concede un contributo straordinario alla Fondazione "Institut Agricole Régional" per maggiori spese correnti e di manutenzione ordinaria, per un importo di 450.000 euro.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

Art. 58

(Rifinanziamento del progetto "Sci...volare a scuola")

1. Per l'anno 2023, il finanziamento del progetto "Sci...volare a scuola" di cui all'articolo 41 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è incrementato di euro 5.000.

2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico alla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

CAPO VIII

INTERVENTI DIVERSI

Art. 59

(Trasferimento straordinario all'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition)

1. Al fine di coprire i maggiori costi relativi al personale dell'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT), il contributo regionale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 (Nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT)), è incrementato per l'anno 2023 di euro 100.000.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

Art. 60

(Interventi per lo sviluppo della mobilità sostenibile)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), è autorizzata la maggiore spesa corrente di euro 140.000 nel 2023, di cui 100.000 destinati al finanziamento delle spese per contratti di servizio pubblico di car sharing integrabile alle stazioni sperimentali di mobilità condivisa, in continuità con il progetto Interreg CLIP E-trasporti.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico per 100.000 euro sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 1 (Spese correnti) e per 40.000 sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 1 (Spese correnti).

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede:

a) per 40.000 euro nel 2023 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1;

b) per euro 100.000 per l'anno 2023 mediante la riduzione di spese per i medesimi importi, come indicato nell'Allegato C.

Art. 61

(Interventi di allestimento e promozione del Museo regionale di scienze naturali Efisio Noussan)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 12 (Nuove disposizioni in materia di gestione e di funzionamento del Museo regionale di scienze naturali. Abrogazione della legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali)), è autorizzata una maggiore spesa di euro 80.500 nel 2023 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), di cui:

a) Titolo 1 (Spese correnti): euro 20.000 per interventi di comunicazione e promozione della sede espositiva;

b) Titolo 2 (Spese in conto capitale): euro 60.500 per la fornitura di arredi.

2. L'onere di cui al comma 1, lettera a), trova copertura mediante riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'Allegato C. L'onere di cui al comma 1, lettera b), trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

Art. 62

(Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), è autorizzata per l'anno 2023 una maggiore spesa di euro 100.000 al fine di concedere ulteriori contributi a parziale ristoro delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione di alloggi a uso abitativo per attrarre nel territorio regionale ricercatori e lavoratori altamente qualificati, che trasferiscano il proprio domicilio in Valle d'Aosta per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali e centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio regionale.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

CAPO IX

INTERVENTI NELL'AMBITO DELL'AGRICOLTURA

Art. 63

(Aiuto integrativo regionale straordinario a sostegno del settore zootecnico)

1. In considerazione del perdurare degli effetti della crisi russo-ucraina in termini di maggiori costi e ridotta disponibilità di materie prime, energia e gas, nonché dell'adeguamento al nuovo sistema di aiuti previsto dal Piano strategico della PAC 2023/2027 e dal Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023/2027, che determinano un impatto negativo in particolare sui redditi delle aziende zootecniche valdostane, la Regione concede un aiuto integrativo straordinario, per l'anno 2023, alle aziende agricole a indirizzo zootecnico per la gestione delle superfici pascolive d'alpeggio.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni requisito, aspetto, modalità e termine procedimentale per la concessione degli aiuti di cui al presente articolo, nonché l'importo massimo concedibile per ettaro di pascolo di alpeggio.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi della sezione 2.1 (Aiuti di importo limitato) della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modificazioni, nell'ambito del Regime quadro statale a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura di cui alla decisione della Commissione europea C(2022) 3359 del 18 maggio 2022 (Regime SA. 102896), da ultimo modificata dalla decisione C(2022) 9669 del 16 dicembre 2022 (Regime SA.105191).

4. L'onere di cui al presente articolo, determinato in euro 1.710.00 per l'anno 2023, fa carico per euro 1.700.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), e per euro 10.000 sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

Art. 64

(Costituzione di un fondo presso l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Valle d'Aosta per la gestione di contenziosi)

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA)), è autorizzato per l'anno 2023 un trasferimento straordinario di euro 300.000 ai fini della costituzione presso l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Valle d'Aosta (AREA Vda) di un fondo rischi per la gestione dei contenziosi relativi alle attività di gestione dell'istruttoria delle domande relative agli aiuti cofinanziati.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

CAPO X

INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Art. 65

(Emolumento accessorio una tantum per il miglioramento economico del personale del comparto unico regionale)

1. Nelle more della definizione dei contratti collettivi di comparto relativi al rinnovo contrattuale per il triennio 2022/2024 e per il triennio pregresso, ai fini dei miglioramenti economici del personale, compreso quello dirigenziale, degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è riconosciuto, nel solo anno 2023, un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli oneri sono posti a carico degli stanziamenti iscritti nel bilancio dei singoli enti per la contrattazione collettiva di comparto. Per l'Amministrazione regionale, l'onere è quantificato, per l'anno 2023, in euro 1.500.000 a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

Art. 66

(Contributo straordinario alla gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint Vincent in liquidazione)

1. Per l'anno 2023, è autorizzato un contributo straordinario di 300.000 euro alla Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent in liquidazione di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent), per assicurare la continuità della procedura di liquidazione, al solo fine di sostenere le spese legali per la difesa nei contenziosi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e il conseguente recupero crediti. (1)

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico, per l'anno 2023, sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

Art. 67

(Sistema informativo, tecnologico e di telecomunicazione regionale)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla l.r. 16/1996, è autorizzata per il triennio 2023/2025 la maggiore spesa di euro 370.000 nel 2023 e 85.000 euro annui per il 2024 e 2025 per le attività di supporto alla programmazione in materia di agenda digitale e di sviluppo dell'e-government della società dell'informazione sul territorio regionale e per gli interventi di sviluppo in ambito informatico a supporto delle strutture regionali.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico:

a) sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi):

1) nel Titolo 1 (Spese correnti) per euro 300.000 nel 2023 e annui euro 85.000 nel 2024 e 2025;

2) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 50.000 nel 2023;

b) sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 20.000 nel 2023.

3. L'onere di cui al comma 2, lettera a), trova copertura:

a) per euro 300.000 nel 2023 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1;

b) per euro 50.000 nel 2023 e annui euro 85.000 nel 2024 e 2025 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'Allegato C.

4. L'onere di cui al comma 2, lettera b), trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'Allegato C.

Art. 68

(Finanziamento di ulteriore spesa per la manutenzione ordinaria di immobili di proprietà regionale)

1. A seguito dell'incremento dei costi dei materiali e delle forniture utilizzati nell'ambito delle attività di manutenzione, è autorizzata, per l'anno 2023, la maggiore spesa di euro 200.000 concernente il servizio di manutenzione ordinaria di immobili di proprietà regionale non adibiti a sedi di ufficio.

2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio tecnico), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

Art. 69

(Variazioni compensative entrata - spesa)

1. Sono autorizzate, complessivamente, maggiori entrate e maggiori spese per l'importo di euro 28.000.000 di competenza e di cassa per l'anno 2023, euro 21.294.216,68 di competenza per l'anno 2024, euro 23.220.704,86 di competenza per l'anno 2025 ed euro 2.985.078,46 di competenza per il periodo 2026/2043, come meglio specificato negli Allegati B1 e B2.

TITOLO IV

VARIAZIONI COMPENSATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

CAPO I

FINANZA LOCALE

Art. 70

(Misure per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. La Regione è autorizzata, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a erogare contributi a favore dei Comuni per la redazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità).

2. Le linee guida per l'elaborazione dei PEBA, nonché i criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, previo parere del CPEL, entro il 30 novembre 2023.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per gli anni 2024 e 2025, in annui euro 100.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti), mediante utilizzo di risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995 e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nella tabella di cui all'Allegato C. Per l'anno 2026 lo stanziamento è individuato secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

Art. 71

(Disposizioni in materia di previdenza complementare e integrativa e di iniziative di natura assistenziale)

1. Al fine di sostenere gli interventi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27 (Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale), diretti a fornire servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a costi ridotti, è autorizzata la spesa di euro 400.000 per il 2023, euro 96.300 per il 2024 ed euro 96.173,88 per il 2025.

2. Gli oneri sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli interventi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera c), della l.r. 27/2006, diretti a fornire servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a costi ridotti, sono iscritti direttamente sul bilancio regionale senza addebito sul fondo di cui all'articolo 7 della medesima legge.

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 27/2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole "di cui all'articolo 5" sono aggiunte le parole "lettere a), b) e d)";

b) le lettere b) e c) sono soppresse.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico alla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede:

a) per l'anno 2023 mediante la riduzione di spese per i medesimi importi come indicato nell'Allegato C;

b) per gli anni 2024 e 2025 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato B1.

CAPO II

NUOVE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 72

(Ristoro degli oneri legali derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 90/2022)

1. Per il ristoro degli oneri legali correlati al contenzioso definito con la sentenza della Corte costituzionale n. 90/2022, è autorizzata la spesa, fino alla concorrenza massima di euro 3.000.000, da parte dell'Avvocatura regionale, previa valutazione di congruità da parte dell'Avvocatura regionale e rinuncia formale a qualsivoglia ulteriore e diversa pretesa in merito al predetto contenzioso.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo di euro 3.000.000 per l'anno 2023 fa carico sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'Allegato C, in conseguenza della riduzione dell'importo del concorso alla finanza pubblica, determinato dall'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, prevista per la medesima finalità dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2023, n. 74.

Art. 73

(Disposizioni in materia di reclutamento di personale negli enti del comparto pubblico regionale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della l.r. 32/2022 è ridotta per l'anno 2023 di euro 200.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti). Tale riduzione trova compensazione con l'incremento per pari importo della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), Titolo 1 (Spese correnti), come indicato nell'Allegato C.

Art. 74

(Rifinanziamento delle agevolazioni per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale)

1. Il finanziamento per l'accesso gratuito ai servizi di trasporto pubblico regionale da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, di cui all'articolo 39, comma 2, della l.r. 32/2022, è incrementato per l'anno 2023 di euro 80.000 e, pertanto, rideterminato in euro 160.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'Allegato C.

Art. 75

(Celebrazione del centenario della proclamazione di San Bernardo d'Aosta a patrono dei montanari e degli alpinisti)

1. La Regione celebra il centenario della proclamazione di San Bernardo d'Aosta a patrono dei montanari e degli alpinisti, promuovendo, organizzando e finanziando apposite iniziative per gli anni 2023 e 2024, finalizzate a:

a) rinnovare, approfondire e tramandare la memoria di San Bernardo d'Aosta e della sua congregazione di canonici;

b) valorizzare il patrimonio storico, sociale e culturale che la figura del santo ha promosso fino ai giorni nostri;

c) valorizzare in termini promozionali i luoghi nei quali l'opera di San Bernardo è stata significativa.

2. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, realizza o finanzia iniziative e attività educative, culturali e commemorative nonché di valorizzazione turistica, finalizzate a perpetuare la memoria e l'opera di San Bernardo, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

3. È istituito il Comitato per il centenario della proclamazione di San Bernardo d'Aosta, di seguito denominato Comitato, composto:

a) dal Presidente della Regione, che lo presiede;

b) dal Presidente del Consiglio regionale;

c) dal Vescovo di Aosta;

d) dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura;

e) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo;

f) da un rappresentante della Congregazione dei canonici del Gran San Bernardo.

4. Ciascun componente di cui al comma 3 può delegare un altro soggetto per la partecipazione a singole sedute del Comitato. Il Comitato può invitare a partecipare, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle riunioni, soggetti esterni.

5. Il Comitato resta in carica per due anni dall'insediamento e la partecipazione ai relativi lavori è gratuita.

6. Il Comitato definisce le linee prioritarie di intervento al fine della predisposizione del programma delle attività, in particolare di quelle che la Regione realizza direttamente o che patrocina o finanzia mediante contributi concessi a Comuni, enti, associazioni e organismi senza fini di lucro.

7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura, e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, approvano con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma delle attività e la disciplina di ogni altro adempimento e aspetto, anche procedimentale, necessario. Al finanziamento e alla realizzazione delle iniziative previste nel programma concorrono la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

8. L'onere derivante dal presente articolo a carico del bilancio regionale è determinato in euro 40.000 per l'anno 2023 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'Allegato C.

9. L'onere derivante dal presente articolo a carico del bilancio del Consiglio regionale è determinato in euro 40.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura per pari importo nei medesimi Missione, Programma e Titolo.

Art. 76

(Disposizioni in materia di Piano triennale degli interventi di politica del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)

1. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Regione concede agli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), contributi commisurati alle attività svolte a favore dei cittadini nell'attuazione del Piano di cui al presente comma.".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 7/2003 è aggiunto il seguente:

"6bis. L'entità, le modalità e i criteri per la ripartizione dei contributi di cui al comma 6 e ogni altro adempimento, anche procedimentale, relativo alla concessione dei medesimi, sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 90.000 per ciascun anno del triennio 2023/2025 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'Allegato C.

Art. 77

(Finanziamento di interventi di investimento su beni di interesse storico di proprietà regionale e su beni di terzi)

1. Per gli anni 2023 e 2024, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi di investimento su immobili di proprietà regionale e su beni di terzi:

a) manutenzioni straordinarie presso l'ex caserma Challand in Piazza Roncas ad Aosta, sede del Museo archeologico regionale (MAR), delle aree espositive e degli uffici regionali per un importo complessivo di euro 135.000 nel 2023;

b) manutenzione straordinaria del tratto della cinta muraria romana della città di Aosta adiacente alla Tour du Pailleron, per un importo di euro 220.000 nel 2024;

c) manutenzione straordinaria sul ponte storico di Chasten, nel Comune di Challand-Saint-Anselme, per un importo di euro 35.000 nel 2023;

d) manutenzione straordinaria sul ponte storico di Vetan, nel Comune di Saint-Pierre, per un importo di euro 30.000 nel 2023 e 30.000 euro nel 2024.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 200.000, e, per l'anno 2024, in euro 250.000, a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'Allegato C.

Art. 78

(Trasferimento straordinario alla Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis)

1. Per l'anno 2023, la Regione è autorizzata a finanziare il contributo straordinario quale concorso nelle spese derivanti da costi aggiuntivi e nuove attività non previste o prive di copertura finanziaria della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis, per un importo complessivo di euro 60.000 da erogare in un'unica soluzione nel corso dell'esercizio 2023.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 60.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'Allegato C.

Art. 79

(Politiche regionali di sviluppo rurale)

1. La Regione attua, nel periodo 2023/2029, gli interventi di assistenza tecnica alle politiche regionale di sviluppo rurale definite dal Complemento di sviluppo rurale 2023/2027, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2184/XVI del 22 marzo 2023, in applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, nonché delle normative regionali in materia di sostegno al settore agricolo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa per il triennio 2023/2025 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) annualmente così suddivisa:

a) anno 2023 euro 15.000;

b) anno 2024 euro 70.000;

c) anno 2025 euro 120.000.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura mediante la riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della l.r. n. 32/2022, come indicato nell'Allegato C.

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 80

(Variazioni compensative)

1. Sono autorizzate le variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025, come meglio riepilogate nell'allegato C, per gli importi annuali complessivi, in aumento e in diminuzione, di seguito indicati:

a) per l'anno 2023: euro 12.630.310,04 di competenza e euro 66.677.194,42 di cassa; (2)

b) per l'anno 2024: euro 4.779.000 di competenza;

c) per l'anno 2025: euro 4.369.000 di competenza.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE, MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 81

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle capacità amministrative del Comune di Arvier per l'attuazione del progetto "Agile Arvier. La cultura del cambiamento")

1. Considerata la complessità organizzativa e gestionale e l'entità finanziaria del progetto "Agile Arvier. La cultura del cambiamento", finanziato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale - Investimento 2.1. "Attrattività dei borghi storici" - Linea azione A, il Comune di Arvier, soggetto attuatore del predetto intervento, è autorizzato, per il rafforzamento delle proprie capacità amministrative, a reclutare personale a tempo determinato, anche di livello dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune, subordinatamente al soddisfacimento dei fabbisogni assunzionali dell'Amministrazione regionale, è autorizzato ad attingere dalle graduatorie formate all'esito delle procedure selettive semplificate bandite dalla Regione, in attuazione dell'articolo 7 della l.r. 32/2022 e della deliberazione della Giunta regionale n. 296 del 3 aprile 2023. In tal caso, la rinuncia all'assunzione a tempo determinato presso il Comune non determina conseguenze sulla collocazione nella graduatoria. Il Comune è inoltre autorizzato ad attingere dalle predette graduatorie anche avuto riguardo ai candidati che abbiano rinunciato all'assunzione da parte della Regione.

3. Per le esigenze connesse all'attuazione del progetto PNRR di cui al comma 1, può anche essere disposto il distacco presso il Comune di Arvier di una unità di personale regionale con esperienza professionale maturata nella gestione di fondi europei, con le modalità di cui all'articolo 45, comma 6, della l.r. 22/2010 e per un periodo non eccedente la durata di attuazione del progetto e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 82

(Scioglimento ed estinzione del Fondo di previdenza per la corresponsione di un trattamento integrativo di previdenza al personale insegnante di ruolo delle scuole elementari della Valle d'Aosta)

1. In considerazione dell'aggravio degli adempimenti e dell'incremento dei relativi costi posti a carico dei fondi pensione integrativi, il Fondo di previdenza istituito dall'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole Elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese), è sciolto e posto in liquidazione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni connesse allo scioglimento e alla liquidazione del Fondo, il Consiglio di amministrazione del Fondo, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a:

a) definire per ciascuna tipologia di iscritto al Fondo le modalità di proseguimento del percorso previdenziale garantendo, a seconda dei casi, la possibilità di:

1) trasferire la posizione ad altro fondo pensione (territoriale, di categoria, aperto o altro);

2) attivare una polizza assicurativa in rendita e trasferire le posizioni, previo conteggio attuariale per determinarne i valori;

3) riscatto conseguente alla capitalizzazione della posizione;

b) approvare il piano di liquidazione;

c) operare la ricognizione della situazione debitoria e creditoria del Fondo;

d) svolgere ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi allo scioglimento;

e) comunicare alla Regione la data di decorrenza effettiva della messa in liquidazione dell'ente;

f) riversare sul bilancio regionale le eventuali rimanenze finanziarie che dovessero risultare al termine delle procedure di liquidazione.

3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1999), la Regione garantisce le risorse finanziarie necessarie all'integrale fruizione dei benefici maturati dai soggetti iscritti al Fondo di previdenza, prescelta a seguito della scelta effettuata dai singoli iscritti secondo le modalità di cui al comma 2, lettera a).

4. L'onere massimo derivante dal presente articolo, stimato sulla base delle risultanze del bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2021 in euro 17.459.000, trova copertura a valere sullo specifico accantonamento del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, accertato dalla legge regionale 25 maggio 2023, n. 6 (Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del rendiconto consolidato dell'esercizio finanziario 2022), come evidenziato nell'Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate.

5. La struttura regionale competente in materia di istruzione è autorizzata a trasferire al Fondo le risorse di cui al comma 4 sulla base delle effettive esigenze che si presenteranno nel corso della procedura di liquidazione e, comunque, in misura non inferiore a euro 2.000.000 annui a decorrere dal 2024.

Art. 83

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'Allegato R, per un importo complessivo di euro 14.772,75;

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2023/2025 nei pertinenti capitoli di bilancio.

CAPO II

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 84

(Modificazioni delle risorse finanziarie destinate alla finanza locale per l'anno 2023 di cui all'Allegato 2 della l.r. 32/2022)

1. In deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 14, comma 1, della l.r. 32/2022 è incrementato, per l'anno 2023, di euro 39.645.006,80, di cui euro 7.500.000 in aumento a valere sui trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a), della l.r. 32/2022 ed euro 32.145.006,80 in aumento, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati negli importi indicati nell'allegato di cui all'articolo 90, comma 1, lettera p).

2. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale, per euro 39.645.006,80, è destinato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2023/2025:

a) per euro 4.000.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 5;

b) per euro 210.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 41;

c) per euro 2.818.355,80 a valere sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), di cui euro 412.338,40 al Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 2.406.017,40 al Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 6 e 39;

d) per euro 4.456.651, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 7;

e) per euro 4.000.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 8;

f) per euro 5.500.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 9;

g) per euro 185.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 10;

h) per euro 80.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 11;

i) per euro 120.000, a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 40;

j) per euro 4.060.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 12;

k) per euro 15.000, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 38;

l) per euro 400.000, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 71;

m) per euro 13.800.000, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), di cui euro 7.500.000 al Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 6.300.000 al Titolo 2 (Spese in conto capitale), in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 13 e 38.

Art. 85

(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

1. In relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 51:

a) la spesa sanitaria di parte corrente, già determinata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 32/2022, per il triennio 2023/2025, in euro 324.000.950,21 per l'anno 2023, in euro 320.959.671,69 per l'anno 2024 e in euro 304.487.877,69 per l'anno 2025, è incrementata di euro 2.500.000 per l'anno 2023, di euro 2.700.000 per l'anno 2024 e di euro 2.700.000 per l'anno 2025 e risulta pertanto così rideterminata:

1) anno 2023 euro 326.500.950,21;

2) anno 2024 euro 323.659.671,69;

3) anno 2025 euro 307.187.877,69;

b) la quota di spesa sanitaria di parte corrente di cui al comma 1 trasferita all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), già determinata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 32/2022, per il triennio 2023/2025, in euro 310.000.950,21 per l'anno 2023, in euro 306.959.671,69 per l'anno 2024 e in euro 290.487.877,69 per l'anno 2025, è incrementata di euro 2.500.000 per l'anno 2023, di euro 2.700.000 per l'anno 2024 e di euro 2.700.000 per l'anno 2025 e risulta pertanto così rideterminata:

1) anno 2023 euro 312.500.950,21;

2) anno 2024 euro 309.659.671,69;

3) anno 2025 euro 293.187.877,69;

c) gli incrementi di cui alle lettere a) e b) riguardano esclusivamente il finanziamento dei LEA di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), della l.r. 32/2022, che risulta pertanto così rideterminato:

1) anno 2023 euro 309.812.183,69;

2) anno 2024 euro 307.156.083,69;

3) anno 2025 euro 290.911.083,69;

d) il vincolo di spesa di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), della l.r. 32/2022 è incrementato di euro 2.500.000 e rideterminato in complessivi euro 14.000.000 per l'anno 2023.

2. Il vincolo di spesa di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), della l.r. 32/2022 è ridotto di euro 3.000.000 per ciascun anno del triennio 2023/2025 e pertanto risulta rideterminato in annui euro 3.858.975. Le risorse svincolate, già rientranti nell'autorizzazione complessiva dei LEA, devono essere utilizzate per il loro finanziamento.

Art. 86

(Aggiornamento delle autorizzazioni di spesa

recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all'articolo 43, comma 1, della l.r. 32/2022 sono aggiornate per gli importi indicati nell'Allegato O.

2. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge in relazione all'effettività dei fabbisogni rispetto a quelli stimati e procedere, conseguentemente, alle variazioni degli stanziamenti assegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contabilità pubblica.

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'Allegato D.

Art. 88

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'Allegato E.

Art. 89

(Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura)

1. A seguito delle disposizioni di cui alla presente legge, il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2023/2025 e il relativo elenco annuale sono modificati come descritto nell'Allegato Q.

Art. 90

(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) Allegato A: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni finanziate con applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022;

b) Allegato B: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni di parte entrata a copertura di maggiori spese:

1) B1: nel triennio 2023/2025;

2) B2: oltre il triennio 2023/2025;

c) Allegato C: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni compensative in parte spesa;

d) Allegato D: Prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

e) Allegato E: Prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

f) Allegato F: Riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) Allegato G: Riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

h) Allegato H: Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);

i) Allegato I: Prospetto aggiornato dimostrativo dell'equilibrio di bilancio di competenza per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale 2023/2025;

j) Allegato J: Quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

k) Allegato K: Prospetto aggiornato concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2023/2025;

l) Allegato L: Prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere;

m) Allegato M: Prospetto aggiornato della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2023;

n) Allegato N: Nota integrativa;

o) Allegato O: Aggiornamento delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali per il triennio 2023/2025;

p) Allegato P: Rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale per l'anno 2023;

q) Allegato Q: Modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2023/2025 e relativo elenco annuale;

r) Allegato R: Debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Art. 91

(Disposizioni in materia di sostegno alle imprese titolari di mutui agevolati)

1. A sostegno della liquidità in funzione anti-crisi delle imprese assegnatarie di mutui agevolati previsti da leggi regionali e allo scopo di assicurare il recupero del capitale relativo ai mutui concessi dalla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A., è autorizzata la rinegoziazione della durata dei finanziamenti concessi ai sensi delle seguenti leggi regionali:

a) capo II della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta);

b) articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);

c) legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);

d) legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

e) legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);

f) legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

g) legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

h) legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);

i) legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);

j) legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);

k) legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);

l) articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);

m) legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);

n) legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà);

o) legge regionale 21 luglio 2016, n. 12 (Interventi regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali ed artigiane);

p) legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

2. I finanziamenti già concessi ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 1, a esclusione di quelli in corso di preammortamento, possono essere rinegoziati mediante l'allungamento della durata residua dei relativi piani di ammortamento fino a un massimo di cinque anni, con contestuali eventuali incremento del tasso di interesse e modificazione di altre condizioni contrattuali, in deroga alle durate, ai tassi di interesse e alle condizioni contrattuali previsti dalle leggi regionali di riferimento.

3. Il tasso di interesse è incrementato in misura tale da azzerare l'eventuale aiuto quantificato in termini di equivalente sovvenzione lorda (ESL), ai sensi del regolamento "de minimis" n. 1407/2013 e "de minimis" nel settore agricolo n. 1408/2013, con arrotondamento al secondo decimale.

4. Nel caso in cui gli intestatari dei finanziamenti concessi ai sensi delle leggi e delle disposizioni regionali di cui al comma 1 abbiano già beneficiato della rinegoziazione della durata dei finanziamenti ai sensi delle leggi regionali 19 luglio 2016, n. 9 (Misure regionali urgenti di aiuto alla liquidità delle attività economiche in funzione anti-crisi. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane)), 9 aprile 2021, n. 5 (Sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e 13 luglio 2021, n. 17 (Sostegno alle imprese titolari di mutui agevolati previsti da leggi regionali, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19), l'allungamento complessivamente concesso non può superare il periodo massimo di cinque anni.

5. Sono escluse dalla rinegoziazione le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei confronti delle quali FINAOSTA S.p.A. abbia già avviato il procedimento esecutivo per il recupero coattivo del credito.

6. Il piano di ammortamento è ricalcolato sul capitale residuo esistente alla data della rinegoziazione, maggiorato della quota capitale delle rate eventualmente scadute alla medesima data, salvo il pagamento della quota interessi delle medesime rate e degli eventuali interessi di mora.

7. Ai fini della rinegoziazione della durata dei finanziamenti, i soggetti intestatari presentano, entro il 31 dicembre 2023, apposita domanda a FINAOSTA S.p.A. la quale, verificata l'insussistenza di condizioni ostative all'ammissione della domanda, determina il nuovo tasso di interesse in base a quanto disposto al comma 3 e ne dà comunicazione al richiedente, per l'accettazione della rinegoziazione.

8. La rinegoziazione comporta l'applicazione a carico del beneficiario delle spese di istruttoria e dei costi per gli adempimenti notarili necessari alla modificazione del contratto originario.

9. Ai fini del monitoraggio del rischio di credito dei finanziamenti concessi da parte di FINAOSTA S.p.A., con la domanda di rinegoziazione il mutuatario si impegna a fornire alla stessa, in qualsiasi momento e per tutta la durata del mutuo, tutti i documenti, i dati, le informazioni, i chiarimenti e le notizie concernenti la propria situazione patrimoniale, economica, finanziaria e reddituale, nei termini e con le modalità dalla medesima richiesti.

10. La Giunta regionale può definire, con propria deliberazione, eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 92

(Disposizioni in materia di aiuti per la valorizzazione e promozione del settore agricolo)

1. Nelle more dell'adeguamento della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), al Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, a far data dal 1° luglio 2023, gli aiuti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della l.r. 17/2016 in favore dei beneficiari di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 93

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Comma modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2023, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 66 recitava:

"1. Per l'anno 2023, è autorizzato un contributo straordinario di 300.000 euro alla Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent in liquidazione di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent), per assicurare la continuità della procedura di liquidazione.".

(2) Lettera modificata dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2023, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 80 recitava:

"a) per l'anno 2023: euro 12.449.196,55 di competenza e euro 66.677.194,42 di cassa;".