Legge regionale 15 aprile 2013, n. 12 - Testo vigente

Legge regionale 15 aprile 2013, n. 12

Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani).

(B.U. 07 maggio 2013, n. 19)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina gli interventi economici, di sostegno e di promozione rivolti agli adolescenti e ai giovani secondo i principi di non discriminazione, di riconoscimento delle diversità, di inclusione e di solidarietà sociale, riconoscendo al mondo giovanile un'esigenza pluralista di espressione, creatività, comunicazione e sperimentazione, nonché un ruolo fondamentale per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità regionale, in armonia con quanto stabilito dalle disposizioni statali ed europee vigenti nella materia.

2. Al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle politiche giovanili regionali, alla gestione degli interventi di cui alla presente legge provvede la Regione in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

Art. 2

(Definizione degli interventi)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti a:

a) promuovere il benessere, l'adozione di stili di vita sani, lo sviluppo della personalità e l'autonomia basata sull'assunzione di responsabilità personali e collettive;

b) supportare i processi di transizione verso l'età adulta e lo sviluppo di relazioni positive di scambio con le altre generazioni e con le altre culture;

c) valorizzare le competenze, il merito, le capacità, la creatività e le esperienze aggregative, culturali, di socializzazione e di cooperazione;

d) favorire la valorizzazione e il rinnovamento delle tradizioni e del patrimonio culturale e valoriale della Valle d'Aosta, attraverso il diretto coinvolgimento degli adolescenti e dei giovani;

e) favorire il riconoscimento e la valorizzazione della conoscenza e dell'apprendimento nella prospettiva della formazione continua;

f) promuovere la presenza, la partecipazione attiva, l'educazione alla cittadinanza e l'assunzione di responsabilità nella vita pubblica e sociale, creando idonee forme di partecipazione e rappresentanza dei giovani e facilitando la crescita di una cultura giovanile anche tra gli adulti;

g) promuovere esperienze anche al di fuori del territorio regionale per permettere di sperimentarsi in situazioni diverse da quelle conosciute e sviluppare nuove competenze da valorizzare nella realtà territoriale di appartenenza;

h) garantire l'integrazione e il coordinamento delle politiche e delle iniziative promosse dagli enti locali, dalle associazioni del terzo settore e dalle realtà aggregative informali che operano nel territorio regionale;

i) promuovere azioni e interventi a sostegno delle giovani coppie di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, per facilitare il loro percorso di autonomia e di condivisione.

Art. 3

(Destinatari e ambiti di intervento)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti ai giovani, di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione interviene nell'ambito:

a) della formazione;

b) dell'orientamento scolastico e lavorativo;

c) dello sport e del tempo libero;

d) dell'informazione e della comunicazione;

e) del volontariato e del servizio civile volontario;

f) della mobilità e degli scambi socio-culturali internazionali;

g) dell'inserimento lavorativo;

h) dell'accesso all'abitazione;

i) della cultura, della creatività e dell'arte;

j) della prevenzione, della protezione sociale e della partecipazione sociale.

Art. 4

(Piano regionale giovani)

1. Il Consiglio regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, approva ogni tre anni, con propria deliberazione, il Piano regionale giovani, che stabilisce gli obiettivi da perseguire in armonia con i principi e i programmi statali ed europei attraverso:

a) la diffusione delle informazioni sulle iniziative promosse a livello regionale, nazionale e internazionale da parte degli enti pubblici e privati, delle associazioni e dei gruppi informali giovanili;

b) la promozione di azioni di sostegno e valorizzazione della creatività giovanile e delle nuove idee attuate in modo congiunto o coordinato tra enti pubblici e privati, associazioni e gruppi informali;

c) la realizzazione di occasioni di partecipazione sistematica dei giovani alla vita pubblica, favorendo la conoscenza delle esperienze e delle buone prassi;

d) il supporto alla creazione di reti di scambio tra giovani artisti, artigiani, ricercatori, promotori di innovazione in ambito tecnologico, sociale, ambientale e turistico;

e) la valorizzazione di reti di scambio tra studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

f) la promozione della formazione e dello sviluppo delle relazioni sociali, dell'inclusione, della tutela della salute e del miglioramento degli stili di vita, anche mediante attività motorie, sportive e ricreative;

g) l'individuazione di forme di correlazione e conciliazione tra esperienze di vita scolastica ed extrascolastica, scuola e lavoro, vita di relazione e impegno sociale;

h) la creazione e il sostegno di spazi aggregativi e di libero incontro, tenuto conto delle specificità socio-culturali e delle particolarità territoriali proprie delle zone montane;

i) la realizzazione di progetti finalizzati all'autonomia dell'abitare, nelle forme di esperienze di coabitazione tra giovani, di partecipazione a esperienze di coabitazione solidale, co-housing, di incentivazione e sostegno per la locazione e l'acquisto di alloggi;

j) la promozione di azioni di sostegno volte a favorire la mobilità nel territorio regionale ed extraregionale, con particolare attenzione alla rete dei trasporti pubblici regionali.

Art. 5

(Azioni e interventi)

1. La Regione, tramite la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili:

a) promuove la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i giovani e le istituzioni;

b) sostiene le iniziative degli enti locali, delle associazioni di volontariato e degli organismi del terzo settore;

c) garantisce il raccordo e il coordinamento tra le diverse realtà, formali e informali, che operano nel territorio regionale;

d) sviluppa piani d'informazione e iniziative di formazione rivolte a operatori, servizi ed enti che operano nel territorio regionale;

e) favorisce la realizzazione di appositi sistemi informativi, anche in collegamento con gli organismi nazionali europei;

f) favorisce la creazione di community e di centri di interesse tramite i nuovi media a supporto delle relazioni interpersonali dirette;

g) promuove progetti, anche attraverso specifiche sperimentazioni, finalizzati ad affrontare bisogni emergenti;

h) promuove e realizza studi scientifici e indagini sulla condizione giovanile, anche in collaborazione con osservatori regionali, nazionali e internazionali;

i) progetta e adotta sistemi di valutazione delle politiche regionali.

Art. 6

(Gruppo regionale di coordinamento delle politiche giovanili)

1. E' istituito, presso la Struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, un gruppo regionale di coordinamento delle politiche giovanili, di seguito denominato gruppo, così composto:

a) il Dirigente della Struttura competente, con funzione di coordinatore del gruppo;

b) un funzionario della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili;

c) un funzionario della struttura regionale competente in materia di politiche familiari;

d) un funzionario della struttura regionale competente in materia di servizio civile;

e) un funzionario della struttura regionale competente in materia di istruzione;

f) un funzionario della struttura regionale competente in materia di cultura;

g) un funzionario della struttura regionale competente in materia di sport;

h) un funzionario della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro;

i) un funzionario della struttura regionale competente in materia di salute;

j) un funzionario della struttura regionale competente in materia di politiche abitative;

k) due rappresentanti designati dal Consiglio permanente degli enti locali;

l) un rappresentante designato dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta;

m) un rappresentante designato dall'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;

n) due rappresentanti del Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 7.

2. Il Gruppo è nominato con provvedimento dirigenziale a seguito delle designazioni da parte degli organismi competenti.

3. Il Gruppo svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) predispone, in collaborazione con il Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 7, la bozza del Piano di cui all'articolo 4, monitorandone l'andamento e valutandone gli esiti;

b) presenta, entro il 1° marzo successivo alla scadenza del triennio di validità del Piano di cui all'articolo 4, una relazione dettagliata alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente;

c) partecipa alla valutazione dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 9.

4. Tutti i componenti del Gruppo partecipano alle riunioni del medesimo a titolo gratuito.

Art. 7

(Organismi di rappresentanza giovanile)

1. Sono istituiti, quali organismi di rappresentanza del mondo giovanile, luoghi di confronto su tematiche relative al mondo giovanile e di partecipazione attiva dei giovani:

a) i Consigli territoriali dei giovani;

b) il Conseil régional des jeunes;

c) il Forum regionale dei giovani.

2. I componenti degli organismi di cui al comma 1 sono di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni residenti o domiciliati nel territorio regionale e sono eletti in rappresentanza della popolazione giovanile del territorio regionale.

3. Per essere rappresentati nel Forum regionale dei giovani gli organismi e le associazioni devono essere costituiti da almeno un anno; le associazioni devono, inoltre, essere iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 8.

4. Gli organismi di cui al presente articolo durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data delle elezioni dei Consigli territoriali dei giovani.

5. I Consigli territoriali dei giovani svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) raccogliere dai giovani del territorio di appartenenza osservazioni, suggerimenti e istanze relative a tematiche di interesse per le giovani generazioni;

b) proporre e coordinare iniziative di rete sul territorio di appartenenza;

c) proporre al Forum regionale iniziative volte, in particolare, a prevenire e contrastare fenomeni di disagio, esclusione e devianza;

d) predisporre e presentare al Forum regionale una relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, formulando proposte per l'anno successivo.

6. Il Conseil régional des jeunes raggruppa i Consigli territoriali dei giovani e si riunisce a cadenza semestrale. Il Conseil régional des jeunes, sentito il Gruppo, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) promuove gemellaggi e scambi nell'ambito dell'Unione europea e dei paesi francofoni, con analoghi organismi di rappresentanza dei giovani, nonché l'eventuale stipula di accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi e di iniziative a favore della cittadinanza;

b) realizza incontri e dibattiti pubblici sulla condizione giovanile e su temi di interesse intergenerazionale.

7. Il Forum regionale dei giovani è composto da un rappresentante per ogni Consiglio territoriale dei giovani, da un rappresentante degli organismi di cui al comma 3 e da un rappresentante delle associazioni di cui allo stesso comma. Il Forum svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) collabora alla predisposizione della bozza del Piano di cui all'articolo 4;

b) può essere consultato sulle iniziative in materia di politiche giovanili o di programmi regionali di interesse per il mondo dei giovani;

c) formula, tenuto conto delle proposte dei Consigli territoriali dei giovani e del Conseil régional des jeunes, proposte d'interventi alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili e al Gruppo;

d) organizza, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, una conferenza biennale sul mondo giovanile;

e) può partecipare a forum associativi interregionali, nazionali e europei;

f) predispone e presenta annualmente al Gruppo una relazione sulle attività svolte dai Consigli territoriali dei giovani, dal Conseil régional des jeunes e dal Forum regionale dei giovani e sui risultati ottenuti, formulando proposte per l'anno successivo.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di elezione, di composizione, di funzionamento e ogni altro aspetto relativo agli organi di cui al presente articolo.

9. I componenti degli organi di rappresentanza giovanile possono essere riconfermati e partecipano alle riunioni dei Consigli territoriali dei giovani, del Conseil régional des jeunes e del Forum regionale dei giovani a titolo gratuito.

Art. 8

(Elenco regionale delle associazioni giovanili)

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, l'elenco delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 1.

Art. 9

(Progetti e iniziative)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale approva, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, con propria deliberazione e nel rispetto degli specifici stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale, il finanziamento di progetti e iniziative, stabilendo prioritariamente i requisiti di ammissibilità dei progetti e i relativi criteri di valutazione.

2. Possono presentare i progetti e le iniziative i seguenti soggetti:

a) giovani a titolo individuale o collettivo;

b) enti pubblici e privati;

c) associazioni;

d) fondazioni.

3. I progetti e le iniziative di cui al comma 1 devono avere quale tema:

a) l'inserimento, l'inclusione sociale e la partecipazione attiva dei giovani alla vita civile della comunità di appartenenza;

b) l'aggregazione, l'associazionismo, la cooperazione, gli scambi socio-culturali tra i giovani a livello regionale e l'attività ludico-sportiva nazionale e internazionale;

c) l'informazione, la consulenza e l'orientamento scolastico, lavorativo e del tempo libero;

d) la comunicazione, l'informazione, la socializzazione della conoscenza tra i giovani e la condivisione di pratiche;

e) il dialogo e il mutuo aiuto tra generazioni diverse;

f) gli scambi e gli incontri tra amministratori locali a livello regionale, nazionale e internazionale impegnati nell'ambito delle politiche giovanili;

g) la formazione degli operatori impegnati a favore di adolescenti e giovani;

h) l'accompagnamento e la valorizzazione del passaggio alla maggiore età, attraverso l'organizzazione di eventi e iniziative dedicate;

i) la creazione e la gestione di spazi dedicati, anche di e-community, e la creazione di una comunità digitale in cui i giovani possano essere protagonisti;

j) la creatività giovanile, individuale e di gruppo, nel campo delle arti, del lavoro e della ricerca.

Art. 10

(Cumulabilità dei finanziamenti)

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa europea e statale per le medesime finalità.

Art. 11

(Abrogazione)

1. La legge regionale 21 marzo 1997, n. 8, è abrogata.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 100.000 a decorrere dall'anno 2013.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2013/2015 nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), iscritto nell'area omogenea 1.4.2. (Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - UPB 1.4.2.11. - Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.). Per le annualità 2014 e seguenti, il finanziamento può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.