Legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 - Testo vigente

Legge regionale 23 maggio 2011, n. 12

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi). Modificazioni alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte). Legge comunitaria regionale 2011.

(B.U. del 31 maggio 2011, n. 23)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER LE ATTIVITÀ DI SERVIZI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA DIRETTIVA SERVIZI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

CAPO II

SPORTELLO UNICO

Art. 3 - Funzioni dello sportello unico ed ambito di applicazione

Art. 4 - Titolarità delle funzioni e gestione dello sportello unico

Art. 5 - Organizzazione dello sportello unico e rapporti fra le amministrazioni pubbliche

Art. 6 - Sistema informativo dello sportello unico

Art. 7 - Altri compiti dello sportello unico

Art. 8 - Strumenti per l'esercizio coordinato delle funzioni

CAPO III

PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI

Art. 9 - Procedimento automatizzato

Art. 10 - Procedimento ordinario

Art. 11 - Agenzia per le imprese

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 12 - Chiarimenti tecnici

Art. 13 - Inizio e chiusura dei lavori

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Abrogazioni

Art. 15 - Disposizioni transitorie

Art. 16 - Disposizioni finanziarie

TITOLO II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2007, N. 19 (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI)

Art. 17 - Modificazioni all'articolo 3

Art. 18 - Modificazione all'articolo 4

Art. 19 - Modificazioni all'articolo 5

Art. 20 - Modificazioni all'articolo 7

Art. 21 - Modificazione all'articolo 9

Art. 22 - Modificazione all'articolo 13

Art. 23 - Modificazione all'articolo 16

Art. 24 - Modificazioni all'articolo 20

Art. 25 - Sostituzione della rubrica della sezione I del capo VI

Art. 26 - Sostituzione dell'articolo 22

Art. 27 - Modificazioni all'articolo 23bis

Art. 28 - Modificazioni all'articolo 24

Art. 29 - Modificazioni all'articolo 25

Art. 30 - Modificazione all'articolo 26

Art. 31 - Modificazione all'articolo 41

Art. 32 - Disposizione di coordinamento

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2008, N. 1 (NUOVA DISCIPLINA DELLE QUOTE LATTE)

Art. 33 - Modificazioni all'articolo 22

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER LE ATTIVITÀ DI SERVIZI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA DIRETTIVA SERVIZI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente titolo disciplina l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative relative all'avvio e all'esercizio di attività produttive di beni e di servizi, ivi compresa la prestazione dei servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, di seguito denominata direttiva servizi, attraverso lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, al fine di:

a) garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione;

b) garantire uniformemente i diritti civili e sociali e omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio regionale;

c) agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi in conformità alla direttiva servizi;

d) semplificare gli adempimenti e ridurre i tempi amministrativi e gli oneri a carico delle imprese.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) agenzia per le imprese: il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che svolge le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del d.l. 112/2008;

b) amministrazioni pubbliche: gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le amministrazioni dello Stato;

c) attività produttive: tutte le attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione;

d) impianti produttivi: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;

e) registro delle imprese: il registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), istituito presso la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales, di seguito denominata Chambre, e tenuto dall'ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e successivi del codice civile;

f) comunicazione unica, di seguito denominata ComUnica: l'istituto di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

g) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come sostituito dalla presente legge;

h) sportello unico per le attività produttive e per le prestazioni di servizi, di seguito denominato sportello unico: la struttura organizzativa pubblica che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutti i procedimenti riguardanti la sua attività produttiva e che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

CAPO II

SPORTELLO UNICO

Art. 3

(Funzioni dello sportello unico ed ambito di applicazione)

1. Lo sportello unico costituisce l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale in relazione a tutti i procedimenti di competenza delle amministrazioni pubbliche riguardanti le attività produttive, fatte salve le competenze della Chambre, in riferimento alle procedure connesse alla ComUnica, e delle agenzie per le imprese.

2. Lo sportello unico esercita le funzioni amministrative relative ai procedimenti amministrativi di cui al comma 1 e concernenti:

a) la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e di servizi, nonché l'esecuzione delle opere di rilevanza urbanistico-edilizia relative agli immobili adibiti ad uso di impresa;

b) l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi rientranti nel campo di applicazione della direttiva servizi;

c) le funzioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);

d) le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)), in riferimento alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma e in conformità alla normativa regionale vigente in materia di edilizia;

e) i procedimenti sanzionatori relativi agli endoprocedimenti finalizzati al rilascio di nulla osta, pareri o atti di consenso di competenza comunale.

3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), può individuare con propria deliberazione ulteriori procedimenti amministrativi di competenza dello sportello unico.

4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente titolo le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al titolo I della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Art. 4

(Titolarità delle funzioni e gestione dello sportello unico)

1. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 3 sono attribuite ai Comuni, i quali le possono esercitare in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

2. I Comuni, secondo le regole organizzative previste dai singoli ordinamenti o dalle convenzioni sottoscritte in caso di gestione in forma associata, definiscono la struttura organizzativa dello sportello unico e provvedono a nominarne il responsabile.

3. Il responsabile dello sportello unico è responsabile dei procedimenti di cui all'articolo 3 e referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dallo sportello unico, anche se provenienti da altre amministrazioni pubbliche. Resta ferma la responsabilità delle amministrazioni pubbliche per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dallo sportello unico.

4. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione concede finanziamenti agli enti locali mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 5

(Organizzazione dello sportello unico e rapporti fra le amministrazioni pubbliche)

1. In relazione ai procedimenti di cui all'articolo 3, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici e allegati sono predisposti in formato elettronico e presentati, con modalità telematica, allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo.

2. Lo sportello unico provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento.

3. Le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento:

a) sono tenute ad individuare il responsabile dei singoli endoprocedimenti, svolgendo l'attività istruttoria di loro competenza;

b) non possono rilasciare direttamente al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati;

c) sono tenute a trasmettere allo sportello unico tutte le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati;

d) adottano, gradualmente e sino alla completa attivazione del sistema informativo dello sportello unico di cui all'articolo 6, nei rapporti con lo sportello unico, modalità telematiche di ricezione e di trasmissione degli atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati.

4. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse, in formato elettronico, esclusivamente dallo sportello unico.

5. In ogni caso, è garantito al richiedente l'accesso diretto agli uffici delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento per l'acquisizione di ogni informazione sul procedimento finalizzato all'avvio e all'esercizio dell'attività produttiva.

6. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire l'avvio graduale del sistema informativo dello sportello unico di cui all'articolo 6 e di favorire la graduale alfabetizzazione informatica dei cittadini, su richiesta dell'interessato la documentazione di cui al comma 1 e le comunicazioni di cui al comma 4 possono essere presentate con modalità cartacee. L'Amministrazione è tenuta, per le conseguenti comunicazioni all'interessato, a utilizzare le medesime modalità.

Art. 6

(Sistema informativo dello sportello unico)

1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva servizi e in conformità alle regole tecniche per la comunicazione e il trasferimento dei dati definite dalla normativa statale vigente, la Regione, al fine di garantire una gestione coordinata e omogenea e di conseguire un'economia di spesa, realizza e gestisce direttamente il sistema informativo dello sportello unico, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

2. Il sistema informativo è costituito da:

a) una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi, accessibile da chiunque in via telematica attraverso un portale, finalizzata alla raccolta e alla diffusione delle informazioni concernenti gli adempimenti necessari per l'attivazione dei procedimenti di autorizzazione di competenza dello sportello unico;

b) un archivio informatico, accessibile da chiunque in via telematica attraverso un portale, contenente gli strumenti normativi, regolamentari e di programmazione, nonché di pianificazione territoriale e urbanistica regionali e comunali;

c) uno o più strumenti applicativi finalizzati a supportare lo svolgimento in via telematica dei procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi nel territorio regionale.

Art. 7

(Altri compiti dello sportello unico)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, lo sportello unico svolge i seguenti compiti:

a) assicura l'accesso gratuito alla banca dati e all'archivio informatico di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

b) gestisce, all'interno del sistema informativo di cui all'articolo 6, l'archivio informatico contenente i dati concernenti le segnalazioni e le istanze presentate e lo stato del loro iter procedurale, garantendo ai soggetti interessati l'accesso in via telematica;

c) fornisce assistenza, per quanto di competenza, alle imprese e ai prestatori di servizi per tutto quanto attiene all'avvio ed all'esercizio delle loro attività nel territorio regionale.

Art. 8

(Strumenti per l'esercizio coordinato delle funzioni)

1. Al fine di coordinare le funzioni di cui all'articolo 3, è istituito, presso il CPEL, un Comitato di indirizzo e coordinamento, composto da almeno un rappresentante designato da ogni amministrazione pubblica coinvolta nei procedimenti di cui all'articolo 3. Per gli enti locali è designato un unico rappresentante dal CPEL, che assicura le funzioni di segreteria del Comitato.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), il Segretario generale della Regione coordina le strutture regionali coinvolte nei procedimenti di cui all'articolo 3, al fine di assicurare la cooperazione organizzativa e gestionale delle strutture medesime rispetto al sistema dello sportello unico.

3. Al CPEL sono attributi i seguenti compiti di coordinamento operativo delle attività delle strutture di sportello unico:

a) la proposta, la verifica e il controllo dei risultati dell'attività svolta dalle strutture di sportello unico e l'analisi dei relativi costi di funzionamento;

b) la verifica dell'osservanza dei termini e degli adempimenti procedimentali relativi all'esercizio da parte delle strutture di sportello unico delle proprie funzioni;

c) la formazione e l'aggiornamento del personale;

d) l'assistenza alle strutture di sportello unico e la diffusione, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 6, di ogni informazione utile alle loro attività.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, il CPEL può avvalersi del personale del consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) o di altri enti pubblici o privati.

CAPO III

PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI

Art. 9

(Procedimento automatizzato)

1. Nei casi in cui i procedimenti amministrativi di cui all'articolo 3 siano soggetti a SCIA, la segnalazione è presentata allo sportello unico.

2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla ComUnica, è presentata alla Chambre, presso il registro delle imprese, che la trasmette immediatamente, con modalità telematiche, allo sportello unico, il quale rilascia ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli di cui ai commi 4 e 5.

3. La SCIA è corredata di tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni e gli elaborati tecnici di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 19/2007.

4. Lo sportello unico verifica la completezza formale della SCIA e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilascia ricevuta e trasmette la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento.

5. A seguito del rilascio della ricevuta, le attività e gli interventi oggetto della SCIA possono essere iniziati immediatamente, senza necessità di ulteriori comunicazioni di inizio attività o inizio lavori.

6. Lo sportello unico, anche su richiesta delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, trasmette al soggetto interessato l'eventuale richiesta di integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Qualora gli atti integrativi richiesti non pervengano nei trenta giorni successivi alla richiesta, lo sportello unico comunica al soggetto interessato il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

7. Nei procedimenti di cui al presente articolo si applica l'articolo 22, commi 2 e 3, della l.r. 19/2007.

8. E' fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di un provvedimento espresso da parte dello sportello unico per l'avvio e l'esercizio di attività produttive, ancorché soggette a SCIA. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 e la violazione delle discipline di settore comporta l'applicazione delle sanzioni previste in caso di SCIA.

9. (01)

Art. 10

(Procedimento ordinario)

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 9, la domanda di avvio del procedimento, unitamente alla documentazione necessaria ai fini istruttori, è presentata allo sportello unico che trasmette alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento la documentazione necessaria per il rilascio dei pareri di loro competenza, da comunicarsi entro il termine previsto dalle normative di settore. Acquisiti i predetti pareri, lo sportello unico adotta, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento conclusivo.

2. Decorso il termine previsto per le amministrazioni pubbliche per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, lo sportello unico conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo l'ipotesi di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, lo sportello unico, qualora, anche su richiesta delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, rilevi l'incompletezza della documentazione presentata, provvede a richiedere al soggetto interessato l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Qualora gli atti integrativi richiesti non pervengano nei trenta giorni successivi alla richiesta, il procedimento è concluso e l'autorizzazione si intende negata.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa, lo sportello unico adotta il provvedimento conclusivo.

5. Qualora sia necessario acquisire atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di diverse amministrazioni, il responsabile dello sportello unico può indire una conferenza di servizi, secondo quanto previsto dal capo VI, sezione II, della l.r. 19/2007. La conferenza di servizi è indetta dal responsabile dello sportello unico anche su istanza del soggetto interessato. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire gli atti di cui al primo periodo abbiano una durata superiore a novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline di settore.

6. Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

Art. 11

(Agenzia per le imprese)

1. Nei casi di cui agli articoli 9 e 10, il soggetto interessato può avvalersi dell'agenzia per le imprese. In tali casi, si applicano gli articoli 6 e 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 12

(Chiarimenti tecnici)

1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto produttivo, il responsabile dello sportello unico, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni pubbliche interessate o di soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca, anche in via telematica dandone pubblico avviso nel sistema informativo di cui all'articolo 6, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 19/2007.

2. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività eventualmente avviata ai sensi del presente titolo.

Art. 13

(Inizio e chiusura dei lavori)

1. Nel caso di esecuzione di lavori, il soggetto interessato comunica allo sportello unico l'inizio e l'ultimazione dei medesimi trasmettendo, tra l'altro, le dichiarazioni e i certificati richiesti dalla normativa vigente attestanti, in particolare, la conformità dell'opera al progetto presentato.

2. La trasmissione allo sportello unico della documentazione di cui al comma 1 consente l'immediato esercizio dell'attività.

3. Lo sportello unico provvede alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni pubbliche e alle strutture competenti per le opportune verifiche da effettuarsi entro i successivi novanta giorni.

4. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalla normativa vigente, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, lo sportello unico, anche su richiesta delle amministrazioni pubbliche e delle strutture competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa dandone contestuale comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere realizzato a cura e spese della stessa impresa.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 9 aprile 2003, n. 11;

b) l'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9;

c) l'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29;

d) l'articolo 30, comma 1, lettera b) della l.r. 12/2009.

Art. 15

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla l.r. 11/2003 si applicano ai procedimenti già avviati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti di cui all'articolo 3 già avviati da altre amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'amministrazione pubblica originariamente procedente.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano a far data dal 30 settembre 2011. Fino alla scadenza del predetto termine, per i procedimenti di cui all'articolo 10 continua ad applicarsi la l.r. 11/2003.

4. Per l'anno 2011 la Regione, in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, concorre al finanziamento del presente titolo.

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente titolo è determinato in annui euro 1.103.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013:

a) per l'anno 2011 nelle unità previsionali di base 1.4.2.10 (Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali), 1.11.1.10. (Interventi a sostegno dello sviluppo economico) e 1.13.5.20 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico - Parte investimento);

b) a decorrere dall'anno 2012 nell'unità previsionale di base 1.4.2.10 (Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali) e 1.4.2.20 (Trasferimenti per spese d'investimento con vincolo di destinazione agli enti locali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2011 mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio:

1) per euro 753.000 nell'UPB 1.4.2.10;

2) per euro 350.000 nell'UPB 1.11.1.10;

b) per gli anni 2012 e 2013 mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati a decorrere dall'anno 2012, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2007, N. 19 (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI)

Art. 17

(Modificazioni all'articolo 3)

1. Il secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono sostituiti dai seguenti: "I termini, individuati sulla base di criteri che ne garantiscano la sostenibilità tanto con riguardo agli aspetti organizzativi quanto in rapporto alla natura degli interessi pubblici o privati coinvolti e alla complessità del procedimento, non possono comunque superare i centottanta giorni. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale e nel sito istituzionale della Regione.".

2. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 19/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di provvedimenti amministrativi a contenuto sfavorevole, alla comunicazione si provvede mediante consegna diretta all'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.".

3. (1)

Art. 18

(Modificazione all'articolo 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2007, le parole: "o a mezzo fax" sono sostituite dalle seguenti: ", a mezzo fax o mediante posta elettronica certificata".

Art. 19

(Modificazioni all'articolo 5)

1. (2)

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/2007, dopo le parole: "per una sola volta," sono inserite le seguenti: "e per un periodo non superiore a trenta giorni,".

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/2007, dopo le parole: "per una sola volta," sono inserite le seguenti: "e per un periodo non superiore a trenta giorni,".

4. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 19/2007, le parole: "pareri facoltativi di cui all'articolo 20, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "pareri di cui all'articolo 20, commi 1 e 2".

Art. 20

(Modificazioni all'articolo 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 19/2007, le parole: "ai sensi degli articoli 8 e 63, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) " sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 6 e 14 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale)".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 19/2007, dopo le parole: "Bollettino ufficiale" sono inserite le seguenti: "e nel sito istituzionale".

Art. 21

(Modificazione all'articolo 9)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 19/2007, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", redigendo, all'esito dell'ascolto, apposito verbale da conservare agli atti del procedimento".

Art. 22

(Modificazione all'articolo 13)

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 19/2007, le parole: "sul sito Internet della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "nel proprio sito istituzionale".

Art. 23

(Modificazione all'articolo 16)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 19/2007, le parole: ", o con altre modalità la cui attuazione sia attestata per iscritto dal responsabile del procedimento," sono sostituite dalle seguenti: " o con modalità telematiche".

Art. 24

(Modificazioni all'articolo 20)

1. (3)

2. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 19/2007 è soppresso.

Art. 25

(Sostituzione della rubrica della sezione I del capo VI)

1. La rubrica della sezione I del capo VI della l.r. 19/2007 è sostituita dalla seguente: "SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ E SILENZIO ASSENSO".

Art. 26

(Sostituzione dell'articolo 22)

1. (4)

Art. 27

(Modificazioni all'articolo 23bis)

1. Al comma 1 dell'articolo 23bis della l.r. 19/2007, le parole: "Con la dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "Con la SCIA".

2. (5)

Art. 28

(Modificazioni all'articolo 24)

1. Al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 19/2007, le parole: "L'Amministrazione indice, di regola," sono sostituite dalle seguenti: "L'Amministrazione può indire".

2. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 19/2007, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nei casi in cui è consentito all'Amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle strutture o amministrazioni competenti".

3. (6)

Art. 29

(Modificazioni all'articolo 25)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 19/2007, dopo le parole: "in forma scritta" sono aggiunte le seguenti: "o per via telematica".

2. Al comma 6 dell'articolo 25 della l.r. 19/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso inutilmente tale termine, si provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 1.".

Art. 30

(Modificazione all'articolo 26)

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 19/2007, le parole: "Si considera acquisito" sono sostituite dalle seguenti: "Con esclusione dei provvedimenti in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA), si considera acquisito".

Art. 31

(Modificazione all'articolo 41)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 19/2007 è soppressa.

Art. 32

(Disposizione di coordinamento)

1. Fatta salva la normativa regionale vigente in materia di edilizia, dalla data di entrata in vigore della presente legge le espressioni: "dichiarazione di inizio attività" e "DIA", ovunque ricorrano nelle leggi o nei regolamenti regionali, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" e la disciplina di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, come modificato dall'articolo 26 della presente legge, sostituisce, dalla medesima data, quella relativa alla dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa regionale.

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2008, N. 1 (NUOVA DISCIPLINA DELLE QUOTE LATTE)

Art. 33

(Modificazioni all'articolo 22)

1. (7)

2. (8)

(01) Comma abrogato dall'articolo 40, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 9 dell'articolo 9 recitava:

"9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di interventi edilizi, correlati ai procedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, soggetti al titolo abilitativo di cui all'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).".

(1) Aggiunge il comma 5bis all'art. 3 della L.R. 19/2007.

(2) Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 19/2007.

(3) Inserisce il comma 2bis all'art. 20 della L.R. 19/2007.

(4) Sostituisce l'art. 22 della L.R. 19/2007.

(5) Aggiunge il comma 2bis all'art. 23bis della L.R. 19/2007.

(6) Aggiunge il comma 5bis all'art. 24 della L.R. 19/2007.

(7) Sostituisce il comma 1 dell'art. 22 della L.R. 1/2008.

(8) Aggiunge il comma 1bis all'art. 22 della L.R. 1/2008.