Legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 - Testo vigente

Legge regionale 29 maggio 1996, n. 11

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.

(B.U. 11 giugno 1996, n. 26).

CAPO I

GENERALITA'

Art. 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalle leggi regionali 22 luglio 1980, n. 34 (Disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto) e 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), e in particolare:

a) case per ferie;

b) ostelli per la gioventù;

c) rifugi alpini e bivacchi fissi;

d) posti tappa escursionistici (dortoirs);

e) esercizi di affittacamere;

e bis) strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner)(1);

f) case e appartamenti per vacanze.

1bis. L'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera è consentito esclusivamente in immobili con caratteristiche strutturali conformi ai requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché a quelli sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici ed è subordinato:

a) all'iscrizione presso il registro delle imprese, fatta eccezione per le strutture di cui al comma 1, lettere a), b) e ebis) ;

b) al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, nonché all'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione. (2)

CAPO II

CASE PER FERIE

Art. 2

(Definizione e caratteristiche)

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite in via diretta o indiretta al di fuori di normali canali commerciali, da enti, associazioni, imprese o altre organizzazioni, pubblici e privati, operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, per il solo soggiorno dei propri dipendenti, associati, assistiti o soci e loro familiari. (2a)

2. Nelle case per ferie possono, inoltre, essere ospitati dipendenti, associati, assistiti o soci e loro familiari, di altri enti, associazioni, imprese o altre organizzazioni, pubblici e privati, con i quali sia stipulata apposita convenzione. (2b)

3. Nelle case per ferie deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1, nonché il possesso di un regolamento interno per l'uso della struttura. Può essere esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sempre che sussistano i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata. (3)

4. La disciplina delle case per ferie si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le finalità di cui al comma 1, assumono, in relazione alla particolare funzione svolta, la denominazione di case religiose di ospitalità, case per esercizi spirituali, centri di vacanza per anziani, centri di vacanza per minori, colonie, foresterie e simili.

Art. 3

(Requisiti tecnici)

1. Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi. In particolare, devono avere:

a) una superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio di mq. 8 per le camere ad un letto e di mq. 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più;

b) arredamento minimo delle camere costituito da letto, comodino, sedia o sgabello per persona, nonché da armadio, tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera;

c) sala da pranzo e locale comune di soggiorno, eventualmente anche coincidenti; (4)

d) idonei dispositivi e mezzi antincendio, nonché impianti elettrici secondo le disposizioni vigenti;

e) cassetta di pronto soccorso, con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;

f) telefono ad uso comune.

1 bis. E' consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc. 10 a persona. Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto effettivi. (5)

1 ter. Le camere da letto e i locali igienici devono essere predisposti separatamente per gli uomini e le donne. (6)

Art. 4

(Segnalazione certificata di inizio attività) (7)

1. Chiunque intenda gestire le case per ferie presenta al Comune competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

2. Nella SCIA sono indicati:

a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 3, nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;

c) la descrizione dell'arredo e della tipologia di servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;

d) il periodo di esercizio dell'attività e la durata minima e massima dei soggiorni;

e) le categorie di soggetti che possono essere ospitate nella struttura. (7a)

CAPO III

OSTELLI PER LA GIOVENTU'

Art. 5

(Definizioni e caratteristiche)

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.

2. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1, nonché il possesso di un regolamento interno per l'uso della struttura. Può essere esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sempre che sussistano i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata. (8)

3. Gli ostelli per la gioventù possono essere dotati di particolari strutture e attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi, quali cucina o punti cottura per uso autonomo, o locali per il consumo dei pasti.

Art. 6

(Requisiti tecnici)

1. Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi. In particolare, devono avere:

a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e di mq. 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più;

b) arredamento minimo delle camere costituito da letto, comodino, sedia o sgabello per persona, nonché da armadio, tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera;

c) locale comune di soggiorno, distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq. 0,7 per ogni posto letto;

d) idonei dispositivi e mezzi antincendio, nonché impianti elettrici secondo le disposizioni vigenti;

e) cassetta di pronto soccorso, con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;

f) telefono ad uso comune.

2. E' consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc. 8 a persona. Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto effettivi.

3. Le camere da letto e i locali igienici devono essere predisposti separatamente per gli uomini e le donne.

Art. 7

(Segnalazione certificata di inizio attività) (9)

1. Chiunque intenda gestire gli ostelli per la gioventù presenta al Comune competente per territorio la SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

2. Nella SCIA sono indicati:

a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 6, nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;

c) la descrizione dell'arredo e della tipologia di servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;

d) il periodo di esercizio dell'attività e la durata minima e massima dei soggiorni;

e) i soggetti che possono utilizzare la struttura.

CAPO IV

RIFUGI ALPINI E BIVACCHI FISSI

Art. 8

(Definizione e caratteristiche)

1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone isolate di montagna raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene o anche con strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante impianti a fune.

2. I rifugi alpini possono essere gestiti da enti pubblici o da enti ed associazioni operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo, nonché da privati. Nel caso di gestione pubblica, la stessa dev'essere effettuata a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore.

3. Sono denominati bivacchi fissi i locali non custoditi di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzatura per il riparo degli alpinisti.

Art. 9

(Requisiti tecnici)

1. I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare, devono avere:

a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;

b) spazio attrezzato per la somministrazione di alimenti e bevande;

c) spazio attrezzato per il pernottamento;

d) alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito;

e) attrezzatura di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;

f) attrezzatura di soccorso prevista da apposito elenco redatto dal Soccorso alpino valdostano;

g) locale invernale; (9a)

h) impianto telefonico o, in caso di impossibilità e per i soli rifugi custoditi, impianto di radiotelefono o impianto similare;

i) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti.

1bis. I rifugi alpini possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia nei confronti di persone alloggiate che di persone non alloggiate, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.(10)

Art. 10

(Segnalazione certificata di inizio attività) (11)

1. Chiunque intenda gestire i rifugi alpini presenta al Comune competente per territorio la SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

2. Nella SCIA sono indicati:

a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 9, nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;

c) il periodo di esercizio dell'attività ed i servizi prestati;

d) (11a)

e) (11b)

f) le indicazioni concernenti la località dove si trova il rifugio, l'altitudine e il tipo di manufatto, nonché le vie di accesso, sentieri o mulattiere.

CAPO V

POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI (DORTOIRS)

Art. 11

(Definizione e caratteristiche)

1. Sono posti tappa escursionistici o dortoirs le strutture sommariamente attrezzate, site anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare, atte a consentire il pernottamento a coloro i quali percorrano itinerari escursionistici.(12)

2. I posti tappa escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni operanti nel settore dell'escursionismo, nonché da privati.

Art. 12

(Requisiti tecnici)

1. I posti tappa escursionistici devono possedere i requisiti idonei per il pernottamento degli ospiti. In particolare, devono avere:

a) una capacità ricettiva complessiva non superiore ai trenta posti letto;

b) spazio attrezzato per il pernottamento, con una superficie minima di mq. 5 per ogni posto letto;

c) attrezzatura per cucina ad uso autonomo;

d) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti;

e) cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;

f) telefono ad uso comune.

Art. 13

(Segnalazione certificata di inizio attività) (13)

1. Chiunque intenda gestire i posti tappa escursionistici presenta al Comune competente per territorio la SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

2. Nella SCIA sono indicati:

a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 12, nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;

c) il periodo di esercizio dell'attività ed i servizi prestati.

CAPO VI

ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

Art. 14

(Definizione e caratteristiche)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto e composte da non più di sei camere destinate ai clienti, delle quali una, configurata come monolocale di superficie minima pari a metri quadrati 17,50 al netto della superficie del bagno, può essere dotata di cucina autonoma. Le camere possono essere ubicate al massimo in tre stabili o in una porzione di tre stabili, purché distanti non più di 50 metri l'uno dall'altro. (14)

2. Gli affittacamere possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.

3. Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera: (14a)

a) pulizia dei locali e sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;

b) fornitura di energia elettrica, acqua corrente calda e fredda, riscaldamento.

4. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione, qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.

Art. 15

(Requisiti tecnici)

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi in materia di civile abitazione. In particolare, devono avere:

a) una superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio di mq. 8 per le camere ad un letto e di mq. 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più;

b) arredamento minimo delle camere costituito da letto, sedia e comodino per persona, nonché da tavolino, armadio, specchio e cestino rifiuti per camera.

2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare la camera da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

Art. 16

(Segnalazione certificata di inizio attività) (15)

1. Chiunque intenda gestire l'attività di affittacamere presenta al Comune competente per territorio la SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

2. Nella SCIA sono indicati:

a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 15, nonché il numero e l'ubicazione delle camere destinate all'attività ricettiva, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;

c) il periodo di esercizio dell'attività;

d) le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti;

e) (15a)

CAPO VIbis (16)

STRUTTURE RICETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE (BED & BREAKFAST¤ CHAMBRE ET PETIT DEJEUNER)

Art. 16bis

(Definizioni e caratteristiche) (17)

1. Sono strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) quelle condotte da privati che, utilizzando parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere ed una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei posti letto, forniscono un servizio di alloggio e di prima colazione, in modo saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.

2. L'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare.

2bis. Il servizio di prima colazione deve essere fornito esclusivamente a chi è alloggiato e può essere assicurato utilizzando:

a) alimenti e bevande confezionati senza alcuna manipolazione;

b) alimenti e bevande che richiedono manipolazione.

2ter. La somministrazione di alimenti e bevande che richiedano manipolazione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e può essere effettuata a condizione che:

a) sia rispettata l'apposita disciplina prevista dal regolamento regionale approvato ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13);

b) il soggetto gestore del bed & breakfast - chambre et petit déjeuner sia in possesso, alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 16quater, di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). In mancanza di detto requisito professionale, il soggetto gestore deve frequentare, con esito positivo, il corso professionale di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 1/2006, limitatamente alle materie inerenti all'igiene nella manipolazione degli alimenti. (17a)

3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile a fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di abituale dimora, per i periodi in cui l'attività è esercitata, nel medesimo immobile oppure in immobile ubicato a non più di 50 metri di distanza dai locali in cui l'attività è esercitata.

4. Gli esercenti l'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner garantiscono, compresi nel prezzo, i seguenti servizi minimi di ospitalità:

a) pulizia quotidiana dei locali;

b) fornitura e sostituzione della biancheria, compresa quella da bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento.

Art. 16 ter

(Requisiti tecnici)(18)

1. I locali destinati all'esercizio dell'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner devono possedere i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per l'uso abitativo.

2. Qualora l'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner sia svolta in più di due stanze, l'abitazione deve essere dotata di almeno due locali destinati ai servizi igienici e l'accesso alle camere da letto destinate agli ospiti deve avvenire comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

Art. 16quater

(Segnalazione certificata di inizio attività) (19)

1. Chiunque intenda gestire i bed & breakfast - chambre et petit déjeuner presenta al Comune competente per territorio la SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

2. Nella SCIA sono indicati:

a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, 16bis, comma 2ter, e 16ter, nonché il numero e l'ubicazione delle camere destinate all'attività ricettiva, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;

c) il periodo di esercizio dell'attività ed i servizi prestati;

d)

Art. 16 quinquies

(Norma di rinvio) (20)

CAPO VII

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Art. 17

(Definizione e caratteristiche)

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative, ubicate anche in stabili diversi, purché situate nel territorio regionale, composte da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, gestite unitariamente da soggetti iscritti al registro delle imprese per l'affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi. (21)

2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:

a) pulizia delle unità abitative e fornitura di biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;

b) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento;

c) manutenzione delle unità abitative e degli impianti tecnologici, riparazione e sostituzioni di arredi, corredi e dotazioni;

d) ricevimento, recapito e assistenza degli ospiti da esercitare in un locale, eventualmente destinato anche ad altri usi, situato nello stesso territorio comunale in cui sono ubicate le unità abitative; (21a)

e) dotazione di attrezzatura idonea alla preparazione e alla conservazione dei cibi.

3. Nelle singole unità abitative può altresì essere assicurata la dotazione di telefono, radio, televisione e filodiffusione.

4. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di alimenti e bevande.

5. Agli effetti della presente legge si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di due o più unità abitative ad uso turistico.(22)

Art. 18

(Requisiti tecnici)

1. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2bis e 2ter, limitatamente al computo dei posti letto, le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi in materia di civile abitazione. (22a)

2. Le unità abitative delle case e appartamenti per vacanze devono disporre di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e di mq. 14 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 6 per ogni letto in più. Le unità abitative che ricadono nelle zone territoriali di tipo A dei PRG devono disporre di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 11,50 per le camere a due letti. (22b)

2bis. Limitatamente al computo dei posti letto, nelle unità abitative composte da un monolocale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e a pernottamento sono autorizzati due posti letto. Possono essere autorizzati al massimo tre posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 24 e quattro posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 32. Non possono in alcun caso essere autorizzati più di quattro posti letto. (22c)

2ter. Limitatamente al computo dei posti letto, nelle unità abitative composte da un locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e da una o più camere per il pernottamento, nel locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno possono essere autorizzati al massimo ulteriori quattro posti letto nella misura di uno ogni 6 mq cui deve essere aggiunta una superficie pari a 2 mq per ogni posto letto dell'intera unità abitativa. (22d)

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 73 e 74 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e dagli strumenti urbanistici comunali, l'utilizzo di unità abitative aventi destinazione d'uso ad abitazione temporanea ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera dbis), della medesima legge in forma di case e appartamenti per vacanze può non comportare il mutamento della loro destinazione d'uso.(23)

4. Gli arredi, i corredi e le dotazioni varie assegnati alle singole unità abitative devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento e devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

Art. 19

(Segnalazione certificata di inizio attività)(24)

1. Chiunque intenda gestire le case e appartamenti per vacanze presenta al Comune competente per territorio la SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

2. Nella SCIA sono indicati:

a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 18, nonché il numero, l'ubicazione e le caratteristiche delle unità abitative destinate all'attività ricettiva, dei posti letto distinti per unità abitativa e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;

c) il periodo di esercizio dell'attività;

d) le caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi offerti;

e) (24a)

CAPO VIII

NORME COMUNI

Art. 20

(Adempimenti dei Comuni)(25)

1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, il Comune competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007. Entro lo stesso termine, il Comune effettua, inoltre, apposito sopralluogo diretto a verificare l'idoneità della struttura all'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera; gli esiti del sopralluogo sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo.

2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella SCIA è comunicata, entro e non oltre trenta giorni dal suo verificarsi, al Comune competente per territorio che provvede con le modalità di cui al comma 1.

Art. 21

(Rinnovi delle autorizzazioni annuali)(26)

Art. 22

(Cessazione e sospensione dell'attività)(27)

1. L'esercizio di un'attività ricettiva extralberghiera senza aver presentato la SCIA comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 28, la cessazione dell'attività medesima con provvedimento del Comune competente per territorio.

2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto a una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il Comune competente per territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l'attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, il Comune competente per territorio dispone la cessazione dell'attività.

3. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive.

Art. 23

(Comunicazione dei provvedimenti e rilevazioni statistiche)

1. Il Comune dà immediata comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali della presentazione della SCIA per le attività ricettive di cui alla presente legge, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni. (28)

2. Il Comune è tenuto altresì a trasmettere allo stesso assessorato riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.

3. Fatti salvi l'obbligo di denunciare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità di ciascun ospite e il loro arrivo e presenza e ogni altro adempimento prescritto dall'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il gestore dell'attività ricettiva extralberghiera è tenuto a comunicare, entro il giorno 10 di ogni mese, gli arrivi e le presenze del mese precedente, per scopi statistici, all'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), di seguito denominato Office régional. (28a)

Art. 24

(Comunicazione dei prezzi) (29)

1. Il titolare dell'attività ricettiva extralberghiera comunica alla struttura regionale competente i prezzi minimi e massimi che intende praticare; nel caso in cui siano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

2. La comunicazione, concernente anche i servizi offerti, è inviata entro il 15 settembre di ogni anno, con validità dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo. E' consentita un'ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo con la quale il titolare dell'attività ricettiva extralberghiera comunica la variazione di prezzi e di servizi che intende applicare a partire dal 1° giugno dello stesso anno.

3. L'omessa o incompleta comunicazione entro i termini di cui al comma 2 comporta il divieto di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima comunicazione.

4. Per le nuove attività o nel caso di subingresso, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

5. Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento degli ospiti o di prestazione dei servizi e, limitatamente alle strutture di cui agli articoli 14, 16bis e 17, in ciascuna camera o unità abitativa.

Art. 25

(29a)

Art. 25 bis

(Informativa ai turisti) (30)

1. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo, gli enti locali, l'Office régional e le pro-loco competenti per territorio possono predisporre e rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta e a titolo gratuito, opuscoli, cataloghi informativi o altro materiale promozionale relativi alle strutture ricettive di cui all'articolo 1. (30a)

Art. 26

(Funzioni di vigilanza e di controllo)

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.

2. E' fatta salva la facoltà dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo di disporre controlli ispettivi a mezzo di proprio personale. (30b)

Art. 27

(Osservanza di norme statali e regionali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge è fatta salva l'osservanza delle norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, e in particolare delle norme riguardanti la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria, l'uso e tutela del suolo, la salvaguardia dell'ambiente. (30c)

Art. 28

(Sanzioni amministrative) (31)

1. Chiunque gestisca una delle attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge senza aver presentato la SCIA di cui agli articoli 4, 7, 10, 13, 16, 16quater e 19, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.

2. Chiunque gestisca una delle attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge in violazione dell'articolo 20, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.

3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000, il titolare di una delle attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge che:

a) attribuisce alla propria attività, con qualsiasi mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, o una denominazione diversa da quella dichiarata;

b) utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore rispetto a quanto dichiarato.

4. Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di attività ricettiva extralberghiera in violazione delle disposizioni della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 4.200 a euro 12.000.

5. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini stabiliti dall'articolo 24 e l'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi, ove previsti, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 1.200.

6. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale vigente in materia di prezzi, l'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 2.400.

6bis. Il gestore della casa per ferie o dell'ostello per la gioventù che fornisce alloggio ad ospiti diversi da quelli previsti rispettivamente dagli articoli 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000. (31a)

6ter. Il gestore di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner che somministri alimenti e bevande che richiedano manipolazione, in violazione di quanto previsto dall'articolo 16bis, comma 2ter, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 6.000. (31b)

7. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate.

8. All'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e all'applicazione delle relative sanzioni provvede il Comune competente per territorio con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

9. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni.

Art. 29

(Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni) (32)

Art. 30

(Regolamento di applicazione)

1. Alla definizione dei requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all'approvvigionamento idro-potabile e agli scarichi, nonché di sicurezza delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge si provvede con apposito regolamento, da approvarsi da parte del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.(33)

3. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione dei requisiti minimi igienico-sanitari previsti dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), nonché dei requisiti minimi con riferimento ai servizi igienici necessari in relazione alle differenti strutture disciplinate dalla presente legge. Detto regolamento, inoltre, fissa le modalità tecnico-amministrative per l'approvvigionamento idro-potabile e per lo scarico delle acque reflue, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano e di tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 31

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive extralberghiere già operanti devono essere adeguate, per poter continuare l'attività, ai requisiti della presente legge: in tale periodo possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione che disciplinava precedentemente le singole attività.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano più nella regione Valle d'Aosta le disposizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1111 (Disciplina degli affittacamere), del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918 (Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini) e della legge 21 marzo 1958, n. 326 (Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale).

________________

NOTE

(1) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, della L.R. 4 agosto 2000, n. 23.

(2) Comma aggiunto dall'art.34, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

(2a) Comma sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 2 recitava:

"1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, nonché associazioni o enti aventi personalità giuridica privata, operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, per il solo soggiorno dei propri dipendenti, associati o assistiti e loro familiari.".

(2b) Comma sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 2 recitava:

"2. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti, e relativi familiari, di altre aziende, nonché assistiti dagli enti o aderenti alle associazioni di cui al comma 1 con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.".

(3) Comma così sostituito dall'art. 35, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 2 recitava:

"3. Nelle case per ferie dev'essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.".

(4) Lettera così sostituita dall'art. 33, comma 1, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

Nella formulazione originaria, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 recitava:

"c) locale comune di soggiorno distinto dalla sala da pranzo, di dimensioni non inferiori a mq. 0,7 per ogni posto letto;".

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 5 giugno 2001, n. 9

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.R. 5 giugno 2001, n. 9.

(7) Articolo sostituito nel modo seguente dall'art. 36, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16:

"Dichiarazione di inizio di attività

1. Chiunque intenda gestire le case per ferie presenta al Comune competente per territorio la dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

2. Nella DIA sono indicati:

a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 3, nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;

c) la descrizione dell'arredo e della tipologia di servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;

d) il periodo di esercizio dell'attività e la durata minima e massima dei soggiorni;

e) i soggetti che possono utilizzare la struttura.".

Articolo in seguito modificato dalla disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 32, comma 1, della L.R. 23 maggio 2011, n. 12 ai sensi della quale le espressioni "dichiarazione di inizio attività" e "DIA" ovunque ricorrano nelle leggi o nei regolamenti regionali sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA".

Nella formulazione originaria, l'articolo 4 recitava:

"(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l'ente gestore e il Comune, allo scopo di definire:

a) i soggetti che possono utilizzare le strutture;

b) il tipo di servizi forniti, in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;

c) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;

d) il regolamento interno per l'uso della struttura.

3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata.

4. I titolari o gestori di casa per ferie non sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della l. 217/1983.".

(7a) Lettera sostituita dal comma 2 dell'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e) del comma 2 dell'art. 15 recitava:

"e) i soggetti che possono utilizzare la struttura.".

(8) Comma così sostituito dall'art. 37, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 5 recitava:

"2. Negli ostelli per la gioventù dev'essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.".

(9) Articolo sostituito nel modo seguente dall'art. 38, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16:

"(Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intenda gestire gli ostelli per la gioventù presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

2. Nella DIA sono indicati:

a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 6, nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;

c) la descrizione dell'arredo e della tipologia di servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;

d) il periodo di esercizio dell'attività e la durata minima e massima dei soggiorni;

e) i soggetti che possono utilizzare la struttura.".

Articolo in seguito modificato dalla disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 32, comma 1, della L.R. 23 maggio 2011, n. 12 ai sensi della quale le espressioni "dichiarazione di inizio attività" e "DIA" ovunque ricorrano nelle leggi e nei regolamenti regionali sono sostituite dalle seguenti. "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA".

Nella formulazione originaria, l'articolo 7 recitava:

"(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto ed il periodo di apertura.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l'ente gestore e il Comune, allo scopo di definire:

a) i soggetti che possono utilizzare le strutture;

b) il tipo di servizi forniti, in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;

c) il regolamento interno per l'uso della struttura;

d) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni.

3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata.

4. I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva non sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della l. 217/1983".

(9a) Lettera modificata dal comma 3 dell'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera g) del comma 1 dell'art. 9 recitava:

"g) locale invernale con sommaria attrezzatura per cucina ad uso autonomo;".

(10) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

(11) Articolo sostituito nel modo seguente dall'art. 40, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16:

"(Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intenda gestire i rifugi alpini presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

2. Nella DIA sono indicati:

a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 9, nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;

c) il periodo di esercizio dell'attività ed i servizi prestati;

d) gli estremi dell'attestato di abilitazione ed iscrizione nel relativo elenco professionale regionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia di disciplina della professione di gestore di rifugio alpino;

e) gli estremi dell'attestato di idoneità psicofisica all'esercizio della professione, certificata da un medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della DIA;

f) le indicazioni concernenti la località dove si trova il rifugio, l'altitudine e il tipo di manufatto, nonché le vie di accesso, sentieri o mulattiere.".

Articolo in seguito modificato dalla disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 32, comma 1, della L.R. 23 maggio 2011, n. 12 ai sensi della quale le espressioni "dichiarazione di inizio attività" e "DIA" ovunque ricorrano nelle leggi o nei regolamenti regionali sono sostituite dalle seguenti "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA".

Nella formulazione originaria, l'articolo 10 recitava:

"(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nei rifugi alpini, se custoditi, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al superamento da parte del gestore dell'esame preliminare di idoneità, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 21/1993.

3. La domanda di autorizzazione, presentata dal proprietario del rifugio e sottoscritta per accettazione anche dal gestore, deve contenere i seguenti dati:

a) le indicazioni concernenti la località dove si trova il rifugio, l'altitudine e il tipo di manufatto;

b) le vie di accesso, sentieri o mulattiere;

c) il numero dei posti letto e le dotazioni igienico-sanitarie;

d) il periodo di apertura;

e) i servizi prestati.".

(11a) Lettera abrogata dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 18 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 10 recitava:

"d) gli estremi dell'attestato di abilitazione ed iscrizione nel relativo elenco professionale regionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia di disciplina della professione di gestore di rifugio alpino;".

(11b) Lettera abrogata dal comma 14 dell'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e) del comma 2 dell'art. 10 recitava:

"e) gli estremi dell'attestato di idoneità psicofisica all'esercizio della professione, certificata da un medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della SCIA;".

(12) Comma così modificato dall'art. 41, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'art. 11 recitava:

"1. Sono posti tappa escursionistici o dortoirs le strutture sommariamente attrezzate, site anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare, atte a consentire il pernottamento [, per periodi non superiori alle quarantotto ore,] a coloro i quali percorrano itinerari escursionistici.".

(13) Articolo sostituito nel modo seguente dall'art. 42, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16:

"(Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intenda gestire i posti tappa escursionistici presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

2. Nella DIA sono indicati:

a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 12, nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;

c) il periodo di esercizio dell'attività ed i servizi prestati.".

Articolo in seguito modificato dalla disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 32, comma 1, della L.R. 23 maggio 2011, n. 12 ai sensi della quale l'espressione "dichiarazione di inizio attività" e "DIA" ovunque ricorrano nelle leggi o nei regolamenti regionali sono sostituite dalle seguenti "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA".

Nella formulazione originaria, l'articolo 13 recitava:

"(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nei posti tappa escursionistici è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura.

2. La domanda di autorizzazione presentata dal titolare deve contenere:

a) il numero dei posti letto e le dotazioni igienico-sanitarie;

b) il periodo di apertura.".

(14) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 14 recitava:

"1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere destinate ai clienti, con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in un unico stabile o in una porzione di stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.".

(14a) Comma modificato dal comma 4 dell'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 14 recitava:

"3. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:".

(15) Articolo sostituito nel modo seguente dall'art. 43, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16:

"(Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intenda gestire l'attività di affittacamere presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

2. Nella DIA sono indicati:

a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 15, nonché il numero e l'ubicazione delle camere destinate all'attività ricettiva, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;

c) il periodo di esercizio dell'attività;

d) le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti;

e) gli estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali.".

Articolo in seguito modificato dalla disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 32, comma 1 della L.R. 23 maggio 2011, n. 12 ai sensi della quale le espressioni "dichiarazione di inizio attività" e "DIA" ovunque ricorrano nelle leggi o nei regolamenti regionali sono sostituite dalle seguenti "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA".

Nella formulazione originaria, l'articolo 16 recitava:

"(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

1. Chi intende gestire l'attività di affittacamere è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura.

2. La domanda di autorizzazione deve indicare:

a) generalità del richiedente;

b) ubicazione delle camere destinate all'attività ricettiva e numero dei posti letto distinti per camera;

c) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti e delle persone appartenenti al nucleo familiare;

d) servizi complementari offerti;

e) periodi di esercizio dell'attività.".

(15a) Lettera abrogata dal comma 14 dell'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e) del comma 2 dell'art. 16 recitava:

"e) gli estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali.".

(16) Capo inserito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2000, n. 23.

(17) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2000, n. 23.

Il comma 2 dell'art. 16bis è stato successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2000, n. 23, il comma 2 dell'art. 16bis recitava:

"2. L'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare [e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione senza alcuna manipolazione].".

Il comma 2bis dell'articolo 16bis è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2, della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

Il comma 2ter dell'articolo 16bis è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3, della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

Il comma 3 dell'articolo 16bis è stato successivamente sostituito dall'art. 44, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2000, n. 23, il comma 3 dell'articolo 16bis recitava:

"3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile a fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l'attività viene esercitata o di residenza nel comune in cui viene svolta l'attività, oppure in locali ubicati a non più di cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.".

(17a) Comma sostituito dal comma 5 dell'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2ter dell'art. 16bis recitava:

"2ter. La somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del comma 2bis, lettera b), non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e può essere esercitata a condizione che il soggetto gestore del bed & breakfast - chambre et petit déjeuner sia in possesso, alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 16quater, di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). In mancanza di detto requisito professionale, il soggetto gestore deve frequentare, con esito positivo, il corso professionale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1(Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), limitatamente alle materie inerenti all'igiene nella manipolazione degli alimenti.".

(18) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2000, n. 23.

(19) Articolo sostituito nel modo seguente dall'art. 45, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16

"(Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intenda gestire i bed & breakfast - chambre et petit déjeuner presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

2. Nella DIA sono indicati:

a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 16ter, nonché il numero e l'ubicazione delle camere destinate all'attività ricettiva, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;

c) il periodo di esercizio dell'attività ed i servizi prestati;

d) gli estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali.".

Articolo in seguito modificato dalla disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 32, comma 1, della L.R. 23 maggio 2011, n. 12 ai sensi della quale le espressioni "dichiarazione di inizio attività" e "DIA" ovunque ricorrano nelle leggi o nei regolamenti regionali sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA".

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 16quater è stata successivamente modificata dall'art. 2, comma 4, della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 16quater era già stata precedentemente sostituita nel modo seguente dall'art. 45, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16:

"b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 16ter, nonché il numero e l'ubicazione delle camere destinate all'attività ricettiva, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti.".

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2000, n. 23, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 16quater recitava:

"b) il possesso dei requisiti edilizi ed igienico-sanitari di cui all'articolo 16ter, comma 1, nonché il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti.".

La lettera d) del comma 2 dell'articolo 16quater è stata successivamente abrogata dall'art. 6, comma 1, della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

La lettera d) del comma 2 dell'articolo 16quater era già stata precedentemente sostituita nel modo seguente dall'art. 45, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16:

"d) gli estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali.".

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2000, n. 23, la lettera d) del comma 2 dell'articolo 16quater recitava:

"d) il periodo di esercizio dell'attività;".

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2000, n. 23, l'art. 16quater recitava:

"(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner è subordinato alla presentazione di una denuncia di inizio di attività, presentata dall'interessato al Comune del luogo ove è sita l'abitazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).

2. Nella denuncia di cui al comma 1 sono indicati:

a) le generalità e l'indirizzo di chi intende svolgere l'attività;

b) il possesso dei requisiti edilizi ed igienico-sanitari di cui all'articolo 16ter, comma 1, nonché il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;

c) la descrizione, corredata di eventuale documentazione fotografica, dell'arredo e degli eventuali servizi complementari offerti;

d) il periodo di esercizio dell'attività;

e) l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

3. Entro sessanta giorni dalla denuncia di cui al comma 1, il Comune effettua apposito sopralluogo diretto a verificare l'idoneità dell'abitazione all'esercizio dell'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner; gli esiti del sopralluogo sono comunicati all'Assessorato regionale competente in materia di turismo e all'Azienda di promozione turistica competente per territorio.

4. Ogni variazione alle indicazioni contenute nella denuncia di cui al comma 1 è comunicata entro dieci giorni dal suo verificarsi al Comune, che provvede con le modalità di cui al comma 3.

5. Gli esercenti l'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner non sono tenuti all'iscrizione nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5, comma secondo, della l. 217/1983.".

(20) Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, lettera a), della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2000, n. 23, l'articolo 16quinquies recitava:

"(Norma di rinvio)

1. All'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner si applicano le norme comuni di cui al capo VIII, limitatamente agli articoli 23, commi 2 e 3, 24, 26, 27 e 29.

2. Chiunque svolga l'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner senza aver presentato la denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 16quater, comma 1, o non provveda ad effettuare nel termine di cui all'articolo 16quater, comma 4, le successive comunicazioni di variazione, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 28, comma 1. Si applicano altresì le sanzioni amministrative di cui all'articolo 28, commi 2, 3, 4, 5 e 6.".

(21) Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 18 luglio 2023, n. 11.

Il comma 1 dell'articolo 17 era già stato sostituito dall'art. 35, comma 3, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31, nel modo seguente:

"1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative, ubicate anche in stabili diversi, purché situate nel medesimo territorio comunale, composte da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, gestite unitariamente da soggetti iscritti al registro delle imprese per l'affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.".

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'art. 17 recitava:

"1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative, ubicate anche in stabili diversi, purché situate nel medesimo territorio comunale, composte da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a tre mesi consecutivi.".

(21a) Lettera sostituita dal comma 6 dell'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 17 recitava:

"d) locale di ricevimento, recapito e assistenza degli ospiti;".

(22) Comma così modificato dall'art. 2, comma 5, della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'art. 17 recitava:

"5. Agli effetti della presente legge si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più unità abitative ad uso turistico.".

(22a) Comma sostituito dalla lettera a) del comma 7 dell'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 18 recitava:

"1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi in materia di civile abitazione.".

(22b) Comma modificato dalla lettera b) del comma 7 dell'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 18 recitava:

"2. Le unità abitative delle case e appartamenti per vacanze devono disporre di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e di mq. 14 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 6 per ogni letto in più.".

(22c) Comma inserito dalla lettera c) del comma 7 dell'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

(22d) Comma inserito dalla lettera d) del comma 7 dell'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

(23) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 6, della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 18 recitava:

"3. L'utilizzo delle predette unità secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.".

(24) Articolo sostituito nel modo seguente dall'art. 46, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16:

Art. 19

(Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intenda gestire le case e appartamenti per vacanze presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

2. Nella DIA sono indicati:

a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 18, nonché il numero, l'ubicazione e le caratteristiche delle unità abitative destinate all'attività ricettiva, dei posti letto distinti per unità abitativa e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;

c) il periodo di esercizio dell'attività;

d) le caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi offerti;

e) gli estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali.".

Articolo in seguito modificato dalla disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 32, comma 1, della L.R. 23 maggio 2011, n. 12 ai sensi della quale le espressioni "dichiarazione di inizio attività" e "DIA" ovunque ricorrano nelle leggi o nei regolamenti regionali sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA".

Nella formulazione originaria, l'articolo 19 recitava:

Art. 19

(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

1. La gestione di case e appartamenti per vacanze dev'essere autorizzata.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune territorialmente competente.

3. Nel provvedimento autorizzativo devono essere riportate le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero e l'ubicazione delle unità abitative da affittare.

4. La domanda di autorizzazione deve contenere:

a) generalità del richiedente;

b) numero, ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti destinati all'attività ricettiva, con indicazione del numero dei posti letto distinti per unità abitative;

c) caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi offerti;

d) periodi di esercizio dell'attività.

5. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare preventivamente al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e appartamenti gestiti.".

(24a) Lettera abrogata dal comma 14 dell'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e) del comma 2 dell'art. 19 recitava:

"e) gli estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali.".

(25) Articolo sostituito nel modo seguente dall'art. 47, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16:

Art. 20

(Adempimenti dei Comuni)

1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della DIA, il Comune competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007. Entro lo stesso termine, il Comune effettua, inoltre, apposito sopralluogo diretto a verificare l'idoneità della struttura all'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera; gli esiti del sopralluogo sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional du tourisme- Ufficio regionale del turismo.

2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella DIA è comunicata, entro e non oltre dieci giorni dal suo verificarsi, al Comune competente per territorio che provvede con le modalità di cui al comma 1.".

Articolo in seguito modificato dalla disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 32, comma 1, della L.R. 23 maggio 2011, n. 12 ai sensi della quale le espressioni "dichiarazione di inizio attività" e "DIA" ovunque ricorrano nelle leggi o nei regolamenti regionali sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA".

Il comma 2 dell'articolo 20 è stato successivamente modificato nel modo seguente dall'art. 2, comma 7, della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1:

"2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella SCIA è comunicata, entro e non oltre trenta giorni dal suo verificarsi, al Comune competente per territorio che provvede con le modalità di cui al comma 1.".

Nella formulazione precedente, di cui alla disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 32, comma 1, della L.R. 23 maggio 2011, n. 12, il comma 2 dell'articolo 20 recitava:

"2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella SCIA è comunicata, entro e non oltre dieci giorni dal suo verificarsi, al Comune competente per territorio che provvede con le modalità di cui al comma 1.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 20 recitava:

Art. 20

(Accertamento dei requisiti)

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione per le attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che sussistano i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché i requisiti strutturali ed igienico-sanitari, sulla base delle indicazioni contenute nella domanda e nella relativa documentazione tecnica ad essa allegata, comprendente:

a) progetto edilizio autorizzato completo di planimetrie, sezioni e prospetti debitamente quotati con indicazione delle superfici dei singoli vani e della loro specifica destinazione;

b) relazione tecnico-descrittiva del fabbricato contenente gli elementi relativi alle caratteristiche strutturali e funzionali richieste dai precedenti articoli per ciascun tipo di struttura;

c) autorizzazione o certificazione prevista dalle normative sanitarie vigenti.

2. Il Comune può chiedere le integrazioni che reputi necessarie alla completezza della domanda e della documentazione allegata, assegnando al richiedente un termine non superiore a quindici giorni per provvedervi.

3. La richiesta di integrazioni e l'assegnazione di un termine per le relative incombenze sospendono il termine del procedimento di cui al comma 1.".

(26) Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, lettera b), della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, l'articolo 21 recitava:

"(Rinnovi delle autorizzazioni annuali)

1. L'autorizzazione per le attività ricettive di cui alla presente legge è rinnovata annualmente, su domanda dell'interessato, previo pagamento delle tasse di concessione e di quelle eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

2. All'atto del rinnovo il Comune accerta la permanenza dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione.

3. In difetto, l'autorizzazione è revocata dal Comune.".

(27) Articolo sostituito nel modo seguente dall'art. 48, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16:

Art. 22

(Cessazione e sospensione dell'attività)

1. L'esercizio di un'attività ricettiva extralberghiera senza aver presentato la DIA comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 28, la cessazione dell'attività medesima con provvedimento del Comune competente per territorio.

2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto a una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il Comune competente per territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l'attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, il Comune competente per territorio dispone la cessazione dell'attività.

3. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive.".

Articolo in seguito modificato dalla disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 32, comma 1, della L.R. 23 maggio 2011, n. 12 ai sensi della quale le espressioni "dichiarazione di inizio attività" e "DIA" ovunque ricorrano nelle leggi o nei regolamenti regionali sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA".

Nella formulazione originaria, l'articolo 22 recitava:

"(Diffida, sospensione, revoca e cessazione delle autorizzazioni)

1. Nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, il Comune procede alla sospensione temporanea, previa diffida, dell'autorizzazione per un periodo da cinque a trenta giorni.

2. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività, deve darne preventivo avviso al Comune.

3. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili con atto del Comune, per gravi motivi, per altri tre mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.".

(28) Il comma 1 dell'articolo 23 è stato modificato nel modo seguente dall'art. 49, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16:

"1. Il Comune dà immediata comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali della presentazione della DIA per le attività ricettive di cui alla presente legge, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni.".

Il comma 1 dell'articolo 23 è stato in seguito modificato dalla disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 32, comma 1, della L.R. 23 maggio 2011, n. 12 ai sensi della quale le espressioni "dichiarazione di inizio attività" e "DIA" ovunque ricorrano nelle leggi o nei regolamenti regionali sono sostituite dalle seguenti "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA".

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 23 recitava:

"1. Il Comune dà immediata comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali del rilascio delle autorizzazioni per le attività ricettive di cui alla presente legge, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni.".

(28a) Comma sostituito dal comma 8 dell'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 23 recitava:

"3. E' fatto obbligo al titolare o gestore dell'attività ricettiva di denunciare, mediante trasmissione di apposito modello Istat, l'arrivo e la presenza di ciascun cliente, oltre che all'autorità di pubblica sicurezza, anche all'azienda di promozione turistica competente per territorio, laddove esistente.".

(29) Articolo sostituito nel modo seguente dall'art. 35, comma 5, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31:

"(Comunicazione dei prezzi)

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio comunica alla struttura regionale competente i prezzi minimi e massimi che intende praticare; nel caso in cui siano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

2. La comunicazione, concernente anche i servizi offerti, è inviata entro il 15 settembre di ogni anno, con validità dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo. E' consentita un'ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo con la quale il titolare dell'autorizzazione all'esercizio comunica la variazione di prezzi e di servizi che intende applicare a partire dal 1° giugno dello stesso anno.

3. L'omessa o incompleta comunicazione entro i termini di cui al comma 2 comporta il divieto di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima comunicazione.

4. Per le nuove attività o nel caso di subingresso, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio.

5. Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento degli ospiti o di prestazione dei servizi e, limitatamente alle strutture di cui agli articoli 14, 16bis e 17, in ciascuna camera o unità abitativa.".

Il comma 1 dell'articolo 24 è stato successivamente modificato dall'art. 50, comma 1, lettera a), della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Il comma 2 dell'articolo 24 è stato successivamente modificato dall'art. 50, comma 1, lettera a), della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Il comma 4 dell'articolo 24 è stato successivamente così modificato dall'art. 50, comma 1, lettera b), della L.R. 1° giugno 2010, n. 16:

"4. Per le nuove attività o nel caso di subingresso, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di presentazione della DIA.".

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 35, comma 5, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31, il comma 4 dell'articolo 24 recitava:

"4. Per le nuove attività o nel caso di subingresso, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio.".

Il comma 4 è stato in seguito modificato dalla disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 32, comma 1, della L.R. 23 maggio 2011, n. 12 ai sensi della quale le espressioni "dichiarazione di inizio attività" e "DIA" ovunque ricorrano nelle leggi o nei regolamenti regionali sono sostituite dalle seguenti "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA".

Il comma 5 dell'articolo 24 è stato aggiunto dall'art. 35, comma 5, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, l'articolo 24 recitava:

Art. 24

(Denuncia e pubblicità dei prezzi)

1. Alle strutture ricettive di cui alla presente legge si applica il regime previsto dal decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione), emanato ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche) e pubblicato nella Gazzetta ufficiale 28 ottobre 1991, n. 253.

2. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.

3. Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento degli ospiti o di prestazione dei servizi e, limitatamente alle strutture di cui agli art. 14 e 17, in ciascuna camera o unità abitativa.".

(29a) Articolo abrogato dal comma 2 dell'articolo 11 della L.R. 18 luglio 2023, n. 11.

Art. 25

(Appartamenti ammobiliati per uso turistico)

1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione a forestieri case e appartamenti, di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, senza la fornitura dei servizi complementari di cui all'art. 14 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 17.".

(30) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4 agosto 2000, n. 23.

(30a) Comma modificato dal comma 3 dell'articolo 11 della L.R. 18 luglio 2023, n. 11.

Il comma 1 dell'art. 25bis era già stato modificato dal comma 9 dell'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23, nel modo seguente

"1. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo, gli enti locali, l'Office régional e le pro-loco competenti per territorio possono predisporre e rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta e a titolo gratuito, opuscoli, cataloghi informativi o altro materiale promozionale relativi alle strutture ricettive di cui all'articolo 1, nonché agli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'articolo 25.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 25bis recitava:

"1. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo, le Aziende di promozione turistica e le pro-loco competenti per territorio possono predisporre e rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta e a titolo gratuito, opuscoli, cataloghi informativi o altro materiale promozionale relativi alle strutture ricettive di cui all'articolo 1, nonché agli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'articolo 25.".

(30b) Comma modificato dal comma 10 dell'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 26 recitava:

"2. È fatta salva la facoltà dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali di disporre controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.".

(30c) Comma modificato dal comma 11 dell'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 27 recitava:

"1. Per quanto non previsto dalla presente legge è fatta salva l'osservanza delle norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, e in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza in materia di registrazione e notifica delle persone alloggiate, la rilevazione statistica, l'iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, prevista dall'art. 5 della l. 217/1983, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria, l'uso e tutela del suolo, la salvaguardia dell'ambiente.".

(31) Articolo sostituito nel modo seguente dall'art. 51, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16:

"(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque gestisca una delle attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge senza aver presentato la DIA di cui agli articoli 4, 7, 10, 13, 16, 16quater e 19, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.

2. Chiunque gestisca una delle attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge in violazione dell'articolo 20, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.

3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000, il titolare di una delle attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge che:

a) attribuisce alla propria attività, con qualsiasi mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, o una denominazione diversa da quella dichiarata;

b) utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore rispetto a quanto dichiarato.

4. Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di attività ricettiva extralberghiera in violazione delle disposizioni della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 4.200 a euro 12.000.

5. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini stabiliti dall'articolo 24 e l'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi, ove previsti, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 1.200.

6. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale vigente in materia di prezzi, l'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 2.400.

7. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate.

8. All'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e all'applicazione delle relative sanzioni provvede il Comune competente per territorio con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

9. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni.".

Articolo in seguito modificato dalla disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 32, comma 1, della L.R. 23 maggio 2011, n. 12 ai sensi della quale le espressioni "dichiarazione di inizio attività" e "DIA" ovunque ricorrano nelle leggi o nei regolamenti regionali sono sostituite dalle seguenti "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA".

Nella formulazione originaria, l'articolo 28 recitava:

"(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti una delle attività ricettive disciplinate dalla presente legge senza l'autorizzazione prevista dall'art. 20 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

2. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini stabiliti o l'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi, ove previsti, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 300.000.

3. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia di prezzi, l'applicazione di prezzi difformi da quelli denunciati comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.

4. L'utilizzo di locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore a quello autorizzato ai sensi della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.

5. Nel corso di un anno, in caso di recidiva delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, la sanzione è raddoppiata e nei casi più gravi si può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi statali e regionali per la violazione nell'esercizio di attività ricettive di norme riguardanti la pubblica sicurezza, la rilevazione statistica, l'iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, la tutela igienico-sanitaria, la prevenzione incendi ed infortuni, l'uso e la tutela del suolo, la salvaguardia dell'ambiente.".

(31a) Comma inserito dalla lettera a) del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

(31b) Comma inserito dalla lettera b) del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

(32) Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, lettera c), della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, l'articolo 29 recitava:

"(Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, all'accertamento delle violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative di cui all'art. 28, provvede il Comune territorialmente interessato.

2. All'irrogazione delle sanzioni provvede il Sindaco.

3. In caso di inadempienza, all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, provvede, previo invito al Sindaco, l'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali.

4. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni qualora le stesse siano irrogate dal Sindaco e, negli altri casi, dalla Regione.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".

(33) Comma abrogato dall'art. 52, comma 1, lettera d) della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 30 recitava:

"2. Per le strutture di nuova apertura il rilascio delle autorizzazioni previste dagli art. 4, 7, 10, 13, 16 e 19 è subordinato alla verifica dei requisiti igienico-sanitari nonché di sicurezza individuati dal regolamento di cui al comma 1, oltre che dei requisiti tecnici previsti dagli art. 3, 6, 9, 12, 15 e 18.".