Legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 - Testo storico

Legge regionale 29 maggio 1996, n. 11

Bollettino ufficiale regionale 11 06 1996 n. 26

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.

CAPO I

GENERALITÀ

Art. 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalle leggi regionali 22 luglio 1980, n. 34 (Disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto) e 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), e in particolare:

a) case per ferie;

b) ostelli per la gioventù;

c) rifugi alpini e bivacchi fissi;

d) posti tappa escursionistici (dortoirs);

e) esercizi di affittacamere;

f) case e appartamenti per vacanze.

CAPO II

CASE PER FERIE

Art. 2

(Definizione e caratteristiche)

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, nonché associazioni o enti aventi personalità giuridica privata, operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, per il solo soggiorno dei propri dipendenti, associati o assistiti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti, e relativi familiari, di altre aziende, nonché assistiti dagli enti o aderenti alle associazioni di cui al comma 1 con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie dev'essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.

4. La disciplina delle case per ferie si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le finalità di cui al comma 1, assumono, in relazione alla particolare funzione svolta, la denominazione di case religiose di ospitalità, case per esercizi spirituali, centri di vacanza per anziani, centri di vacanza per minori, colonie, foresterie e simili.

Art. 3

(Requisiti tecnici)

1. Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi. In particolare, devono avere:

a) una superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio di mq. 8 per le camere ad un letto e di mq. 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più;

b) arredamento minimo delle camere costituito da letto, comodino, sedia o sgabello per persona, nonché da armadio, tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera;

c) locale comune di soggiorno distinto dalla sala da pranzo, di dimensioni non inferiori a mq. 0,7 per ogni posto letto;

d) idonei dispositivi e mezzi antincendio, nonché impianti elettrici secondo le disposizioni vigenti;

e) cassetta di pronto soccorso, con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;

f) telefono ad uso comune.

Art. 4

(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l'ente gestore e il Comune, allo scopo di definire:

a) i soggetti che possono utilizzare le strutture;

b) il tipo di servizi forniti, in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;

c) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;

d) il regolamento interno per l'uso della struttura.

3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata.

4. I titolari o gestori di casa per ferie non sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della l. 217/1983.

CAPO III

OSTELLI PER LA GIOVENTÙ

Art. 5

(Definizioni e caratteristiche)

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.

2. Negli ostelli per la gioventù dev'essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.

3. Gli ostelli per la gioventù possono essere dotati di particolari strutture e attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi, quali cucina o punti cottura per uso autonomo, o locali per il consumo dei pasti.

Art. 6

(Requisiti tecnici)

1. Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi. In particolare, devono avere:

a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e di mq. 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più;

b) arredamento minimo delle camere costituito da letto, comodino, sedia o sgabello per persona, nonché da armadio, tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera;

c) locale comune di soggiorno, distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq. 0,7 per ogni posto letto;

d) idonei dispositivi e mezzi antincendio, nonché impianti elettrici secondo le disposizioni vigenti;

e) cassetta di pronto soccorso, con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;

f) telefono ad uso comune.

2. E' consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc. 8 a persona. Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto effettivi.

3. Le camere da letto e i locali igienici devono essere predisposti separatamente per gli uomini e le donne.

Art. 7

(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto ed il periodo di apertura.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l'ente gestore e il Comune, allo scopo di definire:

a) i soggetti che possono utilizzare le strutture;

b) il tipo di servizi forniti, in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;

c) il regolamento interno per l'uso della struttura;

d) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni.

3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata.

4. I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva non sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della l. 217/1983.

CAPO IV

RIFUGI ALPINI E BIVACCHI FISSI

Art. 8

(Definizione e caratteristiche)

1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone isolate di montagna raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene o anche con strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante impianti a fune.

2. I rifugi alpini possono essere gestiti da enti pubblici o da enti ed associazioni operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo, nonché da privati. Nel caso di gestione pubblica, la stessa dev'essere effettuata a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore.

3. Sono denominati bivacchi fissi i locali non custoditi di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzatura per il riparo degli alpinisti.

Art. 9

(Requisiti tecnici)

1. I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare, devono avere:

a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;

b) spazio attrezzato per la somministrazione di alimenti e bevande;

c) spazio attrezzato per il pernottamento;

d) alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito;

e) attrezzatura di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;

f) attrezzatura di soccorso prevista da apposito elenco redatto dal Soccorso alpino valdostano;

g) locale invernale con sommaria attrezzatura per cucina ad uso autonomo;

h) impianto telefonico o, in caso di impossibilità e per i soli rifugi custoditi, impianto di radiotelefono o impianto similare;

i) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti.

Art. 10

(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nei rifugi alpini, se custoditi, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al superamento da parte del gestore dell'esame preliminare di idoneità, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 21/1993.

3. La domanda di autorizzazione, presentata dal proprietario del rifugio e sottoscritta per accettazione anche dal gestore, deve contenere i seguenti dati:

a) le indicazioni concernenti la località dove si trova il rifugio, l'altitudine e il tipo di manufatto;

b) le vie di accesso, sentieri o mulattiere;

c) il numero dei posti letto e le dotazioni igienico-sanitarie;

d) il periodo di apertura;

e) i servizi prestati.

CAPO V

POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI (DORTOIRS)

Art. 11

(Definizione e caratteristiche)

1. Sono posti tappa escursionistici o dortoirs le strutture sommariamente attrezzate, site anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare, atte a consentire il pernottamento, per periodi non superiori alle quarantotto ore, a coloro i quali percorrano itinerari escursionistici.

2. I posti tappa escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni operanti nel settore dell'escursionismo, nonché da privati.

Art. 12

(Requisiti tecnici)

1. I posti tappa escursionistici devono possedere i requisiti idonei per il pernottamento degli ospiti. In particolare, devono avere:

a) una capacità ricettiva complessiva non superiore ai trenta posti letto;

b) spazio attrezzato per il pernottamento, con una superficie minima di mq. 5 per ogni posto letto;

c) attrezzatura per cucina ad uso autonomo;

d) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti;

e) cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;

f) telefono ad uso comune.

Art. 13

(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nei posti tappa escursionistici è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura.

2. La domanda di autorizzazione presentata dal titolare deve contenere:

a) il numero dei posti letto e le dotazioni igienico-sanitarie;

b) il periodo di apertura.

CAPO VI

ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

Art. 14

(Definizione e caratteristiche)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere destinate ai clienti, con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in un unico stabile o in una porzione di stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

2. Gli affittacamere possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.

3. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:

a) pulizia dei locali e sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;

b) fornitura di energia elettrica, acqua corrente calda e fredda, riscaldamento.

4. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione, qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.

Art. 15

(Requisiti tecnici)

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi in materia di civile abitazione. In particolare, devono avere:

a) una superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio di mq. 8 per le camere ad un letto e di mq. 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più;

b) arredamento minimo delle camere costituito da letto, sedia e comodino per persona, nonché da tavolino, armadio, specchio e cestino rifiuti per camera.

2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare la camera da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

Art. 16

(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

1. Chi intende gestire l'attività di affittacamere è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura.

2. La domanda di autorizzazione deve indicare:

a) generalità del richiedente;

b) ubicazione delle camere destinate all'attività ricettiva e numero dei posti letto distinti per camera;

c) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti e delle persone appartenenti al nucleo familiare;

d) servizi complementari offerti;

e) periodi di esercizio dell'attività.

CAPO VII

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Art. 17

(Definizione e caratteristiche)

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative, ubicate anche in stabili diversi, purché situate nel medesimo territorio comunale, composte da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a tre mesi consecutivi.

2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:

a) pulizia delle unità abitative e fornitura di biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;

b) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento;

c) manutenzione delle unità abitative e degli impianti tecnologici, riparazione e sostituzioni di arredi, corredi e dotazioni;

d) locale di ricevimento, recapito e assistenza degli ospiti;

e) dotazione di attrezzatura idonea alla preparazione e alla conservazione dei cibi.

3. Nelle singole unità abitative può altresì essere assicurata la dotazione di telefono, radio, televisione e filodiffusione.

4. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di alimenti e bevande.

5. Agli effetti della presente legge si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più unità abitative ad uso turistico.

Art. 18

(Requisiti tecnici)

1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi in materia di civile abitazione.

2. Le unità abitative delle case e appartamenti per vacanze devono disporre di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e di mq. 14 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 6 per ogni letto in più.

3. L'utilizzo delle predette unità secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

4. Gli arredi, i corredi e le dotazioni varie assegnati alle singole unità abitative devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento e devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

Art. 19

(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

1. La gestione di case e appartamenti per vacanze dev'essere autorizzata.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune territorialmente competente.

3. Nel provvedimento autorizzativo devono essere riportate le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero e l'ubicazione delle unità abitative da affittare.

4. La domanda di autorizzazione deve contenere:

a) generalità del richiedente;

b) numero, ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti destinati all'attività ricettiva, con indicazione del numero dei posti letto distinti per unità abitative;

c) caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi offerti;

d) periodi di esercizio dell'attività.

5. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare preventivamente al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e appartamenti gestiti.

CAPO VIII

NORME COMUNI

Art. 20

(Accertamento dei requisiti)

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione per le attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che sussistano i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché i requisiti strutturali ed igienico-sanitari, sulla base delle indicazioni contenute nella domanda e nella relativa documentazione tecnica ad essa allegata, comprendente:

a) progetto edilizio autorizzato completo di planimetrie, sezioni e prospetti debitamente quotati con indicazione delle superfici dei singoli vani e della loro specifica destinazione;

b) relazione tecnico-descrittiva del fabbricato contenente gli elementi relativi alle caratteristiche strutturali e funzionali richieste dai precedenti articoli per ciascun tipo di struttura;

c) autorizzazione o certificazione prevista dalle normative sanitarie vigenti.

2. Il Comune può chiedere le integrazioni che reputi necessarie alla completezza della domanda e della documentazione allegata, assegnando al richiedente un termine non superiore a quindici giorni per provvedervi.

3. La richiesta di integrazioni e l'assegnazione di un termine per le relative incombenze sospendono il termine del procedimento di cui al comma 1.

Art. 21

(Rinnovi delle autorizzazioni annuali)

1. L'autorizzazione per le attività ricettive di cui alla presente legge è rinnovata annualmente, su domanda dell'interessato, previo pagamento delle tasse di concessione e di quelle eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

2. All'atto del rinnovo il Comune accerta la permanenza dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione.

3. In difetto, l'autorizzazione è revocata dal Comune.

Art. 22

(Diffida, sospensione, revoca e cessazione delle autorizzazioni)

1. Nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, il Comune procede alla sospensione temporanea, previa diffida, dell'autorizzazione per un periodo da cinque a trenta giorni.

2. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività, deve darne preventivo avviso al Comune.

3. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili con atto del Comune, per gravi motivi, per altri tre mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.

Art. 23

(Comunicazione dei provvedimenti e rilevazioni statistiche)

1. Il Comune dà immediata comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali del rilascio delle autorizzazioni per le attività ricettive di cui alla presente legge, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni.

2. Il Comune è tenuto altresì a trasmettere allo stesso assessorato riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.

3. E' fatto obbligo al titolare o gestore dell'attività ricettiva di denunciare, mediante trasmissione di apposito modello Istat, l'arrivo e la presenza di ciascun cliente, oltre che all'autorità di pubblica sicurezza, anche all'azienda di promozione turistica competente per territorio, laddove esistente.

Art. 24

(Denuncia e pubblicità dei prezzi)

1. Alle strutture ricettive di cui alla presente legge si applica il regime previsto dal decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione), emanato ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche) e pubblicato nella Gazzetta ufficiale 28 ottobre 1991, n. 253.

2. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.

3. Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento degli ospiti o di prestazione dei servizi e, limitatamente alle strutture di cui agli art. 14 e 17, in ciascuna camera o unità abitativa.

Art. 25

(Appartamenti ammobiliati per uso turistico)

1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione a forestieri case e appartamenti, di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, senza la fornitura dei servizi complementari di cui all'art. 14 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 26

(Funzioni di vigilanza e di controllo)

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.

2. E' fatta salva la facoltà dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali di disporre controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.

Art. 27

(Osservanza di norme statali e regionali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge è fatta salva l'osservanza delle norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, e in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza in materia di registrazione e notifica delle persone alloggiate, la rilevazione statistica, l'iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, prevista dall'art. 5 della l. 217/1983, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria, l'uso e tutela del suolo, la salvaguardia dell'ambiente.

Art. 28

(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti una delle attività ricettive disciplinate dalla presente legge senza l'autorizzazione prevista dall'art. 20 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

2. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini stabiliti o l'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi, ove previsti, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 300.000.

3. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia di prezzi, l'applicazione di prezzi difformi da quelli denunciati comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.

4. L'utilizzo di locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore a quello autorizzato ai sensi della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.

5. Nel corso di un anno, in caso di recidiva delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, la sanzione è raddoppiata e nei casi più gravi si può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi statali e regionali per la violazione nell'esercizio di attività ricettive di norme riguardanti la pubblica sicurezza, la rilevazione statistica, l'iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, la tutela igienico-sanitaria, la prevenzione incendi ed infortuni, l'uso e la tutela del suolo, la salvaguardia dell'ambiente.

Art. 29

(Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, all'accertamento delle violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative di cui all'art. 28, provvede il Comune territorialmente interessato.

2. All'irrogazione delle sanzioni provvede il Sindaco.

3. In caso di inadempienza, all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, provvede, previo invito al Sindaco, l'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali.

4. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni qualora le stesse siano irrogate dal Sindaco e, negli altri casi, dalla Regione.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 30

(Regolamento di applicazione)

1. Alla definizione dei requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all'approvvigionamento idro-potabile e agli scarichi, nonché di sicurezza delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge si provvede con apposito regolamento, da approvarsi da parte del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le strutture di nuova apertura il rilascio delle autorizzazioni previste dagli art. 4, 7, 10, 13, 16 e 19 è subordinato alla verifica dei requisiti igienico-sanitari nonché di sicurezza individuati dal regolamento di cui al comma 1, oltre che dei requisiti tecnici previsti dagli art. 3, 6, 9, 12, 15 e 18.

3. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione dei requisiti minimi igienico-sanitari previsti dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), nonché dei requisiti minimi con riferimento ai servizi igienici necessari in relazione alle differenti strutture disciplinate dalla presente legge. Detto regolamento, inoltre, fissa le modalità tecnico-amministrative per l'approvvigionamento idro-potabile e per lo scarico delle acque reflue, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano e di tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 31

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive extralberghiere già operanti devono essere adeguate, per poter continuare l'attività, ai requisiti della presente legge: in tale periodo possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione che disciplinava precedentemente le singole attività.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano più nella regione Valle d'Aosta le disposizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1111 (Disciplina degli affittacamere), del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918 (Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini) e della legge 21 marzo 1958, n. 326 (Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale).