Legge regionale 11 aprile 1995, n. 11 - Testo storico

Legge regionale 11 aprile 1995, n. 11

Modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 (Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose) e alla legge regionale 1° agosto 1994, n. 38 (Esercizio e gestione dei trasporti pubblici collettivi di persone con autobus).

(B.U. 26 aprile 1995, n. 19).

CAPO I

(Modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1982, n. 32)

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 24)

1. L'art. 24 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 (Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose) è sostituito dal seguente:

"Art. 24

(Concessione dei servizi)

1. La concessione di servizi di trasporto pubblico locale è accordata dalla Giunta regionale per gruppi di linee, secondo le indicazioni del Piano di bacino di traffico.

2. La concessione deve contenere:

a) gli estremi della domanda del conces-sionario;

b) le generalità del concessionario ed il suo domicilio legale;

c) la durata della concessione;

d) l'elenco delle linee della rete assegnata al concessionario.

3. L'elenco di cui al comma 2, lett. d), po-trà, durante gli anni di validità della concessione, essere aggiornato ed inte-grato, per servizi specifici o locali, con decreto dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, in conformità con il

Piano di bacino di traffico e nei limiti delle percorrenze massime sovvenzio-nabili previste da tale piano per ogni sub bacino.

4. La deliberazione della Giunta regionale che approva il rilascio della concessione contiene altresì il testo del contratto di servizio pubblico che dovrà essere sottoscritto dalle parti."

Art. 2

(Sostituzione dell'art. 25)

1. L'art. 25 della l.r. 32/1982 è sostituito dal seguente:

"Art. 25

(Contratti di servizio pubblico)

1. L'esercizio dei servizi in concessione è disciplinato da contratti di servizio stipulati tra l'ente concedente e il soggetto concessionario.

2. Nei contratti di servizio sono definiti:

a) gli impegni del soggetto concessionario ad assicurare i servizi di trasporto, nonché a realizzare i necessari investimenti. Devono essere analiticamente individuati sia i servizi di interesse regionale della rete, sia eventuali servizi di interesse specifico o locale;

b) la possibilità di un aggiornamento annuale per servizi specifici o locali;

c) gli impegni dell'ente concedente ad acquistare i servizi oggetto della concessione e a provvedere al pagamento dei relativi oneri secondo termini e modalità specificamente definiti;

d) le misure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento del contratto;

e) le risorse destinate per il raggiungimento delle finalità contenute nel contratto;

f) l'eventuale affidamento a terzi di servizi di adduzione di limitata percorrenza."

Art. 3

(Sostituzione dell'art. 26)

1. L'art. 26 della l.r. 32/1982 è sostituito dal seguente:

"Art. 26

(Durata della concessione)

1. Le concessioni hanno la durata massima di dieci anni, ad eccezione delle ferrovie, metropolitane, tranvie, filovie, per le quali la durata massima è determinata dalle leggi di settore in vigore.

2. Nella fase di transizione 1995/2000, la durata delle concessioni è quella indicata nel Piano di bacino di traffico approvato dalla Regione."

Art. 4

(Sostituzione dell'art. 27)

1. L'art. 27 della l.r. 32/1982 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

(Individuazione del concessionario)

1. L'individuazione del concessionario avviene mediante gara di appalto applicando procedure ristrette, nell'ambito delle quali possono presentare offerte soltanto i prestatori di servizi invitati dalla Regione. Due o più imprese invitate possono presentare congiuntamente un'offerta sulla base di un preventivo accordo di gestione da allegare alla documentazione prodotta.

2. L'avviso di gara deve contenere:

a) la durata della concessione;

b) la descrizione della rete con l'elenco delle linee e le percorrenze globali previste;

c) le indicazioni sul programma di esercizio;

d) i requisiti di idoneità finanziaria e tecnica, quali il materiale rotabile, gli impianti, le attrezzature;

e) le indicazioni sulle tariffe applicabili;

f) le forme di esercizio della concessione, con particolare riguardo alla sicurezza, alla regolarità ed alla qualità del servizio prodotto;

g) l'obbligo del concessionario di assumere eventuali servizi aggiuntivi alle stesse condizioni delle linee similari;

h) i casi di risoluzione, revoca o decadenza delle concessioni;

i) lo schema di contratto di servizio che dovrà essere sottoscritto dall'aggiudicatario;

l) i criteri di valutazione della gara;

m) la documentazione da produrre.

3. L'appalto è aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, tenendo altresì conto di:

a) qualità dell'organizzazione aziendale;

b) dotazione e disponibilità di impianti, di attrezzature e di materiale rotabile e loro dislocazione sul territorio;

c) esperienza di esercizio di linee in concessione nell'ambito della rete oggetto di gara d'appalto."

Art. 5

(Sostituzione dell'art. 28)

1. L'art. 28 della l.r. 32/1982 è sostituito dal seguente:

"Art. 28

(Fase transitoria)

1. La procedura della gara d'appalto con le modalità previste dall'art. 27 verrà in-trodotta gradualmente e progressivamente nell'arco della fase transitoria 1995/2000, sulla base delle modalità previste dal Piano di bacino di traffico.

2. Nella fase transitoria 1995/2000, la Giunta regionale può rinnovare concessioni provvisorie di durata annuale già in atto, per linee non previste dal Piano di bacino di traffico. La Giunta regionale, in sede di rinnovo e nell'ambito del contratto di servizio, potrà determinare i corrispettivi riconoscibili per il servizio su tali linee, i quali nel primo anno di applicazione del Piano di bacino di traffico non potranno comunque superare il cinquanta per cento dei costi standard individuati in base alla legge regionale 1° agosto 1994, n. 38 (Esercizio e gestione dei trasporti pubblici collettivi di persone con autobus), con una graduale riduzione del dieci per cento per ogni anno successivo al primo, fino a totale esaurimento di ogni onere a carico della Regione.

3. Nella fase transitoria 1995/2000, la Giunta regionale può affidare, con le procedure di cui all'art. 29, concessioni per una singola linea, limitatamente ad una sola linea per ogni sub bacino."

Art. 6

(Sostituzione dell'art. 29)

1. L'art. 29 della l.r. 32/1982 è sostituito dal seguente:

"Art. 29

(Procedure di aggiudicazione nella fase transitoria)

1. Durante la fase transitoria 1995/2000, nei casi in cui non si procede all'aggiudicazione con la procedura di cui all'art. 27, la Regione individua il concessionario attraverso una procedura negoziata. A tal fine si procede ad una apposita istruttoria diretta ad accertare:

a) l'idoneità tecnica e finanziaria del richiedente la concessione in relazione alla tipologia dei servizi da fornire;

b) la presenza di richieste di concessionari che già abbiano esercitato regolarmente linee nell'ambito di tale rete;

c) il personale che la ditta richiedente la concessione può mettere a disposizione nonché il suo luogo di residenza;

d) il corrispettivo richiesto per la prestazione del servizio;

e) la disponibilità a sottoscrivere lo schema di contratto di servizio.

2. Ai fini dell'istruttoria, l'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti indice apposita riunione a cui invita tutte le società concessionarie di linee di trasporto pubblico che si svolgono in ambito regionale nonché la Direzione regionale delle Ferrovie dello Stato. Nel corso di tale riunione vengono illustrate le caratteristiche del servizio che si intende concedere e vengono stabiliti i termini per la presentazione delle domande e le caratteristiche della documentazione da produrre.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, sentito il Comitato regionale dei trasporti collettivi, delibera il rilascio della concessione."

CAPO II

(Modificazioni alla legge regionale 1° agosto 1994, n. 38)

Art. 7

(Inserimento dell'art. 17 bis)

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1994, n. 38 (Esercizio e gestione dei trasporti pubblici collettivi di persone con autobus), è inserito il seguente:

"Art. 17 bis

1. A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di servizio fra la Regione e le società concessionarie di servizio di autolinee, i costi dei servizi sono determinati dai contratti stessi ed i parametri della presente legge per il calcolo dei costi acquisiscono un mero significato di riferimento allo stesso modo dei dati sul costo effettivo del trasporto pubblico locale rilevati a livello nazionale.

2. Le risorse finanziarie previste dalla pre-sente legge, imputate al capitolo 67670 del bilancio di previsione della Regione per il 1995 e per gli anni successivi, sono utilizzate ai fini dell'erogazione dei cor-rispettivi derivanti dai contratti di ser-vizio fra Regione e società concessionarie di servizi di autolinee."

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.