Legge regionale 17 marzo 1992, n. 11 - Testo storico

Legge regionale n. 11 del 17 03 1992

Bollettino ufficiale 24 3 1992 n. 13

Rifinanziamento della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3, concernente la promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani.

Art. 1

(Finalitą )

1. Per l’applicazione della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3, concernente la promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani, č autorizzata la spesa annua di lire 1.000 milioni.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 58440 " Contributi a favore degli enti locali per promozioni sociali a favore dei giovani " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui all’articolo 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 e pluriennale 1992/ 1994 a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio stesso (cod. E. 1).

3. A decorrere dal 1993 l’onere suddetto potrą essere rideterminato con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 " Norme in materia di bilancio e contabilitą generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta ";

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " lire 1.000.000.000

b) in aumento:

Cap. 58440 " Contributi a favore degli enti locali per promozioni sociali a favore dei giovani. Legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3 Legge regionale 17 marzo 1992, n. 11 " lire 1.000.000.000

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.