Legge regionale 1° aprile 1986, n. 11 - Testo storico

Legge regionale n. 11 del 01 04 1986

Bollettino ufficiale 30 04 1986 n. 4, 2° S.S. al n. 10 del 24 04 1986

Finanziamento delle spese per la gestione e il funzionamento delle comunità socio - educative per minori e giovani.

Art. 1

1. Per il funzionamento delle comunità socio-educative per minori e giovani, previste nell'allegato A della legge regionale 23 giugno 1983, n. 66, è autorizzata la spesa annua di Lire 330.000.000.

Art. 2

1. La Regione può stipulare apposite convenzioni con enti e privati per la conduzione delle comunità di cui all'articolo precedente.

2. Eventuali modificazioni allo stanziamento annuo dovute per l'adeguamento automatico al costo della vita, previsto dalle convenzioni, saranno determinate con legge di approvazione del bilancio.

Art. 3

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 42400 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

2. Alla copertura dell'onere si provvede:

- per l'anno 1986, mediante riduzione di lire 330.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo n. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 (allegato n. 8 - settore III - Sicurezza sociale);

- per gli anni 1987 e 1988 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte al programma 2.2.3.04 - Servizi sociali del bilancio pluriennale della Regione 1986- 1988;

- per gli anni successivi gli oneri previsti saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 4

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " L. 330.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 42400 " Spese di gestione e funzionamento di centri di assistenza ai minori "

LR primo aprile 1986, n. 11 L. 330.000.000

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.