Legge regionale 18 febbraio 1980, n. 11 - Testo storico

Legge regionale n. 11 del 18 02 1980

Bollettino ufficiale 28 2 1980 n. 2

Inquadramento nel ruolo regionale del personale già dipendente dall’Ente nazionale per l’addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC).

Art. 1

È istituito il ruolo speciale ad esaurimento per l’inquadramento del personale già dipendente dall’Ente nazionale per l’addestramento dei lavoratori del commercio( ENALC), trasferito alla Regione Valle d’Aosta ai sensi dell’articolo 17 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Il ruolo speciale comprende i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2

Il personale in servizio alla data del 7 giugno 1978 presso la sede di Aosta dell’ENALC, trasferito alla Regione Valle d’Aosta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 febbraio 1979, è inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dal primo luglio 1978, sulla base delle equiparazioni stabilite nella tabella allegata alla presente legge.

Il personale stesso è tenuto alla frequenza di un corso di aggiornamento di lingua francese organizzato dall’Amministrazione regionale, sentite le rappresentanze sindacali del personale della Regione.

Art. 3

Al personale inquadrato nel ruolo speciale di cui al precedente articolo 1, è riconosciuta per intero, agli effetti giuridici ed economici, l’anzianità maturata presso l’Ente e nella qualifica di provenienza alla data del 30 giugno 1978 con rapporto a tempo indeterminato. Il servizio prestato con rapporto a tempo determinato è riconosciuto nella misura dell’80 percento agli effetti della progressione economica e degli aumenti periodici biennali.

L’anzianità utile per la corresponsione dell’indennità per cessazione servizio nonché dei premi straordinari di anzianità, di cui all’articolo 189 ed all’ultimo comma dell’articolo 184 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, decorreranno rispettivamente dalla data di assunzione in servizio a tempo indeterminato presso l’ENALC e dalla data del primo luglio 1978.

Art. 4

Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento sono estese, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. Al personale stesso sono attribuiti, altresì, gli stipendi previsti per il ruolo del personale amministrativo e per il gruppo regionale di appartenenza, dalle tabelle di cui all’allegato C alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1.

Art. 5

Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento può essere trasferito, sentito l’interessato e le organizzazioni sindacali rappresentate presso il personale regionale, in posti vacanti dei ruoli ordinari del personale regionale, relativi al gruppo regionale di appartenenza, purché sia in possesso dei titoli di studio richiesti per i nuovi posti.

Art. 6

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, ammontante a L. 60.000.000, graverà sugli istituendi capitoli 4680 (stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale già dipendente dall’ENALC) per L. 59.000.000, 4690 (compensi per lavoro straordinario al personale già dipendente dall’ENALC) per L. 500.000 e 4700 (indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale già dipendente dall’ENALC) per L. 500.000, della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1979.

Alla copertura dell’onere di L. 60.000.000 di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 4635 (" Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell’Assessorato ") della parte spesa del bilancio stesso.

Agli oneri derivanti dalla corresponsione delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni per il periodo del primo luglio 1978 al 31 dicembre 1978, previsti in L. 30.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 540 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1979, che presenta la necessaria disponibilità. Per gli anni futuri gli oneri necessari, la cui copertura finanziaria sarà assicurata con i fondi attribuiti dallo Stato alla Regione, ai sensi dell’articolo 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196, saranno iscritti agli stessi o corrispondenti capitoli di spesa con la legge approvativa dei bilanci di previsione.

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 4635 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell’Assessorato L. 60.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 4680 - (di nuova istituzione) -

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale già dipendente dall’ENALC L. 59.000.000

Cap. 4690 - (di nuova istituzione) - Compensi per lavoro straordinario al personale già dipendente dall’ENALC L. 500.000

Cap. 4700 - (di nuova istituzione) -Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale già dipendente dall’ENALC L. 500.000

Sui precedenti stanziamenti di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato alla legge regionale 18 febbraio 1980, n. 11. 8

Elenco dei posti del ruolo speciale ad esaurimento per l’inquadramento del personale già dipendente dall’Ente Nazionale per l’Addestramento dei Lavoratori del Commercio( ENALC)

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

Qualifica ENALC: direttore di centro - A/ 2, qualifica regionale: direttore di centro formazione professionale; carriera direttiva; gruppo regionale A/ 3, posti n. 1.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

Qualifica ENALC: insegnante - B/ 1; qualifica regionale: insegnante di centro formazione professionale; carriera di concetto; gruppo regionale B; posti n. 2.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

Qualifica ENALC: vice segretario; qualifica regionale: segretario; carriera di concetto; gruppo regionale B, posti n. 1.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

Qualifica ENALC: qualifica istruttore - C; qualifica regionale: istruttore di centro di formazione professionale; carriera esecutiva; gruppo regionale C; posti n. 1.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

Qualifica ENALC: inserviente; qualifica regionale inserviente; carriera ausiliaria; gruppo regionale s/ 2; posti n. 1.