Legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11 - Testo vigente

Legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11 (*)

Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza.

(B.U. dell'11 dicembre 2020, n. 69)

Art. 1

(Oggetto e finalità) (*)

1. La presente legge disciplina la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio regionale e introduce misure per la pianificazione della fase di ripresa e di rilancio dei settori maggiormente colpiti dall'epidemia.

2. La Regione, al fine di tutelare la salute dei cittadini, adotta ogni misura utile a contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-COV-2.

3. Tutte le attività produttive, industriali e commerciali, professionali, di servizi alla persona, sociali, culturali, ricreative e sportive, sono condizionate all'osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza fissate dalla presente legge, sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello statale.]

Art. 2

(Misure per l'esercizio delle attività) (*)

1. Al fine di contemperare la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone con la necessità di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2 sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, con la presente legge si disciplinano le libertà di movimento dei cittadini, le attività economiche e le relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.

2. Le attività e le libertà di movimento sono condizionate all'osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza fissate in relazione ai diversi ambiti disciplinati dalla presente legge, sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello statale.

3. Per le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, per le disposizioni in materia di ingresso in Italia e per i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità si applicano le norme statali emergenziali in vigore. La Giunta regionale promuove ogni azione utile a divulgare la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge e a favorire così la responsabilizzazione della popolazione.

4. Negli spostamenti nel territorio della Regione si osserva il divieto di assembramento, l'obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e vanno utilizzate, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive. Restano ferme le misure previste dai protocolli vigenti in materia, modificabili dalla Giunta regionale in ragione dell'andamento epidemiologico. Le persone che per particolari condizioni psicofisiche non tollerino l'utilizzo delle mascherine sono esonerate dall'obbligo di coprirsi naso e bocca, fermo restando il rispetto delle regole sulle distanze interpersonali.

5. I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C devono rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e contattando il proprio medico di medicina generale o di sanità pubblica. Per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o risultati positivi al virus SARS-COV-2 vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, tranne che per effettuare una visita medica sulla base delle disposizioni dell'autorità sanitaria competente.

6. L'attività sportiva e l'attività motoria sono svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando le misure di cui ai protocolli di sicurezza vigenti. Tali attività, come anche l'attività ludica, possono essere svolte, con le medesime modalità di sicurezza, in parchi, parchi giochi e aree verdi, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie. In caso di presenza di minori, questi dovranno essere accompagnati.

7. La coltivazione di superfici agricole e orti, la cura del bosco, la caccia, la pesca e la cura degli animali addomesticati e del bestiame si svolgono assumendo idonee misure di sicurezza.

8. Per gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, si applicano le norme emergenziali in vigore.

9. Per tutto il periodo dello stato di emergenza, relativamente ad eventi o manifestazioni pubbliche, si seguono le disposizioni emergenziali. Fanno eccezione gli eventi e le manifestazioni determinati con ordinanza del Presidente della Regione, nonché gli eventi ecclesiastici o religiosi, che si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza determinate con ordinanza del Presidente della Regione.

10. Tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza e deve essere altresì assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Trovano applicazione i protocolli di sicurezza vigenti, sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a livello statale.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività commerciali al dettaglio possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività inerenti ai servizi alla persona e agli altri settori dei servizi possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive ubicate sul territorio regionale e le attività turistiche possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere regolare attività gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui ai protocolli di sicurezza vigenti.

17. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le attività produttive industriali, artigianali e commerciali esercitate sull'intero territorio regionale possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10 e che le imprese rispettino, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i protocolli nazionali.

18. Per i servizi educativi per l'infanzia, le attività formative delle scuole dell'infanzia, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e le università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, e per i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero, si applica la normativa statale emergenziale in vigore, fatti salvi ulteriori interventi normativi regionali.

19. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, si svolgono nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno un metro e previa copertura di naso e bocca.

20. L'assessore regionale competente alla mobilità e ai trasporti può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla modulazione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza SARS-COV-2 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le misure in materia di trasporto pubblico di linea si applica la normativa statale emergenziale in vigore e le eventuali prescrizioni ulteriori fissate dal Presidente della Regione, di concerto con l'assessore regionale competente alla mobilità e ai trasporti.

21. In relazione alle misure previste dalla presente legge i sindaci, nell'ambito delle proprie competenze, possono adottare misure ulteriori e più restrittive, in ragione delle situazioni di rischio rilevate. I sindaci individuano nel territorio di loro competenza i luoghi di potenziali assembramenti e predispongono adeguate misure per evitarli.

22. Qualora a livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione del virus, queste possono essere recepite con ordinanza del Presidente della Regione.

23. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19).

24. L'eventuale sospensione delle attività di cui ai commi da 11 a 19 è disposta, in caso di necessità inerenti all'andamento dell'emergenza sanitaria, dal Presidente della Regione. Tale sospensione è disposta anche in caso di violazione delle misure di cui ai relativi protocolli di sicurezza vigenti.

25. Le procedure concorsuali pubbliche e private si svolgono qualora sia possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e con obbligo di coprirsi naso e bocca.]

Art. 3

(Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19)

1. Al fine di coadiuvare il Presidente della Regione e gli altri attori interessati nelle attività e nelle decisioni di carattere strategico e operativo connesse alla gestione dell'emergenza, è costituita, con decreto presidenziale, un'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19, cui spetta il compito di:

a) promuovere il migliore raccordo e le migliori sinergie tra tutti i soggetti interni ed esterni alla Regione, quali gli enti locali, le Forze dell'Ordine ed eventuali portatori di interessi;

b) offrire supporto per le questioni legislative, legali, sanitarie e organizzative;

c) valutare eventuali interventi migliorativi della gestione dell'emergenza e dell'organizzazione;

d) proporre provvedimenti e misure utili a contrastare e ridurre il rischio di contagio.

2. L'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19 è composta:

a) dal Presidente della Regione, che la presiede e che può avvalersi del Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione e delle strutture regionali competenti in materia legislativa e legale;

b) dall'assessore alla sanità, che si avvale della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria;

c) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, o suo delegato;

d) dal Sindaco del Comune di Aosta;

e) dal Coordinatore del Dipartimento competente in materia di protezione civile;

f) dal Direttore sanitario dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL);

g) dal Direttore generale dell'Azienda USL;

h) da un medico di medicina generale con esperienza nelle maxi emergenze;

i) da eventuali altri soggetti, su invito del Presidente della Regione.

Art. 4

(Gestione dell'emergenza sul territorio regionale)

[1. Il Presidente della Regione opera in attuazione delle disposizioni statali emanate per la specifica emergenza, dell'ordinamento regionale e dell'organizzazione regionale di protezione civile e, con propria ordinanza, sentita l'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 3, tenuto conto dell'andamento epidemiologico, del contesto socio-economico e delle peculiarità del territorio regionale, stabilisce le misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2. (*)

2. La Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali, adotta idonei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività di cui all'articolo 2, anche avvalendosi del Comitato regionale di Coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). (*)

3. Il coordinamento degli interventi di cui alla presente legge è posto in capo al Presidente della Regione, il quale si avvale dell'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 3, del Centro di coordinamento dei soccorsi di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), e di tutte le strutture regionali eventualmente interessate, tra cui prioritariamente della struttura regionale competente in materia di protezione civile. (*)]

4. Le attività di comunicazione sono curate e diffuse dall'Ufficio stampa della Regione, in stretto raccordo con la Protezione Civile regionale e con l'Azienda USL.

Art. 5

(Misure per la ripresa e il rilancio)

1. La Giunta regionale predispone, anche sulla base delle indicazioni di una Commissione consiliare speciale appositamente costituita, un piano di azioni per fronteggiare l'emergenza economica derivante dalla pandemia, ai fini della graduale ripresa e del rilancio delle attività di cui all'articolo 2, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-COV-2, le previsioni sull'andamento epidemiologico e le risorse finanziarie disponibili.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(*) Con ordinanza 4/2021 del 14 gennaio 2021, la Corte costituzionale ha sospeso, in via d'urgenza, l'efficacia della presente legge - accogliendo l'istanza proposta, in via cautelare, dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito del ricorso contro la medesima legge (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale) - nelle more della decisione sul ricorso stesso. La Corte costituzionale, con sentenza 37/2021 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 11 del 17 marzo 2021, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, e 4, commi 1, 2 e 3 della presente legge.