Legge regionale 25 novembre 2014, n. 11 - Testo vigente

Legge regionale 25 novembre 2014, n. 11

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci).

(B.U. 9 dicembre 2014, n. 49)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 3)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), è aggiunto il seguente:

"7bis. La classificazione della pista decade nel caso in cui la stessa non sia mantenuta in esercizio per un periodo superiore a cinque anni.".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 3bis)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 9/1992 è inserito il seguente:

"Art. 3bis

(Procedimento per la costituzione coattiva della servitù di pista)

1. Il procedimento per la costituzione coattiva della servitù di pista è avviato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, a seguito di esito negativo delle trattative con il proprietario del fondo servente volte alla conclusione di accordi privatistici diretti alla costituzione volontaria della servitù di pista. A tal fine, trascorsi trenta giorni dalla data di inizio della trattativa, il soggetto interessato alla classificazione comunica al proprietario del terreno interessato l'avvio del procedimento per la costituzione coattiva della servitù di pista.

2. Il richiedente deve allegare alla domanda di classificazione una dichiarazione attestante la disponibilità delle aree interessate ovvero copia della comunicazione di cui al comma 1, nonché le eventuali osservazioni pervenute.

3. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 7, localizza l'area sciabile attrezzata, equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), e costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di asservimento dell'area sciabile, secondo le modalità di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11).

4. La costituzione coattiva di servitù di pista è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di espropriazioni che, contestualmente, determina l'ammontare dell'indennità sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

5. L'indennità, proporzionata al danno cagionato dal passaggio, è determinata limitatamente al periodo di utilizzo e tenuto conto delle eventuali migliorie apportate al fondo, nonché della valenza turistica e della posizione geografica dell'area interessata.

6. L'indennità è corrisposta dal gestore della pista mediante una somma versata una tantum, a fronte del gravame imposto al fondo servente e a eventuali fabbricati, e una somma versata annualmente, quale corrispettivo per il ridotto raccolto nonché per eventuali altri danni prodotti a seguito dell'utilizzo delle aree interessate.

7. Il procedimento di cui al presente articolo è avviato anche nel caso di piste di sci già classificate e utilizzate in base ad un accordo con il proprietario del fondo interessato, allorquando l'accordo venga a scadere. In tali casi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, il gestore della pista presenta alla struttura regionale competente in materia di piste di sci domanda di riclassificazione della pista alla quale allega la documentazione di cui al comma 2, al fine di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza preordinata alla costituzione del titolo per la costituzione coattiva della servitù di pista.".

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 3ter)

1. Dopo l'articolo 3bis della l.r. 9/1992, introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 3ter

(Servitù di pista)

1. La servitù di pista conferisce le seguenti facoltà:

a) disporre liberamente del terreno per il passaggio degli sciatori e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento;

b) apporre l'opportuna segnaletica e ogni altro apprestamento di sicurezza;

c) eseguire ogni attività comunque connessa alla produzione della neve programmata, alla sua movimentazione e alla preparazione e battitura delle piste di sci;

d) costruire e mantenere, per la durata della servitù, le opere funzionali alla pista e agli impianti di innevamento;

e) eseguire interventi di disboscamento, di taglio degli alberi, dei rami e del manto erboso e interventi di reinerbimento;

f) eseguire opere di sbancamento, di livellamento, di riporto o, comunque, di modifica del profilo del terreno, di sostegno e di drenaggio, nonché eseguire e mantenere le canalizzazioni per la raccolta delle acque superficiali;

g) posare nel sottosuolo e mantenere tubi e cavi per l'allacciamento degli impianti di innevamento e delle loro pertinenze alle rete idrica ed elettrica;

h) accedere, durante ogni periodo dell'anno, per realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti e sistemi per la produzione di neve programmata, nonché tutti gli impianti direttamente o indirettamente connessi all'esercizio delle piste di sci;

i) inibire qualsiasi attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio delle piste di sci, anche durante i lavori di manutenzione, preparazione e riassetto delle piste;

j) eseguire ogni altro intervento strettamente funzionale al buon utilizzo delle piste di sci.

2. La servitù di pista si estingue con il venir meno della classificazione della pista.

3. Il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul fondo gravato da servitù di pista non può, in ogni caso, pregiudicare in alcun modo, anche mediante la realizzazione di opere, l'esercizio della servitù o renderlo più oneroso.

4. Alla fine di ogni stagione invernale, il gestore della pista deve restituire i fondi in condizioni tali da consentirne, per quanto possibile, l'uso cui sono destinati.".

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 3quater)

1. Dopo l'articolo 3ter della l.r. 9/1992, introdotto dall'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3quater

(Ripristino dei terreni)

1. Il fondo gravato da servitù deve essere riconsegnato al proprietario, al momento dell'estinzione del diritto, nelle condizioni e nello stato di origine, con le sole modificazioni dovute all'uso specifico, salvo diversi accordi tra il gestore delle piste e il proprietario del fondo.

2. Il gestore delle piste provvede in particolare alla demolizione delle costruzioni e all'asporto del materiale di risulta, nonché alla messa in sicurezza idrogeologica e valanghiva, se pregiudicata dai lavori effettuati sui fondi.".

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 3quinquies)

1. Dopo l'articolo 3quater della l.r. 9/1992, introdotto dall'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 3quinquies

(Espropriazione di aree per la realizzazione di opere accessorie)

1. Il soggetto richiedente la classificazione può ottenere l'espropriazione delle aree necessarie alla costruzione delle opere accessorie attinenti alla manutenzione e alla funzionalità della pista, ancorché al di fuori del perimetro della stessa, nel caso in cui non ne abbia la disponibilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, alla domanda di classificazione il richiedente deve allegare copia del progetto definitivo dell'opera da realizzare e della comunicazione di avvio del procedimento di esproprio al proprietario dell'area interessata, nonché le eventuali osservazioni pervenute.

3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, a seguito di presentazione di una domanda di classificazione con contestuale richiesta di espropriazione ai sensi del comma 1, indice apposita conferenza di servizi, ai sensi del capo VI, sezione II, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), convocando i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di espropriazioni, assetto idrogeologico, foreste, valanghe, pianificazione territoriale, aree naturali protette e tutela del paesaggio, nonché del Comune competente per territorio.

4. Alla conferenza di servizi di cui al comma 3 partecipano, inoltre, i soggetti di cui alle lettere e), f), g), h) e hbis) del comma 2 dell'articolo 6.

5. La conferenza di servizi di cui al comma 3 valuta la fattibilità delle opere accessorie ed esprime altresì, anche con riferimento all'idoneità tecnica della pista di sci, un parere sulla classificazione della pista, impartendo, se del caso, le necessarie prescrizioni.

6. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 7, localizza l'opera di pubblica utilità, equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 3, della l. 363/2003, e costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di esproprio delle aree necessarie alla costruzione delle opere accessorie di cui al comma 1, secondo le modalità di cui alla l.r. 11/2004.

7. Il procedimento di cui al presente articolo può essere avviato anche nel caso di piste già classificate. In tali casi, il gestore della pista presenta alla struttura regionale competente in materia di piste di sci domanda di riclassificazione della pista, con contestuale richiesta di espropriazione delle aree interessate, alla quale allega la documentazione di cui al comma 2, al fine di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza preordinata alla costituzione del titolo per l'espropriazione.".

Art. 6

(Disposizione transitoria)

1. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3bis, comma 4, della l.r. 9/1992, introdotto dall'articolo 2, è adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.