Legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 - Testo storico

Legge regionale 29 marzo 2010, n. 11

Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza.

(B.U. 13 aprile 2010, n. 15)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione riconosce la legalità e la sicurezza quali beni comuni fondamentali per garantire il benessere e lo sviluppo della comunità valdostana.

2. La Regione, in armonia con i principi costituzionali e statutari, realizza e sostiene politiche specifiche per la diffusione della cultura e della pratica della legalità e per il contrasto dei fenomeni che generano sentimenti di insicurezza nella popolazione, con particolare riferimento alla lotta contro le mafie e le altre forme di criminalità organizzata e diffusa.

Art. 2

(Politiche per il sistema integrato di sicurezza)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:

a) favorisce e sostiene l'integrazione di politiche sociali e territoriali di competenza della Regione stessa e degli enti locali valdostani, con le politiche di contrasto della criminalità di competenza dello Stato;

b) favorisce lo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità valdostana attraverso il coordinamento degli interventi regionali nei settori dei servizi sociali, dell'educazione alla legalità, del diritto allo studio, della formazione professionale, della sicurezza e regolarità del lavoro e sul lavoro, della riqualificazione del territorio e delle politiche abitative.

2. La Regione, in particolare, promuove la realizzazione del sistema integrato di sicurezza di cui al capo III della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), attraverso:

a) la definizione di accordi e intese con lo Stato e con il sistema regionale delle autonomie locali per favorire la conoscenza e lo scambio di informazioni sulla diffusione dei fenomeni di illegalità e di criminalità, comune ed organizzata, nonché sulla loro incidenza sulla vita sociale e produttiva regionale;

b) la definizione e la realizzazione da parte degli enti locali valdostani di progetti volti a favorire un sistema integrato di sicurezza sul territorio;

c) la formazione e l'aggiornamento professionale integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle forze dell'ordine e degli altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza;

d) la definizione di protocolli di legalità con le rappresentanze regionali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali;

e) la promozione di iniziative di formazione e aggiornamento di specifiche professionalità nel campo della mediazione culturale e dei conflitti sociali;

f) la promozione di iniziative di educazione e sensibilizzazione alla legalità nelle scuole valdostane;

g) la valorizzazione di studi, ricerche e indagini nelle materie di cui alla presente legge nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;

h) la realizzazione di campagne di informazione pubblica sui temi della legalità e del contrasto alla criminalità, comune e organizzata.

Art. 3

(Iniziative in favore della promozione della legalità e della sicurezza)

1. La Regione promuove e sostiene iniziative per la promozione sul territorio regionale della legalità e della sicurezza realizzate da enti e associazioni operanti in Valle d'Aosta, ivi compresi i soggetti di cui alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33 (Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari e modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008)), volte in particolare:

a) all'educazione alla convivenza e alla coesione sociale e al rispetto del principio di legalità;

b) alle pratiche di prevenzione e mediazione culturale dei conflitti sociali;

c) alla prevenzione e alla riduzione dei danni derivanti da atti vandalici;

d) all'assistenza e all'aiuto alle vittime di fatti criminosi, attraverso:

1) l'informazione sugli strumenti di tutela e di assistenza previsti dall'ordinamento;

2) l'assistenza di carattere psicologico, sociale e sanitario, finalizzata ad alleviare il disagio delle vittime stesse, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti diversamente abili, ai minori, alle donne e alle vittime di violenza e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;

3) l'assistenza all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.

2. A tal fine, la Regione può erogare contributi per il sostegno delle iniziative di cui al comma 1 nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile, nel rispetto delle linee prioritarie definite annualmente dalla Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza di cui all'articolo 4.

3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri per la presentazione e l'approvazione delle iniziative di cui al comma 1. L'istruttoria sulle relative domande è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale.

4. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali per le medesime iniziative.

Art. 4

(Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza)

1. E' istituita la Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza, di seguito denominata Conferenza, composta:

a) dal Presidente della Regione, che la presiede;

b) dagli assessori regionali competenti in materia di istruzione e cultura, politiche sociali, opere pubbliche e edilizia residenziale pubblica;

c) dai Presidenti delle competenti commissioni consiliari permanenti;

d) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali;

e) dal Sindaco della Città di Aosta;

f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale;

g) da due rappresentanti designati dalla Consulta regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), scelti all'interno di associazioni nazionali o regionali operanti negli ambiti di cui alla presente legge.

2. La Conferenza è sede di confronto e di valutazione delle politiche regionali in materia di legalità e di sicurezza e può avvalersi di consulenti per l'approfondimento di particolari tematiche di carattere tecnico, giuridico o scientifico.

3. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.

4. La Conferenza si avvale del supporto tecnico e organizzativo della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che assicura il coordinamento con il Comitato tecnico-consultivo in materia di polizia locale di cui all'articolo 8 della l.r. 11/2005.

5. Il Presidente della Regione convoca la Conferenza almeno una volta all'anno, invitando a partecipare il Questore di Aosta, il Comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri e il Comandante regionale della Guardia di Finanza.

6. In sede di prima applicazione, la Conferenza è istituita e convocata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati)

1. La Regione, anche attraverso gli organismi previsti dalla normativa regionale e statale vigente, promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con i soggetti pubblici competenti al fine di favorire, attraverso lo scambio di informazioni, l'ottimale destinazione, il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati agli enti territoriali ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere).

1. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, con priorità per quelli ubicati nel territorio regionale, definisce i seguenti meccanismi di agevolazione nell'accesso ai finanziamenti:

a) mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di durata quindicennale, oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi;

b) fideiussioni a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento del 75 per cento della spesa sostenuta;

c) priorità, nell'assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali e comunitari, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati.

3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo all'accesso e alle modalità di concessione dei meccanismi di agevolazione di cui al presente articolo.

Art. 6

(Fondo di rotazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).

2. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.

Art. 7

(Gestione del fondo di rotazione)

1. Il fondo di cui all'articolo 6 è alimentato, per l'anno 2010 e per quelli successivi, dalle seguenti risorse:

a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;

b) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento;

c) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato;

d) interessi maturati sulle giacenze del fondo;

e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi previsti dalla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Con apposita convenzione sono disciplinate, tra la Regione e FINAOSTA S.p.A., le modalità di costituzione e di gestione del fondo di rotazione, anche con riferimento alle modalità di determinazione delle compensazioni degli oneri sostenuti, che restano a carico del fondo medesimo, e alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 5 è determinato in euro 100.000 per l'anno 2010 e in annui euro 300.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2010/2012 nelle UPB 01.15.02.12 (Altre spese correnti non ripartibili) e 01.15.02.21 (Altri interventi di investimento non ripartibili).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio:

a) nell'UPB 01.15.02.10 (Oneri connessi alle entrate) per annui euro 100.000 per gli anni 2010, 2011 e 2012;

b) nell'UPB 01.16.02.20 (Fondo globale di investimento) per annui euro 200.000 per gli anni 2011 e 2012 a valere sull'accantonamento previsto al punto A.5. (Bonifica e reinfrastrutturizzazione dell'area industriale ex Balzano di Verrès) dell'allegato n. 2/B al bilancio stesso.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.