Legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 - Testo storico

Legge regionale 19 maggio 2005, n. 11

Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47.

(B.U. 14 giugno 2005, n. 24)

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità ed oggetto

Art. 2 - Politiche regionali

CAPO II

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL RELATIVO SERVIZIO

Art. 3 - Funzioni della Regione

Art. 4 - Funzioni di polizia locale

Art. 5 - Disposizioni generali per l'istituzione del servizio o del corpo di polizia locale

Art. 6 - Gestione associata dei servizi di polizia locale

Art. 7 - Responsabile del servizio o del corpo di polizia locale

Art. 8 - Comitato tecnico-consultivo

Art. 9 - Formazione degli addetti alla polizia locale

Art. 10 - Segni distintivi, mezzi e strumenti in dotazione

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

Art. 11 - Promozione del sistema integrato di sicurezza

Art. 12 - Impiego del volontariato

Art. 13 - Istituti di vigilanza privata

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14 - Disposizioni transitorie

Art. 15 - Abrogazioni

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. In attuazione del combinato disposto degli articoli 2, comma primo, lettere b) e c), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la Regione disciplina con la presente legge l'esercizio delle funzioni di polizia locale e detta disposizioni per la promozione di un sistema integrato di sicurezza sul territorio regionale.

2. La presente legge, al fine di assicurare il rispetto della legalità, contribuendo al benessere, al progresso e allo sviluppo della comunità regionale, e di incrementare il livello di sicurezza nel territorio regionale, definisce, in particolare:

a) gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale da parte dei Comuni e delle loro forme associative;

b) il coordinamento delle attività e l'esercizio associato delle funzioni;

c) la formazione degli operatori di polizia locale;

d) gli interventi regionali diretti a promuovere un sistema integrato di sicurezza sul territorio regionale;

e) le modalità e i limiti della collaborazione tra la polizia locale, le organizzazioni di volontariato e gli istituti privati operanti nel settore della vigilanza.

Art. 2

(Politiche regionali)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche in relazione alle competenze attribuite al Presidente della Regione dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta), e dall'articolo 44 della l. cost. 4/1948, concorre con gli enti locali alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza, a promuovere e realizzare, anche mediante accordi di collaborazione istituzionale, politiche integrate volte al conseguimento di una ordinata convivenza nel territorio regionale, alla prevenzione e alla riduzione dei fenomeni di illegalità.

2. La Regione, con il concorso degli enti locali, al fine di promuovere il sistema integrato di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 1, interviene attraverso azioni integrate di natura preventiva, pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno, nonché di educazione alla convivenza nel rispetto della legalità.

3. Gli interventi di cui al comma 2 si coordinano con le politiche regionali in materia di:

a) prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale;

b) riqualificazione urbana e del territorio;

c) protezione civile;

d) formazione professionale e sviluppo dell'occupazione;

e) rapporti con gli enti locali.

CAPO II

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL RELATIVO SERVIZIO

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di polizia locale, al fine di assicurarne lo svolgimento secondo requisiti minimi di uniformità ed omogeneità, e svolge ogni azione utile al sostegno dell'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale dei corpi e dei servizi di polizia locale, promuovendo forme di collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio regionale.

2. Gli atti costituenti esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 4

(Funzioni di polizia locale)

1. I Comuni svolgono, avvalendosi del personale addetto alla polizia locale, attività di prevenzione e di repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

2. Gli addetti alla polizia locale, limitatamente al territorio del Comune di appartenenza, o in caso di svolgimento del servizio in forma associata, del territorio della Comunità montana o dei Comuni associati, o nei casi di cui all'articolo 6, comma 3, del territorio dei Comuni interessati, provvedono, nei limiti delle proprie attribuzioni, a:

a) svolgere funzioni di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

b) svolgere funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;

c) svolgere funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale;

d) prestare opera di soccorso in caso di calamità o disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in casi di privati infortuni;

e) segnalare alle autorità competenti disfunzioni e carenze dei servizi pubblici, con particolare riguardo a quelli prestati dai Comuni, nonché eventuali cause di pericolo per la pubblica incolumità;

f) prestare servizi d'onore, di vigilanza e di scorta.

Art. 5

(Disposizioni generali per l'istituzione del servizio o del corpo di polizia locale)

1. Al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle funzioni, garantendone l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8, con deliberazione adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di relazioni sindacali, definisce per ogni Comune il numero minimo degli addetti alla polizia locale, tenuto conto della densità demografica del Comune, sulla base della popolazione residente e di quella fluttuante, nonché della morfologia del territorio, e gli standard minimi per lo svolgimento del servizio a livello di singolo Comune. In ogni caso, alle funzioni di polizia locale è addetto, anche se non in via esclusiva, almeno un dipendente.

2. I servizi di polizia locale costituiti da più di dieci addetti possono essere eretti a corpo di polizia locale. Il corpo, ove istituito, non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.

3. I Comuni, o in caso di svolgimento del servizio in forma associata, le Comunità montane, o gli enti appartenenti alla forma associativa disciplinano con proprio regolamento l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio o del corpo, in conformità alle disposizioni della presente legge e nel rispetto delle indicazioni formulate con la deliberazione di cui al comma 1. Copia del regolamento è inviata alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta, per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

4. Gli addetti alla polizia locale si suddividono in agenti, sottufficiali e ufficiali, tenuto conto della complessità della struttura organizzativa del servizio o del corpo di appartenenza.

5. Le attività di polizia locale sono svolte in uniforme sull'intero territorio regionale, salvo eventuali deroghe, stabilite dal regolamento dell'ente, per lo svolgimento di particolari attività o in relazione a particolari circostanze.

Art. 6

(Gestione associata dei servizi di polizia locale)

1. I Comuni le cui dimensioni organizzative non consentono, anche attraverso le forme associative di cui agli articoli 93 e 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), l'istituzione di un servizio o di un corpo di polizia locale adeguato agli standard minimi individuati con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1, esercitano, nei tempi e con le modalità stabiliti con la stessa deliberazione, il relativo servizio attraverso le Comunità montane ai sensi dell'articolo 84 della l.r. 54/1998.

2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, la Comunità montana o gli enti appartenenti alla forma associativa definiscono i contenuti essenziali del servizio, nonché le modalità per lo svolgimento dello stesso, assicurando l'adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni appartenenti alla Comunità montana o alla forma associativa, e individuano l'organo cui attribuire i compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sulle strutture di polizia locale nell'espletamento del servizio, nonché le modalità e le procedure attraverso le quali i Sindaci possono avvalersi direttamente delle strutture di polizia locale.

3. Per soddisfare esigenze di natura temporanea, gli addetti alla polizia locale, previo accordo tra le amministrazioni interessate, possono svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni di ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza. In tal caso, essi operano alle dipendenze funzionali dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza gerarchica dall'ente di appartenenza.

Art. 7

(Responsabile del servizio o del corpo di polizia locale)

1. Al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale compete la gestione delle risorse assegnategli, la responsabilità dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio. Dell'operato svolto, il comandante o il responsabile rispondono direttamente al Sindaco o, nel caso di gestione associata, all'organo individuato ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

2. Negli enti privi del comandante del corpo o del responsabile del servizio, il Sindaco impartisce le direttive concernenti lo svolgimento delle funzioni di polizia locale direttamente agli addetti.

Art. 8

(Comitato tecnico-consultivo)

1. Presso la Presidenza della Regione è istituito il Comitato tecnico-consultivo in materia di polizia locale, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale. In particolare, il Comitato:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge e quelli eventualmente richiestigli dalla Giunta regionale;

b) formula proposte dirette a favorire una migliore organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale, anche al fine di promuovere l'adesione alle forme associative di cui all'articolo 6;

c) verifica lo stato di attuazione della presente legge, riferendo periodicamente alla Giunta regionale sugli esiti delle verifiche condotte.

3. Il Comitato dura in carica cinque anni ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale. Esso è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto:

a) dal Presidente della Regione, o suo delegato, che lo presiede;

b) dal Sindaco della Città di Aosta o da un assessore da lui delegato;

c) da due Sindaci, designati dal Consiglio permanente degli enti locali;

d) dal responsabile del servizio o del corpo di polizia locale della Città di Aosta, o da un funzionario da lui delegato;

e) da due addetti alla polizia locale, eletti con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali;

f) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, o suo delegato.

4. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

5. Il Comitato si avvale del supporto tecnico ed organizzativo della struttura regionale competente in materia di polizia locale.

Art. 9

(Formazione degli addetti alla polizia locale)

1. La Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali, su proposta del Comitato, definiscono d'intesa standard formativi, tipologia e durata dei corsi diretti alla formazione di base, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale degli addetti al servizio di polizia locale, promuovendo altresì azioni di formazione integrata tra le varie forze di polizia.

2. I vincitori dei concorsi per posti di addetti alla polizia locale sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova, uno specifico corso di formazione di base o, in alternativa, ad effettuare un periodo di tirocinio di almeno un mese presso altro ente locale o Associazione di Comuni di maggiori dimensioni organizzative. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, il giudizio relativo al periodo di prova è espresso tenuto altresì conto dell'esito del corso di formazione o del periodo di tirocinio.

3. La formazione di cui al comma 1 è altresì obbligatoria per i dipendenti in servizio presso gli enti locali, che accedono ai posti di addetti alla polizia locale mediante procedure di mobilità interna.

4. All'organizzazione dei corsi di formazione provvedono direttamente i Comuni, singoli o associati, o il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), anche avvalendosi di enti, pubblici o privati, che svolgono attività di formazione professionale.

Art. 10

(Segni distintivi, mezzi e strumenti in dotazione)

1. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, sentito il Comitato, definisce le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alla polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 fornisce ai Comuni, singoli o associati, indirizzi per la determinazione, nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 3, dei servizi di polizia locale per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, possono essere dotati di armi e strumenti di autotutela.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

Art. 11

(Promozione del sistema integrato di sicurezza)

1. La Regione ed i Comuni, singoli o associati, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, promuovono accordi, anche con lo Stato, in materia di sicurezza del territorio regionale e comunale e favoriscono la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità di azione nell'ambito dei suddetti accordi.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono riguardare, tra gli altri, i seguenti ambiti:

a) lo scambio informativo e la realizzazione di sistemi informativi integrati;

b) la collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale ai fini del controllo del territorio;

c) la formazione e l'aggiornamento professionale integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle forze di polizia ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza;

d) ogni attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di sicurezza.

3. La Regione realizza e sostiene attività di comunicazione pubblica utili ai fini della sicurezza e della diffusione della cultura della legalità, anche per il tramite del sistema scolastico-educativo.

4. Il Presidente della Regione convoca riunioni con il Consiglio permanente degli enti locali al fine di affrontare le problematiche della sicurezza del territorio, alle quali possono essere invitati a partecipare anche i rappresentanti delle forze di polizia e della polizia locale; le riunioni sono convocate almeno una volta all'anno o su richiesta del Consiglio stesso.

Art. 12

(Impiego del volontariato)

1. L'impiego delle organizzazioni di volontariato, ai fini della presente legge, è ammesso nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83 (Disciplina del volontariato), come da ultimo modificata dalla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16.

2. L'impiego delle organizzazioni di volontariato è volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, al fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

3. I volontari, previa stipulazione da parte del Comune, o in caso di svolgimento del servizio in forma associata, della Comunità montana o degli enti appartenenti alla forma associativa, di una convenzione con l'associazione di volontariato a ciò interessata, possono essere impiegati a condizione che essi:

a) operino sulla base delle indicazioni e alle dipendenze dirette del comandante del corpo o del responsabile del servizio di polizia locale o di altro addetto alla polizia locale dai medesimi individuato;

b) non abbiano subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

c) siano adeguatamente assicurati.

4. I Comuni, singoli o associati, possono impiegare il personale volontario di cui alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 (Disciplina dell'organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Abrogazione delle leggi regionali 31 maggio 1983, n. 38, 27 maggio 1988, n. 37 e del regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1), come modificata dalla legge regionale 17 agosto 2004, n. 20, per coadiuvare gli addetti alla polizia locale nell'esercizio delle relative funzioni, con particolare riguardo alla viabilità e al controllo del traffico, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, della stessa legge.

Art. 13

(Istituti di vigilanza privata)

1. Gli istituti di vigilanza privata, fatto salvo il rispetto della normativa statale vigente in materia che fissa i presupposti e i limiti per l'esercizio della loro attività, possono essere utilizzati dai Comuni, singoli o associati, nel rispetto della normativa vigente in materia di scelta del contraente, a condizione che essi:

a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, al solo fine di attivare gli organi di polizia locale o le altre forze di polizia;

b) operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante o al responsabile del servizio di polizia locale o ad altro addetto alla polizia locale dai medesimi individuato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8 è nominato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e resta in carica fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I corpi di polizia locale istituiti ai sensi della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47 (Norme in materia di polizia locale e istituzione dell'ufficio regionale di polizia locale), ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere riconosciuti come tali, anche se non in possesso dei requisiti dimensionali stabiliti dall'articolo 5, comma 2, salva diversa determinazione del Comune interessato.

Art. 15

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 31 luglio 1989, n. 47;

b) il numero 24 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3.