Legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 - Testo storico

Legge regionale 9 aprile 2003, n. 11

Bollettino Ufficiale regionale 20 05 2003 n. 22

Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Compiti della Regione

Art. 3 - Titolarità e modalità di esercizio delle funzioni

Art. 4 - Strumenti per l'esercizio coordinato delle funzioni

Art. 5 - Principi procedimentali

Art. 6 - Esclusioni

Art. 7 - Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi

CAPO II

SPORTELLO UNICO

Art. 8 - Istituzione e gestione dello sportello unico

Art. 9 - Funzioni dello sportello unico

Art. 10 - Assistenza alle imprese

CAPO III

PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI

Art. 11 - Procedimento semplificato

Art. 12 - Procedimento mediante autocertificazione

Art. 13 - Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale

Art. 14 - Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate

CAPO IV

PROCEDURA DI COLLAUDO

Art. 15 - Modalità di esecuzione

CAPO V

SPESE E DIRITTI

Art. 16 - Modalità di riscossione

CAPO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 17 - Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale

Art. 18 - Disposizioni particolari per la conferenza di servizi

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 19 - Disposizioni finanziarie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, definendone i principi organizzativi e procedimentali.

2. In particolare, la presente legge disciplina l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative concernenti la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio degli impianti produttivi di beni e di servizi, nonché la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione dei medesimi impianti, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.

3. Gli impianti produttivi di cui al comma 2 comprendono tutti gli impianti destinati alla produzione di beni e di servizi, ivi inclusi quelli afferenti le attività agricole, commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione.

Art. 2

(Compiti della Regione)

1. Allo scopo di assicurare l'esercizio efficiente delle funzioni amministrative di cui all'articolo 1, la Regione promuove intese ed altre forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, all'organizzazione di un sistema informativo telematico per la raccolta e la diffusione delle informazioni, allo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza della struttura unica di cui all'articolo 3, comma 1, nonché all'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico e alla fissazione dei termini entro i quali dette amministrazioni sono tenute a rilasciare i pareri o gli atti di assenso richiesti.

2. Le intese di cui al comma 1 devono comunque prevedere il rispetto dei termini procedimentali stabiliti dalla presente legge.

3. La Regione istituisce, per l'informazione alle imprese, banche dati informatizzate, utilizzando anche quelle esistenti, accessibili da chiunque per via telematica e finalizzate alla raccolta e alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 10.

4. Le banche dati forniscono le informazioni sugli adempimenti necessari per l'attivazione dei procedimenti di autorizzazione di cui è responsabile lo sportello unico, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, compresi quelli concernenti le attività promozionali.

Art. 3

(Titolarità e modalità di esercizio delle funzioni)

1. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 1 sono attribuite ai Comuni, i quali le esercitano singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), assicurando che l'intero procedimento sia affidato ad un'unica struttura, dotata di uno sportello unico per le attività produttive, di seguito denominato sportello unico, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti disciplinati dalla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata attraverso le Comunità montane, possono stipulare convenzioni con la Camera valdostana delle imprese e delle professioni di cui alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), e possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, ai quali possono essere affidati singoli adempimenti correlati al procedimento.

Art. 4

(Strumenti per l'esercizio coordinato delle funzioni)

1. Al fine di assicurare l'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'articolo 9, è istituito, presso il Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della l.r. 54/1998, un organismo di coordinamento per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) coordinamento delle attività degli sportelli unici;

b) verifica e controllo dei risultati dell'attività svolta dagli sportelli unici ed analisi dei relativi costi di funzionamento;

c) verifica dell'osservanza dei termini e degli adempimenti procedimentali relativi all'esercizio delle funzioni dello sportello unico;

d) promozione, in collaborazione con le strutture regionali competenti, dello sviluppo e dell'aggiornamento degli strumenti necessari allo svolgimento in via telematica dell'attività di sportello unico;

e) promozione, coordinamento ed aggiornamento di convenzioni finalizzate allo sviluppo e al miglioramento delle attività di sportello unico con la Regione, gli enti locali, altri enti pubblici o privati ed associazioni di categoria;

f) formazione ed aggiornamento del personale;

g) assistenza agli sportelli unici e diffusione di ogni informazione utile alle attività di sportello unico;

h) svolgimento, in via sussidiaria, delle funzioni di sportello unico, nei procedimenti relativi ad insediamenti produttivi insistenti su ambiti territoriali di più sportelli unici.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Consiglio permanente degli enti locali può avvalersi del personale del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) o di altre strutture e consorzi.

3. I rapporti derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 sono regolati da apposita convenzione.

Art. 5

(Principi procedimentali)

1. Il procedimento amministrativo correlato all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 1 è unico; l'istanza presentata dagli interessati origina un procedimento unico ed un unico provvedimento conclusivo, indipendentemente dal numero di endoprocedimenti che si rendano necessari nel corso dell'iter procedurale.

2. Il procedimento ha per oggetto l'accertamento della compatibilità dell'intervento sotto i profili urbanistici, sanitari, della sicurezza e della tutela ambientale, ivi compresi la tutela idraulica, idrogeologica, il rispetto dei vincoli forestali, paesaggistici, storici, artistici ed archeologici.

3. Il procedimento è improntato al rispetto dei seguenti principi:

a) istituzione dello sportello unico presso la struttura unica di cui all'articolo 3, comma 1, ed individuazione del responsabile del procedimento;

b) trasparenza delle procedure ed apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell'opera;

c) facoltà per il soggetto interessato di ricorrere all'autocertificazione, salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti, ivi comprese quelle edilizie ed urbanistiche;

d) facoltà per il soggetto interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa conclusione favorevole della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista dalle norme vigenti, e purché abbia ottenuto il prescritto titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia;

e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di irregolarità od omissioni suscettibili di correzioni od integrazioni, comunque non costituenti falsità;

f) possibilità del ricorso da parte del responsabile del procedimento unico, ove non sia esercitata la facoltà del ricorso all'autocertificazione di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 11, comma 13;

g) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente, né economicamente in modo diretto od indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici della struttura organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo e dalle responsabilità conseguenti previste dalla legge.

Art. 6

(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle normative concernenti:

a) la procedura di VIA, salvo quanto previsto dall'articolo 17;

b) la semplificazione procedimentale che consente l'avvio delle attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.

Art. 7

(Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi)

1. L'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi è effettuata dai Comuni ai sensi della legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)), anche ai fini della creazione del patrimonio pubblico per insediamenti produttivi di cui alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 73 (Norme per la creazione di patrimonio pubblico disponibile costituito da immobili per insediamenti residenziali e produttivi).

CAPO II

SPORTELLO UNICO

Art. 8

(Istituzione e gestione dello sportello unico)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni stabiliscono, ai sensi dell'articolo 3, la forma di esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 1.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio permanente degli enti locali provvede all'istituzione dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4 e ne nomina il responsabile.

3. Entro centoventi giorni dall'adozione delle determinazioni assunte dai Comuni ai sensi del comma 1, gli stessi provvedono, nella forma stabilita, all'istituzione della struttura dotata di sportello unico, alla quale è affidato l'intero procedimento concernente la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio degli impianti produttivi di beni e servizi, la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione dei medesimi impianti, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati destinati all'esercizio di impresa, ivi incluso il rilascio degli atti di assenso urbanistico-edilizio e di quelli previsti dalla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta in materia di tutela del paesaggio), da ultimo modificata dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

4. Gli enti titolari dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 3, contestualmente alla costituzione delle strutture dotate di sportello unico, ne definiscono gli organici e provvedono a nominarne il responsabile. Il funzionario preposto alla struttura di sportello unico è responsabile dell'intero procedimento.

5. La Regione fornisce ai Comuni gli strumenti necessari allo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico e può concedere ai Comuni e al Consiglio permanente degli enti locali incentivi per agevolare l'istituzione e lo sviluppo dello sportello unico nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, e dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

(Funzioni dello sportello unico)

1. Allo sportello unico gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa vigente e connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 1.

2. Lo sportello unico svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) attiva e coordina tutti i procedimenti amministrativi afferenti ad istanze concernenti la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio degli impianti produttivi di beni e servizi, la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione dei medesimi impianti, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati destinati all'esercizio di impresa, ivi incluso il rilascio degli atti di assenso urbanistico-edilizio e di quelli previsti dalla l.r. 18/1994;

b) attiva gli strumenti necessari allo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza, interagendo, ove necessario, con le altre pubbliche amministrazioni e con le banche dati istituite dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 3;

c) assicura, a chiunque vi abbia interesse, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzative, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali;

d) garantisce ai singoli soggetti interessati l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni relative alle domande di autorizzazione da essi presentate e allo stato del loro iter procedurale;

e) si pronuncia sulla conformità, su richiesta dei soggetti interessati, allo stato degli atti in suo possesso, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere ai vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica, nonché alla normativa di tutela ambientale, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzativo; tale parere è reso entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta;

f) diffonde ogni informazione relativa alle attività produttive;

g) accerta la regolarità formale e la completezza della domanda; in caso di incompletezza della domanda è ammessa un'unica richiesta di integrazione istruttoria.

Art. 10

(Assistenza alle imprese)

1. Lo sportello unico, anche avvalendosi della Camera valdostana delle imprese e delle professioni, delle associazioni di categoria e dei centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 14 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), fornisce assistenza alle imprese mediante la raccolta e la diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi ed all'attività degli sportelli unici, nonché delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

2. I rapporti derivanti dallo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese sono regolati da apposite convenzioni.

CAPO III

PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI

Art. 11

(Procedimento semplificato)

1. Il procedimento semplificato si applica:

a) nel caso in cui il soggetto richiedente non intende avvalersi del procedimento amministrativo mediante autocertificazione di cui all'articolo 12;

b) nei casi in cui l'autocertificazione è esclusa ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

2. Il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda allo sportello unico territorialmente competente al rilascio del provvedimento conclusivo, o ad altro sportello unico presente sul territorio regionale il quale provvede tempestivamente a trasmetterla allo sportello unico territorialmente competente. Lo sportello unico territorialmente competente immette immediatamente la domanda nell'archivio informatico e la data di immissione determina l'avvio del procedimento.

3. Lo sportello unico territorialmente competente, qualora rilevi l'incompletezza della documentazione presentata, provvede, non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda, a richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti necessari ai fini istruttori. In tal caso, i termini di cui ai commi 5 e 15 riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.

4. La struttura unica, al fine dell'adozione del provvedimento conclusivo per la realizzazione dell'intervento richiesto, adotta direttamente, ovvero richiede, non oltre tre giorni dal ricevimento della domanda o delle integrazioni istruttorie richieste ai sensi del comma 3, alle amministrazioni coinvolte o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, gli atti a ciò necessari, prescritti dalle normative vigenti. Le amministrazioni coinvolte, qualora rilevino l'incompletezza della documentazione trasmessa, possono richiederne l'integrazione allo sportello unico per una sola volta entro il termine di venti giorni dal ricevimento della documentazione.

5. Le amministrazioni coinvolte sono tenute ad individuare un responsabile dei rapporti con lo sportello unico oltre ad un responsabile dei singoli endoprocedimenti e a far pervenire gli atti ed i pareri di loro competenza entro il termine previsto dalle rispettive normative di settore, ovvero entro il più breve termine stabilito a seguito delle intese di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque entro un termine non superiore a sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione.

6. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a VIA, la struttura regionale competente in materia di VIA comunica alla struttura unica l'esito dell'istruttoria entro il termine stabilito per la conclusione della stessa dall'articolo 14, comma 4, della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)).

7. Qualora la struttura competente in materia di VIA rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, per una volta sola, l'integrazione alla struttura, entro venti giorni dal ricevimento. In tal caso i termini di cui ai commi 6 e 15 riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.

8. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti dal comma 5, una delle amministrazioni si pronunci negativamente, la pronuncia è comunicata dalla struttura al soggetto richiedente entro tre giorni dalla sua ricezione e il procedimento si intende concluso. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a VIA, la struttura comunica al soggetto richiedente l'eventuale esito negativo entro tre giorni dalla data della relativa deliberazione della Giunta regionale. In tali casi, il soggetto richiedente, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare, entro i successivi cinque giorni, una conferenza di servizi al fine di concordare quali siano le eventuali condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

9. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 5 e 6, il responsabile del procedimento, entro i successivi cinque giorni, convoca una conferenza di servizi.

10. Le conferenze di servizi di cui ai commi 8 e 9 si svolgono con le modalità previste dall'articolo 18. La convocazione della conferenza di servizi è resa pubblica per via telematica o informatica e ad essa partecipano le amministrazioni interessate al procedimento.

11. Alla conferenza di servizi possono intervenire i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell'impianto produttivo; tali soggetti possono presentare memorie e osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.

12. La conferenza di servizi procede all'istruttoria del progetto e redige un verbale che tiene luogo degli atti e dei pareri tecnici comunque denominati prescritti dalle norme vigenti o ritenuti necessari, pronunciandosi altresì sulle eventuali osservazioni formulate ai sensi del comma 11. La conferenza fissa altresì il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini finali di cui al comma 15.

13. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 9, con esclusione dei progetti da sottoporre a VIA, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento ed è immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al soggetto richiedente.

14. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a VIA, il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi tiene luogo del parere di cui all'articolo 15 della l.r. 14/1999. Il verbale è trasmesso alla Giunta regionale la quale si esprime con propria deliberazione con le modalità stabilite dal medesimo articolo. Entro tre giorni dalla deliberazione, la struttura unica adotta il provvedimento conclusivo e ne dà immediata comunicazione al soggetto interessato.

15. Il procedimento si conclude nel termine di centotrentacinque giorni. Per le opere da sottoporre a VIA il procedimento si conclude nel termine di otto mesi.

16. A partire dalla data di operatività degli sportelli unici, le domande devono essere presentate allo sportello unico. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nullaosta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso, le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere alla struttura unica responsabile del procedimento, entro cinque giorni dal ricevimento, eventuali domande ad esse presentate e relative a procedimenti disciplinati dalla presente legge, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente. I procedimenti in corso alla data di operatività dello sportello unico sono trasmessi allo sportello unico a richiesta dei soggetti interessati, ovvero conclusi dall'amministrazione procedente.

Art. 12

(Procedimento mediante autocertificazione)

1. Il procedimento amministrativo mediante autocertificazione ha inizio con la presentazione di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta del prescritto titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia, corredata di autocertificazioni attestanti la conformità del progetto alle prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia di urbanistica, di sicurezza degli impianti, di tutela sanitaria e di tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa. La presentazione della domanda avviene con le modalità previste all'articolo 11, comma 2.

2. L'autocertificazione non si applica alle determinazioni relative a:

a) impianti nei quali sono utilizzati materiali nucleari;

b) impianti di produzione di materiali d'armamento;

c) impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;

d) impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti soggetti all'applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e successive modificazioni ed integrazioni;

e) procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Legge comunitaria 1995-1997), e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente;

f) ipotesi nelle quali, nell'ambito del procedimento unico, singole fasi procedimentali debbano obbligatoriamente concludersi con un'apposita autorizzazione ai sensi della normativa comunitaria ovvero della normativa vigente in materia di tutela di beni culturali e ambientali.

3. La struttura unica, ricevuta la domanda, provvede tempestivamente, e comunque non oltre tre giorni, a:

a) immettere la domanda nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità;

b) inviare copia della domanda e della documentazione prodotta, anche in via telematica, alla Regione, ai Comuni interessati, nonché, per i profili di competenza, alle altre amministrazioni competenti per le verifiche;

c) dare contestuale inizio al procedimento per il rilascio del prescritto titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia.

4. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, la struttura unica può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine, non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. I soggetti competenti per le verifiche possono richiedere alla struttura l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori entro venti giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dello sportello unico. I termini di cui ai commi 9 e 10 restano sospesi fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo motivata richiesta di proroga da parte dell'impresa comunque non superiore a ulteriori sessanta giorni, il procedimento è concluso e la realizzazione del progetto si intende negata.

5. Nel caso in cui occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità, ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto, o il Comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio con tutti gli uffici coinvolti nel procedimento. Dell'audizione è redatto apposito verbale.

6. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), il relativo verbale vincola le parti. I termini di cui ai commi 9 e 10 restano sospesi fino alla presentazione, entro il termine stabilito nell'accordo stesso, del progetto modificato conformemente all'accordo. Nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto, il procedimento è concluso e la realizzazione del progetto si intende negata.

7. Qualora, in sede di esame della domanda, lo sportello unico o le amministrazioni competenti per le verifiche ravvisino la falsità di alcuna delle autocertificazioni, ne informano il responsabile del procedimento il quale, fatti salvi i casi di irregolarità o omissioni suscettibili di correzioni od integrazioni e comunque non costituenti falsità, ne fa denuncia all'autorità competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.

8. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 11, possono trasmettere allo sportello unico, entro venti giorni dall'avvenuta pubblicità di cui al comma 3, lettera a), memorie e osservazioni o chiedere di essere sentiti in contraddittorio, ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti la struttura unica si pronuncia motivatamente. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, i termini di cui ai commi 9 e 10.

9. Il procedimento è concluso, salvo quanto disposto dai commi 4, 6 e 8, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura unica. Qualora sia necessario il titolo abilitativo prescritto ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente, il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego del citato titolo abilitativo.

10. Nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura unica, salvo quanto disposto dai commi 4, 6 e 8, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura unica, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione; la realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio del titolo abilitativo prescritto ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente.

11. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 9 e 10, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte. La realizzazione dell'intervento è comunque subordinata al rilascio del titolo abilitativo prescritto ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente. L'impresa è tenuta a comunicare allo sportello unico l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'intervento. Il giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa, la struttura unica informa dell'inizio dei lavori le amministrazioni interessate affinché provvedano ad effettuare i controlli ritenuti necessari.

12. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'intervento, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di irregolarità od omissioni suscettibili di correzioni od integrazioni e comunque non costituenti falsità, il responsabile del procedimento assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la richiesta al Sindaco di riduzione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi del titolo VIII della l.r. 11/1998, e ne fa denuncia all'autorità competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Art. 13

(Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale)

1. La struttura unica accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte ai sensi dell'articolo 12, comma 1. Successivamente, la struttura e le altre amministrazioni delle quali la struttura intende avvalersi verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, al piano territoriale paesistico, nonché l'insussistenza di vincoli idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, incompatibili con l'impianto.

2. La verifica di cui al comma 1 riguarda, fra l'altro:

a) la prevenzione degli incendi;

b) la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;

c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;

d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti gas propano liquido;

e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

f) le emissioni inquinanti in atmosfera;

g) le immissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;

h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;

i) le industrie qualificate come insalubri;

j) le misure di contenimento energetico.

3. Il decorso dei termini di cui all'articolo 12, commi 9 e 10, non esenta il Comune e gli altri enti interessati dall'esercizio delle funzioni di controllo.

Art. 14

(Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate)

1. Le strutture uniche possono affidare, mediante convenzione che fissi termini compatibili con quelli previsti dalla presente legge per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, nonché a università e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.

CAPO IV

PROCEDURA DI COLLAUDO

Art. 15

(Modalità di esecuzione)

1. Quando il collaudo è previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.

2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura unica che, a tal fine, può avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni, fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il decimo e il quarantacinquesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla struttura. In caso di esito positivo del collaudo, l'impresa può iniziare l'attività produttiva.

3. Il certificato di collaudo riguarda, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la salute, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro e alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.

4. Il certificato è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di irregolarità od omissioni comunque non costituenti falsità, il responsabile del procedimento assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la richiesta al Sindaco di riduzione in pristino, a spese dell'impresa, dello stato dei luoghi ai sensi del titolo VIII della l.r. 11/1998, e ne fa denuncia all'autorità competente, oltre che al competente ordine o collegio professionale, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

6. La Regione e le altre amministrazioni effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico dello sportello unico.

7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2 non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle responsabilità conseguenti previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

CAPO V

SPESE E DIRITTI

Art. 16

(Modalità di riscossione)

1. In relazione ai procedimenti disciplinati dalla presente legge, i Comuni e le altre amministrazioni interessate pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del 50 per cento nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica.

2. I Comuni, in relazione all'attività propria degli sportelli unici, possono prevedere la riscossione di diritti di istruttoria, per importi comunque non superiori alla misura massima stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

3. Lo sportello unico provvede alla verifica dell'avvenuto pagamento delle spese e dei diritti di cui al presente articolo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 17

(Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12 della l.r. 14/1999, la richiesta di VIA, relativa ad opere il cui procedimento di autorizzazione è disciplinato dalla presente legge, deve essere presentata allo sportello unico territorialmente competente, il quale provvede, tempestivamente, e comunque non oltre tre giorni dal ricevimento della richiesta, a:

a) trasmettere alla struttura regionale competente in materia di VIA una copia del progetto preliminare ed il relativo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 11 della l.r. 14/1999;

b) trasmettere al Comune territorialmente interessato al progetto copia del rapporto di sintesi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera i), della l.r. 14/1999;

c) richiedere alle strutture regionali e alle altre amministrazioni pubbliche i pareri che sono obbligatori per l'approvazione del progetto ai sensi delle vigenti leggi.

2. Il termine per la conclusione dell'istruttoria è quello stabilito dall'articolo 14, comma 4, della l.r. 14/1999. Nei casi previsti dall'articolo 14, comma 5, della legge medesima, il termine è ridotto a centocinquanta giorni.

Art. 18

(Disposizioni particolari per la conferenza di servizi)

1. Per i procedimenti di autorizzazione disciplinati dalla presente legge, la convocazione della prima riunione della conferenza di servizi di cui all'articolo 11 deve pervenire alle amministrazioni interessate, per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in altra data; in tal caso, il responsabile del procedimento concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

2. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono comunque superare i novanta giorni, salvo quanto previsto al comma 3, e, in ogni caso, devono consentire il rispetto dei tempi di risposta previsti dalla presente legge.

3. Nei casi in cui sia richiesta la VIA e la fase istruttoria della VIA si sia conclusa nei termini previsti dall'articolo 14, comma 4, della l.r. 14/1999, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 15 della legge medesima.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA e la fase istruttoria della VIA non si sia conclusa nei termini previsti dall'articolo 14, comma 4, della l.r. 14/1999, alla conferenza di servizi è convocato il Comitato tecnico per l'ambiente nella composizione prevista dall'articolo 4 della medesima legge. Il Comitato si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi alla data della prima riunione. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si manifesti la necessità di approfondimenti istruttori. Entro i trenta giorni successivi alla decisione conclusiva della conferenza, la Giunta regionale assume, con motivata deliberazione, la decisione sulla compatibilità ambientale.

5. Nei casi in cui sia convocata la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 11, comma 8, e qualora si tratti di progetti di opere da sottoporre a VIA, alla conferenza di servizi è convocato il Comitato tecnico per l'ambiente nella composizione prevista dall'articolo 4 della l.r. 14/1999. La conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi alla data della prima riunione, ha il fine di concordare le eventuali condizioni per il superamento della pronuncia negativa senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzativo.

6. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al capo V della l.r. 18/1999.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 155.000 a decorrere dall'anno 2003.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.1.2. (Istituzioni diverse) e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1.4. (Istituzione dello "Sportello Unico" per le attività produttive) dell'allegato 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per il triennio 2003/2005.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.