Legge regionale 30 dicembre 1982, n. 103 - Testo storico

Legge regionale n. 103 del 30 12 1982

Bollettino ufficiale 30 12 1982 n. 0021

Finanziamenti di spese nei diversi settori regionali di intervento, con modifiche alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 1983 e del pluriennale 1983-1985.

Art. 1

Le autorizzazioni di spesa per gli interventi in materia di opere pubbliche diverse, nonché per gli interventi previsti dalla legge regionale 26 maggio 1982, n. 10 sono determinate, per l’esercizio 1983, come segue: a) opere stradali di interesse regionale, in complessive Lire 12.950.000.000, così suddivise:

cap. 26000 L. 7.200.000.000

cap. 26150 L. 800.000.000

cap. 26400 L. 2.000.000.000

cap. 26450 L. 1.800.000.000

cap. 26500 L. 50.000.000

cap. 26550 L. 500.000.000

cap. 26650 L. 600.000.000

b) scuole, asili infantili e scuole convitti, in complessive Lire 10.130.000.000, così suddivise:

cap. 45050 L. 9.500.000.000

cap. 45100 L. 150.000.000

cap. 45200 L. 480.000.000

c) edifici destinati a pubblica utilità in complessive Lire 1.550.000.000, così suddivise:

cap. 23320 L. 300.000.000

cap. 27950 L. 1.250.000.000

d) acquedotti e fognature di interesse pubblico, in complessive Lire 1.900.000.000, così suddivise:

cap. 29500 L. 900.000.000

cap. 29800 L. 1.000.000.000

e) opere pubbliche diverse in complessive Lire 300.000.000 (cap. 22702)

Art. 2

È autorizzata, per l’esercizio 1983, la spesa di complessive Lire 12.410.000.000, per l’esecuzione di opere di sistemazione idraulico - forestale e di difesa da valanghe, nonché di difesa idrogeologica del suolo, così suddivisa:

cap. 28250 L. 3.290.000.000

cap. 28260 L. 55.000.000

cap. 28510 L. 5.100.000.000

cap. 28530 L. 3.400.000.000

cap. 28560 L. 565.000.000

Art. 3

È autorizzata, per l’esercizio 1983, la spesa di complessive Lire 3.088.000.000, per gli interventi intesi alla conservazione e all’incremento del patrimonio boschivo e forestale così suddivisa:

cap. 28750 L. 78.000.000

cap. 28810 L. 200.000.000

cap. 28850 L. 45.000.000

cap. 29050 L. 565.000.000

cap. 29060 L. 1.618.000.000

cap. 29130 L. 17.000.000

cap. 29180 L. 565.000.000

Art. 4

È autorizzata, per l’esercizio 1983, la spesa di complessive Lire 4.100.000.000, per gli interventi nel settore delle infrastrutture destinate alla raccolta, conservazione, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli nonché per macchine e attrezzature agricole, così suddivisa:

cap. 31750 L. 2.500.000.000

cap. 31850 L. 200.000.000

cap. 31950 L. 1.400.000.000

Art. 5

È autorizzata, per l’esercizio 1983, la spesa di Lire 1.500.000.000 per gli interventi nel settore delle infrastrutture in agricoltura di cui alla legge regionale 14 agosto 1962, n. 17 (cap. 31900).

Art. 6

È autorizzata, per l’esercizio 1983, la spesa di Lire 1.000.000.000 per gli interventi nel settore del miglioramento fondiario di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 19 (cap. 32000).

Art. 7

È autorizzata, per l’esercizio 1983, la spesa di Lire 500.000.000 per la concessione di contributi al fine di favorire l’attuazione delle norme sullo sviluppo di cooperative di meccanizzazione agricola (cap. 32050).

Art. 8

È autorizzata, per l’esercizio 1983, la spesa di Lire 1.000.000.000 per gli interventi di edilizia rurale (cap. 32100).

Art. 9

È autorizzata, per l’esercizio 1983, la spesa di Lire 2.500.000.000 per gli interventi nel settore della irrigazione (cap. 32200).

Art. 10

È autorizzata, per l’esercizio 1983, la spesa di Lire 1.200.000.000 per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 1977, n. 1 nel settore delle strutture finanziate dalla CEE (cap. 32350).

Art. 11

È autorizzata, per l’esercizio 1983, la spesa di complessive Lire 3.060.000.000 per gli interventi per l’incremento delle colture, così suddivise:

cap. 32650 L. 2.000.000.000

cap. 32750 L. 1.060.000.000

Art. 12

È autorizzata, per l’esercizio 1983, la spesa di complessive Lire 670.000.000 per il potenziamento di attività economiche, così suddivise:

cap. 35900 L. 600.000.000

cap. 36000 L. 70.000.000

Art. 13

L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 9 giugno 1981, n. 30, concernente l’incremento delle attività delle imprese artigiane è ridotta per l’esercizio 1983, di Lire 400.000.000 (cap. 36550).

Art. 14

È autorizzata, per l’esercizio 1983, la spesa di Lire 180.000.000 per l’individuazione e la definizione di potenziali fonti energetiche alternative (cap. 38100).

Art. 15

Per gli interventi finalizzati alla promozione del turismo è autorizzata, per l’esercizio 1983, la spesa di complessive Lire 4.070.000.000 destinata:

a) quanto a Lire 1.900.000.000, per spese di pubblicità e azioni promozionali turistiche (cap. 37100);

b) quanto a Lire 270.000.000, per spese di organizzazione atte a migliorare l’offerta turistica (cap. 37150);

c) quanto a Lire 400.000.000, per spese per manifestazioni culturali di interesse turistico (cap. 37160);

d) quanto a Lire 1.500.000.000 per contributi a enti che svolgono attività nel settore del turismo e del tempo libero (cap. 37200).

Art. 16

L’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3 della legge regionale 23 marzo 1981, n. 16 è rideterminata, a decorrere dall’esercizio 1983 in Lire 15.000.000 annue (cap. 41350).

Art. 17

È autorizzata, per l’esercizio 1983, la spesa di complessive Lire 1.450.000.000, per gli interventi in materia di assistenza sociale, così suddivise:

cap. 41900 L. 1.200.000.000

cap. 41950 L. 250.000.000

Art. 18

È autorizzata, per l’esercizio 1983, la spesa di complessive Lire 1.115.000.000, per interventi a carattere scolastico, così suddivisa:

cap. 44200 L. 245.000.000

cap. 44400 L. 400.000.000

cap. 44450 L. 150.000.000

cap. 44700 L. 320.000.000

Art. 19

È autorizzata, per l’esercizio 1983, la spesa di complessive Lire 1.605.000.000 destinata:

a) quanto a Lire 730.000.000 per la concessione di contributo per la gestione di scuola materne autorizzate (cap. 45450);

b) quanto a Lire 200.000.000 per la concessione di contributi per la gestione di scuole elementari parificate (cap. 45460);

c) quanto a Lire 400.000.000 per la concessione di contributi per la gestione di scuole secondarie legalmente riconosciute e convenzionate (cap. 45470);

d) quanto a Lire 275.000.000 per la concessione di contributi per la gestione e funzionamento di altre iniziative scolastiche ivi compresi i corsi per lavoratori e studenti lavoratori (cap. 45475).

Art. 20

È autorizzata, per l’esercizio 1983, la spesa di complessive Lire 965.000.000 destinata:

a) quanto a Lire 215.000.000 per spese relative a manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche scolastiche (cap. 46100);

b) quanto a Lire 110.000.000 per spese relative a sperimentazioni e ricerche educative nelle scuole (cap. 46150);

c) quanto a Lire 180.000.000 per spese relative all’acquisto e stampa di monografie di carattere culturale (cap. 46200);

d) quanto a Lire 200.000.000 per concessioni di contributi straordinari ad istituzioni e associazioni culturali ed educative nonché per manifestazioni culturali e scientifiche (cap. 46250);

e) quanto a Lire 260.000.000 per spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (cap. 46350). (Disposizioni in materia di musei - Beni culturali e ambientali)

Art. 21

È autorizzata, per l’esercizio 1983, la spesa di complessive Lire 2.830.000.000, per interventi intesi alla conservazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico, così suddivisa:

cap. 46750 L. 1.750.000.000

cap. 46800 L. 1.080.000.000

Art. 22

L’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 29 della legge regionale 3 maggio 1982, n. 5, è rideterminata a decorrere dall’esercizio 1983, in Lire 834.400.000 annue (cap. 25250 e 25251).

Art. 23

Le annualità relative a limiti di impegno autorizzati o assunti in bilancio in base ai provvedimenti legislativi di cui alla allegata tabella A, non pagati alla scadenza dell’esercizio finanziario 1982, costituiscono economia di spesa.

Le annualità o le quote di annualità di cui al comma precedente saranno annualmente reiscritte con legge di bilancio per l’importo risultante dalla proiezione sui singoli bilanci degli impegni assunti o comunque in misura non superiore alle relative autorizzazioni di spesa.

Art. 24

Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a Lire 72.221.200.000 nel triennio 1983/ 1985, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1983/ 1985, stato di previsione delle entrate, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della spesa, secondo quanto analiticamente rappresentato nella tabella allegato B.

Art. 25

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

TABELLA A

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI CHE AUTORIZZANO ANNUALITÀ DI SPESA (LIMITI DI IMPEGNO)

TABELLA B

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA PRESENTE LEGGE E DEI MEZZI DI COPERTURA