Legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 - Testo vigente

Legge regionale 8 maggio 2015, n. 10

Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane).

(B.U. del 12 maggio 2015, n. 19)

Art. 1

(Cessazione anticipata degli incarichi di segretario degli enti locali)

1. Tutti gli incarichi di segretario degli enti locali cessano automaticamente, quale che sia la durata originariamente prevista, alla data delle elezioni generali comunali indette nell'anno 2015. I segretari incaricati a tale data continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina del nuovo segretario dell'ente locale o della sua forma associativa, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 9 aprile 2010, n. 14 (Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta)), è abrogato.

Art. 2

(Conferimento e revoca degli incarichi di segretario degli enti locali)

1. L'incarico di segretario degli enti locali e delle loro forme associative di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), è conferito, anche tenuto conto della disponibilità manifestata dagli iscritti all'Albo regionale dei segretari, entro dieci giorni dalla data dell'elezione dell'ultimo Sindaco dei Comuni interessati dalle elezioni generali comunali dell'anno 2015, per un massimo di tre sedi, non prima di venti giorni e non oltre novanta giorni dalla medesima data, con priorità di scelta per gli ambiti territoriali ottimali con il minor numero di abitanti, e, successivamente, per gli enti locali e le altre forme associative con il minor numero di abitanti, allo scopo regolamentata dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.

2. L'incarico di segretario dei Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014 o gli incarichi di segretario, nei casi di cui al comma 5, lettera a), numero 2, lettera b), numero 2, e lettera c) numero 2, sono conferiti con provvedimento del Sindaco del Comune che assume la responsabilità dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali. L'eventuale revoca, nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), e all'articolo 19 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), è disposta con provvedimento motivato del Sindaco del Comune che assume la responsabilità dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, previo parere conforme della Giunta di ciascun Comune convenzionato.

2bis. L'incarico di segretario conferito ai sensi del comma 2 cessa in caso di cessazione del mandato anche di uno solo dei Sindaci dei Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014 o in caso di scioglimento o modificazione, per qualsiasi motivo, dell'ambito territoriale sovracomunale. Nel caso di cessazione del mandato di uno qualsiasi dei Sindaci o Presidenti di Unités des Communes valdôtaines di enti convenzionati per l'esercizio della funzione di segretario, o in caso di scioglimento o modificazione della convenzione stessa, l'incarico di segretario cessa se conferito successivamente alla stipula della convenzione. (1)

3. Al conferimento dell'incarico di segretario delle Unités des Communes valdôtaines di cui all'articolo 8 della l.r. 6/2014, si applicano, per la parte relativa alla titolarità del potere di incarico, le disposizioni di cui all'articolo 3 della l.r. 46/1998 e dell'articolo 18 del regolam. reg. 4/1999.

4. Con riferimento agli incarichi di segretari degli enti locali e delle loro forme associative conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero massimo di incarichi conferibili ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998 non può essere superiore al 15 per cento dei posti di segretario disponibili, calcolati con riferimento al numero delle Unités des Communes valdôtaines e al numero delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, prendendo a riferimento il numero massimo dei segretari incaricabili ai sensi del comma 5, incrementati di un numero pari a quello dei segretari iscritti al predetto Albo regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, temporaneamente incaricati presso altri enti del comparto unico regionale alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini di contenimento della spesa pubblica, il suddetto limite del 15 per cento non si applica nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Unités des Communes valdôtaines se l'incarico è conferito ad un dipendente del medesimo Comune o della medesima Unité, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale. (2)

5. Nei Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, il numero dei segretari previsto, secondo il sottoelencato ordine di priorità, è il seguente:

a) nel caso di convenzioni tra Comuni aventi singolarmente popolazione sino a 1.000 abitanti:

1) uno, sino a tre Comuni;

2) fino a due, da quattro a sei Comuni;

b) nel caso di convenzioni tra Comuni con popolazione complessiva da 1.001 a 3.000 abitanti:

1) uno, sino a due Comuni;

2) fino a due, da tre a sei Comuni;

c) nel caso di convenzioni tra Comuni con popolazione complessiva superiore a 3.000 abitanti:

1) uno, sino a due Comuni;

2) fino a due, da tre a quattro Comuni.

6. (3)

7. (4)

Art. 3

(Utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità)

1. I segretari degli enti locali iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, se non incaricati ai sensi della l.r. 46/1998 o della presente legge, sono collocati in disponibilità e sono prioritariamente utilizzati presso l'Amministrazione regionale, gli altri enti del comparto unico regionale, i loro enti strumentali, anche economici, e le società a partecipazione pubblica, regionale o locale, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 22 del regolam. reg. 4/1999 e dall'articolo 45, comma 1bis, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

Art. 4

(Modificazioni alla l.r. 6/2014)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, è aggiunto il seguente:

"3bis. Nel caso in cui uno o più Comuni non raggiungano un reciproco accordo ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale ottimale della convenzione, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, provvede, con propria deliberazione e previa diffida ad adempiere, all'individuazione dell'ambito territoriale ottimale, invitando i Comuni interessati alla sottoscrizione delle relative convenzioni.".

2. Dopo il comma 3bis dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"3ter. In sede di prima applicazione, il Comune di Aosta non è assoggettato all'obbligo di convenzionamento, limitatamente al servizio di segreteria comunale.".

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Ai fini della classificazione delle sedi di segreteria riferita alle Unités des Communes valdôtaines, trova applicazione l'allegato C del regolam. reg. 4/1999, intendendo ogni richiamo ivi contenuto alle Comunità montane riferito alle rispettive Unités. Ai fini della classificazione dei posti di segretario riferiti agli ambiti territoriali ottimali, trova applicazione l'allegato A del regolam. reg. 4/1999, sommando i punteggi relativi a ciascuno dei Comuni convenzionati.

2. Ai fini dell'aggiornamento della classificazione degli enti locali di cui agli articoli 6, comma 3, e 7, comma 3, del regolam. reg. 4/1999, l'elemento di valutazione di cui alla lettera c) del punto 1 dell'allegato A e alla lettera b) del punto 1 dell'allegato C del predetto regolamento, è riferito al numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre del penultimo anno precedente all'anno in cui si tengono le elezioni generali comunali e al numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato impiegati nello stesso anno. I dipendenti assunti a tempo parziale e a tempo determinato sono sommati fino al raggiungimento dell'unità, con calcolo dell'eventuale frazione residua e arrotondamento all'eccesso del relativo risultato.

3. L'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure concorsuali per esami per l'accesso all'Albo regionale dei segretari, secondo le modalità di cui all'articolo 14 del regolam. reg. 4/1999. Nelle more dell'espletamento delle predette procedure concorsuali, il numero degli incarichi conferibili ai soggetti iscritti al predetto Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998 resta determinato nella misura stabilita dall'articolo 2, comma 4, della presente legge.

4. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, continuano a trovare applicazione la l.r. 46/1998 e il regolam. reg. 4/1999.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Il comma 2bis dell'articolo 2 era stato inserito dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 2 agosto 2016, n. 16, nel modo seguente:

"2bis. L'incarico di segretario conferito ai sensi del comma 2 cessa se cessa il mandato anche di uno solo dei Sindaci dei Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014.".

(2) Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 2 recitava:

"4. Con riferimento agli incarichi di segretari degli enti locali e delle loro forme associative conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero massimo di incarichi conferibili ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998non può essere superiore al 15 per cento dei posti di segretario disponibili, calcolati con riferimento al numero delle Unités des Communes valdôtaines e al numero delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, prendendo a riferimento il numero massimo dei segretari incaricabili ai sensi del comma 5, incrementati di un numero pari a quello dei segretari iscritti al predetto Albo regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, temporaneamente incaricati presso altri enti del comparto unico regionale alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini di contenimento della spesa pubblica, il suddetto limite del 15 per cento non si applica nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti se l'incarico è conferito ad un dipendente del medesimo Comune appartenente alla qualifica unica dirigenziale.".

(3) Comma abrogato dal comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 29 marzo 2021, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'articolo 2 recitava:

"6. Nei Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, quando il numero dei segretari sia pari a due, almeno uno degli incarichi deve essere conferito a soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998.".

(4) Comma abrogato dal comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 29 marzo 2021, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 7 dell'articolo 2 recitava:

"7. I Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014 adottano appositi regolamenti per disciplinare la ripartizione delle competenze tra i segretari quando il loro numero sia pari a due, prevedendo anche criteri e modalità per l'attribuzione a uno di essi di funzioni di coordinamento. Nel rispetto dei limiti di importo stabiliti dal contratto collettivo regionale di lavoro, la retribuzione di posizione spettante ai segretari dei Comuni convenzionati è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, del regolam. reg. 4/1999, anche avuto riguardo all'attribuzione delle predette funzioni di coordinamento.".