Legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 - Testo vigente

Legge regionale 18 giugno 2004, n. 10

Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali.

(B.U. 6 luglio 2004, n. 27)

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione disciplina con la presente legge il conferimento ad una società di capitali di beni facenti parte del patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali.

Art. 2

(Modalità di intervento)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti ad una società di capitali, a totale capitale regionale, esistente o ad una società per azioni da costituire mediante apposito mandato a Finaosta s.p.a., ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (*) (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 46.

2. In caso di costituzione di nuova società, il capitale iniziale della stessa è stabilito in euro 500.000.

3. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale della società di cui al comma 1, mediante versamenti in denaro, ai sensi della l.r. 16/1982 (**), per un importo massimo di euro 500.000 per l'anno 2004 e per un importo massimo di euro 1.000.000 annui per gli anni 2005 e 2006.

4. La società di cui al comma 1 provvede, in particolare, ad acquisire in proprietà il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali, nonché gli impianti e le attrezzature correlati, curandone la valorizzazione, la gestione e l'eventuale alienazione.

Art. 3

(Conferimento dei beni regionali)

1. La Giunta regionale è autorizzata a conferire, anche in più soluzioni, alla società di cui all'articolo 2, comma 1, beni facenti parte del patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali, nonché gli impianti e le attrezzature correlati, ad un valore determinato da un perito estimatore indipendente e a sottoscrivere, a tal fine, i relativi aumenti di capitale (1).

2. La valutazione peritale si basa sul criterio misto patrimoniale-reddituale.

3. Gli oneri inerenti al conferimento dei beni, a carico della Regione, sono valutati in complessivi euro 15.000.000, di cui euro 5.000.000 nell'anno 2004 e euro 10.000.000 nell'anno 2005.

4. La Giunta regionale è autorizzata, inoltre, a trasferire le proprie quote di partecipazione della società di cui all'articolo 2, comma 1, a Finaosta s.p.a., ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 16/1982 (*).

5. Restano comunque fermi i diritti di godimento spettanti a terzi, sino al termine di scadenza previsto nel corrispondente titolo.

6. La società di cui all'articolo 2 assicura l'adempimento degli obblighi posti a carico della Regione dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e provvede a finanziare gli interventi sui beni immobili alle condizioni previste nei medesimi contratti.

6bis. Ciascuna fase del ciclo di realizzazione degli interventi di manutenzione sugli immobili conferiti e in corso alla data di conferimento è portata a termine dalla Regione (2).

Art. 3bis

(Conferimento dei beni detenuti da Finaosta s.p.a.) (3)

1. La Regione autorizza il conferimento alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l., da attuarsi entro il 31 dicembre 2012, dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare destinato ad attività produttive detenuto da Finaosta s.p.a., ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), nonché degli impianti pertinenziali.

2. La Regione autorizza, inoltre, il conferimento alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l., da attuarsi entro il 31 dicembre 2012, degli impianti e delle attrezzature di proprietà regionale, di cui sono stati dotati gli edifici denominati Pépinières di Aosta e Pont-Saint-Martin, ancorché acquisiti per il tramite di Finaosta s.p.a.

3. Il valore dei conferimenti di cui ai commi 1 e 2 è determinato con relazione giurata, redatta ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

4. La Giunta regionale è autorizzata a conferire i beni di cui al comma 2 di proprietà regionale e a conferire incarico alla Finaosta s.p.a., ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006, per il trasferimento dei cespiti e dei beni di cui ai commi 1 e 2 di sua proprietà, per la nomina del revisore legale o della società di revisione legale e per la sottoscrizione dei relativi aumenti di capitale della società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. derivanti dal conferimento.

5. Le imposte, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, e le spese relative al conferimento sono a carico del conferente.

6. Restano fermi i diritti di godimento spettanti a terzi, sino al termine di scadenza previsto nel corrispondente titolo.

7. La società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. assicura l'adempimento degli obblighi posti a carico della Finaosta s.p.a. dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La Giunta regionale è autorizzata a revocare gli importi non erogati, alla data di entrata in vigore della presente legge, concessi ai conduttori degli immobili oggetto di conferimento a titolo di contributo, a valere sulla gestione speciale, finalizzato alla parziale copertura dei costi per opere di adeguamento alle proprie esigenze aziendali degli immobili locati.

9. La Giunta regionale è autorizzata, inoltre, a trasferire le proprie quote di partecipazione della società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. alla Finaosta s.p.a. ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006.

Art. 3bis1

(Conferimento dei beni regionali destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli) (4)

1. La Giunta regionale è autorizzata a conferire, entro il 31 dicembre 2015, anche in più soluzioni, alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. beni facenti parte del patrimonio immobiliare regionale destinati ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché gli impianti e le attrezzature correlati, a un valore determinato ai sensi del comma 2, e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale.

2. Il valore dei conferimenti di cui al comma 1 è determinato con relazione giurata, redatta ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

3. La Giunta regionale è autorizzata a conferire incarico alla Finaosta s.p.a. ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006 per la nomina del revisore o della società di revisione di cui al comma 2 e a trasferire le proprie quote di partecipazione della società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. alla Finaosta s.p.a. ai sensi del medesimo articolo 6 della l.r. 7/2006.

4. Restano salvi i diritti di godimento spettanti a terzi, sino al termine di scadenza prevista nel corrispondente titolo.

5. La società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. assicura l'adempimento degli obblighi posti a carico della Regione dai contratti in essere alla data di conferimento e provvede a finanziare gli interventi sui beni immobili alle condizioni previste nei medesimi contratti. Resta inteso che ciascuna fase del ciclo di realizzazione degli interventi di manutenzione sugli immobili conferiti in corso alla data di conferimento è portata a termine dalla Regione.

6. Ai fini del presente articolo, la società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. può avvalersi di personale dell'Amministrazione regionale in posizione di comando o di distacco senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 3ter

(Dotazione di mezzi finanziari per interventi su immobili a destinazione produttiva) (5)

1. Per l'esecuzione di interventi di realizzazione, riqualificazione e sviluppo di immobili a destinazione produttiva e per la realizzazione di opere infrastrutturali, impiantistiche e di bonifica, la Regione può mettere a disposizione della società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. risorse finanziarie tramite:

a) concessione di contributi in conto impianti per l'acquisizione, la realizzazione, il miglioramento, l'ampliamento o l'ammodernamento di beni strumentali ammortizzabili, materiali o immateriali;

b) concessione di contributi in conto esercizio per la realizzazione di rilevanti interventi di manutenzione;

c) concessione di contributi in conto capitale, finanziamenti o sottoscrizione di appositi aumenti di capitale sociale o altra dotazione di mezzi propri.

2. La Giunta regionale approva lo schema di concessione accessiva per disciplinare le modalità di erogazione dei contributi e dei finanziamenti di cui al comma 1 e gli obblighi del concessionario.

3. La Giunta regionale attua gli interventi di cui al comma 1 anche attraverso il conferimento di mandato senza rappresentanza alla Finaosta s.p.a.

Art. 4

(Indirizzi strategici)

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, gli indirizzi strategici e gli eventuali programmi di dismissione dei beni della società che la Regione intende presentare in assemblea per il tramite del rappresentante di Finaosta s.p.a..

2. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio della società, relaziona al Consiglio regionale sull'attività della società e sull'attuazione dei programmi di cui al comma 1.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 5.500.000 per l'anno 2004, in euro 11.000.000 per l'anno 2005 e in euro 1.000.000 per l'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006:

a) nell'obiettivo programmatico 1.3.3. (Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali) al capitolo 33100 (Spese per tributi fondiari, imposte e tasse);

b) nell'obiettivo programmatico 2.1.4.02. (Partecipazioni azionarie e conferimenti) al capitolo 35620 (Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta s.p.a. per gli interventi della gestione speciale);

c) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) al capitolo 21820 (Spese per incarichi di consulenza).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo:

a) dello stanziamento iscritto nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) per l'anno 2004 per euro 500.000 e per gli anni 2005 e 2006 per annui euro 1.000.000 previsto al punto B.1.2. (Gestione immobili industriali) dell'allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale;

b) degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili) al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre) per euro 5.000.000 per l'anno 2005 e al capitolo 69320 (Quota capitale per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre) per annui euro 5.000.000 per gli anni 2004 e 2005.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4.

(*) Si veda ora l'art. 6 della L.R. 16 marzo 2006, n. 7.

(**) Si veda ora la L.R. 16 marzo 2006, n. 7.

(1) Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2015, n. 19.

Il comma 1 dell'articolo 3 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 20, comma 1, della L.R. 15 dicembre 2006, n. 30:

"1. La Giunta regionale è autorizzata a conferire, entro il 31 dicembre 2007, anche in più soluzioni, alla società di cui all'articolo 2, comma 1, beni facenti parte del patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali, nonché gli impianti e le attrezzature correlati, ad un valore determinato da un perito estimatore indipendente e a sottoscrivere, a tal fine, i relativi aumenti di capitale.".

e precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 34 della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34:

"1. La Giunta regionale è autorizzata a conferire, entro il 31 dicembre 2006, anche in più soluzioni, alla società di cui all'articolo 2, comma 1, beni facenti parte del patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali, nonché gli impianti e le attrezzature correlati, ad un valore determinato da un perito estimatore indipendente e a sottoscrivere, a tal fine, i relativi aumenti di capitale.".

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 3 recitava:

"1. La Giunta regionale è autorizzata a conferire, entro il 31 dicembre 2005, anche in più soluzioni, alla società di cui all'articolo 2, comma 1, beni facenti parte del patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali, nonché gli impianti e le attrezzature correlati, ad un valore determinato da un perito estimatore indipendente e a sottoscrivere, a tal fine, i relativi aumenti di capitale.".

(2) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 2, della L.R. 15 dicembre 2006, n. 30.

(3) Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2010, n.31.

(4) Articolo inserito dall'art. 25, comma 1, della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.

(5) Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2010, n.31.