Legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10 - Testo storico

Legge regionale n. 10 del 28 02 1990

Bollettino ufficiale 6 3 1990 n. 10

Norme concernenti l’obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni.

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione Valle d’Aosta, in relazione alla propria competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, disciplina con la presente legge gli interventi regionali diretti ad assicurare il mantenimento delle caratteristiche ambientali della regione con particolare riferimento ai tetti delle costruzioni con manto di copertura in lose di pietra.

2. In relazione alle finalità di cui al primo comma, le disposizioni della presente legge definiscono:

a) le costruzioni il cui manto di copertura del tetto deve essere realizzato in lose di pietra;

b) le caratteristiche cui tali manti di copertura devono rispondere;

c) i benefici economici e le relative modalità di erogazione.

Art. 2

(Obbligo di esecuzione dei manti di copertura dei tetti in lose di pietra)

1. Il manto di copertura dei tetti delle costruzioni deve essere realizzato in lose di pietra, salvo quanto previsto dagli artt. 3 e 4.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente prevalgono su quelle dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi delle Comunità montane e dei Comuni concernenti il manto di copertura dei tetti delle costruzioni.

Art. 3

(Eccezioni)

1. È consentito l’impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra per le costruzioni aventi tipologia o destinazione ricadenti nella seguente casistica:

a) costruzioni direttamente funzionali agli impianti di risalita quando, per modalità ed esigenze costruttive e d’uso, non siano realizzate con tecniche e materiali tradizionali;

b) costruzioni esistenti con tipologia che esclude, dal punto di vista estetico, statico o strutturale, l’impiego del manto di copertura in lose di pietra, (in particolare le costruzioni con tetto in legno o in materiale diverso dalle lose ma formalmente coerente allo stile architettonico dell’edificio stesso), individuate in cartografia del Piano Regolatore Generale Comunale( PRGC) così come previsto al primo comma dell’articolo 4;

c) costruzioni destinate ad attività non residenziali con superficie coperta superiore a 500 metri quadrati o che, in conformità alla normativa urbanistico - edilizia applicabile nei rispettivi comuni con PRGC approvato, siano dotate o previste con copertura piana o con falde con pendenza inidonea per l’impiego delle lose di pietra;

d) immobili assoggettati alla disciplina di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, per cui il tipo di materiale di copertura del tetto da adottare è stabilito, caso per caso, in sede di autorizzazione dei relativi lavori, dalla Sovrintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali.

e) costruzioni funzionali al ricovero del bestiame;

f) costruzioni o impianti pubblici o militari che, per esigenze architettoniche o tecniche, richiedano materiali di copertura diversi dalle lose di pietra.

g) bivacchi e rifugi alpini.

2. Per le costruzioni di cui alle lettere a), b), c), del primo comma il Sindaco autorizza o concede l’impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra, previo favorevole parere della Commissione Edilizia Comunale.

3. Per le costruzioni di cui alle lettere e), f), g), del primo comma il Sindaco autorizza o concede l’impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra, previa favorevole deliberazione del Consiglio Comunale e previo nulla osta dell’Assessore regionale competente in materia di beni culturali ed ambientali emanato su parere della Sovrintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali.

Art. 4

(Ambiti e costruzioni non sottoposti all’obbligo di copertura del tetto con lose di pietra)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni, con deliberazione consiliare, individuano in cartografia di Piano Regolatore Generale Comunale ( PRGC) le costruzioni di cui alla lettera b) del primo comma dell’articolo 3, nonché gli ambiti di insediamento recente o di futura urbanizzazione, aventi caratteri di paesaggio urbano o fortemente connotati da strutture produttive, che intendono escludere dall’obbligo di esecuzione del tetto in lose.

2. I Comuni propongono l’individuazione delle costruzioni e la delimitazione degli ambiti di cui al precedente comma all’approvazione della Giunta Regionale. La Giunta Regionale, previo parere favorevole della Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali le approva con propria deliberazione.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al secondo comma è pubblicata nel Bollettino Ufficiale parte seconda; la sua efficacia decorre dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

4. Per i Comuni dotati di PRGC, l’approvazione della delimitazione di cui al secondo comma costituisce variante al piano; per i Comuni con piano regolatore generale non ancora approvato, la delimitazione degli ambiti viene approvata dalla Giunta esclusivamente all’interno della perimetrazione dei centri abitati di cui all’articolo 41 - quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, deferendo le ulteriori delimitazioni in sede di approvazione del piano stesso.

5. In caso di inadempienza da parte del Comune, la Giunta Regionale ha facoltà di sostituirsi al Comune nell’individuazione degli edifici e degli ambiti di cui al presente articolo.

Art. 5

(Caratteristiche delle lose)

1. Le lose da impiegare nei manti di copertura, ai sensi della presente legge, devono presentare caratteristiche fisico-chimiche e meccaniche atte a garantire nel tempo la durata del materiale. Le caratteristiche fisico-chimiche e meccaniche sono indicate nell’allegato A) che costituisce parte integrante della presente legge. L’allegato A) considera le seguenti caratteristiche:

a) assorbimento naturale di acqua;

b) impermeabilità;

c) comportamento al gelo;

d) comportamento alle atmosfere aggressive;

e) resistenza meccanica;

f) assenza di pirite;

g) uniformità del materiale.

2. Nell’allegato A) sono indicate le modalità di prelievo di campioni del materiale utilizzato e le modalità di esecuzione delle prove fisico - chimiche e meccaniche da eseguire sugli stessi.

3. Le variazioni o gli aggiornamenti da apportare all’allegato A) sono adottati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 6

(Benefici economici)

1. Sono concessi contributi per la costruzione e la ricostruzione dei manti di copertura in lose di pietra dei tetti delle costruzioni di cui all’articolo 2. La misura unitaria del contributo è commisurata alla differenza di costo in opera tra un tetto con manto di copertura in lose e un tetto con manto di copertura in tegole della migliore qualità, strutturati per assicurare uguali prestazioni protettive e previsti in località site a quota di metri 1300 sul livello del mare.

2. La misura unitaria del contributo è approvata, entro il 31 marzo di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di tutela del paesaggio. A tal fine l’Assessorato regionale ai LLPP determina ogni anno, su richiesta dell’Assessore anzidetto, i costi analitici unitari presunti dei due tipi di tetto indicati nel primo comma.

3. La misura unitaria del contributo è determinata in base al tipo di opere eseguite, secondo le seguenti categorie:

a) costruzione e ricostruzione totale: la misura unitaria del contributo è pari a quella determinata con la deliberazione di cui al comma secondo;

b) ricostruzione parziale (con mantenimento anche parziale della grande orditura o recupero di almeno il 50 percento delle lose): la misura unitaria del contributo è pari al 70% di quella determinata con la deliberazione di cui al comma secondo.

4. Per la determinazione del contributo si applica il parametro unitario di cui al comma secondo relativo all’anno solare di presentazione della domanda di contributo.

Art. 7

(Domanda di contributo)

1. Le domande di contributo, redatte in carta libera, sono presentate all’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali entro 15 giorni dall’inizio dei relativi lavori con allegata la seguente documentazione:

a) copia della concessione o autorizzazione edilizia e relativi disegni di progetto ovvero dichiarazione qualora si tratti di opere di manutenzione ordinaria;

b) planimetria, in base catastale, di almeno centimetri 10 di lato, con l’indicazione in colore rosso della costruzione interessata;

c) disegno quotato in scala 1: 100 o 1: 50 illustrante la superficie effettiva del tetto e computo metrico della superficie medesima;

d) dichiarazione del fornitore delle lose attestante la conformità del materiale alle caratteristiche fisico - chimiche e meccaniche di cui all’allegato A9;

e) dichiarazione del Sindaco concernente la data di inizio dei lavori.

2. Nel caso di lavori di costruzione o ricostruzione del tetto iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge, le relative domande di contributo devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Art. 8

(Istruttoria della domanda)

1. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo l’Assessore regionale del turismo urbanistica e beni culturali, conferma al richiedente se la domanda è ammissibile al contributo.

2. Durante l’esecuzione del cantiere, il personale a ciò incaricato dalla Sovrintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali può procedere al prelievo di campioni di lose secondo quanto stabilito nell’allegato A).

3. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori il richiedente deve darne comunicazione all’Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali affinché gli Uffici competenti possano predisporre il relativo collaudo, allegando una dichiarazione del Sindaco concernente:

a) la data di ultimazione dei lavori di costruzione o ricostruzione del manto di copertura;

b) la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni della concessione o autorizzazione edilizia. Per le opere di ordinaria manutenzione la dichiarazione riguarda la conformità delle opere stesse alla normativa urbanistico edilizia applicabile nei rispettivi comuni.

L’esecuzione di opere difformi dal progetto o l’uso di materiale non corrispondente alle caratteristiche di cui all’articolo 5 della presente legge comporta il decadimento del diritto al contributo.

4. Le domande di contributo, previa istruttoria ed eseguiti gli opportuni accertamenti a cura dei componenti uffici dell’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, sono accolte o respinte, con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali; con tale deliberazione è stabilita, per le domande accolte, l’entità del contributo ed è approvata e liquidata la relativa spesa.

Art. 9

(Cumulabilità )

1. I contributi disciplinati dalla presente legge sono cumulabili con altre provvidenze previste da norme statali o regionali; in tal caso tuttavia il costo del tetto, che viene inserito nel preventivo generale dell’opera, quale riferimento per la determinazione delle altre provvidenze, deve essere calcolato assumendo come costo unitario quello presunto dal manto di copertura in tegole di colore scuro di cui al primo e secondo comma dell’articolo 6.

Art. 10

(Ripetibilità del contributo)

1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi anche per la ricostruzione del manto di copertura in lose di pietra del tetto di un fabbricato che già abbia fruito del medesimo beneficio, a condizione che siano trascorsi almeno 30 anni dalla data di erogazione del precedente contributo, fatti salvi i casi di calamità naturali.

Art. 11

(Abrogazione delle legge regionali 12 dicembre 1986, n. 71, e 12 agosto 1987, n. 75)

1) La legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 " Norme concernenti l’obbligo di costruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici " e la legge regionale 12 agosto 1987, n. 75, " Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71, concernente l’individuazione degli ambiti territoriali in cui il manto di copertura dei tetti deve essere realizzato in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici ", sono abrogate.

Art. 12

(Norme transitorie: domande proposte ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni)

1. Le domande di contributo presentate ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni, vengono ritenute valide in base ai requisiti previsti da detta legge. Qualora il contributo sia già stato liquidato, si provvederà ad una liquidazione integrativa nella seguente misura:

a) per le domande presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni: integrazione fino a raggiungere la misura unitaria di lire 25.000 al metro quadrato;

b) per le domande relative ad edifici sottoposti ad obbligo per effetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni e per i quali sia stato presentato il certificato di garanzia delle lose impiegate: integrazione calcolata in base ai parametri stabiliti dalla presente legge per i casi di costruzione totale o parziale, applicati al costo del tetto approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma secondo dell’articolo 6 relativo all’anno di presentazione della domanda.

Art. 13

(Finanziamento)

1. L’onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 4.500 milioni per l’anno 1990, così come determinato dall’articolo 7 della LR 15 gennaio 1990, n. 8, graverà sul capitolo 25300 del bilancio di previsione della Regione che presenta la necessaria disponibilità.

2. Per gli anni successivi gli oneri saranno determinati con legge finanziaria di cui all’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 14

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Norme tecniche per l’individuazione delle caratteristiche fisico - chimiche e meccaniche delle lose di pietra per la realizzazione dei manti di copertura delle costruzioni (articolo 5 della legge regionale)

CAPO PRIMO

Caratteristiche dei materiali

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

A specificazione di quanto disposto dall’articolo 5 della legge regionale si fissano le caratteristiche che definiscono l’idoneità del materiale di copertura dei tetti in lose di pietra al fine di poter usufruire del contributo previsto dalla legge stessa.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

A - REQUISITI DI ACCETTAZIONE

Le lose impiegate per le coperture devono presentare superficie a spacco e contorno irregolare a spacco.

Il materiale lapideo che le costituisce deve corrispondere ai requisiti di accettazione elencati di seguito:

a) Assorbimento di acqua

L’assorbimento di acqua massimo ammesso è dello

0,35 percento in massa per gli gneiss e dello 0,25 percento in massa

per tutti gli altri materiali.

b) Resistenza a trazione indiretta mediante flessione

Il carico di rottura a trazione indiretta mediante flessione minimo ammesso è di 15 MPa.

c) Resistenza al gelo

Il materiale deve essere dichiarato non gelivo sulla base

dei risultati della prova di gelività descritta al successivo punto B, lettera C.

d) Resistenza all’alterazione causata dagli agenti atmosferici Lo spessore dello strato alterato determinato con la prova

di resistenza all’alterazione causata dagli agenti atmosferici descritta al successivo punto B, lettera d, deve

essere non maggiore di 0,05 mm.

e) Assenza di pirite

f) Uniformità del materiale

Il materiale viene considerato non idoneo anche se uno

solo dei requisiti di accettazione non è soddisfatto. Caratteristiche dei materiali

B - DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PROVE.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

a) Assorbimento di acqua

È definito come rapporto, espresso in percentuale, fra

l’aumento di massa che stabilisce un provino dopo immersione in acqua deionizzata per 48 ore la sua massa

allo stato asciutto.

La prova deve essere eseguita su almeno sette provini

di forma parallelepipeda con spessore non superiore a quello delle lose in opera e rapporto fra superficie e volume compreso fra 1,5 e 3.

Possono essere usati a questo scopo i provini predisposti per le altre prove, pes per la prova di resistenza a trazione indirettamediante flessione dopo gelività o per la prova di resistenza all’azione degli agenti atmosferici. cessivamente pesati con la sensibilità di 0,01 g (Ml) vengono immersi completamente in acqua deionizzata

per 48 ore. Trascorso questo tempo i provini vengono estratti dal bagno uno alla volta, asciugati rapidamente con un panno e pesati immediatamente con la sensibilità di 0,01 g (M2).

L’assorbimento di acqua A è espresso dalla formula: A( percento)= M2 - M1 x 100 il tutto diviso M1

In generale si considera come assorbimento medio di acqua del materiale la media dei valori misurati sui sette provini.

Nel caso in cui un singolo valore risulti superiore alla media di più del 25 percento non se me tiene conto e si ricalcola la media sulle rimanenti determinazioni.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

b) Carico di rottura a trazione indiretta mediante flessione.

La priva si esegue su almeno sette provini di forma parallelepipeda con la dimesione minima corrispondente

allo spessore della losa (dimesioni consigliate

120x30x20 mm.).

Se nel piano della losa sono identificabili delle tessiture orientate occorre tagliare i provini con la dimensione

maggiore (lunghezza) parallela a questa direzione. Gli appoggi del provino e l’elemento di applicazione

del carico devono essere costituiti da coltelli con contatto lineare sulla superficie del provino stesso; per i provini delle dimesioni consigliate la distanza fra gli appoggi è di 100 mm.; il carico è applicato in mezzeria con una velocità costante non superiore a 70 N/ s.

Il carico unitario di rottura a trazione indiretta mediante flessione è espresso dalla formula:

R= (3 diviso 2) moltiplicato (Pxl diviso b x a2 moltiplicato (MPa) dove è P carico di rottura in N

l distanza tra gli appoggi in mm.

a larghezza del provino in mm.

b spessore del provino in mm.

Si considera come valore medio del carico di rottura a trazione indiretta mediante flessione del materiale la media dei valori misurati sui sette provini. Nel caso che un provino presenti un carico da rottura inferiore alla media di oltre il 23 percento esse deve essere esaminato con attenzione: se il basso valore appare dovuto a un difetto

non se ne tiene conto e si ricalcola la media sulle rimanenti determinazioni.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

c) Prova di gelività

Sette provini (delle stesse dimensioni di quelli utilizzati per la prova a flessione) vengono imbibiti di acqua e successivamente sottoposti a 25 cicli di alternanze, ogni ciclo essendo costituito da una fase di permanenza in frigorifero a temperatura compresa fra - 15 C e - 20 C della durata di 4 ore e da una di immersione in acqua

alla temperatura di 15- 20 C della durata di almeno

4 ore. Al termine dei cicli i provini sono essiccati a 105 C fino a massa costante e successivamente sottoposti alla prova di rottura a trazione indiretta mediante flessione secondo le modalità precisate al punto b.

Un materiale è dichiarato non gelivo se la sua resistenza media di flessione detrminata sui provini sottoposti

ai cicli di alternanze precedentemente descritti non è inferire all’80 percento del valore medio di resistenza a flessione determinato su altretanti provini non sottoposti ai

cicli di alternanze.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6

d) Prova di resistenza all’alterazione causata dagli agenti atmosferici

La prova si esegue su almeno quattro lastrine rettangolari di dimesioni 50x100 mm. e di spessore dell’ordine

di grandezza di quello delle lose. È necessario rettificare ognuna delle due facce maggiori o almeno una striscia passante per il centro e parallela ai lati più lunghi.

Si opera nel modo seguente:

- si misura con la sensibilità 0,01 mm. lo spessore S1

di ogni lastrina al centro delle facce, identificato tracciando le diagnolali;

- si raschia la zona centrale di una delle facce con un utensile raschiatore costituito come idicato in nota;

- la raschiatura deve essere effettuata tenendo la lama inclinata di un angolo di 30 sulla cuperfice del provino

ed applicando una forza costante dell’ordine di 12-

15 N. Si devono far compiere alla spatola 16 corse in avanti (8 con uno spigolo e 8 con un altro spigolo) della lunghezza di circa quarta mm. raschiando sempre la stessa zona;

- si ripete la misura di spessore S2, determinando così per differenza, lo spessore dello strato asporto dalla raschiatura sul materiale sano prima dell’immersione in soluzione acida: (S1- S2);

- si immergono le lastrine per sette giorni in una soluzione all’1 percento di acido solforico che deve essere sostituita

ogni giorno con una soluzione fresca;

- si lavano e si essicano le lastrine;

- si ripete l’operazione di raschiatura sulla faccia opposta seguendo le modalità sopradescritte;

- si ripete la misura di spessore dello strato asportato dalla raschiatura sul materiale dopo l’immersione in soluzione acida: (S2- S3);

- si definisce " spessore dello strato alternato Sa " lo spessore dello strato asportato dalla raschiatura sul materiale dopo immersione in soluzione acida diminuito

dello spessore dello strato dalla raschiatura sul materiale sano. Per definizione è:

Sa= (S2- S3) - (S1- S2)

Si considera come spessore dello strato alterato del materiale la media degli spessori degli strati alterati

misurati sui quattri provini.

Nota: L’utensile raschiatore si ottiene molando la lama

di una spatola di mastice fino da una lunghezza di 75 mm. ed una larghezza di secondo mm. L’estremità della lama deve essere molata fino ad ottenere una superficie piana perpendicolare alla lunghezza e con entrambi gli spigoli affilati: l’affilatura deve essere ripetuta prima della raschiatura di ogni provino.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 7

e) Assenza di pirite

L’assenza di pirite viene definita quando ad occhio nudo, non sia visibile alcuna inclusione superfciale di pirite negli elementi della copertura.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 8

f) Uniformità del materiale

L’uniformità è definita dalla assenza di venature e macchie visibili ad occhio nudo, che alterino la continuità

dell’elemento di copertura.

CAPO SECONDO

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 9

Conformità

A chiarimento e completamento dell’articolo 7, lettera d),

della legge regionale si precisa che la dichiarazione del fornitore delle lose deve attestare che la confornità del materiale

alle caratteristiche fisico - chimiche e meccaniche richieste è stata verificata da un Istituto qualificato e deve indicare gli estremi della certificazione rilasciata dall’Istituto. La data del rilascio di questa certificazione dovrà essere

anteriore di non più di due anni alla data della dichiarazione del fornitore delle lose.

La dichiarazione dovrà essere compilata secondo lo

schema seguente:

La Ditta sottoscritta... dichiara che

le lose consegnate a... in

data... con

bolla di consegna n... per q.li...

fanno parte di una fornitura di

q.li... ricevuta il...

con bolla di consegna n...

ricevuta dal fornitore committente del certificato rilasciato da...

in data... n. certificato...

Qualora in seguito a controlli che l’Amministrazione Regione intendesse effettuare il materiale non risultasse

idoneo la validità del certificato relativo si terrà sospesa fino a quando il produttore sarà in grado di presentare certificazione soddisfacente.

Il fornitore delle lose è tenuto a conservare nei suoi uffici copia valida delle certificazioni relative al materiale

che vende, e ad esibirle dietro richiesta degli incaricati dell’Amministrazione Regionale.

CAPO TERZO

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 10

Prelievo dei campioni

Quando sarà necessario i campioni verranno prelevati

in contradditorio fra gli incaricati dell’Amministrazione Regionale e gli addetti al cantiere.

I campioni dovranno essere mediamente rappresentativi

della qualità delle lose impegnate. Verranno identificati con una sigla tracciata con colore indelebile e ognuna delle parti avrà diritto a trattnerne uno.

Sarà steso verbale che verrà controfirmato dalle parti.