Legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10 - Testo storico

Legge regionale n. 10 del 19 02 1987

Norme per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e assistenziali. Modificazioni della pianta organica e delle norme sullo stato giuridico del personale regionale.

(B.U. 17 marzo 1987, n. 5, 2° S.S. al n. 5 del 10 marzo 1987)

Art. 1

(Formazione)

1. La Regione, in armonia con il proprio Piano socio - sanitario triennale ed attenendosi alle disposizioni generali in materia, istituisce scuole e corsi per la formazione e la riqualificazione di operatori per i servizi sociali ed assistenziali.

2. Le iniziative formative e di riqualificazione sono approvate e disciplinate con singoli provvedimenti del Consiglio regionale.

Art. 2

(Aggiornamento)

1. I corsi di aggiornamento sono istituiti ed approvati con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 3

(Conduzione dei corsi)

1. Per la conduzione delle scuole e dei corsi di cui ai precedenti articoli, la Regione può avvalersi della collaborazione di università, scuole speciali di altre regioni, centri ed organismi specializzati nel settore.

Art. 4

(Formazione degli operatori socio - assistenziali) 1. Per le incombenze derivanti dall'applicazione della presente legge, presso il servizio affari generali, assistenza e servizi sociali, è istituito l'ufficio per la formazione degli operatori socio - assistenziali.

2. Al primo comma dell'articolo 34 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, recante norme sull'ordinamento dei servizi regionali, è aggiunta la seguente lettera:

i) formazione degli operatori socio - assistenziali. 3. L'elenco dei servizi e degli uffici del servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale dell'Amministrazione regionale, di cui all'allegato B alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 è sostituito dall'elenco riportato nell'allegato B.

Art. 5

(Pianta organica e ruoli)

1. Sono istituiti nell'ambito del servizio affari generali, assistenza e servizi sociali i seguenti nuovi posti:

a) n. 1 posto di Capo servizio (qualifica vice dirigenziale - ruolo del personale tecnico);

b) n. 2 posti di segretario (settimo livello - ruolo del personale Amministrativo);

c) n. 2 posti di coadiutore (quinto livello - ruolo del personale Amministrativo).

2. Nell'ambito del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali sono soppressi n. 5 posti di inserviente (secondo livello - ruolo del personale operaio).

3. La pianta organica dei posti e del personale del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali di cui all'allegato A alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, è sostituita dalla pianta organica riportata nell'allegato A.

4. I ruoli del personale regionale relativi al personale tecnico delle qualifiche vice dirigenziali, al personale amministrativo della seconda e della terza fascia funzionale e al personale operaio della prima fascia funzionale, di cui all'allegato C alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti con i ruoli individuali all'allegato C.

Art. 6

(Titoli di accesso)

1. Il secondo comma dell'articolo 78 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente modificato come segue:

dopo il punto 13 ter) è aggiunto il seguente: 13 quater) Diploma di laurea in pedagogia o in giurisprudenza o in scienze politiche o in sociologia o in psicologia, o in discipline economiche e sociali:

Capo servizio

per la formazione degli operatori socio - assistenziali.

Art. 7

(Finanziamento delle spese)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato:

- per l'applicazione degli artt. 1, 2, 3, in lire 300.000.000 per l'anno 1987, graverà sul capitolo 49025 del bilancio di previsione della Regione, all'uopo istituito;

- per l'applicazione dell'articolo 5, in annue lire 30.000.000, graverà sui capitoli 20900 e 20910 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1987, mediante prelievo di uguale somma dal capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'esercizio in corso relativo alle spese per l'istituzione e gestione di comunità per il recupero dei tossicodipendenti;

su tale programma rimane disponibile la minor somma di lire 420.000.000;

- per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo per lire 60.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3 - 2: " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1986/ 1988.

Art. 8

(Variazioni al bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) ".

L. 330.000.000

Variazione in aumento

Cap. 49025 (di nuova istituzione)

" Spese per la formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori dei servizi socio -assistenziali ". l. 300.000.000

Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi " L. 22.000.000

Cap. 20910 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi " L. 8.000.000

Totale in aumento L. 330.000.000

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 19 febbraio 1987.

Allegato A alla legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10. " Pianta organica dei posti e del personale del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della Sanità ed assistenza sociale. Articolo 5 "

ATTO ALLEGATO

ASSESSORATO DELLA SANITÀ ED ASSISTENZA SOCIALE

1 - Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali TABELLA RISTRUTTURATA

Accanto alla qualifica del personale sono indicati i posti di ruolo e la qualifica o livello Dirigente amministrativo di ass.to 1 dirigenziale

Primo segretario capo servizio 2 vice dirigenziale Capo servizio di ragioneria 1 vice dirigenziale Capo servizio 1 vice dirigenziale

Istruttore amministrativo 1 ottavo livello Istruttore tecnico 3 ottavo livello

Assistente sociale 15 ottavo livello

Assistente educatore 32 settimo livello

Segretario 7 settimo livello

Ragioniere 3 settimo livello

Geometra 1 settimo livello

Assistente 5 quinto livello

Coadiutore 8 quinto livello

Inserviente 3 secondo livello

Allegato B alla legge regionale 19 febbraio 1987,

n. 10.

" Elenco dei servizi e degli uffici del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della Sanità ed assistenza sociale, Articolo

4 "

ATTO ALLEGATO ASSESSORATO DELLA SANITÀ ED ASSISTENZA SOCIALE

1) Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali:

- Segreteria generale, archivio e copia

- Ufficio assistenza sociale, previdenza e assicurazioni sociali

- Ufficio servizi sociali

- Ispettorato per l'attuazione dei piani e programmi regionali per l'assistenza e i servizi sociali

- Ufficio economico finanziario

- Ufficio progetti e lavori

- Ufficio per la formazione degli operatori socio - assistenziali.

Allegato C alla legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10.

" Ruoli del personale regionale relativi al personale tecnico delle qualifiche vice dirigenziali, al personale amministrativo della seconda e della terza fascia funzionale e al personale operaio della prima fascia funzionale. Articolo 5 ".

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

QUALIFICHE VICE DIRIGENZIALI RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Accanto alla qualifica è indicato il numero dei posti Analista di organizzazione e metodo 1

Architetto 2

Assistente Chimico 1

Capo servizio

1

Capo servizio

fitopatologico 1

Capo settore

operativo pianificazione

e valutazione investimenti pubblici 1

Geologo 1

Ingegnere 5

Ispettore forestale aggiunto 2 Ispettore forestale addetto 1

Responsabile del servizio infrastrutture ricreativo - sportive 1

Vicedirigente dei servizi agrari ed affari generali 1

Vicedirigente del servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo 1

Vicedirigente del servizio assistenza

tecnico - economica e sociale e dello sviluppo

agricolo 1

Vice ingegnere capo 1

Urbanista 1

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

PERSONALE APPARTENENTE ALLA TERZA FASCIA FUNZIONALE

Ruolo del personale amministrativo

Qualifica: Archivista Capo, livello ottavo, posti 1; Qualifica: Istruttore Amministrativo, livello ottavo, posti 37; Qualifica: Archivista bibliotecario, livello settimo, posti 1; Qualifica: Ispettore Ufficio Turismo, livello settimo, posti 2; Qualifica: Ispettore della Vigilanza anagrafica,

livello settimo, posti 2;

Qualifica: Ispettore dell'ufficio agriturismo, livello settimo, posti 2;

Qualifica: Ispettore per la formazione professionale, livello settimo, posti 1;

Qualifica: Segretario, livello settimo, posti 128; Qualifica: Traduttore, livello settimo, Posti 7.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

PERSONALE APPARTENENTE ALLA SECONDA FASCIA FUNZIONALE

Ruolo del personale amministrativo

Qualifica Coadiutore, livello, quinto, posti 276 ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

PERSONALE APPARTENENTE

ALLA PRIMA FASCIA FUNZIONALE

Ruolo del personale operaio

Qualifica: Magazziniere, livello quarta, posti 14; Qualifica: Operaio specializzato, livello quarta, posti 10; Qualifica: Scavatore archeologico, livello quarta, posti 3; Qualifica: Fattorino - Cassiere, livello terzo, posti 7; Qualifica: Operaio qualificato, livello terzo, posti 31; Qualifica: Inserviente, livello secondo, posti 3; Qualifica: Addetto alle pulizie, livello 1o, posti 0.