Legge regionale 10 aprile 1967, n. 10 - Testo storico

Legge regionale n. 10 del 10 04 1967

Bollettino ufficiale 11 4 1967 n. 4

ORGANI E PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.

Art. 1

La Regione adempie, secondo le modalità previste dagli articoli seguenti, ai compiti di programmazione regionale economica, sociale ed urbanistica, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, nei limiti delle competenze legislative stabilite dallo Statuto speciale regionale e dalle leggi dello Stato.

A tal fine è autorizzata l’istituzione, per una durata non superiore ad anni cinque, dei seguenti organi per lo studio dei problemi della programmazione regionale:

1) - Comitato Tecnico Consultivo;

2) - Ufficio Regionale per la programmazione;

3) - Commissione Consultiva Regionale per la Programmazione.

Art. 2

La Giunta Regionale determina, nei limiti di cui al precedente articolo e con l’osservanza dei principi fissati dalle norme sulla programmazione economica nazionale, le direttive per la predisposizione del progetto di Piano regionale di sviluppo economico e sociale, da sottoporre dalla Giunta all’esame e all’approvazione del Consiglio Regionale.

La Giunta Regionale si avvale della collaborazione di un Comitato Tecnico Consultivo di esperti di cui al precedente articolo ed, eventualmente, anche della consulenza di Istituti specializzati in materia di programmazione.

Gli eventuali incarichi di consulenza sono conferiti con deliberazioni della Giunta Regionale, con le quali debbono anche essere approvate e finanziate le relative spese, entro il limite massimo di spese annue previste dal successivo articolo 9.

Art. 3

Il Comitato Tecnico Consultivo, di cui al secondo comma dell’articolo 2, è nominato con deliberazione della Giunta Regionale ed è composto da:

- un Presidente

- un Vicepresidente

- cinque Membri.

Detto Comitato sovrintende alle ricerche e agli studi necessari per la elaborazione del progetto di Piano di programmazione regionale e predispone dati, indicazioni e proposte per la redazione del progetto stesso e per le eventuali modificazioni al Piano di programmazione regionale.

Il Presidente provvede ad organizzare e a coordinare i lavori del Comitato, secondo le direttive della Giunta Regionale.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Al Presidente ed al Vicepresidente è attribuito un compenso fisso mensile in misura da stabilire con deliberazione del Consiglio Regionale.

Ai Membri del Comitato sono corrisposte medaglie di presenza nelle misure previste dall’articolo 4 della legge regionale 29-8-1964 n. 20, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio.

Art. 4

Il Comitato Tecnico Consultivo di cui al precedente articolo costituisce l’organo tecnico di consulenza e di collaborazione della Giunta Regionale per lo studio e la formazione del progetto di Piano regionale di sviluppo economico e sociale e per le eventuali modificazioni da apportare al Piano di programmazione regionale.

Art. 5

Con deliberazione della Giunta Regionale sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato Tecnico Consultivo, dell’Ufficio Regionale per la Programmazione, di cui all’articolo 6, e della Commissione Consultiva Regionale per la Programmazione, di cui all’articolo 7.

Le medaglie di presenza da corrispondere per ogni seduta ai Membri della Commissione Consultiva Regionale per la Programmazione, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, sono liquidate con deliberazioni della Giunta Regionale nelle misure previste dall’articolo 4 della legge regionale 29-8-1964 numero 20.

I servizi di segreteria ed amministrativi del Comitato Tecnico Consultivo e della Commissione Consultiva Regionale per la Programmazione sono espletati dal personale dell’Ufficio Regionale per la Programmazione.

Il Comitato Tecnico Consultivo dipende direttamente dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore suo delegato e si avvale, per l’espletamento dei suoi compiti, della collaborazione della Commissione Consultiva Regionale per la Programmazione, ai fini dello studio e della formulazione del progetto di Piano Regionale di sviluppo economico e sociale, da sottoporre all’esame della Giunta Regionale.

Art. 6

Per l’espletamento dei compiti amministrativi connessi con la predisposizione del Piano regionale di sviluppo economico e sociale, la Giunta Regionale istituirà e metterà a disposizione del Comitato Tecnico Consultivo un apposito Ufficio Regionale per la Programmazione, composto da non più di dieci incaricati da scegliere fra personale qualificato nelle discipline economiche, sociali, urbanistiche, statistiche, tecniche ed amministrative.

Il personale dell’Ufficio Regionale per la Programmazione, quando non sia tratto da quello dipendente dall’Amministrazione Regionale, sarà incaricato, in via precaria e a tempo determinato, senza costituzione di rapporto di pubblico impiego, per prestazioni di carattere saltuario remunerate contrattualmente in base a note periodiche di spesa da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

L’Ufficio Regionale per la Programmazione funziona alle dipendenze dirette del Presidente della Giunta Regionale o di un Assessore suo delegato.

Art. 7

Al fine di assicurare la partecipazione della collettività regionale alla realizzazione degli obbiettivi del Piano di sviluppo economico e sociale della Regione, sarà istituita una Commissione Consultiva Regionale per la Programmazione, avente lo scopo di:

a) prendere in esame e discutere gli studi e le ricerche necessari alla elaborazione del Piano;

b) discutere i problemi dello sviluppo economico regionale e prospettare i potenziali obbiettivi ed i possibili mezzi di intervento dell’operatore pubblico e privato;

c) fornire al Comitato Tecnico Consultivo per il Piano regionale ed all’Ufficio per la programmazione l’apporto della competenza specifica dei suoi componenti;

d) discutere il progetto di Piano e fornire le indicazioni opportune alla Giunta Regionale, - tramite il Comitato Tecnico Consultivo e l’Ufficio della programmazione -, per l’attuazione del Piano stesso.

La Commissione Consultiva è composta dei seguenti Membri:

- Il Presidente della Commissione, nella persona del Presidente del Comitato Tecnico Consultivo di cui all’articolo 3;

- Il Vicepresidente della Commissione, nella persona del Vicepresidente del Comitato Tecnico Consultivo di cui all’articolo 3;

- I cinque Membri del Comitato Tecnico Consultivo di cui all’articolo 3;

- Il Presidente del Consorzio dei Comuni Valdostani del Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea, o un suo delegato;

- Il Sindaco della Città di Aosta, o un suo delegato;

- Un rappresentante dell’Assessorato Regionale dell’Industria e Commercio;

- Un rappresentante dell’Ufficio del Genio Civile di Aosta;

- Tre Sindaci di Comuni rispettivamente della bassa, della media e dell’alta Valle d’Aosta, designati dalla Giunta Regionale;

- Otto rappresentanti dei lavoratori, designati in numero di due rispettivamente dalla " CISL ", dalla " CGIL ", dal " SAVT " e dalla " UIL ";

- Due rappresentanti dei datori di lavoro designati, rispettivamente, dall’Associazione Valdostana Industriali e dalla AssociazionE Aziende a partecipazione statale;

- Un rappresentante della Società Nazionale " Cogne ";

- Il Direttore dell’Ufficio Regionale del Lavoro di Aosta;

- Due rappresentanti dei coltivatori diretti, designati dall’Associazione Valdostana Agricoltori;

- Due rappresentanti degli artigiani, designati dall’Associazione Valdostana degli Artigiani;

- Due rappresentanti dei commercianti, designati dall’Associazione Valdostana dei Commercianti;

- Un rappresentante degli operatori economici del settore turistico, designato dalla Giunta;

- Un rappresentante della Società Autostrade Valdostane ( SAV - SpA).

Potranno essere chiamati a prendere parte alle adunanze della Commissione Consultiva Regionale per la Programmazione, con voto consultivo, esperti nelle singole materie da discutere e Sindaci dei Comuni direttamente interessati agli argomenti da trattare.

Art. 8

La Commissione Consultiva Regionale per la Programmazione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale in base alle designazioni di cui al precedente articolo e sentita la Giunta Regionale.

Art. 9

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge, previste in annue lire dodici milioni, saranno approvate e liquidate con deliberazioni della Giunta Regionale, con imputazione al capitolo 6 della Parte " Spesa " del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1967, nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci, preventivi della Regione per i successivi anni di durata degli organi istituiti à sensi del precedente articolo 1 per lo studio dei problemi della programmazione regionale.

Art. 10

Le norme già approvate con la legge regionale 31 luglio 1965 n. 13 sono abrogate.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.