Legge regionale 15 ottobre 2014, n. 10 - Testo storico

Legge regionale 15 ottobre 2014, n. 10

Disposizioni per la partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste all'iniziativa Expo Milano 2015.

(B.U. 28 ottobre 2014, n. 43)

Art. 1

(Oggetto e finalità )

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in coerenza con gli obiettivi regionali di promozione turistica e di valorizzazione delle risorse del territorio valdostano, aderisce all'iniziativa Expo Milano 2015, anche promuovendo la costituzione di una società per azioni di durata limitata, denominata Expo VdA.

2. L'atto costitutivo e lo statuto di Expo VdA S.p.A. sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 2

(Socio)

1. Socio unico di Expo VdA S.p.A. è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Il capitale sociale iniziale è di euro 50.000, sottoscritto e versato integralmente all'atto della costituzione della società.

Art. 3

(Oggetto sociale)

1. L'oggetto sociale di Expo VdA S.p.A. consiste nell'allestimento e nella gestione di spazi presso padiglioni istituzionali nell'ambito di Expo Milano 2015 e nello svolgimento di ogni attività utile alla promozione turistica e di immagine della Regione correlate alla partecipazione della medesima all'iniziativa Expo Milano 2015.

2. La durata di Expo VdA S.p.A. è fissata sino al 31 dicembre 2017. Al termine della fase di liquidazione della società, l'eventuale attivo risultante dal bilancio finale è integralmente riversato al bilancio della Regione.

Art. 4

(Amministrazione)

1. L'organo di amministrazione di Expo VdA S.p.A. è costituito da un consiglio di amministrazione di tre componenti, nominati, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, dalla Giunta regionale, di cui due scelti tra i consiglieri regionali, uno dei quali designato dalla minoranza. Ai consiglieri regionali nominati nell'organo di amministrazione non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo il rimborso delle spese documentate.

2. L'organo di amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e decade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Art. 5

(Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti i quali durano in carica tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la Giunta regionale nomina il presidente del collegio sindacale e gli altri due membri effettivi, nonché i due sindaci supplenti.

Art. 6

(Adempimenti di costituzione)

1. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale sono autorizzati a compiere, per quanto di competenza, anche avvalendosi del supporto consulenziale della società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A., tutti gli atti necessari e connessi alla costituzione di Expo VdA S.p.A. e ad assicurarne il regolare funzionamento, avendo cura che l'ordinamento statutario risponda alle regole del buon governo societario.

Art. 7

(Fondo di dotazione)

1. Per l'avvio e lo sviluppo delle attività inerenti all'oggetto sociale di Expo VdA S.p.A., la Giunta regionale eroga alla predetta società un fondo di dotazione pari a euro 600.000 per l'anno 2014 ed euro 1.000.000 per l'anno 2015. Per il finanziamento delle relative attività, nell'ambito della propria autonomia gestionale e operativa, la società può reperire ulteriori fonti di sostegno finanziario.

2. La società, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, predispone e trasmette entro il 31 ottobre alla Giunta regionale, per la successiva approvazione, la proposta di programma esecutivo annuale nella quale è individuata la programmazione delle attività e, entro il 31 luglio, una relazione semestrale sull'andamento gestionale e sulla situazione economico-finanziaria. Per il primo esercizio finanziario, la proposta di programma esecutivo annuale è presentata alla Giunta regionale entro il 15 gennaio 2015.

Art. 8

(Trasparenza)

1. La società si attiene alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza, assicurando la più ampia conoscibilità delle attività espletate e adotta procedure, per il conferimento di incarichi o di consulenze e per l'acquisto di beni e servizi, dirette ad assicurare il rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e non discriminazione.

Art. 9

(Personale)

1. La Regione può procedere al distacco, per un periodo non superiore alla durata della società, di personale da essa dipendente, previo assenso dei dipendenti interessati e con salvaguardia del trattamento economico complessivo in godimento al momento del distacco.

Art. 10

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di società per azioni.

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 600.000 per l'anno 2014 e in euro 1.000.000 per l'anno 2015.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2014/2016 nell'unità previsionale di base 1.11.1.11 (Promozione attività economiche).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio:

a) per il 2014 nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A1 (Partecipazione della Regione all'Expo Universale di Milano 2015) dell'allegato n. 2 al bilancio stesso per euro 600.000;

b) per il 2015 nell'unità previsionale di base 1.15.2.12 (Altri interventi correnti non ripartibili) per euro 1.000.000.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.