Legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 - Testo storico

Legge regionale 9 aprile 2003, n. 10

Bollettino Ufficiale regionale 29 04 2003 n. 19

Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43.

Art. 1

(Finalità )

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), i Comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, intervengono mediante la concessione di provvidenze economiche in favore di soggetti nefropatici cronici e trapiantati, al fine di prevenire e rimuovere le cause di ordine economico che possono provocare situazioni di disagio o di emarginazione.

2. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione per il tramite della struttura regionale competente in materia di assistenza economica.

Art. 2

(Rinvio)

1. I Comuni, singoli o associati, disciplinano, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi preordinati alla concessione delle provvidenze economiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, definendo, in particolare, le modalità di presentazione delle relative domande e la documentazione da allegare.

2. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 11 della l.r. 54/1998 e comunque sino alla data di adozione degli atti di cui al comma 1, la disciplina dei procedimenti amministrativi preordinati alla concessione delle provvidenze economiche di cui alla presente legge è dettata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 3

(Destinatari)

1. Le provvidenze sono concesse ai residenti in uno dei comuni della Valle d'Aosta, sottoposti a emodialisi, ospedaliera o domiciliare, e a dialisi peritoneale, nonché ai trapiantati.

2. Le provvidenze sono erogate con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa istanza e fino al giorno di interruzione del trattamento ovvero, per i trapiantati, fino al dodicesimo mese dalla data del trapianto.

Art. 4

(Requisiti)

1. Le provvidenze sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 3 che abbiano un indicatore della situazione economica inferiore alla soglia d'accesso definita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 9), della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004).

Art. 5

(Entità )

1. L'entità delle provvidenze economiche è stabilita nelle seguenti misure massime annue:

a) euro 3.000 per le persone sottoposte ad emodialisi ospedaliera e per i trapiantati;

b) euro 3.600 per le persone sottoposte a dialisi peritoneale;

c) euro 5.000 per le persone sottoposte ad emodialisi domiciliare.

2. Qualora le provvidenze economiche erogate nelle misure indicate al comma 1 consentano di superare l'ammontare dell'indicatore della situazione economica di cui all'articolo 4, le stesse sono ridotte sino a concorrenza di detto ammontare.

Art. 6

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70;

b) la legge regionale 15 luglio 1985, n. 43;

c) l'articolo 16 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1;

d) l'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18.

Art. 7

(Norma transitoria)

1. Le provvidenze economiche erogate ai sensi della l.r. 70/1979 e della l.r. 43/1985 sono trasformate in assegni ad personam nella misura in godimento al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli assegni di cui al comma 1 sono alternativi alle provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 350.000 per l'anno 2003 e in annui euro 450.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica), e si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, rispettivamente, per l'anno 2003 nel capitolo 61313 (Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà) e, per gli anni 2004 e 2005, nel capitolo 61310 (Fondo regionale per le politiche sociali) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per il triennio 2003/2005.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.