Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 - Testo storico

Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1

Regime del canone di locazione dei beni immobili di proprietą regionale utilizzati da imprese industriali e da cooperative di produzione e lavoro.

(B.U. 20 gennaio 1998, n. 3)

Art. 1

(Finalitą)

1. La presente legge disciplina, ad integrazione della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), il canone di locazione degli immobili di proprietą regionale utilizzati da imprese industriali e da cooperative di produzione e lavoro.

Art. 2

(Canone di locazione)

1. Il canone di locazione degli immobili utilizzati da imprese industriali č stabilito nella misura annua del due per cento del valore risultante dal conto di patrimonio della Regione.

2. Il canone di locazione degli immobili utilizzati da societą cooperative di produzione e lavoro č stabilito nella misura annua dell'uno per cento del valore risultante dal conto di patrimonio della Regione.

3. Il valore risultante dal conto di patrimonio della Regione assunto per determinare il canone č rilevato prima della sottoscrizione del contratto di locazione.

Art. 3

(Aggiornamento del canone)

1. Il canone di locazione č aggiornato annualmente ai sensi dell'art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), come sostituito dall'art. 1, comma 9sexies, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, ed č corrisposto dal conduttore in rate semestrali posticipate.

Art. 4

(Adeguamento dei contratti)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con riferimento al valore risultante dal conto di patrimonio della Regione alla data del 31 dicembre 1997, la Giunta regionale dispone l'adeguamento dei contratti in corso al nuovo canone, determinato con le percentuali previste dall'art. 2, a far data dalla loro decorrenza, salvo che il canone applicato al momento dell'entrata in vigore della stessa sia inferiore.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 i conduttori devono corrispondere o garantire alla Regione, con fideiussione assicurativa o bancaria o con mandato bancario irrevocabile di esecuzione dei pagamenti, i canoni e/o le indennitą pregressi, dovuti per l'utilizzo degli immobili, determinati con le modalitą di cui all'art. 2.

Art. 5

(Non applicazione del comma 2 dell'art. 10 della l.r. 12/1997)

1. Il comma 2 dell'art. 10 della l.r. 12/1997 non si applica ai contratti di affitto, di locazione o di comodato con imprese industriali, artigianali o cooperative di produzione e lavoro.