Legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 03 01 1986

Bollettino ufficiale 21 01 1986 n. 1, 1° S.S. al n. 2 del 20 01 1986

Norme per l'attuazione dei Regolamenti del Consiglio delle Comunità Europee n. 1360 del 19 giugno 1978, n. 2083 del 31 luglio 1980, n. 2084 del 31 luglio 1980 e della legge 20 ottobre 1978 n. 674, concernenti le Associazioni di produttori agricoli e le relative Unioni.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

1. La Regione Autonoma della Valle d'Aosta con la presente legge emana norme per l'attuazione dei Regolamenti del Consiglio delle Comunità Europee n. 1360/ 78, n. 2083/ 80, n. 2084/ 80 e della legge 20 ottobre 1978 n. 674 concernenti le Associazioni di produttori agricoli e le relative Unioni.

2. In particolare la presente legge determina le modalità per:

- il riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni.

- l'esercizio dei poteri di vigilanza, di controllo e di revoca del riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli e relative Unioni.

- l'istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni dei produttori agricoli e relative Unioni

- l'istituzione del Comitato regionale di coordinamento delle Unioni delle Associazioni dei produttori.

- la concessione di contributi alle Associazioni e relative Unioni, per la costituzione e il funzionamento amministrativo delle stesse.

TITOLO II

Riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni regionali

Art. 2

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta riconosce le Associazioni di produttori e le relative Unioni, che:

- sono costituite con i requisiti stabiliti dal Reg. CEE 1360/ 78 e dalla L. 20 ottobre 1978 n. 674.

- hanno sede nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

- sono costituite per settori produttivi omogenei, riguardano i prodotti indicati nel Regolamento 1360/ 78, articolo 3, paragrafo 1, e posseggono le dimensioni socio - economiche minime di cui al reg. n. 2083/ 80.

2. Alle Associazioni dei produttori agricoli possono partecipare esclusivamente i produttori agricoli e le organizzazioni di produzione e di valorizzazione dei prodotti agricoli di cui fanno parte solo produttori agricoli.

3. Le Unioni per ottenere il riconoscimento devono essere costituite da Associazioni di produttori riconosciute e possedere i requisiti indicati nei reg. n. 1360/ 78 e n. 2083/ 80.

Art. 3

1. Per ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 4 del Reg. 1360/ 78 e all'articolo 2 della Legge 20 ottobre 1978 n. 674, le Associazioni e le relative Unioni devono presentare domanda presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale che provvede all'istruzione.

2. Il riconoscimento è effettuato con Decreto del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al titolo V della presente legge.

3. Alla domanda dovrà essere allegato:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto conformi alle disposizioni di cui al Reg. CEE 1360/ 78, alla Legge 20 ottobre 1978 n. 674 e alla presente legge.

b) elenco aggiornato dei soci in estratto autentico dal libro sociale.

c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Associazione o dell'Unione attestante:

- quantità e valore del prodotto o dei prodotti per i quali si richiede il riconoscimento, provenienti dagli associati e da questi immessi sul mercato nei tre anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento.

- la superficie colturale interessata alla produzione per la quale gli associati hanno aderito, riferita all'anno precedente la richiesta del riconoscimento.

- che i soci all'atto della costituzione hanno dichiarato di non appartenere ad altre organizzazioni di produttori per gli stessi prodotti.

4. In assenza dei requisiti previsti per il riconoscimento la domanda viene respinta con motivazione scritta.

TITOLO III

Esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo sulle Associazioni e relative Unioni

Art. 4

1. La vigilanza e il controllo sulle Associazioni e relative Unioni, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 20 ottobre 1978 n. 674 viene esercitata dall'Assessorato regionale all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale a mezzo dei propri Servizi.

2. Le Associazioni dei produttori e le relative Unioni hanno l'obbligo di tenere:

a) il libro giornale

b) il libro degli inventari

c) il libro dei soci nel quale devono essere indicati: nome e cognome, terreni o gli allevamenti condotti e destinati alle produzioni oggetto dell'attività dell'Associazione, le variazioni nel tempo di tali elementi

d) i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione

e) il registro di carico e scarico, nel quale debbono essere annualmente annotate le quantità di prodotto immesso nel mercato, tramite l'Associazione da parte dei singoli soci. Nel registro vanno annotate le quantità di prodotto ritirato dal mercato.

3. Le Associazioni hanno inoltre l'obbligo di trasmettere all'Assessorato Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale copia dei bilanci e delle relazioni del Collegio sindacale, entro quattro mesi dalla loro approvazione; copia delle deliberazioni previste dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 articolo 2, comma secondo, punto 4, entro 10 giorni dalla adozione; di fornire tutte le informazioni e i dati necessari all'esercizio della vigilanza e del controllo.

4. Il riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli è revocato qualora ricorrano i motivi indicati nel Regolamento CEE del 19 giugno 1978, n. 1360 articolo 8 e nell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

5. La revoca è disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale previa diffida e sentito il parere del Comitato previsto al titolo V della presente legge.

6. La revoca comporta la cancellazione dall'Albo regionale delle Associazioni dei produttori agricoli.

TITOLO IV

Istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni dei produttori agricoli e relative Unioni

Art. 5

1. È istituito l'Albo regionale delle Associazioni dei produttori agricoli e relative Unioni, ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1978 n. 674. Sono iscritti all'Albo solo gli organismi che hanno ottenuto il riconoscimento.

2. L'Albo è tenuto dall'Assessorato Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, è distinto per settori omogenei e dovrà contenere per ciascuna Associazione e Unione gli elementi riassuntivi essenziali.

TITOLO V

Istituzione del Comitato regionale di coordinamento delle Unioni delle Associazioni dei produttori

Art. 6

1. Ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, articoli 11 e 13 è istituito il Comitato regionale di coordinamento delle Unioni delle Associazioni dei produttori agricoli.

2. Il Comitato ha il compito di esprimere i pareri previsti dalla presente legge; coordinare l'attività delle Unioni, favorire gli accordi interprofessionali fra le Associazioni di produttori e le loro relative Unioni e le industrie e loro organizzazioni; elaborare programmi di formazione professionale dei quadri tecnici, amministrativi e di dirigenti per le Associazioni e le Unioni; emettere pareri in materia di organizzazione dei mercati agricoli regionali e sulle iniziative delle Associazioni e relative Unioni in ordine alle attività di cui all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 7

1. Il Comitato di cui al precedente articolo è composto dai rappresentanti designati dalle Unioni regionali nella misura di un rappresentante per ciascuna Associazione di produttori agricoli riconosciuta.

2. Il Comitato è integrato da un rappresentante, avente voto consultivo, della organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello regionale, e da un rappresentante, avente voto consultivo, dell'associazione od ente di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentativo a livello regionale.

3. Qualora nei singoli settori produttivi omogenei si sia costituita solamente una Associazione di produttori riconosciuta e non sussistono i presupposti per la costituzione di un'Unione, il Comitato regionale è integrato da tre rappresentanti designati da ciascuna di queste Associazioni.

4. Il Comitato è costituito con deliberazione della Giunta regionale. Le sostituzioni dei membri sono effettuate dall'Assessore Regionale all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale su richiesta della stessa Unione, Organizzazione o Ente che aveva designato il membro da sostituire. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando sono adottati con voto della maggioranza dei presenti.

5. Il Comitato ha sede presso l'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, è presieduto dall'Assessore o da un suo delegato, dura in carica cinque anni, è convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei componenti il Comitato stesso.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.

TITOLO VI

Concessione di contributi alle Associazioni e alle relative Unioni

Art. 8

1. I contributi di cui all'articolo 9 primo comma della legge 20 ottobre 1978, n. 674 sono concessi con deliberazione della Giunta regionale secondo i criteri e le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento CEE n. 1360/ 78, per i primi tre anni dalla data del riconoscimento:

a) alle Associazioni di produttori operanti nelle zone delimitate montane e svantaggiate ai sensi della direttiva( CEE) n. 268/ 1975, l'importo degli aiuti accordati, in base a quanto stabilito dall'articolo 18 del regolamento del Consiglio delle comunità economiche europee 19 giugno 1978, n. 1360, rispettivamente per il 1°, 2° e 3° anno, non può superare il 4 % il 3 % ed il 2 % del valore dei prodotti, provenienti dai soci, e immessi sul mercato. Tale importo non può superare l'80 percento, il 60 percento ed il 40 percento delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo.

b) alle Unioni per il primo, secondo e il terzo anno, rispettivamente nella misura del 60 per cento, del 40 per cento e del 20 per cento delle spese effettivamente sostenute per la costituzione ed il funzionamento amministrativo.

2. I contributi di cui al punto b) del comma precedente non potranno superare l'importo globale pari a 50.000 unità di conto.

3. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti dai Provvedimenti comunitari, statali, regionali e di altri Enti pubblici in analoghi settori di intervento.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad anticipare fino al 50 percento del contributo spettante ai sensi dei precedenti commi.

5. In tal caso, oltre alla domanda dovranno essere presentati:

- una relazione sull'attività da svolgere nell'anno cui si riferisce la richiesta indicante le probabili spese di costituzione e di funzionamento amministrativo e la loro entità;

- una copia del bilancio preventivo, relativo all'anno cui si riferisce la richiesta.

Art. 9

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione può concedere i contributi previsti dal Regolamento CEE n. 1360/ 78, articolo 18 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, articolo 10 alle Associazioni dei produttori agricoli e relative Unioni, secondo i criteri, le modalità e i limiti ivi contemplati per l'attuazione da parte delle Associazioni e Unioni di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore nel quale operano.

2. I contributi vengono concessi nella misura dell'80 percento delle spese riconosciute ammissibili e documentate.

Art. 10

1. Per ottenere la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 8 e 9 le Associazioni e le Unioni regionali riconosciute devono presentare domanda all'Assessorato Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, entro il 30 aprile di ogni anno, corredata dai seguenti documenti:

- relazione sulle attività relative all'anno o agli anni cui si riferisce la richiesta di contributo;

- copia autentica delle deliberazioni adottate dagli organi statutari con le quali sono state approvate le attività e le relative spese;

- copia autentica del bilancio preventivo per l'anno cui si riferisce la richiesta;

- estratto autentico del libro di carico e scarico;

- estratto autentico del libro dei soci;

- copia del bilancio consuntivo degli anni precedenti per le domande relative al secondo

e terzo anno.

Art. 11

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma della legge 20 ottobre 1978, n. 674 previste dalle leggi statali e regionali per le cooperative agricole e loro consorzi, sono estese alle Associazioni dei produttori agricoli e relative Unioni per lo svolgimento delle azioni previste dalla citata legge n. 674/ 78.

Art. 12

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle Associazioni del settore ortofrutticolo, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 21 febbraio 1968, n. 165 e alle condizioni indicate all'articolo 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

2. Per le Associazioni zootecniche e lattierocasearie previste dalla legge 8 luglio 1975, n. 306 e relativa legge regionale di attuazione 3 gennaio 1977, n. 9 si applicano ai fini della legge 20 ottobre 1978, n. 674 le disposizioni ivi contenute.

Art. 13

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione degli articoli 9 e 10 della presente legge si farà fronte mediante l'iscrizione in entrata delle assegnazioni statali previste dagli artt. 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

2. L'Amministrazione regionale, ove occorra, potrà disporre finanziamenti aggiuntivi.

Art. 14

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 6 e 8 della presente legge previsto in L. 100.000.000 annui graverà sui capitoli di nuova istituzione n. 35605 per L. 5.000.000 e n. 35610

per L. 95.000.000 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge graverà:

- per le provvidenze creditizie sui capitoli n. 31010, 31060 e 31110 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci, utilizzando a tal fine gli stanziamenti già iscritti per gli interventi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1984 n. 30 - art. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. - per le provvidenze fideiussorie sul capitolo 51000 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci, il quale viene all'uopo integrato della somma di lire 20.000.000.

3. Alla copertura degli oneri di lire 120.00.000 di cui ai commi precedenti si provvede:

- per l'anno 1985 mediante riduzione di lire 120.000.000 del cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " utilizzando lo stanziamento iscritto all'allegato n. 8 del bilancio per il corrente esercizio, relativo all'aumento dell'autorizzazione di spesa recata dalla LR 6 luglio 1984, n. 30 articolo 4 comma 2° lettera b) concernente il concorso nel pagamento di interessi su prestiti di dotazione nel settore dell'agricoltura. Su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor somma di L. 30.000.000.

- per gli anni 1986 e 1987 mediante utilizzo per L. 240.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 3.2 altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1985/ 1987.

Art. 15

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 120.000.000

Variazioni in aumento:

Settore 2.2.2. Sviluppo economico

Programma 2.2.2.08 Interventi a favore della cooperazione

Cap. 35605 (di nuova istituzione)

" Spese per l'istituzione e il funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento delle Unioni delle Associazioni di produttori agricoli.

Regolamento CEE n. 1360/ 78

Legge 20 ottobre 1978, n. 674 art. 11

LR 3 gennaio 1986, n. 1 L. 5.000.000

Cap. 35610 (di nuova istituzione)

" Contributi alle Associazioni di produttori agricoli e relative unioni per la costituzione e il funzionamento amministrativo.

Regolamento CEE n. 1360/ 78

Legge 20 ottobre 1978, n. 674

LR 3 gennaio 1986, n. 1 L. 95.000.000

Cap. 51000 " Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative.

LR 1 aprile 1975, n. 7. L. 20.000.000

Totale in aumento L. 120.000.000

Art. 16

1. Nell'allegato n. 9 alla LR 10 gennaio 1985 n. 2 è aggiunto quanto segue:

" Garanzia fideiussoria a favore delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni per lo svolgimento delle funzioni previste dalla L. 20 ottobre 1978, n. 674 ".

Art. 17

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente legge, valgono le norme previste dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, dai Regolamenti CEE n. 1360/ 78, n. 2083/ 80, n. 2084/ 80 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.