Legge regionale 20 dicembre 1955, n. 1 - Testo storico
Legge regionale n. 1 del 20 dicembre 1955
Bollettino ufficiale 31 dicembre 1955
Integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.) per l'assistenza ai vecchi bisognosi.
Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del bilancio, in relazione alle possibilitą finanziarie della Regione, stabilisce la somma da erogare agli Enti Comunali di Assistenza( ECA), a titolo di integrazione di bilancio per l'assistenza ai vecchi in particolari condizioni di bisogno.
Possono usufruire dell'assistenza di cui all'articolo 1 i vecchi di ambo i sessi, residenti da almeno cinque anni nella Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di etą, che non percepiscano pensioni od altri assegni di quiescenza o di invaliditą e vecchiaia, siano privi di mezzi di sussistenza e i cui congiunti, pure poveri, non si trovino in condizioni di provvedere all'obbligo degli alimenti.
Le domande per l'ammissione all'assistenza di cui all'articolo I debbono essere presentate dagli interessati agli ECA, che provvedono all'istruttoria e alla definizione delle domande stesse e al pagamento degli assegni nelle misure stabilite dalla Regione.
Contro il mancato accoglimento delle domande, i vecchi (o chi per essi, in caso di personale impossibilitą ) possono far ricorso alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.
La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.