Legge regionale 15 maggio 1953, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 15 maggio 1953

Bollettino ufficiale 15 giugno 1953 n. 0

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione autonoma della Valle d'Aosta (Zona faunistica delle Alpi).

TITOLO I

Organi consultivi e periferici

Art. 1

Le funzioni amministrative in materia di caccia, nella quale la Regione Autonoma della Valle d’Aosta ha la potestà legislativa primaria in base all’articolo 2, lettera l) dello Statuto speciale della Regione, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono espletate dall’Assessore regionale dell’Agricoltura e Foreste.

Fino a quando la Regione non avrà disciplinato la materia della caccia con proprie leggi, la competenza amministrativa e le attribuzioni che la legislazione statale demanda, in tale materia, al Prefetto e al Ministero dell’Agricoltura e Foreste, sono attribuite rispettivamente al Presidente della Giunta regionale e all’Amministrazione regionale che le esercita a mezzo dell’Assessore regionale dell’Agricoltura.

Art. 2

Per l’organizzazione, la direzione e l’amministrazione venatoria della Regione Autonoma Valle d’Aosta sono istituiti i seguenti organi:

a) Comitato regionale per la caccia;

b) Sezioni comunali Cacciatori Valle d’Aosta.

Art. 3

I componenti del Comitato regionale per la caccia, che ha sede nel capoluogo della Regione, sono:

a) un rappresentante dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, che assume le funzioni di Presidente;

b) l’Ispettore regionale forestale, od altro funzionario tecnico da lui delegato;

c) un Professore di scienze naturali (possibilmente zoologo);

d) un rappresentante dell’Ufficio regionale per il Turismo, designato dall’Assessore competente;

e) un rappresentante degli agricoltori, scelto dall’Assessore regionale per l’Agricoltura, fra i designati dalle Associazioni locali esistenti;

f) cinque rappresentanti dei cacciatori, di cui uno concessionario di riserva, designati in libera elezione dall’Assemblea dei Presidenti delle Sezioni comunali dei cacciatori della Valle d’Aosta, o dei loro delegati, convocati nel capoluogo della Regione dal Presidente del Comitato regionale per la caccia.

I cinque rappresentanti dei cacciatori eleggono nel proprio seno il Vicepresidente.

Art. 4

L’Assemblea per la designazione dei rappresentanti dei cacciatori, di cui alla lettera f) dell’articolo precedente, sarà valida se ad essa interverranno i rappresentanti della maggioranza delle Sezioni comunali. Gli intervenuti, in rappresentanza delle Sezioni comunali, disporranno ciascuno d’un voto per ogni cinquanta o frazioni di cinquanta non inferiori a quindici soci iscritti nelle Sezioni da almeno un mese prima della data di convocazione dell’Assemblea.

Ad una Sezione comunale non potrà essere consentito di avere più di due designati nel Comitato regionale per la caccia.

Art. 5

Il Comitato regionale per la caccia è nominato dall’Assessore regionale per l’Agricoltura, il quale può deliberarne lo scioglimento per gravi motivi.

I componenti del Comitato durano in carica sei anni, salvo il caso di scioglimento deliberato dall’Assessore, e possono essere riconfermati.

I membri che non facciano parte del Comitato, a ragione dell’ufficio rivestito, che non intervengano senza giustificato motivo a tre adunanze consecutive decadono dalla carica e debbono essere sostituiti.

Art. 6

Tutte le cariche sono gratuite. Le spese sostenute dai componenti del Comitato, con residenza fuori del capoluogo della Regione, per assistere alle adunanze, possono essere rimborsate dal Comitato stesso.

Art. 7

Le adunanze del Comitato regionale sono valide quando intervenga almeno la metà dei suoi membri; le sue decisioni sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 8

Le funzioni di Segretario del Comitato regionale per la caccia sono assolte da persona assunta e retribuita dal Comitato stesso.

Art. 9

Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri, di cui due nominati dai Presidenti delle Sezioni comunali o loro delegati, secondo le norme e le limitazioni previste dai precedenti articoli 3 e 4, ed il terzo, che assume la presidenza del Collegio, designato dall’Assessore regionale alle Finanze.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I servizi di tesoreria e di cassa del Comitato sono affidati ad un Istituto di credito, in base ad apposita convenzione da approvarsi dall’Assessore regionale per l’Agricoltura.

Art. 10

Spetta al Comitato regionale per la caccia di:

a) disimpegnare i compiti analoghi a quelli fissati dalle vigenti leggi statali al Comitato centrale, ai Comitati provinciali ed al Comitato compartimentale per la caccia;

b) vigilare sull’applicazione delle disposizioni in materia venatoria;

c) esaminare e trasmettere, con motivato parere, ai competenti uffici regionali le pratiche per la concessione e la revoca delle bandite o zone di ripopolamento e cattura e delle riserve di caccia in concessione ed i voti formulati in materia venatoria, e suggerire le proposte ritenute rispondenti agli interessi venatori della Regione;

d) indicare ai competenti uffici regionali quali bandite e quali riserve rispondano agli scopi della legge, segnalandone l’effettivo rendimento;

e) provvedere, a termine dell’articolo 16 della presente legge, alla compilazione e pubblicazione annuale del manifesto o calendario venatorio, riportando le disposizioni relative all’esercizio della caccia nella Regione;

f) provvedere a tutte le iniziative atte a conseguire, nella Regione, il ripopolamento della selvaggina nobile stanziale, anche mediante opportune immissioni di riproduttori ed alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellagione, a mezzo di apposite guardie giurate in servizio permanente e volontario;

g) provvedere all’amministrazione e alla gestione dei fondi;

h) provvedere al tesseramento nella Regione ed al rilascio degli speciali permessi di caccia giornalieri ed annuali, a termine dell’articolo 18 della presente legge;

i) fissare, anno per anno, l’importo della tessera e dei permessi giornalieri ed annuali che danno diritto all’esercizio venatorio nella Regione;

l) provvedere al servizio di controllo sul funzionamento delle dipendenti Sezioni comunali Cacciatori della Regione;

m) applicare le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari;

n) deliberare il Regolamento del personale e la convenzione dei servizi di cassa e di tesoreria.

Il Comitato regionale per la caccia ha facoltà di accettare, col consenso dell’Assessore regionale per l’Agricoltura, i compiti di rappresentanza, nell’ambito della Regione, che la Federazione italiana della caccia vorrà demandarle, sempre che questi, a giudizio dell’Assessore regionale per l’Agricoltura siano riconosciuti compatibili colle funzioni pubbliche demandate al Comitato.

Art. 11

Le Sezioni comunali cacciatori, alle quali viene riconosciuto il diritto di partecipazione all’Assemblea di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono quelle che, formate dai cacciatori residenti nel Comune, abbiano un numero di soci non inferiore a quindici e siano riconosciute dal Comitato regionale per la caccia.

Qualora il numero dei cacciatori residenti in un Comune non raggiunga il numero di quindici, potranno costituirsi Sezioni con cacciatori di Comuni viciniori onde raggiungere il numero di quindici.

La sede di tale Sezione è stabilita dai cacciatori.

In caso di disaccordo, la sede è fissata dal Comitato regionale.

In un Comune non può esistere più di una Sezione.

Queste Sezioni comunali sono poste alle dirette dipendenze del Comitato regionale per la caccia.

Art. 12

Presso ogni Sezione comunale è costituito un Consiglio direttivo composto:

a) dal Presidente;

b) dal Vicepresidente;

c) da tre Consiglieri;

d) da un Segretario.

Le predette sei persone sono elette, a scrutinio segreto, nell’assemblea generale dei soci di ciascuna Sezione.

I suindicati sei membri, componenti il Consiglio direttivo, eleggono nel loro seno, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Art. 13

Ai componenti il Consiglio sezionale non è dovuta alcuna indennità.

Essi durano in carica sei anni e possono essere rieletti.

Art. 14

Compito precipuo delle Sezioni comunali è quello di curare il buon andamento delle Sezioni stesse e di informare tempestivamente il Comitato regionale circa le necessità, proposte, pareri e tutte quelle segnalazioni atte a migliorare ed incrementare il patrimonio faunistico e l’esercizio venatorio nella Regione.

Art. 15

Per la validità delle Assemblee generali delle Sezioni comunali è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci iscritti alla Sezione; in seconda convocazione, che può aver luogo anche un’ora dopo la prima, l’assemblea è valida purché sia presente almeno un quarto dei soci.

Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo delle Sezioni comunali è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

TITOLO II

Esercizio venatorio

Art. 16

Il Comitato regionale per la caccia provvede annualmente alla compilazione e tempestiva pubblicazione del manifesto o calendario venatorio, in cui debbono essere, fra l’altro, indicati gli speciali divieti e le particolari limitazioni di tempo, di luogo ed eventualmente di numero di capi di selvaggina, il tutto nell’interesse della protezione della fauna e dell’esercizio della caccia controllata nella zona faunistica delle Alpi, nella quale è compreso il territorio della Valle d’Aosta.

Il predetto calendario venatorio è firmato dal Presidente del Comitato regionale per la caccia.

TITOLO III

Esercizio di caccia controllata

Art. 17

Tutto il territorio della Valle d’Aosta, essendo situato entro i limiti della zona faunistica delle Alpi, è costituito in riserva per la caccia nell’interesse della protezione della selvaggina, ad eccezione del territorio incluso nel Parco nazionale del Gran Paradiso.

La caccia non potrà esercitarvisi se non mediante le speciali concessioni stabilite negli articoli che seguono.

Art. 18

I titolari di licenza di caccia aventi residenza stabile nella Valle d’Aosta ed i proprietari di aziende e di case di abitazione siti nel territorio della Valle d’Aosta potranno esercitare la caccia nella Regione solo se muniti di speciale tessera da rilasciarsi annualmente dal Comitato regionale.

I titolari di licenza di caccia, che non si trovano nelle condizioni previste nel capoverso precedente, possono esercitare la caccia nella Valle d’Aosta solo se muniti di apposito permesso giornaliero o di apposita tessera annuale di caccia da rilasciarsi dal Comitato regionale.

Sono compatibili con le disposizioni di cui all’articolo 17 ed ai commi precedenti del presente articolo i concessionari di riserva di cui al terzo comma dell’articolo 43 del Testo Unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia, approvato con Regio Decreto 5 giugno 1939, n. 1016. Nulla è innovato sulla disciplina di tali riserve che, nella Regione autonoma Valle d’Aosta, assumono la denominazione "Riserva in concessione" e per le quali continuano ad aver vigore le norme vigenti in proposito.

Art. 19

Gli importi delle speciali tessere o permessi di cui all’articolo precedente sono fissati annualmente dal Comitato regionale per la caccia, a termini dell’articolo 10 lettera h).

Art. 20

Il Comitato regionale per la caccia, nella persona del suo Presidente, che lo rappresenta legalmente, è autorizzato a costituirsi parte civile in ogni procedimento penale, per violazione delle norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia.

Agli effetti della valutazione dei danni derivanti da un qualsiasi reato contravvenzionale previsto e punito dalle leggi e regolamenti inerenti all’esercizio della caccia e alla protezione della selvaggina, ad ogni capo di selvaggina, indebitamente ucciso o catturato, viene attribuito, dal Comitato regionale, il valore dell’animale vivo e cioè il prezzo di acquisto dell’animale stesso quale riproduttore.

Art. 21

Per gravi fatti di ordine amministrativo, morale, disciplinare o giudiziario o per patenti violazioni alle norme statutarie o per inattività, il Comitato regionale per la caccia può disporre lo scioglimento dei Consigli direttivi delle dipendenti Sezioni comunali, provvedendo alla nomina di un Commissario straordinario.

Art. 22

Oltre a quanto è espressamente disposto dalla presente legge, hanno vigore, nella Regione autonoma della Valle d’Aosta, le norme contemplate dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti l’esercizio della caccia e la protezione della selvaggina, in quanto siano applicabili e non contrastino con le norme della presente legge.

Art. 23

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.