Legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 10 ottobre 1950

Bollettino ufficiale 15 novembre 1950 n. 0

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE

Art. 1

Agli effetti della classificazione e della manutenzione delle strade correnti in Valle d’Aosta, alla categoria e denominazione "Strade provinciali", attualmente in vigore ed alla categoria e denominazione "Strade di seconda e di terza classe" previste dall’articolo 1, lettera b e c del Regio Decreto 15 novembre 1923, n. 2506, sono sostituite - come corrispondenti - la categoria e la denominazione "Strade regionali".

Appartengono alla categoria delle strade regionali le rotabili correnti in territorio della Valle d’Aosta riconosciute di particolare importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della Regione, purché facciano capo a strade statali, a ferrovie, nonché le strade che collegano centri di riconosciuta importanza turistica a strade classificate statali o regionali.

Art. 2

L’elenco delle strade classificate regionali nella Valle d’Aosta e le variazioni relative da apportarsi a tale elenco sono deliberati dal Consiglio regionale.

Le deliberazioni del Consiglio regionale relative alla classificazione di strade nella categoria delle "Strade regionali" sono pubblicate in tutti i Comuni della Valle per giorni quindici.

Entro trenta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione i Comuni hanno facoltà di inoltrare alla Amministrazione regionale eventuali opposizioni o ricorsi motivati.

Il Consiglio regionale decide in merito alle opposizioni o ai ricorsi con provvedimento di carattere definitivo.

Art. 3

Qualora non vi siano opposizioni, ovvero ad avvenuta decisione in merito alle opposizioni, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, approva, in via definitiva e ad ogni effetto legale, l’elenco delle strade classificate regionali e le successive variazioni, mediante decreto, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Amministrazione regionale.

Art. 4

Agli effetti della polizia stradale e per quanto riguarda la manutenzione delle traverse, nonché agli effetti non previsti dalla presente legge, alle strade regionali si applicano le disposizioni vigenti per le strade di seconda e terza classe di cui al Regio Decreto 15 novembre 1923, n. 2506.

Art. 5

Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere all’aggiornamento degli inventari tecnici delle strade già provinciali e alla compilazione degli inventari tecnici delle strade già comunali classificate regionali, correnti nel territorio della Valle d’Aosta.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.