Legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1 - Testo vigente

Legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1

Disposizioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), e 1° agosto 2022, n. 19 (Norme in materia di consorterie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14).

(B.U. del 6 febbraio 2024, n. 6)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17)

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è inserita la seguente:

"abis) sviluppo e sostegno al settore dell'acquacoltura;".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 2 della l.r. 17/2016)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 17/2016 è sostituito dal seguente:

"2. La politica regionale di sviluppo rurale si attua, oltre che con gli interventi di cui alla presente legge, attraverso specifici programmi e complementi regionali attuativi della strategia nazionale, approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, anche tenuto conto dei progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo che, nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sono attuati attraverso l'approccio LEADER dei Gruppi di azione locale (GAL).".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 17/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 17/2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti o persistenti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 per cento della produzione media di un agricoltore, calcolata sulla base del precedente triennio o quadriennio o della produzione media calcolata sui cinque anni od otto precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso;";

b) alla lettera l) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", come definito nel Piano strategico della Politica agricola comune (PAC) 2023/2027".

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 17/2016)

1. All'articolo 5 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'effettuazione di investimenti materiali o immateriali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e aiuti a fondo perduto fino alle intensità massime di aiuto di cui al comma 7bis, al fine di conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione incrementi il livello minimo previsto dalle disposizioni eurounitarie vigenti nelle predette materie;

c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiario, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;

d) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati. Se il danno è riconducibile al cambiamento climatico, i beneficiari, ove opportuno, includono nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici;

e) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;

f) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;

g) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.";

b) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"e) i costi per l'acquisizione e lo sviluppo o per i diritti d'uso di programmi e servizi informatici e per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;";

c) alla lettera f) del comma 3, le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere e), f) e g)";

d) la lettera g) del comma 3 è sostituita dalla seguente: "g) i costi per gli investimenti irrigui che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6, lettere f) e g), del regolamento (UE) 2022/2472;";

e) la lettera b) del comma 5 è sostituita dalla seguente: "b) l'acquisto di diritti all'aiuto;";

f) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

"c) l'acquisto e l'impianto di piante annuali, ad eccezione degli aiuti a copertura dei costi di cui al comma 3, lettera h);";

g) alla lettera e) del comma 5, le parole: "normativa europea vigente" sono sostituite dalle seguenti: "normativa eurounitaria e statale vigente";

h) la lettera f) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

"f) l'acquisto di animali, ad eccezione degli aiuti a copertura dei costi di cui al comma 3, lettera h);";

i) dopo la lettera f) del comma 5, come sostituita dalla lettera h), è aggiunta la seguente:

"fbis) i cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata del beneficiario.";

j) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti di cui al comma 1, per i costi di cui al comma 3, lettere a), c), h) e i), per quelli collegati alle predette lettere a) e c) ai sensi della lettera d) del medesimo comma 3, e j):

a) i proprietari di alpeggi o mayen, ancorché non titolari o conduttori di impresa agricola, limitatamente agli interventi destinati alla produzione agricola primaria realizzati in tali siti;

b) gli enti locali e le loro forme associative, per l'effettuazione di investimenti destinati ad un utilizzo collettivo da parte di imprese agricole.";

k) dopo il comma 7, come sostituito dalla lettera j), è inserito il seguente:

"7bis. L'intensità massima di aiuto di cui al presente articolo è pari:

a) al 100 per cento dei costi ammissibili nei seguenti casi:

1) investimenti non produttivi connessi agli obiettivi di cui al comma 1, lettere e), f), e g);

2) investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo di cui al comma 1, lettera d), e investimenti volti a prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati da calamità naturali, circostanze eccezionali e avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

b) all'80 per cento dei costi ammissibili nei seguenti casi:

1) investimenti effettuati da giovani agricoltori;

2) investimenti produttivi legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale o climatico di cui al comma 1, lettere e), f) e g), o al benessere animale;

c) al 65 per cento nel caso di investimenti per l'irrigazione nell'azienda;

d) al 60 per cento dei costi ammissibili in tutti gli altri casi.".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 17/2016)

1. All'articolo 6 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "sotto forma di mutui a tasso agevolato" sono inserite le seguenti: "e aiuti a fondo perduto fino alle intensità massime di aiuto di cui al comma 6bis";

b) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "d) i costi per l'acquisizione e lo sviluppo o per i diritti d'uso di programmi e servizi informatici e per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;";

c) alla lettera c) del comma 4, le parole: "normativa europea vigente" sono sostituite dalle seguenti: "normativa eurounitaria e statale vigente";

d) dopo la lettera c) del comma 4, come modificata dalla lettera c), è aggiunta la seguente:

"cbis) i cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata del beneficiario.";

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti di cui al comma 1, per i costi di cui al comma 2, lettere a) e b), per quelli collegati alle predette lettere a) e b) ai sensi della lettera c) del medesimo comma 2, ed e):

a) i proprietari di alpeggi o mayen, ancorché non titolari o conduttori di impresa agricola, limitatamente agli interventi destinati alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli realizzati in tali siti;

b) gli enti locali e le loro forme associative, per l'effettuazione di investimenti destinati ad un utilizzo collettivo da parte di imprese agricole.";

f) dopo il comma 6, come sostituito dalla lettera e), è inserito il seguente:

"6bis. L'intensità massima di aiuto di cui al presente articolo è pari:

a) all'80 per cento dei costi ammissibili nei seguenti casi:

1) investimenti effettuati da giovani agricoltori;

2) investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale o climatico di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e), f) e g), o al benessere animale;

b) al 60 per cento dei costi ammissibili in tutti gli altri casi.".

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 17/2016)

1. All'articolo 7 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di promuovere la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della produttività e della qualità, nonché il miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura, aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato e aiuti a fondo perduto fino alle intensità massime di aiuto di cui al comma 5, per l'effettuazione dei seguenti interventi, relativi all'attività di allevamento:

a) investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;

b) diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;

c) ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;

d) miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali;

e) investimenti per la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché per l'uso più efficiente delle risorse;

f) investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;

g) recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo;

h) diversificazione del reddito delle imprese dell'acquacoltura tramite lo sviluppo di attività complementari;

i) investimenti volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese dell'acquacoltura sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;

j) promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l'allevamento dei prodotti dell'acquacoltura avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua;

k) aumento dell'efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese dell'acquacoltura verso fonti rinnovabili di energia.";

b) alla lettera b) del comma 2 le parole: ", compresi gli arredi e gli strumenti funzionali alla commercializzazione dei prodotti," sono soppresse;

c) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "d) i costi per l'acquisizione e lo sviluppo o per i diritti d'uso di programmi e servizi informatici e per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;";

d) alla lettera b) del comma 4, le parole: "normativa europea vigente" sono sostituite dalle seguenti: "normativa eurounitaria e statale vigente";

e) dopo la lettera b) del comma 4, come modificata dalla lettera d), è aggiunta la seguente:

"bbis) i cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata del beneficiario.";

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'intensità massima di aiuto di cui al presente articolo è pari:

a) all'80 per cento dei costi ammissibili qualora l'investimento abbia un impatto positivo sull'ambiente;

b) al 75 per cento dei costi ammissibili in caso di operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi;

c) al 60 per cento dei costi ammissibili nel caso di operazioni a sostegno dell'acquacoltura sostenibile;

d) al 50 per cento dei costi ammissibili in tutti gli altri casi.";

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli aiuti di cui ai commi da 1 a 5 sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 21 dicembre 2022.";

h) dopo il comma 6, come sostituito dalla lettera g), è inserito il seguente:

"6bis. Alle medesime condizioni di cui ai commi da 2 a 5 possono inoltre essere concessi alle imprese di cui al comma 1 aiuti per interventi relativi alle attività di trasformazione e commercializzazione ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L. del 15 dicembre 2023.".

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 7bis nella l.r. 17/2016)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 17/2016, come modificato dall'articolo 6, è inserito il seguente:

"Art. 7bis

(Aiuti per la promozione di nuovi operatori che praticano l'acquacoltura sostenibile)

1. Al fine di promuovere l'avvio di nuove PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura, possono essere concessi aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato e aiuti a fondo perduto fino alle intensità massime di aiuto di cui al comma 4, per la promozione dell'imprenditorialità nel settore dell'acquacoltura e per la creazione di imprese di acquacoltura sostenibile da parte di nuovi imprenditori.

2. Gli aiuti sono concessi agli imprenditori dell'acquacoltura che fanno il loro ingresso nel settore, a condizione che:

a) possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate;

b) creino per la prima volta PMI dell'acquacoltura mettendosi a capo di tale impresa;

c) presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività nel settore dell'acquacoltura.

3. Sono considerati ammissibili i seguenti costi risultanti direttamente dal progetto:

a) costi delle attrezzature;

b) costi per gli investimenti materiali e immateriali.

4. L'intensità massima di aiuto di cui al presente articolo è pari:

a) al 60 per cento dei costi ammissibili nel caso di operazioni a sostegno dell'acquacoltura sostenibile;

b) al 50 per cento dei costi ammissibili in tutti gli altri casi.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2022/2473.".

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 17/2016)

1. All'articolo 9 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso del comma 1, dopo le parole: "anche per il tramite delle associazioni di allevatori" sono inserite le seguenti: ", cui vengono trasferite le risorse necessarie";

b) alla lettera d) del comma 1, le parole: "in alternativa a quanto previsto dalla lettera c)," sono soppresse;

c) dopo la lettera e) del comma 1, è inserita la seguente:

"ebis) per il miglioramento genetico dei capi fino ad un massimo di 1.000 euro a impresa agricola per concorso genetico di valorizzazione del bestiame;";

d) il comma 1bis è sostituito dal seguente:

"1bis. Per le finalità di cui al comma 1, possono altresì essere concessi alle associazioni di allevatori aiuti per investimenti e spese legate all'effettuazione di attività di miglioramento e monitoraggio delle produzioni zootecniche.";

e) al comma 2, le parole: "lettere c), e) e f)" sono sostituite dalle seguenti: "e), ebis) e f)";

f) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli aiuti di cui comma 1, lettere a), b), d), e) e f), sono concessi ai sensi e nei limiti degli articoli 24, 26 e 27 del regolamento (UE) 2022/2472. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera ebis), sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013.";

g) alla lettera b) del comma 4, le parole: "regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale";

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli aiuti di cui ai commi 1bis e 4 sono concessi, rispettivamente, ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) 2023/2831, in quanto applicabile, e n. 1408/2013, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili. Nel caso in cui gli aiuti non coprano il 100 per cento delle spese ammissibili, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui ai commi 1 e 1bis. Eventuali analisi diverse rispetto a quelle previste dal comma 4, lettera b), possono essere effettuate dai laboratori di analisi delle strutture regionali competenti su richiesta delle PMI di cui al comma 1, fermo restando che, qualora le analisi non siano fornite sotto forma di servizio agevolato ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) 2023/2831 e n. 1408/2013, i relativi oneri restano in capo alle medesime PMI.".

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 17/2016)

1. L'articolo 10 della l.r. 17/2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore della produzione agricola primaria)

1. Al fine di consentire alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, un'efficace gestione dei rischi ambientali, possono essere concessi aiuti integrativi:

a) rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), per il pagamento di premi assicurativi per la copertura del rischio di danni alle strutture del settore vegetale. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 70 per cento del costo del premio assicurativo;

b) rispetto a quanto previsto dalla sottomisura SRF.01, denominata "Assicurazioni agevolate" del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, per il pagamento di premi assicurativi per la copertura del rischio di perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 20 per cento della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 70 per cento del costo del premio assicurativo.

2. La copertura assicurativa deve compensare esclusivamente il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al comma 1 e non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2022/2472.".

Art. 10

(Modificazioni all'articolo 10bis della l.r. 17/2016)

1. All'articolo 10bis della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sono ritenuti ammissibili, e calcolati a livello dei singoli beneficiari, i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, previamente valutati dalla struttura regionale competente che concede gli aiuti, anche avvalendosi di un esperto indipendente incaricato dalla medesima o da un'impresa di assicurazione.";

b) dopo il comma 2, come sostituito dalla lettera a), è inserito il seguente:

"2bis. Gli aiuti possono riguardare le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione, nonché i danni materiali.".

Art. 11

(Modificazione all'articolo 10ter della l.r. 17/2016)

1. Il comma 1 dell'articolo 10ter della l.r. 17/2016 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di sostenere il patrimonio apicolo e di compensare le PMI, iscritte presso l'anagrafe apistica nazionale nella sezione commerciale e operanti nel territorio regionale, per perdite di produzione non causate deliberatamente dal beneficiario o conseguenza della sua negligenza, possono essere concessi aiuti a fondo perduto fino ad un massimo di quaranta euro ad alveare nei casi in cui le stesse PMI non abbiano beneficiato, in relazione al settore dell'apicoltura, degli aiuti di cui all'articolo 10bis.".

Art. 12

(Inserimento dell'articolo 10quater nella l.r. 17/2016)

1. Dopo l'articolo 10ter, come modificato dall'articolo 11, è inserito il seguente:

"Art. 10quater

(Aiuti per i danni causati dalle calamità naturali)

1. Al fine di compensare le imprese, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, per i danni subiti in conseguenza di una calamità naturale formalmente riconosciuta con decreto del Presidente della Regione, possono essere concessi aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100 per cento dei costi ammissibili, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative.

2. Sono ritenuti ammissibili, e calcolati a livello dei singoli beneficiari, i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, previamente valutati dalla struttura regionale competente che concede gli aiuti, anche avvalendosi di un esperto indipendente incaricato dalla medesima o da un'impresa di assicurazione.

3. Gli aiuti possono riguardare le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione, nonché i danni materiali.

4. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi della calamità naturale e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi della medesima.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2022/2472.".

Art. 13

(Inserimento dell'articolo 10quinquies nella l.r. 17/2016)

1. Dopo l'articolo 10quater, come inserito dall'articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 10quinquies

(Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a compensare i relativi danni)

1. Al fine di compensare le PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, per i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di organismi nocivi ai vegetali, nonché per le perdite causate dai medesimi, possono essere concessi aiuti fino ad un massimo del 100 per cento dei costi ammissibili, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure statali o eurounitarie o in virtù di polizze assicurative o fondi di mutualizzazione per i medesimi costi.

2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono limitati ai costi e alle perdite causate dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'ufficio servizi fitosanitari regionale o altra struttura regionale competente abbia formalmente riconosciuto la presenza.

3. Gli aiuti relativi alla compensazione delle perdite sono concessi sotto forma di aiuto a fondo perduto. Gli aiuti per compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione sono concessi in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti alle PMI beneficiarie, e sono versati ai prestatori dei suddetti servizi, fatta eccezione per gli aiuti relativi ai seguenti costi ammissibili che possono essere concessi direttamente alle suddette PMI beneficiarie sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalle medesime:

a) costi per acquisto, stoccaggio, distribuzione e somministrazione di prodotti fitosanitari;

b) costi per distruzione delle piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di misure imposte dalle autorità pubbliche competenti, nonché pulizia, disinfezione o disinfestazione dell'azienda e delle attrezzature.

4. Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che la presenza dell'organismo nocivo è stata causata deliberatamente dal beneficiario o è la conseguenza della sua negligenza.

5. I regimi di aiuto relativi a un organismo nocivo ai vegetali sono introdotti e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro tre e quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o i danni causati dall'organismo nocivo ai vegetali.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/2472.".

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 17/2016)

1. L'articolo 11 della l.r. 17/2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore agricolo)

1. Al fine di garantire il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, possono essere concessi alle PMI, ivi compresi i membri della famiglia rurale, operanti sul territorio regionale nel medesimo settore, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti ad eccezione dei costi di cui al comma 2, lettere b) e c), per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, per attività dimostrative, per la promozione dell'innovazione, per azioni di informazione e per scambi interaziendali di breve durata nonché visite presso altre imprese agricole.

2. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

a) spese per l'organizzazione e la gestione di azioni di formazione professionale e per l'acquisizione di competenze, quali corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching e azioni di informazione;

b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;

c) costi di ammortamento relativi agli investimenti effettuati per realizzare progetti dimostrativi proposti in collaborazione con un ente o organismo di ricerca, nella misura e per il periodo in cui i medesimi investimenti sono utilizzati per i progetti.

3. I compensi dei servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione sono erogati ai prestatori dei servizi medesimi, i quali devono disporre delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e regolarmente formato per esercitare tali funzioni. I costi per le spese di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere rimborsati direttamente alle PMI beneficiarie.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere prestate anche direttamente dalla Regione o da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria. Qualora siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria, l'appartenenza alle stesse non deve costituire condizione per l'accesso alle attività e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi devono essere limitati ai costi delle attività prestate.

5. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile relativa al servizio agevolato. Nel caso in cui gli aiuti non coprano il 100 per cento della spesa ammissibile, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al comma 1 e nel caso dei progetti dimostrativi l'importo massimo dell'aiuto non può comunque superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472.".

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 17/2016)

1. L'articolo 12 della l.r. 17/2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Aiuti per servizi di consulenza nel settore agricolo)

1. Al fine di conseguire il miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali, nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti, per consulenze relative ad almeno un obiettivo specifico di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, e attinenti ad almeno uno dei seguenti ambiti:

a) gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) 2021/2115;

b) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

c) le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione "Piano d'azione europeo One Health contro la resistenza antimicrobica";

d) la prevenzione e la gestione dei rischi;

e) la modernizzazione, il rafforzamento della competitività, l'integrazione settoriale, l'orientamento al mercato e la promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione dei progetti dei gruppi operativi PEI;

f) le tecnologie digitali nell'agricoltura di cui all'articolo 114, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115;

g) la gestione sostenibile dei nutrienti, ivi compreso, a partire al più tardi dal 2024, il ricorso a uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115;

h) le condizioni di occupazione e gli obblighi dei datori di lavoro, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro e l'assistenza sociale nelle comunità agricole;

i) produzione sostenibile di mangimi, valutazione dei mangimi in termini di contenuto di nutrienti e valori dei mangimi, documentazione, pianificazione e controllo dell'alimentazione degli animali d'allevamento in base alle esigenze.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la consulenza può riguardare:

a) il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica e la produzione e l'uso di energie rinnovabili per l'agricoltura;

b) l'aumento della biodiversità o delle prestazioni in termini di biodiversità;

c) le prestazioni economiche e ambientali dell'impresa agricola, inclusi gli aspetti relativi alla competitività;

d) lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

3. I compensi dei servizi di consulenza sono erogati ai prestatori dei servizi medesimi, i quali devono disporre delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e regolarmente formato per esercitare tali funzioni, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere prestate anche direttamente dalla Regione o da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria. Qualora siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria, l'appartenenza alle stesse non deve costituire condizione per l'accesso alle attività e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi devono essere limitati ai costi delle attività prestate.

5. L'importo dell'aiuto non supera il 100 per cento dei costi ammissibili fino a un massimo di 25.000 euro, a eccezione di quelli di cui al comma 2, per triennio, per la consulenza fornita dal prestatore del servizio a un unico beneficiario attivo nella produzione agricola primaria.

6. L'importo dell'aiuto non supera il 100 per cento dei costi ammissibili fino a un massimo di 200.000 euro, a eccezione di quelli di cui al comma 2, per triennio, per la consulenza fornita dal prestatore del servizio a un unico beneficiario attivo nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2472.".

Art. 16

(Inserimento dell'articolo 12bis nella l.r. 17/2016)

1. Dopo l'articolo 12, come sostituito dall'articolo 15, è inserito il seguente:

"Art. 12bis

(Aiuti per servizi di sostituzione nell'impresa agricola)

1. Alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, possono essere concessi aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti, per la sostituzione dell'agricoltore, di un coadiuvante familiare o di un lavoratore agricolo durante la loro assenza dovuta a malattia, compresa la malattia dei figli e la malattia grave di un convivente con necessità di cure costanti, ai periodi di ferie, al congedo di maternità e congedo parentale, in caso di decesso o nel caso di partecipazione ad attività formative.

2. La durata totale della sostituzione è limitata a tre mesi l'anno per beneficiario, tranne per la sostituzione in caso di congedo di maternità e congedo parentale. Per il congedo di maternità e il congedo parentale la durata della sostituzione è limitata a sei mesi in ciascun caso.

3. I servizi di sostituzione nell'azienda agricola possono essere prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. In tal caso, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

4. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile relativa al servizio agevolato. Nel caso in cui gli aiuti non coprano il 100 per cento della spesa ammissibile, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al comma 1.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2022/2472.".

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 17/2016)

1. L'articolo 13 della l.r. 17/2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Aiuti per spese di funzionamento nel settore agricolo)

1. Al fine di garantire competitività e sostenibilità economica possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, aiuti a fondo perduto per le seguenti spese di funzionamento:

a) oneri per la gestione delle strutture di proprietà regionale o di proprietà di società a partecipazione pubblica;

b) costi per il trasporto del siero residuo delle lavorazioni lattiero casearie presso appositi centri di smaltimento o lavorazione;

c) altri costi di funzionamento legati all'attività di produzione, trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli.

2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, possono inoltre essere concessi, tramite il laboratorio di analisi della struttura regionale competente, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati, per l'effettuazione di analisi di controllo sul processo di trasformazione dei prodotti agricoli.

3. Gli aiuti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) 2023/2831 e n. 1408/2013, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili. Nel caso in cui gli aiuti di cui al comma 2 non coprano il 100 per cento della spesa ammissibile relativa al servizio agevolato, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al comma 1.".

Art. 18

(Modificazione all'articolo 14 della l.r. 17/2016)

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 17/2016 è sostituito dal seguente:

"2. Gli aiuti di cui al presente articolo consistono in mutui a tasso agevolato, nonché aiuti a fondo perduto fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili e sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831, in quanto applicabile.".

Art. 19

(Modificazione all'articolo 15 della l.r. 17/2016)

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 17/2016 è sostituito dal seguente:

"2. Gli aiuti di cui al presente articolo consistono in mutui a tasso agevolato, nonché aiuti a fondo perduto fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili e sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831, in quanto applicabile.".

Art. 20

(Modificazioni all'articolo 17 della l.r. 17/2016)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 17/2016, dopo le parole: "e promuovere il settore agricolo e la cultura rurale", sono aggiunte le seguenti: ", nonché per pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli".

2. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 17/2016, le parole: "regolamento (UE) n. 1407/2013" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (UE) 2023/2831.

Art. 21

(Inserimento dell'articolo 17bis nella l.r. 17/2016)

1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 17/2016, come modificato dall'articolo 20, è inserito il seguente:

"Art. 17bis

(Azioni di valorizzazione e promozione del settore

dell'acquacoltura)

1. Al fine di valorizzare e promuovere il settore emergente dell'acquacoltura la Regione può concedere alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura, aiuti a fondo perduto o in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti ai beneficiari, per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni e manifestazioni, nonché per altre attività e iniziative finalizzate a valorizzare e promuovere il settore ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 190 del 28 giugno 2014 e del regolamento (UE) 2023/2831, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.".

Art. 22

(Modificazioni all'articolo 18 della l.r. 17/2016)

1. All'articolo 18 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di incentivare lo sviluppo delle infrastrutture funzionali al settore agricolo e di garantire la stabilità idrogeologica dei terreni agricoli nonché un miglior approvvigionamento ed efficientamento nell'utilizzo della risorsa idrica, possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933 aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 90 per cento delle spese ammissibili, aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato o aiuti nella formula mista aiuti a fondo perduto e mutui a tasso agevolato, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili, per la realizzazione delle seguenti iniziative di tipo infrastrutturale a valenza comprensoriale, ivi comprese le relative manutenzioni straordinarie e gli oneri progettuali sostenuti per la realizzazione delle medesime:

a) studio preliminare, elaborazione e realizzazione di piani di riordino fondiario;

b) interventi di miglioramento della viabilità rurale;

c) interventi di sistemazione e messa a coltura del terreno;

d) interventi di elettrificazione rurale;

e) interventi di adeguamento della rete di gestione idrica e di realizzazione di bacini di accumulo.";

b) dopo il comma 1, come sostituito dalla lettera a), è inserito il seguente:

"1bis. Al fine di agevolare la partecipazione dei consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933 a bandi e programmi nazionali, oggetto di eventuale cofinanziamento europeo, per il finanziamento delle iniziative di adeguamento della rete di gestione idrica e di realizzazione di bacini di accumulo, possono essere concessi ai medesimi consorzi aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili per il pagamento degli oneri progettuali sostenuti al fine di realizzare il livello progettuale minimo richiesto, a prescindere dal successivo effettivo finanziamento degli interventi.".

Art. 23

(Modificazione all'articolo 19 della l.r. 17/2016)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 17/2016 è sostituita dalla seguente:

"a) all'ampliamento dei confini territoriali legato alla fusione e alla fusione per incorporazione o a operazioni di allargamento del comprensorio;".

Art. 24

(Modificazioni all'articolo 20 della l.r. 17/2016)

1. All'articolo 20 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3bis. Al fine della corretta determinazione degli aiuti di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, e 19, commi 1, lettera b), e 2, le relative domande di finanziamento devono essere corredate di una dichiarazione, redatta secondo apposito modello approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, circa l'eventuale gestione, da parte dei richiedenti, di centraline idroelettriche per la produzione, il consumo e la vendita di energia elettrica o la concessione in uso a titolo oneroso a terzi delle medesime o di altre infrastrutture. L'obbligo dichiarativo di cui al precedente periodo non sussiste, in caso di richieste successive alla prima, qualora non siano intervenute modifiche concernenti la gestione, da parte dei richiedenti, di centraline idroelettriche per la produzione, il consumo e la vendita di energia elettrica o la concessione in uso a titolo oneroso a terzi delle medesime o di altre infrastrutture.";

b) al comma 4, dopo le parole: "10ter,", sono aggiunte le seguenti: "10quater, 10quinquies,";

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"L'approvazione della graduatoria per il finanziamento degli oneri progettuali di cui all'articolo 18, comma 1bis, è effettuata sulla base di una previa valutazione circa la fattibilità tecnica e agronomica delle proposte progettuali da parte di un'apposita commissione, la cui attività è disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, costituita dai seguenti componenti, cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di consorzi di miglioramento fondiario, che la presiede direttamente o tramite un suo delegato e un dipendente di categoria D della medesima struttura;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sistemazioni montane o un suo delegato;

c) il Coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di risorse idriche e territorio o un suo delegato;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di demanio idrico o un suo delegato;

e) il Coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di ambiente o un suo delegato;

f) eventuali altri componenti, individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31.".

Art. 25

(Modificazioni all'articolo 21 della l.r. 17/2016)

1. All'articolo 21 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "lettere a), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "d) ed e)";

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6bis. La Giunta regionale, su richiesta motivata del beneficiario, qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore, può autorizzare, con propria deliberazione, la rinegoziazione del mutuo. L'eventuale autorizzazione è comunicata, oltre che al beneficiario, a FINAOSTA S.p.A. la quale, previa valutazione del merito creditizio della parte mutuataria e dell'adeguatezza delle garanzie in essere, può modificare, anche in deroga alle condizioni previste dalla presente legge, le condizioni di rimborso del capitale residuo del mutuo in essere alla data della rinegoziazione, maggiorato della quota capitale delle rate eventualmente scadute alla medesima data, salvo il pagamento della relativa quota interessi e degli eventuali interessi di mora, nonché variare le altre condizioni contrattuali applicate al medesimo mutuo, ad eccezione del tasso di interesse la cui variazione in aumento può essere eventualmente prevista unicamente al fine di consentire al richiedente di beneficiare della rinegoziazione del mutuo.";

c) dopo il comma 6bis, come inserito dalla lettera b), è inserito il seguente:

"6ter. La rinegoziazione di cui al comma 6bis comporta l'applicazione a carico del beneficiario delle spese di istruttoria e dei costi per gli eventuali adempimenti notarili necessari alla modificazione del contratto originario.".

Art. 26

(Modificazioni all'articolo 23 della l.r. 17/2016)

1. All'articolo 23 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una revoca in misura proporzionale può, inoltre, essere disposta, in caso di investimenti plurimi, qualora nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e d), o nei casi di violazione dei vincoli e i divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere c) ed e), la violazione riguardi solo una parte dei beni oggetto del finanziamento.";

b) al capoverso del comma 3, dopo le parole: "La revoca", sono inserite le seguenti: ", anche in misura proporzionale,";

c) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", laddove applicabile. In caso di mancato ripristino del vincolo, è disposta la revoca totale dell'aiuto, con le modalità previste dalla medesima deliberazione.";

d) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10bis. Qualora le iniziative di adeguamento della rete di gestione idrica e di realizzazione di bacini di accumulo, per le quali sono stati concessi gli aiuti di cui all'articolo 18, comma 1bis, siano oggetto di finanziamento nell'ambito di bandi e programmi statali, gli aiuti regionali per il pagamento dei relativi oneri progettuali sono oggetto di revoca, in relazione all'ammontare degli aiuti percepiti a livello statale per le medesime voci di spesa, secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31.".

Art. 27

(Modificazione all'articolo 26 della l.r. 17/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 17/2016, le parole: "e, in caso di leasing, da parte della società di leasing," sono soppresse.

Art. 28

(Modificazioni all'articolo 28 della l.r. 17/2016)

1. All'articolo 28 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo della lettera b) del comma 1 è sostituito dal seguente: "In tale periodo, il beneficiario è tenuto a corrispondere le rate nel rispetto delle scadenze stabilite nel contratto, comprensive di interessi, calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 29, e di capitale.";

b) dopo il comma 1, come modificato dalla lettera a), è inserito il seguente:

"1bis. Le rate di preammortamento e ammortamento del mutuo possono avere periodicità mensile, trimestrale o semestrale.";

c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine di dodici mesi, su richiesta motivata del beneficiario, può essere prorogato con provvedimento del dirigente della struttura competente.".

Art. 29

(Modificazioni all'articolo 29 della l.r. 17/2016)

1. All'articolo 29 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "pari al 20 per cento della spesa ammissibile" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 40 per cento della spesa ammissibile e che, in caso di cumulo con aiuti a fondo perduto previsti dalla presente legge sulle medesime spese ammissibili, il beneficio complessivo non sia superiore alle intensità massime d'aiuto previste nei singoli articoli di riferimento";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora l'investimento sia oggetto di aiuto a fondo perduto nell'ambito del complemento regionale per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 2, comma 2, l'eventuale aiuto integrativo sotto forma di mutuo a tasso agevolato ai sensi della presente legge deve possedere un'equivalente sovvenzione lorda non superiore all'intensità massima d'aiuto di cui al comma 2 e il beneficio complessivo non può comunque essere superiore alle intensità massime d'aiuto previste dal Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027.".

Art. 30

(Modificazioni all'articolo 31 della l.r. 17/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"abis) i criteri per la determinazione dell'entità della spesa ammissibile per gli aiuti di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, e 19, commi 1, lettera b), e 2, qualora i soggetti richiedenti ricadano nelle casistiche di cui all'articolo 20, comma 3bis;";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le eventuali altre condizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2472, con riferimento alla concessione degli aiuti di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 10bis, 10quater, 10quinquies, 11, 12, 12bis e 17, comma 1, lettera c), limitatamente agli aiuti concessi in favore dei beneficiari di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), e dal regolamento (UE) 2022/2473, con riferimento alla concessione degli aiuti di cui agli articoli 7, commi da 1 a 5, e 7bis;";

c) alla lettera f), dopo le parole: "commi 3 e 5" sono inserite le seguenti: ", le modalità di applicazione della revoca nel caso di mancato ripristino del vincolo di cui al comma 7 del medesimo articolo, nonché le modalità di revoca degli aiuti di cui all'articolo 18, comma 1bis, nei casi previsti dall'articolo 23, comma 10bis";

d) dopo la lettera f), come modificata dalla lettera c), è inserita la seguente:

"fbis) il funzionamento e le attività della commissione di cui all'articolo 20, comma 5, nonché gli eventuali ulteriori componenti della medesima;".

Art. 31

(Modificazione all'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 19)

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 19 (Norme in materia di consorterie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche mediante la concessione alle medesime Consorterie, che concludono l'iter di registrazione e i conseguenti adempimenti catastali previsti dall'articolo 7, di un aiuto una tantum a fondo perduto pari a 1.000 euro per le spese propedeutiche sostenute al fine di ottenere tale registrazione".

Art. 32

(Disposizioni transitorie)

1. Le domande per la concessione di mutui a tasso agevolato di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 17/2016, come modificati dagli articoli 4 e 5 della presente legge, presentate prima del 30 giugno 2023 e non ancora finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono finanziate ai sensi dei medesimi articoli in via prioritaria rispetto alle nuove domande di aiuto.

2. Gli aiuti per la monticazione dei capi bovini negli alpeggi condotti direttamente o da terzi di cui all'articolo 9, comma 6bis, della l.r. 17/2016 sono concessi, a partire dal 1° gennaio 2023, ai sensi dei nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 485 del 21 dicembre 2022, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2023, n. 508 (Revisione dei criteri applicativi per la concessione degli aiuti alla monticazione dei capi bovini negli alpeggi condotti direttamente o da terzi di cui all'articolo 9, comma 6bis della l.r. 17/2016, approvati con DGR 222/2020 e 454/2021, in adeguamento ai nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali).

3. Le domande di aiuto per le opere di miglioramento fondiario e le istanze di completamento del riordino fondiario di cui all'articolo 32, comma 4, della l.r. 17/2016, che non risultano finanziate ai sensi del medesimo comma alla data di entrata in vigore della presente legge, sono finanziate ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, della l.r. 17/2016, come modificato dall'articolo 22 della presente legge, previa presentazione di una nuova istanza di finanziamento.

4. Nelle more della revisione organica della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe del bestiame e delle aziende di allevamento), in attuazione del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53), la registrazione delle nascite, dei decessi, dei movimenti in entrata e in uscita dei capi di bestiame nella Banca dati informatizzata nazionale (BDN), istituita ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina), è effettuata direttamente dall'operatore zootecnico o tramite i soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, della l.r. 17/1993.

Art. 33

(Disposizioni di coordinamento)

1. Le espressioni: "regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 193 del 1° luglio 2014", ovunque ricorrano nella l.r. 17/2016, sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 21 dicembre 2022".

2. Le espressioni: "regolamento (UE) n. 702/2014", ovunque ricorrano nella l.r. 17/2016, sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (UE) 2022/2472".

3. Le espressioni: "consorterie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le Consorterie della Valle d'Aosta)", ovunque ricorrano nella l.r. 17/2016, sono sostituite dalle seguenti: "consorterie già riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le Consorterie della Valle d'Aosta), o registrate ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 19 (Norme in materia di consorterie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14)".

4. Le espressioni: "consorterie riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973", ovunque ricorrano nella l.r. 17/2016, sono sostituite dalle seguenti: "consorterie già riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973, o registrate ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 19/2022".

Art. 34

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 17/2016:

a) il comma 6 dell'articolo 5;

b) il comma 5 dell'articolo 6;

c) la lettera c) del comma 1 e il comma 6 dell'articolo 9;

d) il comma 5 dell'articolo 17;

e) il comma 4 dell'articolo 29;

f) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 31.

Art. 35

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 4.445.000 per il 2024 e annui euro 4.475.000 a decorrere dal 2025.

2. L'onere di cui al comma 1, fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare):

a) nel Titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.440.000 nel 2024 e annui euro 1.470.000 a decorrere dal 2025;

b) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale) per annui euro 3.005.000 a decorrere dal 2024.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse iscritte:

a) per euro 3.000.000, per ciascuna annualità del triennio 2024/2026, nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) per euro 1.445.000 nel 2024 e annui euro 1.475.000 per il 2025 e 2026 nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti).

4. In conseguenza dell'applicazione della presente legge, l'autorizzazione di spesa prevista nell'allegato 1 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali), con riferimento alla l.r. 17/2016 è incrementata di euro 3.000.000 per ciascun anno del triennio 2024/2026.

5. A decorrere dal 2027, l'onere può essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

6. Gli interventi di cui agli articoli 4, comma 1, lettera j), limitatamente agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo e agli investimenti preventivi, 7, 10, 12, 13, 18 e 19 non comportano oneri nel triennio 2024/2026 e possono essere attivati mediante apposita autorizzazione legislativa che ne determini gli oneri e la copertura.

7. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 36

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.