Legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 - Testo storico

Legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1

Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica delle sciovie a fune alta e delle funivie bifune.

(B.U. 26 gennaio 2010, n. 4)

Art. 1

(Rinvio condizionato della scadenza di fine vita tecnica delle sciovie a fune alta)

1. Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, le sciovie a fune alta che giungono alla scadenza di fine vita tecnica entro il 3 gennaio 2010 per le quali è stata presentata, secondo quanto previsto dal capo II della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), una domanda di concessione sulla medesima linea per l'impianto sostitutivo, e che non abbiano già beneficiato di analoghe proroghe, possono proseguire l'esercizio per non oltre un anno rispetto alle scadenze temporali fissate nel paragrafo 3 delle norme regolamentari annesse al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4 delle citate norme regolamentari e a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite dal direttore di esercizio e approvate dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, a garanzia della sicurezza degli impianti.

Art. 2

(Proseguimento dell'esercizio delle funivie bifune in scadenza di fine vita tecnica)

1. Le funivie bifune che giungono alla scadenza di fine vita tecnica entro il 31 dicembre 2010, riconosciute dalla Giunta regionale di interesse regionale e per le quali è prevista la sostituzione con nuovi impianti, possono proseguire l'esercizio non oltre il 31 dicembre 2014, al fine di mantenere la continuità della frequentazione, a condizione che:

a) siano effettuati i controlli, le verifiche e le sostituzioni stabiliti dal direttore di esercizio e approvati dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza degli impianti esistenti;

b) per le parti di impianto che superino entro il 31 dicembre 2014 la scadenza di fine vita tecnica o di revisione generale, devono essere stabilite dal direttore di esercizio e approvate dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune particolari attività di controllo, di verifica o di sostituzione, nel rispetto dei principi di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985.

2. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, la proroga può essere accordata per ulteriori tre anni se le necessità di cantiere lo richiedono e a condizione che siano approvati, dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, attività di controllo, di verifica o di sostituzione, stabilite dal direttore di esercizio, ai sensi del comma 1.

Art. 3

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 51 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006);

b) l'articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali);

c) l'articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

d) la legge regionale 23 dicembre 2008, n. 31 (Disposizioni sulle scadenze delle sciovie a fune alta).

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.