Legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 - Testo vigente

Legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79

Contributi alle associazioni culturali valdostane.

(B.U. 24 dicembre 1981, n. 16 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

La Regione autonoma Valle d'Aosta eroga contributi alle associazioni culturali che abbiano:

a) il campo d'azione sul suo territorio

b) quali obiettivi:

- lo studio della storia e dell'ambiente valdostano

- la conservazione delle tradizioni

- la difesa della cultura e del patrimonio valdostano

- la diffusione della lingua francese e del dialetto francoprovenzale, del tedesco e del walser

e che, per lo svolgimento delle loro attività, si servano delle lingue sopra indicate.

1bis. La struttura regionale competente in materia di attività culturali verifica che le associazioni culturali richiedenti siano in possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui al comma primo. Sono escluse dal contributo di cui alla presente legge le associazioni che beneficiano già di contributi previsti da altre leggi regionali. (1)

Art. 2

(Concessione del contributo)

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati annualmente.

Art. 3

(Rinvio) (3)

1. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui alla presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

(3a)

Art. 5

Alla copertura dell'onere necessario all'esecuzione della presente legge si provvede mediante l'aumento di lire 52 milioni dello stanziamento del capitolo 00300 (proventi dalla casa da gioco di Saint - Vincent), già accertato nella parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981; per gli anni 1982- 1983 mediante l'aumento di lire 104.000.000 al titolo I del bilancio pluriannuale di previsione della Regione per gli anni 1981- 83 derivante dall'aumento previsto dei proventi della casa da gioco di Saint - Vincent.

I fondi destinati alla copertura degli oneri per gli anni successivi saranno iscritti nei corrispondenti bilanci di previsione.

Art. 6

Al bilancio di previsione annuale e pluriannuale della Regione sono apportate le seguenti variazioni.

Bilancio di previsione per l'anno 1981

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento

Cap. 00300 - Proventi della casa da gioco di Saint - Vincent L. 52.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento

Cap. 46260 (di nuova istituzione)

- Contributi annui per il finanziamento di Associazioni culturali (legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79) L. 52.000.000

Bilancio di previsione pluriannuale 1981-1983 (anni 1982-1983)

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento

Titolo primo

Categoria 1 - Aumento

1982 L. 52.000.000

1983 L. 52.000.000

Totale L. 104.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento

Programma " Promozione sociale " Settore 2.2.4.8. " Attività culturale e scientifiche "

1982 L. 52.000.000

1983 L. 52.000.000

Totale L. 104.000.000

Art. 6bis

(Disposizioni finanziarie) (4)

1. A seguito dell'adozione dei nuovi schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) ed è determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Allegato A

Elenco delle associazioni culturali valdostane (5)

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(1) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.R. 30 gennaio 2025, n. 1.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 30 gennaio 2025, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 2 recitava:

"Art. 2

E' autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1981, l'apertura di un finanziamento di lire 52 milioni.

Tale credito graverà sul capitolo 46260, istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.".

(3) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 3, della L.R. 30 gennaio 2025, n. 1.

Il comma 1 era già stato sostituito dall'art. 23 della L.R. 12 gennaio 1999, n. 1, nel modo seguente:.

"1. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione alla concessione dei contributi, su presentazione da parte delle associazioni di apposita domanda e previo esame e valutazione del rendiconto dell'attività dell'anno precedente e del programma dell'anno in corso da parte della struttura regionale competente.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 3 recitava:

"La giunta regionale provvede con propria deliberazione alla concessione e al versamento di contributi, su presentazione da parte delle associazioni, di domanda corredata da rendiconto dell'attività del precedente anno nonché del programma per il corrente anno.

Le domande dovranno pervenire all'assessore alla pubblica istruzione entro il 28 febbraio di ogni anno.

Per l'anno 1981, le domande di contributo dovranno essere indirizzate all'assessore alla pubblica istruzione nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.".

(3a) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera a), della L.R. 30 gennaio 2025, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 4 recitava:

"Art. 4

Per l'anno 1981, le associazioni ammesse al finanziamento sono indicate all'allegato A.

Per gli anni successivi, nuove associazioni, aventi i fini indicati all'articolo 1, potranno essere inserite nell'elenco dell'allegato A, su proposta della Giunta regionale adottata dal Consiglio regionale.".

Ne sono escluse le associazioni che beneficiano già di contributi previsti da altre leggi regionali.

(4) Articolo inserito dall'art. 5, comma 4, della L.R. 30 gennaio 2025, n. 1.

(5) Allegato abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera a), della L.R. 30 gennaio 2025, n. 1.

L'allegato A era già stato modificato dall'art. 1 della L.R. 22 novembre 1984, n. 57, dall'art. 45 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38, dall'art. 16 della L.R 28 giugno 2011, n. 16, e dall'art. 30, comma 1, della L.R. 8 aprile 2013, n. 8, e da ultimo dal comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37, nel modo seguente:

"Elenco delle associazioni culturali valdostane

a) Académie de Saint-Anselme;

b) Comité des Traditions valdôtaines;

c) Société Valdôtaine de Préhistoire et Archéologie;

d) Association "Augusta" d'Issime;

e) Association Valdôtaine des Archives Sonores;

f) Centre Culturel Walser;

g) Lo Charaban;

h) Union Internationale de la Presse Francophone - Section de la Vallée d'Aoste;

i) Centre d'Etudes Les Anciens Remèdes;

j) Centre d'Etudes Abbé Trèves;

k) Société de la Flore Valdôtaine;

l) Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro;

m) Centre d'Etudes Francoprovençales "René Willien";

n) A.R.Co.V.A. Associazione regionale Cori Valle d'Aosta;

o) Fédération des Harmonies Valdôtaines;

p) Nos Racines - Fédération des groupes folkloriques valdôtains.".