Legge regionale 9 dicembre 1981, n. 78 - Testo storico

Legge regionale n. 78 del 09 12 1981

Bollettino ufficiale 24 12 1981 n. 16

Compensi ai componenti delle commissioni sanitarie previste dalle leggi 30 marzo 1971, n. 118; 26 maggio 1970, n. 381; 27 maggio 1970, n. 382.

Art. 1

Ai componenti delle commissioni sanitarie previste dalle leggi 30 marzo 1971, n. 118; 26 maggio 1970, n. 381; 27 maggio 1970, n. 382, per l’accertamento, rispettivamente, dell’invalidità civile, del sordomutismo e delle condizioni visive, salvo le esclusioni previste dalle leggi, è corrisposto con decorrenza dal primo gennaio 1981 un gettone di presenza di lire 10.000 lorde per ogni giornata di seduta nonché un compenso lordo di lire 1.000 per ogni soggetto visitato.

Ai componenti delle commissioni sanitarie predette, non aventi l’abituale domicilio nel comune sede della commissione, è corrisposta una indennità di accesso per chilometro percorso, pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super.

Art. 2

Il quarto comma dell’articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43, è abrogato.

Il terzo comma dell’articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, è abrogato.

Art. 3

Alla liquidazione dei compensi dovuti sino al 31 luglio 1981 provvede la Regione, mediante imputazione della relativa spesa, valutata in lire sette milioni, al capitolo 39400 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981, che presenta la necessaria disponibilità.

Dalla data dell’effettivo esercizio delle funzioni in materia sanitaria, da parte dell’unità sanitaria locale della Valle d’Aosta e cioè dal primo agosto 1981, alla liquidazione dei compensi provvede l’USL medesima, la quale farà fronte alle relative spese, valutate per il periodo dal primo agosto 1981 al 31 dicembre 1981, in lire cinque milioni ed in lire dodici milioni annui dal primo gennaio 1982, con la quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione, ai sensi dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devoluta all’unità sanitaria locale.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.