Legge regionale 28 ottobre 2021, n. 30 - Testo storico

Legge regionale 28 ottobre 2021, n. 30

Disciplina per la realizzazione sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica.

(B.U. del 2 novembre 2021, n. 54)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di garantire il coordinamento e la tempestività degli interventi necessari alla massima diffusione della rete di comunicazione in fibra ottica nel territorio della Regione, la presente legge prevede, anche in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità), procedure semplificate per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione in fibra ottica, con i necessari accessori impiantistici, mediante l'utilizzo, ove possibile, di tecnologie di scavo a basso impatto ambientale, che non richiedano l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte di amministrazioni diverse dalla Regione e dagli enti locali valdostani.

2. Restano ferme, per tutto quanto non disposto dalla presente legge e per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1, le norme e le semplificazioni procedimentali previste dalla normativa statale e regionale di settore.

Art. 2

(Autorizzazioni)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono soggetti ad autorizzazione previa istanza da presentare al SUEL, per via telematica, sulla base della modulistica di cui all'articolo 9.

2. Al procedimento si applicano, per tutto quanto non previsto dalla presente legge, gli articoli 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), e 7, commi 2bis e 2ter, del d.lgs. 33/2016.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 14quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, qualora assunta sulla base delle posizioni prevalenti, le amministrazioni o strutture preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini possono proporre opposizione alla Giunta regionale a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. La Giunta regionale indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni e strutture che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni e strutture che hanno partecipato alla conferenza oltre al proponente. In tale riunione, i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa. Qualora, all'esito della riunione, sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, la stessa sostituisce la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. Qualora all'esito della suddetta riunione, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della stessa, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa alla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, ove siano coinvolti uno o più enti locali. Qualora la Giunta regionale non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. La Giunta regionale può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti della predetta riunione.

Art. 3

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, è sostituita da una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della l. 241/1990 qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, non comportino alcuna delle seguenti interferenze:

a) con aree archeologiche tutelate ai sensi dell'articolo 142, lettera m), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali);

b) con edifici e manufatti tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 56/1983;

c) con edifici pubblici con più di settanta anni per i quali non sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale o sia stato riconosciuto l'interesse culturale;

d) con sentieri e percorsi di valore storico individuati nei piani regolatori generali comunali e nel piano territoriale paesistico;

e) con il demanio idrico regionale, nei casi in cui sia necessaria la preventiva acquisizione dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche);

f) con altre aree o beni in ordine ai quali sia necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte di amministrazioni o strutture preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini.

2. La SCIA è presentata al SUEL, per via telematica, sulla base della modulistica di cui all'articolo 9, contenente:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la riconducibilità degli interventi alla fattispecie di cui al comma 1;

b) nel caso in cui siano interessati tratti di strade di competenza comunale o regionale o, comunque, beni del demanio o del patrimonio della Regione o degli enti locali, il disciplinare di cui all'articolo 9, debitamente sottoscritto per accettazione, contenente, tra l'altro, l'impegno di esecuzione a regola d'arte e di spostamento dell'infrastruttura, a spese dell'operatore economico, in caso di sopravvenuta necessità di eseguire opere pubbliche che riguardano i predetti beni;

c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'avvenuta presentazione all'ente proprietario della strada della comunicazione di apertura del cantiere senza che, alla data di presentazione della stessa, siano stati adottati motivati provvedimenti di diniego alla predetta apertura del cantiere. La comunicazione è presentata, pena l'inammissibilità della successiva SCIA, almeno dieci giorni prima della data di presentazione di quest'ultima, con efficacia decorrente dalla medesima data;

d) la dichiarazione che l'entità dei lavori è tale per cui gli stessi devono essere terminati entro novanta giorni dalla presentazione della SCIA;

e) i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori;

f) nel caso in cui siano interessati immobili privati, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la loro disponibilità;

g) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il rispetto della normativa in materia di impatto acustico di cui alla legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9);

h) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei cantieri di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

i) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'avvenuto adempimento di quanto previsto per l'eventuale autorizzazione archeologica di cui al comma 3;

j) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non aver subito ordini di ripristino ai sensi degli articoli 7, comma 5, della presente legge e 21, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), o, in caso contrario, di aver provveduto al completo ripristino dello stato dei luoghi;

k) gli elaborati progettuali e gli altri documenti individuati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo 9; i predetti elaborati devono contenere anche l'indicazione delle modalità di gestione del materiale di scavo, in conformità alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.

3. Possono essere avviati, previa presentazione al SUEL della SCIA, anche gli interventi che comportino un'interferenza con le sole aree di cui al comma 1, lettera a), fatta salva la necessità di acquisire, previamente alla presentazione della SCIA, le autorizzazioni di cui al d.lgs. 42/2004 e ferme restando, ricorrendone i presupposti, le ulteriori semplificazioni previste dagli articoli 7, commi 2bis e 2ter, del d.lgs. 33/2016 e 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

4. La SCIA produce effetto per l'avvio degli interventi, costituendo dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi stessi, e sostituisce l'autorizzazione di cui agli articoli 21, comma 1, del d.lgs. 285/1992 e 13 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1).

5. La SCIA è trasmessa dal SUEL, entro due giorni lavorativi dal suo ricevimento o dal completamento della stessa, alle amministrazioni competenti e a quelle titolari dei beni per consentire l'esercizio della vigilanza e del controllo di cui all'articolo 6.

6. Alla SCIA di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4bis della l.r. 19/2007.

7. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo, si applica l'articolo 19 della l. 241/1990.

Art. 4

(Comunicazione di utilizzo di infrastrutture già esistenti)

1. La realizzazione di nuove infrastrutture può essere autorizzata ai sensi degli articoli 2 e 3 solo quando non risultino utilizzabili le eventuali infrastrutture già presenti per ospitare la rete di comunicazione in fibra ottica.

2. Qualora siano utilizzate esclusivamente infrastrutture già esistenti in assenza di scavi, l'operatore economico è tenuto a trasmettere al SUEL, entro quindici giorni dall'ultimazione della posa, la documentazione indicante il tracciato della nuova infrastruttura. Dal ricevimento della documentazione completa, il SUEL la inoltra, entro cinque giorni lavorativi, alle amministrazioni competenti e a quelle titolari dei beni.

3. Ferma restando la gratuità della concessione di utilizzo, la Giunta regionale determina, con la deliberazione di cui all'articolo 9, gli eventuali costi di compartecipazione alle spese di manutenzione per l'utilizzo delle infrastrutture di proprietà della Regione e degli enti locali.

Art. 5

(Modalità di realizzazione degli interventi)

1. L'operatore economico è tenuto ad attenersi, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, alle norme tecniche di settore, alle prescrizioni previste in sede di autorizzazione e ad ogni ulteriore obbligazione prevista dal disciplinare di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 6

(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge spettano, oltre agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alle amministrazioni interessate, con esclusione del SUEL.

2. Per gli interventi sulle strade di cui all'articolo 2 del d.lgs. 285/1992, resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 285/1992.

Art. 7

(Sanzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 285/1992, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione i seguenti commi.

2. L'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, senza titolo o con titolo inidoneo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.400.

3. Il mancato rispetto delle modalità di esecuzione dichiarate in sede di segnalazione o previste in sede di autorizzazione, ai sensi degli articoli 2 e 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.400.

4. L'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, per violazioni commesse al di fuori delle strade di cui all'articolo 2 del d.lgs. 285/1992, spetta al SUEL per conto dei Comuni territorialmente compenti, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1.

5. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue il divieto di prosecuzione dell'intervento e, anche con riferimento agli interventi già conclusi, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'operatore economico. Nei predetti casi e in quello di cui all'articolo 21 del d.lgs. 285/1992, fino al completo ripristino, all'operatore economico non è consentita la presentazione di ulteriori istanze o segnalazioni ai sensi degli articoli 2 e 3.

6. Ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria di cui al comma 5, l'organo accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento e intima al trasgressore l'esecuzione del ripristino dei luoghi assegnando un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, per provvedervi, in relazione al contenuto dell'obbligo medesimo. Qualora il trasgressore non adempia all'obbligo di ripristino entro il termine assegnato, il comando o l'ufficio cui appartiene l'organo accertatore trasmette il verbale al SUEL entro trenta giorni dalla data di scadenza del suddetto termine. Il SUEL, previa diffida, trasmette gli atti al Comune territorialmente competente, il quale procede d'ufficio a spese degli operatori inadempienti. La nota delle spese è resa esecutiva ed è riscossa dal Comune territorialmente competente secondo le disposizioni vigenti in materia di esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 8

(Esenzioni)

1. Le istanze e le segnalazioni per posa di fibre ottiche sono esenti dal pagamento di diritti di segreteria o istruttoria e, in deroga all'articolo 14bis della l.r. 26/2006, del canone concessorio di cui al medesimo articolo.

Art. 9

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, approva le linee guida di modulistica, documenti ed elaborati progettuali a corredo della SCIA, nonché lo schema di disciplinare, per la presentazione delle istanze e delle segnalazioni di cui agli articoli 2 e 3, contenente, tra l'altro, nel caso in cui siano interessati tratti di strade di competenza comunale o regionale o, comunque, beni del demanio o del patrimonio della Regione o degli enti locali, l'impegno di esecuzione a regola d'arte e di spostamento dell'infrastruttura a spese dell'operatore economico in caso di sopravvenuta necessità di eseguire opere pubbliche che riguardano i predetti beni.

2. Con la medesima deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 sono, inoltre, disciplinati tutti gli altri aspetti, anche procedimentali, per l'applicazione della presente legge e possono essere disciplinate le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione, e dei sopralluoghi in loco per la verifica dell'esecuzione dei lavori.

Art. 10

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione alle istanze, alle segnalazioni e alle comunicazioni successive all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9.

Art. 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.