Legge regionale 4 dicembre 1981, n. 74 - Testo storico

Legge regionale n. 74 del 04 12 1981

Bollettino ufficiale 24 12 1981 n. 16

Maggiore spesa per l’applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 30 e successive modificazioni, recanti norme per l’estensione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell’agricoltura.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 30 e successive modificazioni, recanti norme per l’estensione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell’agricoltura, è approvata la maggiore spesa annua di lire duecentotrentatremilioni.

Art. 2

L’onere di duecentotrentatremilioni, derivante dall’applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 41400 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1981 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981; per gli anni 1982- 1983;

con la disponibilità relativa a " Sicurezza sociale - 2.2. Assistenza sociale " del bilancio pluriennale 1981- 1983;

per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Gli aumenti di spesa derivanti dall’applicazione dell’articolo 234 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, saranno determinati con legge di approvazione di bilancio.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 233.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 41400 - Spese per la estensione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell’agricoltura residenti in Valle d’Aosta (legge regionale 31 agosto 1972, n. 30, legge regionale 8 novembre 1974, n. 38, legge regionale 22 dicembre 1975, n. 45, legge regionale 30 novembre 1976, n. 60, legge regionale 20 giugno 1978, n. 44) L. 233.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.