Legge regionale 5 novembre 1981, n. 64 - Testo storico

Legge regionale n. 64 del 05 11 1981

Bollettino ufficiale 14 12 1981 n. 15

Indennità mensile di alloggio corrisposta al personale forestale non fruente di alloggio gratuito in case forestali.

Art. 1

L’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1978, n. 66, è così modificato:

" Al personale indicato nel penultimo comma dell’articolo 47 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, viene corrisposto mensilmente il rimborso del canone effettivamente pagato per l’alloggio. Tale rimborso è liquidato dall’assessorato agricoltura e foreste su presentazione da parte degli interessati della ricevuta comprovante il pagamento del canone, previo parere di congruità dei canoni stessi espresso dall’ufficio demanio e patrimonio dell’assessorato alle finanze, all’atto della stipulazione del contratto di affitto ".

Art. 2

Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, già finanziati con l’articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1978, n. 66, graveranno sull’istituendo capitolo 21460 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1981.

Art. 3

Gli oneri derivanti dalla presente legge saranno determinati a partire dal 1982 con la legge finanziaria di cui all’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 4

Al bilancio preventivo della Regione per l’anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 20900 - Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’ente L. 15.000.000

Variazione in aumento

Cap. 21460 - (di nuova istituzione) - Rimborsi canoni affitto al personale forestale non fruente di alloggio in caserma L. 15.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.